CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 22713/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/4/2021 della Corte di appello di Perugia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso, in relazione al reato di cui all'art. 367 cod. pen., e relativi al vizio di motivazione della sentenza perché reiterativa di quella di primo grado ed alla inefficacia probatoria del riconoscimento, sono generici e manifestamente infondati; Considerato che, in particolare, è volta a generiche censure in fatto la censura che concerne la valutazione della prova costituita dal riconoscimento dell'imputato, motivata con argomenti logici e lineari dai giudici del merito; che la contestazione della tecnica di motivazione per relationem della sentenza impugnata è parimenti generica perché non specifica neppure in che termini la stessa vi avrebbe fatto effettivamente ricorso in maniera esorbitante dai limiti in cui ciò è considerato legittimo dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte e senza confrontarsi con l'autonomo apparato argomentativo di cui invece è indiscutibilmente dotata la sentenza medesima; Rilevato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/5/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] giordano A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],, 1.1E