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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 gennaio 2025

Cassazione n. 02411/2025

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e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13417/2020r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], con sede in Pontinia (LT), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a , giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studiodella prima inRoma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 82 . - r icorrent e - contro M.I.A. – [OSCURATO:PERSONA] , con sede in Pontinia ( LT ) , alla via Permuta n. 1 , in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA], Enzo P a rini e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 35. - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore ; [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA, in persona del nominato curatore speciale. - intimate - avverso la sentenza, n. cron. 953/2020,del la CORTE DI APPELLO di ROMA , pubblicatail giorno 10/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 23/01/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto ritualmente notificato il 14 settembre 2010, la [OSCURATO:PERSONA] Semplice (d’ora in avanti, breviter, [OSCURATO:PERSONA]) citò M.I.A. - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., (per il prosieguo, più semplicemente,[OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. (quest’ultima in persona di un curatore speciale exart. 78 cod. proc. civ.) innanzi al Tribunale di Latina chiedendo accertarsi che [OSCURATO:SOCIETA]. occupava sine titulo gli immobili siti in Pontinia (LT), località Migliara, 52, acquistati da essa attrice nel corso di una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare, con conseguente condanna della menzionata società al relativo rilascio ed al pagamento dell’indennità di occupazione.

A fondamento di tali pretese espose: i) di aver acquistato i terreni ed i fabbricati rurali oggetto della domanda giusta decreto di trasferimento del G.E. del Tribunale di Latina, dell’1-2 febbraio 2007, emesso nel proc. n. 121/2000 r.g.es., promosso da [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] ar.l., con pignoramento trascritto il 20 aprile 2000; ii) che tali immobili erano occupati da [OSCURATO:SOCIETA]. in forza di un contratto di locazione stipulato con la debitrice esecutata ([OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] a r.l.), registrato il 9 novembre 1999, con scadenza 4 novembre 2017, al canone annuo di £ 40.000.906; iii) che la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] a r.l., il 28 maggio 2002, con atto per Notar G. Celeste rep. n. 53128, aveva conferito il ramo d'azienda, comprensivo degli immobili oggetto del pignoramento, alla [OSCURATO:PERSONA].r.l. e, successivamente, il 9 dicembre 2002, era stata cancellata dal Registro delle Imprese con conseguente estinzione a decorrere dall’1 gennaio 2004; iv) che il contratto di locazione tra [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. era inopponibile ed inefficace nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: iv-a) il conferimento di ramo di azienda del 2002, a seguito del quale la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era subentratanella posizione di locatrice, era successivo al pignoramento e, pertanto, exartt. 2919 e 2913 cod. civ., non aveva effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dell'acquirente; iv- b) lo stessodoveva considerarsi cessato a causa dell'estinzione della società locatrice, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal Registro delle Imprese; iv-c) exart. 2923, comma 3, cod. civ., l'acquirente non era tenuta a rispettare la locazione essendo il prezzo convenuto inferiore di un terzo al giusto prezzo.

1.1. [OSCURATO:SOCIETA]., che contestò le avverse pretese concludendo per il loro rigetto, l’attrice, nel corso del giudizio, ottenne, in sede di reclamo, il sequestro giudiziario dei beni controversi con affidamento della relativa custodia ad un terzo.

Il giudice della cautela motivò tale provvedimento ritenendo che la cancellazione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] a r.l. dal Registro delle Imprese e la sua conseguente estinzione avessero determinato il venir mero del contratto di locazione, non essendo più esistente la parte locatrice, e che [OSCURATO:SOCIETA]., conseguentemente, avesse perso il diritto di detenere i beni locati perché priva di titolo.

1.2. L’adito Tribunale di Latina, con sentenza non definitiva del 23 luglio 2013, n. 1510, accolse le domande dell’attrice, confermò il sequestro giudiziario, dichiarò [OSCURATO:SOCIETA]. occupante senza titolo e la condannò al rilascio immediato degli immobili locati in favore della prima ed al risarcimento dei danni, ex art. 2043 cod. civ., dal 2 febbraio 2007 fino al rilascio, da liquidarsi in separato giudizio.

