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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 18419/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Roma che ha rigettato il ricorso in opposizione presentato ai sensi dell'art. 99 TUSG nei riguardi del provvedimento che ha dichiarato inammissibile, per mancata allegazione della certificazione dell'autorità consolare o dell'autocertificazione, la domanda di patrocinio a spese dello Stato emesso, in data 28/08/2019, dal giudice competente.

2. Il ricorso consta di due motivi:

2.1. Con il primo, si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 79, 94 e 99 d.P.R. 115/2002.

L'istante, si dice, ha corredato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito prodotto da lui e dalla propria famiglia di fatto.

La mancata allegazione della certificazione consolare - prevista dall'art. 79, comma 2, d.P.R. 115/2002 - non costituisce motivo di inammissibilità dell'istanza, ben potendosi ipotizzare, in luogo del suo rigetto e successiva ripresentazione della stessa, l'assegnazione di un termine entro il quale provvedere all'integrazione della documentazione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo

79. Erroneamente il Gip non ha ritenuto idonea a scalfire l'originaria inammissibilità la prova, successivamente allegata dal ricorrente, dell'impossibilità del rilascio della certificazione consolare, reputando che la sia stata tardivamente inoltrata al Consolato da parte dell'interessato.

Il procedimento di ammissione al beneficio, tuttavia, è connotato dall'assenza di termini preclusivi, di talché sono consentite anche acquisizioni tardive. [OSCURATO:PERSONA] non ha verificato la ricorrenza dei presupposti negati dal primo Giudice, potendone acquisire d'ufficio il contenuto mancante.

2.2. Con il secondo motivo, si eccepisce violazione degli artt. 79 e 94 d.P.R. 115/2002 e degli artt. 46 e 3 d.P.R. 445/2000 con riferimento all'art. 2 d.lgs. 286/1998.

L'art. 79 d.P.R. 115/2002 non distingue, ai fini della valutazione di ammissibilità dell'istanza, tra reddito prodotto in Italia e reddito prodotto all'estero.

L'art. 94, comma 2, d.P.R. 115/2002 stabilisce che il cittadino extracomunitario, in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'art. 79, comma 2, la sostituisca, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Invero anche per il cittadino extracomunitario dovrebbe sussistere il diritto di autocertificare tutti gli stati, compresa la situazione reddituale o economica, dovendo essergli riconosciuta parità di trattamento con il cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione.

3. In data 19/11/21, il difensore [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire in cancelleria conclusioni scritte, a sostegno dell'anzidetto ricorso.

4. Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

2. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore di un cittadino straniero extracomunitario, in caso di allegata impossibilità di produrre la certificazione consolare prevista dall'art.79, comma 2, d.P.R.n.115/2002, può avvenire anche sulla sola base dell'autocertificazione prevista dall'art.94, comma 2, del medesimo decreto, a condizione però che tale specifica dichiarazione sostitutiva della certificazione consolare sia prodotta unitamente all'istanza di ammissione al beneficio.

3. Ciò posto per quanto riguarda la normativa specifica, ed esaminando congiuntamente i due motivi, si osserva che il ricorrente, nell'impugnare il provvedimento in esame, non si confronta con quanto chiaramente esposto dal giudice di merito e con i pertinenti richiami giurisprudenziali in materia.

4. Ha rimarcato infatti il Tribunale che la Corte Costituzionale, con sentenza n.369 del 2007, ha affermato che la mancata produzione della certificazione consolare comporta l'inammissibilità della domanda in difetto della dichiarazione sostitutiva di cui all'art.94, comma 2, d.P.R.n.115/2002.

Ha altresì richiamato la sentenza di questa Corte Suprema n.54840 del 6.12.2017 - peraltro indicata dalla stessa difesa dello Xhunnari - ove si legge che "il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea si trova già nelle condizioni di godere del beneficio (salvi i poteri istruttori e di verifica di cui agli artt.96 e segg. del citato d.P.R.) senza che occorra una ulteriore produzione documentale", ma soltanto nel caso in cui "abbia allegato all'istanza l'autocertificazione prescritta, a pena di inammissibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt.79, comma 2, e 94, comma 2, d.P.R.n.115/20024.

