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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 ottobre 2024

Cassazione n. 29680/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11612-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.11612/2019 Cron.

Rep.

Ud.24/10/2024 CC avverso la sentenza n. 1561/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/10/2018 R.G.N. 2358/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 4 ottobre 2018, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Cassino sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Cervaro e del Comune di Aquino (avente ad oggetto la condanna degli Enti medesimi a reintegrarlo nel posto di lavoro di segretario comunale presso la segreteria convenzionata degli stessi Comuni e a corrispondergli le differenze tra le somme percepite prima e dopo la revoca dell’incarico, oltre al risarcimento dei danni subiti, anche non patrimoniali e alla reintegra nei confronti del solo Comune di Aquino alle funzioni aggiuntive relative all’incarico di responsabilità degli uffici e dei servizi del Comune), ha dichiarato, non diversamente dal primo giudice, l’illegittimità della revoca del Principe dalle funzioni di segretario comunale in base alla convenzione tra i due Enti per l’esercizio in forma associata del servizio e dalle funzioni aggiuntive presso il Comune di Aquino e condannato gli Enti stessi in solido al risarcimento dei danni patrimoniali commisurati al trattamento economico spettante nella qualità di segretario comunale fino alla data di scioglimento della convenzione, ed ha disposto inoltre la condanna del solo Comune di Cervaro al pagamento in favore del Principe, a titolo di ulteriore risarcimento del danno, di una somma pari alla differenza tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in qualità di segretario del Comune di Cervaro fino alla cessazione della carica del Sindaco conferente l’incarico;- che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto, a fronte della ribadita illegittimità della revoca degli incarichi conferiti al Principe e stante l’impossibilità di disporre la reintegrazione non essendo prevista alcuna norma in tal senso, dovuto il risarcimento del danno a carico in solido di entrambi gli Enti in base ai termini ed ai limiti posti dalla convenzione quale atto negoziale regolante il rapporto ed a carico del solo Comune di Cervaro per il periodo compreso tra loscioglimento della convenzione, comportante l’assunzione in automatico da parte del titolare nominato in base alla convenzione delle funzioni di segretario comunale del Comune capo-convenzione e la cessazione del mandato del sindaco che aveva conferito l’originario incarico; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Comune di Cervaro, affidando a cinque motivi l’impugnazione, in relazione alla quale il Principe, stante la tardività del controricorso, notificato in data 14 maggio 2019 allorché il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso, intervenuta il 3 aprile 2019, era già decorso, deve ritenersi essere rimasto intimato, come pure il Comune di Aquino che non ha svolto alcuna attività difensiva; - che il solo Comune di Cervaro ricorrente ha poi validamente presentato memoria, stante l’inammissibilità della memoria del Principe.

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il Comune ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., imputa alla Corte territoriale lo scostamento dal principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, avendo la Corte territoriale fondato il proprio giudizio relativo all’illegittimità della revoca sulla genericità della contestazione, ossia su una ragione di illegittimità non sollevata dal Principe;- che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., il Comune ricorrente imputa alla Corte territoriale il mancato rispetto, in sede di interpretazione della contestazione dell’8 marzo 2013 , del criterio letterale di ermeneutica contrattuale; - che, nel terzo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art.1362 c.c. è prospettata sotto il diverso profilo di averela Corte territoriale disconosciuto la qualificazione dell’atto come contestazione disciplinare senza attribuire rilievo al contenuto delle giustificazioni rese dal Principe tale da riflettere il pieno esercizio del diritto di difesa; - che, con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., imputa alla Corte territoriale lo scostamento dal principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato avendo accolto la pretesa risarcitoria avanzata dal Principe ancorandola ad un parametro normativo diverso da quello indicato dal ricorrente, che l’aveva riferita solo ad un evento, ossia la reintegra nella posizione di segretario comunale,che nelle specie non si poteva legittimamente realizzare; - che, con il quinto motivo, il Comune ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 3, del CCNL per i segretari comunali e provinciali e 100 d.lgs. n. 267/2000, ribadendo a carico della Corte territoriale l’erroneità del convincimento maturato circa l’assenza nella procedura di revoca della fase prettamente disciplinare anche in considerazione della disciplina contrattuale che sembra riconnettere il pieno esercizio del diritto di difesa, anche in assenza di audizione, alle solegiustificazioni, da ritenersi nella specie esaustive;- che il primo motivo si rivela inammissibile, atteso che, avendo già il giudice di primo grado statuito in ordine all’inconfigurabilità di una valida contestazione per genericità dell’atto e quindi discostandosi, secondo la prospettazione del Comune ricorrente, dal principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, il Comune ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare di avere sollevato analoga censura in sede di gravame come era tenuto a fare in quanto, il vizio di ultrapetizione comporta unanullità relativa della sentenza che va fatta valere con gli ordinari mezzi di impugnazione e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice dell’appello, la cui pronunzia, in caso