2. Pronunciando sul gravame promosso avverso tale decisione da [OSCURATO:SOCIETA]. – che lamentò, in primis , il difetto di integrazione del contraddittorio, posto che [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] a r.l., cancellata dal Registro delle Imprese, non avrebbe potuto essere convenuta in giudizio, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6/2003, in persona di un curatore speciale nominato ex art. 78 cod. proc. civ., essendone successori ex lege i soci , e censurando, altresì, la statuizione del primo giudice in base alla quale «l'estinzione della società locatrice ha determinato il venir meno di una delle due parti del contratto di locazione e la cessazione di detto contratto in soggettività della parte locatrice» – l’adita Corte di appello di Roma, con sentenza del 29 gennaio/10 febbraio 2020, n. 953, resa nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] Semplice e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. (in persona del curatore speciale), così, tra l’altro, dispose: «In accoglimento dell’appello […], dichiara la nullità della sentenza gravata per difetto di contraddittorio e rimette gli atti al giudice di primo gradoex art. 354, 1° comma, c.p.c.».

2.1. In particolare, quella corte affermò, innanzitutto, che: i) ‹‹In ipotesi di cancellazione dal registro delle imprese di una società, ancorché avvenuta in data anteriore all'entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 2495 c.c., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, l’estinzione della società si determina dal 1° gennaio 2004 (data di entrata in vigore della nuova disposizione) poiché la norma, pur non incidendo sui presupposti della cancellazione in precedenza effettuata, ne regola gli effetti e comporta l’operare dell’effetto estintivo da tale data.

Conseguentemente, nella fattispecie in esame, erroneamente è stato nominato un curatore speciale in rappresentanza della società cancellata dal registro delle imprese, essendosi a quella data prodotto l’effetto estintivo derivante dal riformulato art. 2495, 2° comma, c.c., ed essendo venuta meno la capacità giuridica e processuale del soggetto estinto, con conseguente impossibilità di conferite ad un terzo il potere di rappresentarlo in giudizio››; ii) «Il difetto di capacità processualeex art. 75, 3° comma, c.p.c. è rilevabiledi ufficio anche in sede di legittimità è comporta l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al primo giudice e fissazione di un termine per la corretta instaurazione del contraddittorio».

Successivamente, richiamati i principi sanciti da Cass., SU, n. 6070 del 2013, osservò che «Nella fattispecie in esame – in cui viene in considerazione il rapporto giuridico derivante dal contratto di locazione stipulato dalla società estinta, attesa, da un lato, l’incontestata opponibilità del contratto di locazione all'aggiudicataria e, d'altro lato, l'incontroversa inopponibilità alla stessa degli atti di disposizione del bene staggitoex artt.2913 e 2919 c.c., ivi compreso l'effetto traslativo derivante dal conferimento di ramo di azienda –il primo giudice, in relazione alla posizione giuridica del locatore ha erroneamente omesso di considerare gli obblighi riconducibili a detta posizione, in primisquello di garantite il godimento dell'immobile locato al conduttore.

Rispetto a tali obblighi, sulla base dell'interpretazione dianzi richiamata, deve ritenersi che la legittimazione processuale passiva si sia trasferita automaticamente, ex art. 110 c.p.c., per effetto della vicenda estintiva, in capo ai soci, in situazione di litisconsorzio necessario. […].

Va pertanto disposto,ex art. 354 c.p.c., il rinvio al primo giudice con ordine di corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci de [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] a r.l.».

3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] Semplice, affidandosi a due motivi, ciascuno articolato in plurimi profili, illustrati anche da memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Ha resistito, con controricorso, corredato da analoga memoria, M.I.A - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mentre sono rimaste solo intimate [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] a r.l. (in persona del nominato curatore speciale). [OSCURATO:PERSONA].

