CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 1970
Cassazione n. 01993/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/09/1970 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Messina, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza resa dal GIP de Tribunale di Messina il 13 luglio 2020, ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di rapina aggravata resistenza a pubblico ufficiale furto e tentato furto e ha rideterminato la pena inflitta in primo grado. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: -violazione dell'articolo 192 cod. proc.pen. e vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza per il reato di furto aggravato dell'autovettura utilizzata per commettere la rapina, contestato al capo C della rubrica, poiché la corte non ha spiegato perché l'imputato debba essere considerato un concorrente nel reato e ha trascurato di valutare che intercettato mentre si trovava ricoverato in ospedale, parlando dei fatti accaduti l'imputato non ha mai parlato di tale delitto; -violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di tentato furto contestato al capo D della rubrica, poiché la corte sostiene che l'imputato abbia partecipato in concorso morale e non materiale in quanto ha accettato il programma criminoso dei suoi coimputati che operavano con il suo assenso. Ma a fronte delle censure sollevate con l'appello non è stata fornita al riguardo alcuna motivazione, sul rilievo che non è ascrivibile all'imputato alcuna condotta penalmente rilevante considerato che questi era stato ferito nel corso della rapina e non poteva fornire alcun supporto materiale o morale per il tentato furto delle autovetture. -Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla rapina contestata al capo A della rubrica che avrebbe dovuto essere riqualificata come tentato furto aggravato o tentata rapina; -violazione degli artt.62 bis e 133 codice penale poiché la corte ha negato le attenuanti generiche senza fornire al riguardo adeguata motivazione e non ha esposto i criteri ritenuti rilevanti nella modulazione della trattamento sanzionatorio e in merito ai singoli aumenti in continuazione che non sono stati neppure specificati. La corte inoltre ha applicato all'imputato una pena base più alta rispetto a quella determinata in primo grado dando vita ad una refornnatio in peius della sentenza di primo grado. Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con le motivazioni rese dalla corte e tende a reiterare le censure già formulate con i motivi di appello, respinti dalla corte di merito con argomentazioni succinte ma esaustive. In particolare la corte ha correttamente osservato che la violenza posta in essere degli imputati per sottrarsi all'arresto e garantirsi l'impunità dal reato di furto appena commesso, integra il reato di rapina aggravata impropria consumata poiché i malviventi avevano già rimosso dal cantiere il furgone e l'escavatore; i tentativi non andati a buon fine di sottrarre due autovetture per allontanarsi e abbandonare sul posto l'auto già utilizzata rientrano nel programma criminoso condiviso dall'imputato che, pur essendo impossibilitato ad agire, deve pertanto ritenersi moralmente concorrente; l'imputato ha concorso certamente anche nel furto dell'autovettura utilizzata per eseguire il delitto, poiché funzionale al buon esito del furto programmato e poi esitato in rapina e ad evitare la identificazione dei responsabili; l'imputato non appare meritevole delle attenuanti generiche sia in ragione del ruolo tutt'altro che marginale da lui stesso rivestito, sia per i precedenti penali che hanno determinato l'applicazione dell'aggravante della recidiva. La censura in merito alla dedotta violazione della riformatio in peius nella determinazione del trattamento sanzionatorio a carico dell'imputato risulta generica, poiché il ricorrente non spiega in che termini sarebbe stata applicata al Cutuli una pena più alta rispetto a quella stabilita dal GUP. Va peraltro rilevato che l'imputato è stato condannato in primo grado alla pena di anni otto di reclusione e 2000 C di multa mentre con la sentenza di secondo grado ha riportato condanna ad anni sei di reclusione ed euro 1200 di multa . rispondere su generiche Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]