contrario, incorre nel medesimo vizio (cfr. Cass. n. 465 del 14.1.2016); - che parimenti inammissibili risultano il secondo e terzo motivo risolvendosi le censure sollevate dal ricorrente, formalmente volte a denunciare un vizio di violazione di legge per inosservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, nella mera confutazione dell’interpretazione dell’atto unilaterale accolta dalla Corte territoriale mancando la specifica indicazione in iure del contrasto, ovvero la precisazione delle ragioni giuridiche e non fattuali per le quali deve essere ravvisata la denunciata violazione (cfr., da ultimo, Cass. nn. 946 e 995 del 2021); - è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui l’esegesi del contratto, dell’atto unilaterale ed anche del provvedimento amministrativo è riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. fra le tante Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006) perché la ricerca della volontà delle parti o del dichiarante si sostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014);- s e ne è tratta la conseguenza che le valutazioni espresse al riguardo soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018); - è stato precisato, inoltre, che la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione in iure, ossia la precisazione delle ragioni giuridiche, non fattuali, per le quali deve essere ravvisata l'anzidetta violazione, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata (cfr. fra le più recenti Cass. nn. 946 e 995 del 2021 nonché Cass. n. 28319 del 2017); - che, di contro, infondato deve ritenersi il quarto motivo, avendo la Corte territoriale, a fronte dell’accertato illecito, correttamente applicato una misura riparatoria, che se non può avere carattere ripristinatorio, come in senso contrario ritenuto e domandato dal Principe, sfocia in ogni caso in un ristoro per equivalente, qui puntualmente individuato e riconosciuto in relazione all’ambito di estensione del diritto disatteso; - che nuovamente inammissibile si appalesa il quinto motivo, dato che il Comune ricorrente, sollecitando la valutazione circa la correttezza della procedura di revoca alla stregua del rilievo attribuito dall’invocata norma contrattuale al profilo sostanziale della lesione del diritto di difesa piuttosto che al profilo formale del rispetto della prevista sequenza procedurale mira a rimettere in discussione il giudizio al riguardo espresso dalla Corte territoriale fondato sulla genericità dell’atto di contestazione, giudizio di fatto non sindacabile in questa sede;- che, inoltre, il motivo è privo di specifica attinenza al decisum perché la Corte territoriale ha ritenuto assorbente la mancanza e la genericità della contestazione e non ha affrontato la questione della necessità o meno dell’audizione; - che il ricorso va, dunque, rigettato, senza attribuzione delle spese per l’inammissibilità del controricorso, come si è detto in premessa tardivamente notificato dal Principe , e l’assenza di ogni attività difensiva da parte del Comune di Aquino rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11612-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.11612/2019 Cron. Rep. Ud.24/10/2024 CC avverso la sentenza n. 1561/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/10/2018 R.G.N. 2358/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 4 ottobre 2018, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Cassino sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Cervaro e del Comune di Aquino (avente ad oggetto la condanna degli Enti medesimi a reintegrarlo nel posto di lavoro di segretario comunale presso la segreteria convenzionata degli stessi Comuni e a corrispondergli le differenze tra le somme percepite prima e dopo la revoca dell’incarico, oltre al risarcimento dei danni subiti, anche non patrimoniali e alla reintegra nei confronti del solo Comune di Aquino alle funzioni aggiuntive relative all’incarico di responsabilità degli uffici e dei servizi del Comune), ha dichiarato, non diversamente dal primo giudice, l’illegittimità della revoca del Principe dalle funzioni di segretario comunale in base alla convenzione tra i due Enti per l’esercizio in forma associata del servizio e dalle funzioni aggiuntive presso il Comune di Aquino e condannato gli Enti stessi in solido al risarcimento dei danni patrimoniali commisurati al trattamento economico spettante nella qualità di segretario comunale fino alla data di scioglimento della convenzione, ed ha disposto inoltre la condanna del solo Comune di Cervaro al pagamento in favore del Principe, a titolo di ulteriore risarcimento del danno, di una somma pari alla differenza tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in qualità di segretario del Comune di Cervaro fino alla cessazione della carica del Sindaco conferente l’incarico;- che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto, a fronte della ribadita illegittimità della revoca degli incarichi conferiti al Principe e stante l’impossibilità di disporre la reintegrazione non essendo prevista alcuna norma in tal senso, dovuto il risarcimento del danno a carico in solido di entrambi gli Enti in base ai termini ed ai limiti posti dalla convenzione quale atto negoziale regolante il rapporto ed a carico del solo Comune di Cervaro per il periodo compreso tra loscioglimento della convenzione, comportante l’assunzione in automatico da parte del titolare nominato in base alla convenzione delle funzioni di segretario comunale del Comune capo-convenzione e la cessazione del mandato del sindaco che aveva conferito l’originario incarico; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Comune di Cervaro, affidando a cinque motivi l’impugnazione, in relazione alla quale il Principe, stante la tardività del controricorso, notificato in data 14 maggio 2019 allorché il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso, intervenuta il 3 aprile 2019, era già decorso, deve ritenersi essere rimasto intimato, come pure il Comune di Aquino che non ha svolto alcuna attività difensiva; - che il solo