I formulati motivi di ricorso, ciascuno, come si è detto, articolato in plurimi profili, denunciano, rispettivamente: I) «Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dei principi e norme che impongono la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in relazione agli artt. 101, 102 e 110 c.p.c. ed ai principi e norme che disciplinano il contraddittorio e il litisconsorzio necessario e la successione nel processo, nonché in relazione all'art. 2495, II comma, cod. civ.: art. 360, comma 1, n. 4., cod. proc. civ.Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dei principi e norme che impongono la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in relazione agli artt. 101, 102 e 110 c.p.c. ed ai principi e norme che disciplinano il contraddittorio e il litisconsorzio necessario e la successione nel processo, nonché in relazione all'art. 2495, II comma, cod. civ.: art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 e 110 c.p.c. e dei principi e norme che disciplinano il contraddittorio e il litisconsorzio necessario e la successione nel processo, in relazione all'art. 2495 cod. civ. ed ai principi e norme che disciplinano la cancellazione della società dal registro delle imprese, cui consegue l'estinzione della società e la conseguente estinzione e/o scioglimento di qualsivoglia rapporto contrattuale ed escludono qualsivoglia fenomeno successorio dei soci della società nel suddetto rapporto contrattuale: art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 e 110 c.p.c. e dei principi e norme che disciplinano il contraddittorio e il litisconsorzio necessario e la successione nel processo, in relazione all'art. 2495 cod. civ. ed ai principi e norme che disciplinano la cancellazione della società dal registro delle imprese, cui consegue l'estinzione della società e la conseguente estinzione e/o scioglimento di qualsivoglia rapporto contrattuale ed escludono qualsivoglia fenomeno successorio dei soci della società nel suddetto rapporto contrattuale: art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 e 110 c.p.c. e dei principi e norme che disciplinano il contraddittorio, il litisconsorzio necessario e la successione nel processo, in relazione agli artt. 2913 e 2919 c.c. e dei principi e norme che disciplinano l’inefficacia ed inopponibilità relativa dell’atto rispetto al terzo, creditore procedente e/o acquirente, in relazione all’art. 1372 c.c., nonché del principio secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti e in relazione all’art. 2495 cod. civ., secondo cui deve escludersi qualsivoglia fenomeno successorio dei soci alla società estinta, con riguardo alla titolarità del bene facente capo alla società estinta, allorquando essa società, prima della cancellazione, abbia espressamente disposto del bene trasferendolo e dismettendolo: art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 e 110 c.p.c. e dei principi e norme che disciplinano il contraddittorio, il litisconsorzio necessario e la successione nel processo, in relazione agli artt. 2913 e 2919 c.c. e dei principi e norme che disciplinano l’inefficacia ed inopponibilità relativa dell’atto rispetto al terzo, creditore procedente e/o acquirente, in relazione all’art. 1372 c.c., nonché del principio secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti e in relazione all’art. 2495 cod. civ., secondo cui deve escludersi qualsivoglia fenomeno successorio dei soci alla società estinta, con riguardo alla titolarità del bene facente capo alla società estinta, allorquando essa società, prima della cancellazione, abbia espressamente disposto del bene trasferendolo e dismettendolo: art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la corte di appello considerato che, nella specie, era in discussione l’esistenza, permanenza e opponibilità (rectius, l’inesistenza, insussistenza e inopponibilità) del rapporto contrattuale e non l’adempimento di obblighi facenti capo alla società estinta, con conseguente esclusione di qualsivoglia "fenomeno successorio” (rectius responsabilità) in capo ai soci ed esclusione del litisconsorzio necessario nei confronti degli stessi: art. 360, comma 1, n 5, cod. proc. civ.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la corte di appello considerato che, nella specie, l’atto di conferimento del ramo di azienda costituiva atto di disposizione con cui la società, prima della cancellazione, aveva disposto, dismettendolo, sia del ramo di azienda che del correlativo rapporto di locazione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente esclusione, in ogni caso, di qualsivoglia successione dei soci nel rapporto di che trattasi: art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.»; II) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 cod. proc. civ. e dei principi e norme che disciplinano il contraddittorio ed il litisconsorzio necessario nonché dell'art. 110 cod. proc. civ. e dei principi e norme che disciplinano la successione nel processo, in relazione all'art. 2495 cod. civ. e dei principi e norme che disciplinano l'estinzione della società e dei rapporti ad essa facenti capo,nonché la responsabilità dei soci per l’adempimento dei soli debiti della società estinta ex art. 2495, I I comma, cod. civ. e la contitolarità in capo ai soci dei beni che non sono stati rinunciati dalla società e da essa dismessi,nonché in relazione agli artt. 2919 e 2913 cod. civ. e 1372 cod. civ., e dei principi e norme che disciplinano l'inefficacia e l’inopponibilità del contratto verso i terzi e la vincolatività del contratto tra le parti: art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 cod. proc. civ. e dei principi e norme che disciplinano il contraddittorio ed il litisconsorzio necessario nonché dell'art. 110 cod. proc. civ. e dei principi e norme che disciplinano la successione nel processo, in relazione all'art. 2495 cod. civ. e dei principi e norme che disciplinano l'estinzione della società e dei rapporti ad essa facenti capo,nonché la responsabilità dei soci per l’adempimento dei soli debiti della società estinta ex art. 2495, I I comma, cod. civ. e la contitolarità in capo ai soci dei beni che non sono stati rinunciati dalla società e da essa dismessi;nonché in relazione agli artt. 2919 e 2913 cod. civ. e 1372 cod. civ., e dei principi e norme che disciplinano l'inefficacia e l’inopponibilità del contratto verso i terzi e la vincolatività del contratto tra le parti: art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 cod. proc. civ. e dei principi e norme che disciplinano il contraddittorio ed il litisconsorzio necessario nonché dell'art. 110 cod. proc. civ. e dei principi e norme che disciplinano la successione nel processo, in relazione alla domanda diretta a far valere l'opponibilità ed efficacia del contratto verso terzi, rispetto al quale il contrattointer alios è un fatto, per il cui accertamento non è necessaria la partecipazione dell'originario soggetto, cancellato ed estintoex art. 2495 cod. civ., nonché dei principi e norme che disciplinano l'estinzione della società e che escludono l'equiparazione dell'istituto dell'estinzione alla “morte” del soggetto ed escludono la necessaria successione in capo ad altri soggetti: art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ.Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 cod. proc. civ. e dei principi e norme che disciplinano il contraddittorio ed il litisconsorzio necessario nonché dell'art. 110 cod. proc. civ. e dei principi e norme che disciplinano la successione nel processo, in relazione alla domanda diretta a far valere l'opponibilità ed efficacia del contratto verso terzi, rispetto al quale il contrattointer alios è un fatto, per il cui accertamento non è necessaria la partecipazione dell'originario soggetto, cancellato ed estintoex art. 2495 cod. civ., nonché dei principi e norme che disciplinano l'estinzione della società e che escludono l'equiparazione dell'istituto dell'estinzione alla “morte” del soggetto ed escludono la necessaria successione in capo ad altri soggetti: art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 cod. proc. civ. e dei principi e norme che disciplinano il contraddittorio ed il litisconsorzio necessario nonché dell'art. 110 cod. proc. civ. e dei principi e norme che disciplinano la successione nel processo, in relazione all'art. 2495 cod. civ., e dei principi e norme che disciplinano l'estinzione della società e che escludono l'equiparazione dell'istituto dell'estinzione alla “morte” del soggetto ed escludono la necessaria successione in capo ad altri soggetti nonché in relazione all'art. 78 c.p.c. e ai principi e norme che disciplinano la rappresentanza organica dell'ente collettivo che si diversifica dalla rappresentanza negozialeex art. 1704 e segg. cod. civ.: art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 cod. proc. civ. e dei principi e norme che disciplinano il contraddittorio ed il litisconsorzio necessario nonché dell'art. 110 cod. proc. civ. e dei principi e norme che disciplinano la successione nel processo, in relazione all'art. 2495 cod. civ., e dei principi e norme che disciplinano l'estinzione della società e che escludono l'equiparazione dell'istituto dell'estinzione alla “morte” del soggetto ed escludono la necessaria successione in capo ad altri soggetti nonché in relazione all'art. 78 c.p.c. e ai principi e norme che disciplinano la rappresentanza organica dell'ente collettivo che si diversifica dalla rappresentanza negozialeex art. 1704 e segg. cod. civ.: art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.».

