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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 27788/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.p.r. n. 309 del 1990, proposte da [OSCURATO:PERSONA], condannato in esecuzione della pena di anni tre mesi otto giorni ventiquattro di reclusione, per reati anche per violazione dell'art. 73 TU Stup.

2. Ritenuto che il motivo unico dedotto devolve censura inammissibile in sede di legittimità in quanto non scandita dalla necessaria specificità, rispetto alle argomentazioni articolate poste a base della decisione impugnata (cfr. pag. 1 e 2 del provvedimento) e che, comunque, questa è manifestamente infondata in quanto denuncia presunto difetto di motivazione, smentito dalla lettura del provvedimento censurato. 2.1.Rilevato, invero, che, oltre a prospettare censure in fatto (riesame della richiesta difensiva di affidamento in prova, con riferimento all'attività lavorativa di collaborazione domestica, non accertata, secondo la difesa, da parte dell'UEPE), si denuncia vizio di motivazione genericamente formulato, quanto alla carenza dei presupposti dell'istituto, debitamente spiegata, invece, nel provvedimento censurato, nel senso di escludere una prognosi di affidabilità all'attualità. 2.2.Ritenuto, infatti, che la motivazione, nel caso di specie, non si è limitata a valutare la condotta di vita precedente al reato, concentrando l'esame soltanto sui precedenti giudiziari e a3le pendenze, ma, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, il Tribunale ha svolto un giudizio prognostico negativo, quanto alle probabilità di esito favorevole delle misure, avendo accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, sulla base non solo dei precedenti penali e delle pendenze giudiziarie, ma stilla condotta incline alla violazione delle prescrizioni, da ultimo, acclarata, con aggravamento delle misure cautelari imposte a suo caricoll'indagine familiare condotta dall'UEPE, oltre all'esito degli accertamenti di polizia.

3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.p.r. n. 309 del 1990, proposte da [OSCURATO:PERSONA], condannato in esecuzione della pena di anni tre mesi otto giorni ventiquattro di reclusione, per reati anche per violazione dell'art. 73 TU Stup. 2. Ritenuto che il motivo unico dedotto devolve censura inammissibile in sede di legittimità in quanto non scandita dalla necessaria specificità, rispetto alle argomentazioni articolate poste a base della decisione impugnata (cfr. pag. 1 e 2 del provvedimento) e che, comunque, questa è manifestamente infondata in quanto denuncia presunto difetto di motivazione, smentito dalla lettura del provvedimento censurato. 2.1.Rilevato, invero, che, oltre a prospettare censure in fatto (riesame della richiesta difensiva di affidamento in prova, con riferimento all'attività lavorativa di collaborazione domestica, non accertata, secondo la difesa, da parte dell'UEPE), si denuncia vizio di motivazione genericamente formulato, quanto alla carenza dei presupposti dell'istituto, debitamente spiegata, invece, nel provvedimento censurato, nel senso di escludere una prognosi di affidabilità all'attualità. 2.2.Ritenuto, infatti, che la motivazione, nel caso di specie, non si è limitata a valutare la condotta di vita precedente al reato, concentrando l'esame soltanto sui precedenti giudiziari e a3le pendenze, ma, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, il Tribunale ha svolto un giudizio prognostico negativo, quanto alle probabilità di esito favorevole delle misure, avendo accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, sulla base non solo dei precedenti penali e delle pendenze giudiziarie, ma stilla condotta incline alla violazione delle prescrizioni, da ultimo, acclarata, con aggravamento delle misure cautelari imposte a suo caricoll'indagine familiare condotta dall'UEPE, oltre all'esito degli accertamenti di polizia. 3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere estenso
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