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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27380/2026

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co Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsil’inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha ribadito i motivi di ricorso insistendo per il loro accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato lasentenza del Tribunale di Varese, emessa il 29 settembre 2025, che avevacondannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa, peravere fatto credere alla persona offesa, rispondendo ad un annuncio pubblicatoon-line, di essere in possesso di un telaio di un ciclomotore, percependo unasomma di danaro di complessivi euro 331,00 senza consegnare il bene.2.

Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX deducendo:1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva.La Corte avrebbe valorizzato, ai fini della recidiva, precedenti condanne delricorrente, tuttavia passate in giudicato dopo il fatto per cui si procede, siccomecommesso il 15 gennaio 2018.Non sarebbe stata adottata che una apparente motivazione a proposito deipresupposti sostanziali per l’applicazione della recidiva, essendosi la Corte basatasolo sui precedenti penali, che risultavano, ad una attenta lettura del certificatopenale, soltanto due.L’esclusione della recidiva determinerebbe la prescrizione del reato primadella sentenza di primo grado;2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancatasostituzione della pena detentiva, non avendo la Corte tenuto contodell’affidamento del ricorrente a programma terapeutico presso una comunità, incontrasto con la ritenuta prognosi sfavorevole al ricorrente effettuata dalla Cortedi appello.

Tale circostanza doveva essere considerata ai fini della recidiva edella richiesta di pene sostitutive;3) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corteprovveduto alla sostituzione della pena detentiva, illegittimamente negata solosulla base di precedenti condanne e senza tenere conto della speciale tenuità delfatto, riconosciuta dal primo giudice e della pena al minimo edittale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, deve essererigettato.1.

Quanto al primo motivo, al di là del riferimento a condanne successive, larecidiva specifica ed infraquinquennale è stata correttamente contestata edapplicata, dal momento che, prima della commissione del reato per cui siprocede, avvenuta il 15 gennaio 2018, il ricorrente vantava due precedentipenali per reati della stessa indole, uno dei quali identico a quello per cui siprocede, la cui sentenza era passata in giudicato l’11 gennaio 2017 (nn. 1 e 4del certificato del casellario giudiziale in atti).La Corte ha anche espresso il proprio giudizio negativo sulla personalità delricorrente, espressiva di rinnovata capacità criminale e pericolosità socialededotte dalla progettualità criminale manifestata.Il riferimento, come si legge in sentenza, è, “nella parte più rilevante”,legato a tali due condanne.In proposito, si ricordi il principio secondo cui, in tema di recidivafacoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermisia che escluda la sussistenza della stessa. (In motivazione la Corte ha chiaritoche tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta,si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di unprocesso delinquenziale già avviato) (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco,Rv. 274782).La sussistenza della recidiva non determina la prescrizione del reato.2.

Il secondo motivo non è consentito, in quanto nell’atto di appello non sifaceva menzione della circostanza che il ricorrente fosse stato affidato ad unacomunità terapeutica, circostanza che lo stesso ricorso sostiene non esseresopravvenuta rispetto “al gravame” (fg. 6 del ricorso, ultime righe) ederroneamente indicata come contenuta nell’atto di appello.3.