1.1. Tali doglianze lamentano, sostanzialmente e complessivamente, che: i) la locazione originaria intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] a r.l. e M.I.A. – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , il cui contratto, registrato il 9 novembre 1999, aveva come scadenza la data del 4 novembre 2017, doveva considerarsi cessata a seguito del conferimento del proprio ramo di azienda (comprensivo dei beni locati) effettuato dalla prima in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con atto per Notar G. Celeste del 28 maggio 2002, rep. n. 53128; ii) tale conferimento , sebbene in opponibile alla odierna ricorrente (divenuta proprietaria dei beni suddetti giusta decreto di trasferimento del G.E. del Tribunale di Latina dell’1-2 febbraio 2007, emesso nel proc. n. 121/2000 r.g.e., promosso da [OSCURATO:SOCIETA]. contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] a r.l. con pignoramento trascritto sui medesimi beni il 20 aprile 2000) ex artt. 2913 e 2923, comma 3, cod. civ., doveva considerarsi comunque valido ed efficace fra le parti; iii ) in ogni caso, la locazionedoveva considerarsi cessata per l’estinzione della società locatrice; iv) non era configurabile successione dei soci in relazione al rapporto contrattuale, poiché essi sono solo responsabili nei confronti dei creditori sociali; v) la sussistenza di un vizio di ultrapetizione, perché oggetto del giudizio non era l’accertamento degli obblighi della società locatrice nell’ambito della locazione ma la non opponibilità di quest’ultimaalla [OSCURATO:PERSONA] Semplice.