Comune di Cervaro ricorrente ha poi validamente presentato memoria, stante l’inammissibilità della memoria del Principe. CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il Comune ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., imputa alla Corte territoriale lo scostamento dal principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, avendo la Corte territoriale fondato il proprio giudizio relativo all’illegittimità della revoca sulla genericità della contestazione, ossia su una ragione di illegittimità non sollevata dal Principe;- che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., il Comune ricorrente imputa alla Corte territoriale il mancato rispetto, in sede di interpretazione della contestazione dell’8 marzo 2013 , del criterio letterale di ermeneutica contrattuale; - che, nel terzo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art.1362 c.c. è prospettata sotto il diverso profilo di averela Corte territoriale disconosciuto la qualificazione dell’atto come contestazione disciplinare senza attribuire rilievo al contenuto delle giustificazioni rese dal Principe tale da riflettere il pieno esercizio del diritto di difesa; - che, con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., imputa alla Corte territoriale lo scostamento dal principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato avendo accolto la pretesa risarcitoria avanzata dal Principe ancorandola ad un parametro normativo diverso da quello indicato dal ricorrente, che l’aveva riferita solo ad un evento, ossia la reintegra nella posizione di segretario comunale,che nelle specie non si poteva legittimamente realizzare; - che, con il quinto motivo, il Comune ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 3, del CCNL per i segretari comunali e provinciali e 100 d.lgs. n. 267/2000, ribadendo a carico della Corte territoriale l’erroneità del convincimento maturato circa l’assenza nella procedura di revoca della fase prettamente disciplinare anche in considerazione della disciplina contrattuale che sembra riconnettere il pieno esercizio del diritto di difesa, anche in assenza di audizione, alle solegiustificazioni, da ritenersi nella specie esaustive;- che il primo motivo si rivela inammissibile, atteso che, avendo già il giudice di primo grado statuito in ordine all’inconfigurabilità di una valida contestazione per genericità dell’atto e quindi discostandosi, secondo la prospettazione del Comune ricorrente, dal principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, il Comune ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare di avere sollevato analoga censura in sede di gravame come era tenuto a fare in quanto, il vizio di ultrapetizione comporta unanullità relativa della sentenza che va fatta valere con gli ordinari mezzi di impugnazione e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice dell’appello, la cui pronunzia, in caso contrario, incorre nel medesimo vizio (cfr. Cass. n. 465 del 14.1.2016); - che parimenti inammissibili risultano il secondo e terzo motivo risolvendosi le censure sollevate dal ricorrente, formalmente volte a denunciare un vizio di violazione di legge per inosservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, nella mera confutazione dell’interpretazione dell’atto unilaterale accolta dalla Corte territoriale mancando la specifica indicazione in iure del contrasto, ovvero la precisazione delle ragioni giuridiche e non fattuali per le quali deve essere ravvisata la denunciata violazione (cfr., da ultimo, Cass. nn. 946 e 995 del 2021); - è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui l’esegesi del contratto, dell’atto unilaterale ed anche del provvedimento amministrativo è riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. fra le tante Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006) perché la ricerca della volontà delle parti o del dichiarante si sostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014);- s e ne è tratta la conseguenza che le valutazioni espresse al riguardo soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018); - è stato precisato, inoltre, che la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione in iure, ossia la precisazione delle ragioni giuridiche, non fattuali, per le quali deve essere ravvisata l'anzidetta violazione, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata (cfr. fra le più recenti Cass. nn. 946 e 995 del 2021 nonché Cass. n. 28319 del 2017); - che, di contro, infondato deve ritenersi il quarto motivo, avendo la Corte territoriale, a fronte dell’accertato illecito, correttamente applicato una misura riparatoria, che se non può avere carattere ripristinatorio, come in senso contrario ritenuto e domandato dal Principe, sfocia in ogni caso in un ristoro per equivalente, qui puntualmente individuato e riconosciuto in relazione all’ambito di estensione del diritto disatteso; - che nuovamente inammissibile si appalesa il quinto motivo, dato che il Comune ricorrente, sollecitando la valutazione circa la correttezza della procedura di revoca alla stregua del rilievo attribuito dall’invocata norma contrattuale al profilo sostanziale della lesione del diritto di difesa piuttosto che al profilo formale del rispetto della prevista sequenza procedurale mira a rimettere in discussione il giudizio al riguardo espresso dalla Corte territoriale fondato sulla genericità dell’atto di contestazione, giudizio di fatto non sindacabile in questa sede;- che, inoltre, il motivo è privo di specifica attinenza al decisum perché la Corte territoriale ha ritenuto assorbente la mancanza e la genericità della contestazione e non ha affrontato la questione della necessità o meno dell’audizione; - che il ricorso va, dunque, rigettato, senza attribuzione delle spese per l’inammissibilità del controricorso, come si è detto in premessa tardivamente notificato dal Principe , e l’assenza di ogni attività difensiva da parte del Comune di Aquino rimasto intimato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo
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