Il terzo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte ampiamenteespresso il proprio negativo giudizio prognostico in relazione all’applicazione dipene sostitutive di quella detentiva, avuto riguardo ai numerosissimi precedentispecifici del ricorrente, dimostrativi del suo stile di vita e della mancanza diaffidamento sulla corretta esecuzione delle prescrizioni inerenti alle penesostitutive, peraltro genericamente invocate nell’atto di appello.In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, i "fondati motivi"che, ai sensi della dell'art. 58, comma 1, seconda parte, legge 24 novembre1981, n. 689, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre2022, n. 150, non consentono la sostituzione della pena, richiedono un'adeguatae congrua motivazione in merito al giudizio di bilanciamento, in chiaveprognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone allafinalità rieducativa - le pene sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività allapena. (Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Avram, Rv. 286449-01).Tanto assorbe ogni ulteriore argomentazione difensiva, anche conriferimento al contenuto della memoria.Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
co Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsil’inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha ribadito i motivi di ricorso insistendo per il loro accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato lasentenza del Tribunale di Varese, emessa il 29 settembre 2025, che avevacondannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa, peravere fatto credere alla persona offesa, rispondendo ad un annuncio pubblicatoon-line, di essere in possesso di un telaio di un ciclomotore, percependo unasomma di danaro di complessivi euro 331,00 senza consegnare il bene.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX deducendo:1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva.La Corte avrebbe valorizzato, ai fini della recidiva, precedenti condanne delricorrente, tuttavia passate in giudicato dopo il fatto per cui si procede, siccomecommesso il 15 gennaio 2018.Non sarebbe stata adottata che una apparente motivazione a proposito deipresupposti sostanziali per l’applicazione della recidiva, essendosi la Corte basatasolo sui precedenti penali, che risultavano, ad una attenta lettura del certificatopenale, soltanto due.L’esclusione della recidiva determinerebbe la prescrizione del reato primadella sentenza di primo grado;2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancatasostituzione della pena detentiva, non avendo la Corte tenuto contodell’affidamento del ricorrente a programma terapeutico presso una comunità, incontrasto con la ritenuta prognosi sfavorevole al ricorrente effettuata dalla Cortedi appello. Tale circostanza doveva essere considerata ai fini della recidiva edella richiesta di pene sostitutive;3) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corteprovveduto alla sostituzione della pena detentiva, illegittimamente negata solosulla base di precedenti condanne e senza tenere conto della speciale tenuità delfatto, riconosciuta dal primo giudice e della pena al minimo edittale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, deve essererigettato.1. Quanto al primo motivo, al di là del riferimento a condanne successive, larecidiva specifica ed infraquinquennale è stata correttamente contestata edapplicata, dal momento che, prima della commissione del reato per cui siprocede, avvenuta il 15 gennaio 2018, il ricorrente vantava due precedentipenali per reati della stessa indole, uno dei quali identico a quello per cui siprocede, la cui sentenza era passata in giudicato l’11 gennaio 2017 (nn. 1 e 4del certificato del casellario giudiziale in atti).La Corte ha anche espresso il proprio giudizio negativo sulla personalità delricorrente, espressiva di rinnovata capacità criminale e pericolosità socialededotte dalla progettualità criminale manifestata.Il riferimento, come si legge in sentenza, è, “nella parte più rilevante”,legato a tali due condanne.In proposito, si ricordi il principio secondo cui, in tema di recidivafacoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermisia che escluda la sussistenza della stessa. (In motivazione la Corte ha chiaritoche tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta,si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di unprocesso delinquenziale già avviato) (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco,Rv. 274782).La sussistenza della recidiva non determina la prescrizione del reato.2. Il secondo motivo non è consentito, in quanto nell’atto di appello non sifaceva menzione della circostanza che il ricorrente fosse stato affidato ad unacomunità terapeutica, circostanza che lo stesso ricorso sostiene non esseresopravvenuta rispetto “al gravame” (fg. 6 del ricorso, ultime righe) ederroneamente indicata come contenuta nell’atto di appello.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte ampiamenteespresso il proprio negativo giudizio prognostico in relazione all’applicazione dipene sostitutive di quella detentiva, avuto riguardo ai numerosissimi precedentispecifici del ricorrente, dimostrativi del suo stile di vita e della mancanza diaffidamento sulla corretta esecuzione delle prescrizioni inerenti alle penesostitutive, peraltro genericamente invocate nell’atto di appello.In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, i "fondati motivi"che, ai sensi della dell'art. 58, comma 1, seconda parte, legge 24 novembre1981, n. 689, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre2022, n. 150, non consentono la sostituzione della pena, richiedono un'adeguatae congrua motivazione in merito al giudizio di bilanciamento, in chiaveprognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone allafinalità rieducativa - le pene sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività allapena. (Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Avram, Rv. 286449-01).Tanto assorbe ogni ulteriore argomentazione difensiva, anche conriferimento al contenuto della memoria.Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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