2. Esse, scrutinabili congiuntamente in ragione della evidente connessione che le caratterizza, si rivelano complessivamente infondate alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso, sebbene dovendosi procedere ad una parziale integrazionedella sentenza impugnata exart. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.

2.1. Quanto agli effetti della disposta cancellazione dal Registro delle Imprese di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] a r.l. in data 9 dicembre 2002, giova ricordare che, anteriormente alla riforma del diritto societariodi cui al d.lgs. n. 6 del 2003, l’art. 2456 cod.civ. stabiliva che, dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione, i liquidatori dovevano chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese (comma 1) e che «dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e neiconfronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi» (comma 2).

2.2.1. Vigente questa disciplina, l’orientamento consolidato della giurisprudenza, ispirato dall’esigenza di tutelare i creditori da possibili liquidazioni fraudolente, era nel senso chel’adempimento meramente formale della cancellazione non fosse sufficiente a determinare l’estinzione della società, essendo necessaria a questo effetto anche la completa definizione dei rapporti giuridici pendenti.

Al contrario, la dottrina maggioritaria riteneva che la cancellazione avesse effetto costitutivo dell’estinzio ne della persona giuridica.

2.2.2. Con la già citata riforma del diritto societario, l’art. 2495 cod.civ. ha preso il posto del previgente art.2456 cod. c iv . ed il suo secondo comma (poi divenuto terzo per effetto di quanto ivi inserito dall’art. 40, comma 12- ter, lett. b], n. 2, del d.l. n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020) è stato integrato con l’ incipit « F erma restando l’estinzione della società».

2.2.3. Nella giurisprudenza successiva alla novella, dopo alcune decisioni che ancora facevanoapplicazione del precedente indirizzo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il contrario principio del carattere estintivo della cancellazione, dapprima, nel 2006, in una pronuncia di caratteremeramente processuale sul punto(cfr. Cass. n. 18618 del 2006) e, successivamente, in numerose altre sentenze, tra lequali spicca la triade resa, nel corso del 2010, a Sezioni Unite ( Cass., SU, 22 febbraio 2010, n n . 4060 , 4061 e 4062) .

In particolare, con queste ultime decisioni la Corte - affermando la natura innovativa, enon interpretativa delle modifiche apportate dal legislatore della riforma al testo dell’art. 2495, secondo comma, c od . c iv . rispetto alla formulazione del precedente art. 2456 c.c. –ha stabilito i seguenti principi: a) la cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese comporta l’estinzione della società contestualmente alla pubblicità di tale evento nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dalgiorno 1 gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore; b) per ragioni di ordine sistematico (desunte dal disposto dell’art. 10 della legge fallimentare), la stessa regola, in chiave dipresunzione relativa di estinzione, è applicabile anche alla cancellazione volontaria delle s ocietà di persone dal R egistro, quantunque tali società non siano state direttamenteinteressate dalla nuova disposizione dell’art. 2495 cod.civ. e sia rimasto per esse in vigore l’invariato disposto dell’art. 2312 cod. c iv . (integrato per le società in accomandita semplice,dall’art. 2324 cod. c iv .).