5. Nel caso di specie tali prescrizioni non sono state rispettate, come accertato dal Tribunale previo esame della documentazione in atti.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 2 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Roma che ha rigettato il ricorso in opposizione presentato ai sensi dell'art. 99 TUSG nei riguardi del provvedimento che ha dichiarato inammissibile, per mancata allegazione della certificazione dell'autorità consolare o dell'autocertificazione, la domanda di patrocinio a spese dello Stato emesso, in data 28/08/2019, dal giudice competente. 2. Il ricorso consta di due motivi: 2.1. Con il primo, si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 79, 94 e 99 d.P.R. 115/2002. L'istante, si dice, ha corredato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito prodotto da lui e dalla propria famiglia di fatto. La mancata allegazione della certificazione consolare - prevista dall'art. 79, comma 2, d.P.R. 115/2002 - non costituisce motivo di inammissibilità dell'istanza, ben potendosi ipotizzare, in luogo del suo rigetto e successiva ripresentazione della stessa, l'assegnazione di un termine entro il quale provvedere all'integrazione della documentazione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 79. Erroneamente il Gip non ha ritenuto idonea a scalfire l'originaria inammissibilità la prova, successivamente allegata dal ricorrente, dell'impossibilità del rilascio della certificazione consolare, reputando che la sia stata tardivamente inoltrata al Consolato da parte dell'interessato. Il procedimento di ammissione al beneficio, tuttavia, è connotato dall'assenza di termini preclusivi, di talché sono consentite anche acquisizioni tardive. [OSCURATO:PERSONA] non ha verificato la ricorrenza dei presupposti negati dal primo Giudice, potendone acquisire d'ufficio il contenuto mancante. 2.2. Con il secondo motivo, si eccepisce violazione degli artt. 79 e 94 d.P.R. 115/2002 e degli artt. 46 e 3 d.P.R. 445/2000 con riferimento all'art. 2 d.lgs. 286/1998. L'art. 79 d.P.R. 115/2002 non distingue, ai fini della valutazione di ammissibilità dell'istanza, tra reddito prodotto in Italia e reddito prodotto all'estero. L'art. 94, comma 2, d.P.R. 115/2002 stabilisce che il cittadino extracomunitario, in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'art. 79, comma 2, la sostituisca, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione. Invero anche per il cittadino extracomunitario dovrebbe sussistere il diritto di autocertificare tutti gli stati, compresa la situazione reddituale o economica, dovendo essergli riconosciuta parità di trattamento con il cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione. 3. In data 19/11/21, il difensore [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire in cancelleria conclusioni scritte, a sostegno dell'anzidetto ricorso. 4. Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore di un cittadino straniero extracomunitario, in caso di allegata impossibilità di produrre la certificazione consolare prevista dall'art.79, comma 2, d.P.R.n.115/2002, può avvenire anche sulla sola base dell'autocertificazione prevista dall'art.94, comma 2, del medesimo decreto, a condizione però che tale specifica dichiarazione sostitutiva della certificazione consolare sia prodotta unitamente all'istanza di ammissione al beneficio. 3. Ciò posto per quanto riguarda la normativa specifica, ed esaminando congiuntamente i due motivi, si osserva che il ricorrente, nell'impugnare il provvedimento in esame, non si confronta con quanto chiaramente esposto dal giudice di merito e con i pertinenti richiami giurisprudenziali in materia. 4. Ha rimarcato infatti il Tribunale che la Corte Costituzionale, con sentenza n.369 del 2007, ha affermato che la mancata produzione della certificazione consolare comporta l'inammissibilità della domanda in difetto della dichiarazione sostitutiva di cui all'art.94, comma 2, d.P.R.n.115/2002. Ha altresì richiamato la sentenza di questa Corte Suprema n.54840 del 6.12.2017 - peraltro indicata dalla stessa difesa dello Xhunnari - ove si legge che "il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea si trova già nelle condizioni di godere del beneficio (salvi i poteri istruttori e di verifica di cui agli artt.96 e segg. del citato d.P.R.) senza che occorra una ulteriore produzione documentale", ma soltanto nel caso in cui "abbia allegato all'istanza l'autocertificazione prescritta, a pena di inammissibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt.79, comma 2, e 94, comma 2, d.P.R.n.115/20024. 5. Nel caso di specie tali prescrizioni non sono state rispettate, come accertato dal Tribunale previo esame della documentazione in atti. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 2 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere e
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