2.3. In seguito, molteplici decisioni hanno ribadito questo nuovo indirizzo, fino a giungere agliarresti del 2013 (Cass., SU, nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013),in cui le Sezioni Unite di questa Corte , rifacendosi ai precedenti del 2010e partendo dal dato, ormai acquisito, che la cancellazione ha effetto estintivo, hanno inteso « far chiarezza su una serie di ulteriori ricadute derivanti dalla suaccennata riforma del diritto societario».

2.3.1. Più nello specifico, quelle pronunce ha nno ritenuto di mettere meglio a fuoco le conseguenzeche ne possono derivare in ordine ai rapporti, originariamente facenti capo alla società estintaa seguito della cancellazione dal Registro, che tuttavia non siano stati definiti nella fase diliquidazione o perché li si è trascurati («residui non liquidati») o perché solo in seguito se ne è scoperta l’esistenza (« sopravvenienze ») .

Le Sezioni Unite hanno rimarcato, tra l’altro, che l'estinzione della società, conseguente alla volontaria cancellazione dal Registro delle imprese, non può comportare anche l’estinzione dei debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, perché in tal modo si finirebbe col consentire al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui, facendo venir meno le garanzie prestate da terzi.

Di conseguenza, secondo tali decisioni, la responsabilità dei soci, prevista dall’art. 2495 cod.civ., implica un meccanismo di tipo successorio, che ha lo scopo di impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale sottratto al controllo del creditore, espropriarlo del proprio diritto.

Pertanto, all’esito di un articolato percorso motivazionale (cui qui può farsi rinvio exart. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.), è stato enunciatoil seguente principio di diritto: « Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguitodella liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato».

2.3.2. Sotto il profilo processuale, poi,le Sezioni Unite sono partite dal presupposto che la cancellazione volontaria dal Registro delle imprese di una società, determinandone l’estinzione, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio.

Ove, poi, l’estinzione si verifichi nel corso del processo, troveranno applicazione gli artt. 299 e ss. cod.proc. civ., in tema di interruzione del processo, così da contemperare i diritti processuali del successore della parte venuta meno e quelli della controparte.

Ciò rappresenta la diretta conseguenza dell’inquadramento dell’estinzione come fenomeno successorio e costituisce un approfondimento delle conclusioni cui la giurisprudenza precedente era già, in qualche modo, pervenuta, osservando che l’art. 110 cod.proc. civ. fa riferimento non solo alla morte (come tale riferibile unicamente alle persone fisiche), ma anche a qualsiasi altra causa per la quale la parte venga meno, potendo quindi ricomprendere anche l'ipotesi dell'estinzione dell'ente collettivo.

2.4. La tesi che intravede nella cancellazione dellasocietà dal R egistro delle imprese un fenomeno successorio tra questa ed i soci hatrovatoseguito anche in unaparte della dottrina,che ader endo alla predetta conclusione delle Sezioni Unite, ha ritenuto che, estinta la società, come soggettostrumentale, è naturale che nella titolarità delle situazioni eventualmente residuate all’estinzione subentrino i soci: nelle società di capitali, «al di sotto» del contratto sociale edell’organizzazione che ne è il frutto, c’è strutturalmente una situazione di comunione fra i soci, che, una volta estinta la società, è inevitabilmente destinata a riemergere; e questa riemersione, con il conseguente subentro dei soci alla società, realizza, in quanto tale, proprio un fenomeno successorio, sia pure sui generis, certamente non assimilabile, data la suaparticolare genesi, alla successione mortis causa di cui agli artt. 456 e ss. cod.civ.

2.4.1. Ebbene, pur a fronte di un vivace dibattito dottrinario, la giurisprudenza della Suprema Corte è stata successivamente univoca nell’intravedere, quale effetto dell’estinzione della società derivante dalla cancellazione di essa dal registro delle imprese, un fenomenosuccessorio a favore dei soci superstiti, numerosi essendo gli arresti che hanno confermato ilrelativo principio di diritto (cfr., ex aliis, Cass. nn. 23341 e 11411 del 2024; Cass. n. 30832 del 2023, su cui, peraltro, si tornerà più avanti, resa in fattispecie di estinzione, per cancellazione dal Registro delle Imprese, di una società rivestente la qualità di conduttrice nell’ambito di un rapporto di locazione; Cass. nn. 6598 e 5816 del 2023; Cass. n. 17492 del 2018; Cass.n. 15782 del 2016; Cass. n. 25974 del 2015).E vale la pena di sottolineare che, anche recentemente, le Sezioni Unite hanno stabilitoche «si deve infine partire dall’acquisizione fondamentale delle decisioni del 2013 (…), e disattendere ogni ricostruzione sistematica che rifiuti di inquadrare l’estinzione in unfenomeno di tipo successorio» (cfr. Cass., SU, n. 29812 del 2024).Può concludersi, dunque, con una certa sicurezza, che l’esistenza di un fenomeno successorio conseguente alla cancellazione della società dal registro delle imprese sia un dato sostanzialmente acquisito in giurisprudenza, tanto da configurare un vero e proprio «diritto vivente » (locuzione, quest’ultima, utilizzata, in motivazione, da Cass. n. 15637 del 2019).2.5.

Fermo quanto precede, calando nella vicenda in esame i principi tutti fin qui descritti, rileva il Collegio che, nella specie, erasenz’altro configurabile una situazione di litisconsorzio necessario della società debitrice/locatrice ([OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] a r.l.), non già per l’originaria situazione di diritto sostanziale, ma per effetto della domanda come concretamente proposta da [OSCURATO:PERSONA] non solo nei confronti della pretesa occupante degli immobili de quibus (M.I.A - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale, peraltro, nel chiedere il rigetto della domanda di loro rilascio perché asseritamente occ u pati senza titolo, ne aveva giustificato la detenzione sulla base del contratto di locazionepredetto), ma anche nei confronti della debitrice esecutata([OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] a r.l, appunto).

Da ciò conseguiva, evidentemente, la necessità dell’accertamento, da svolgersi con efficacia di giudicato , della perdurante esistenza, o meno, del rapporto di locazione suddetto, nei confronti di entrambe le parti che originariamente avevano sottoscritto il corrispondente contratto registrato il 9 novembre 1999.(cfr. sostanzialmente, in tal senso, Cass. n. 22278 del 20 09 e Cass. n. 4993 del 2019, a tenore delle quali, «Qualoraun soggetto, qualificandosi come cessionario di un credito o come beneficiario di un contratto a favore di terzi o come creditore subentrato nei diritti del debitore ai sensi dell'art. 1259 cod. civ., faccia valere il credito ceduto, la prestazione prevista a suo favoreo i detti diritti, convenendo in giudizio anziché - come pure gli è consentito - rispettivamente, soltanto il debitore ceduto, il promittente, il terzo responsabile verso il suo debitore, anche il creditore cedente, lo stipulante, il debitore cui assuma di essere subentrato, la situazione di litisconsorzio che si determina è di carattere unitario, poiché, di sua iniziativa, l'attore ha esteso la lite, anche solo in forma di“denuntiatio”, ad un soggetto cui la causa era soltanto comune e che non era litisconsorte necessario nel senso di cui all'art. 102 cod. proc. civ., al fine di rendergli opponibile l'accertamento scaturente da essa»).

2.5.1. Alteris verbis, lasocietà originaria locatrice ([OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] a r.l.) si sarebbe dovuta considerare, fin dal primo grado, litisconsorte necessaria stante la proposizione della domanda dell’attrice ([OSCURATO:PERSONA] Semplice) anche nei suoi confronti(oltre che contro M.I.A -[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale, come si è già riferito, aveva giustificato comunque la detenzione degli immobili di cui le era stato chiesto il rilascio sulla base del contratto di locazione): proposizione, quindi,da cui era conseguita la necessità del l’accertamento , con efficacia di giudicato,anche nei confronti di costei, della perdurante esistenza, o meno, del rapporto di locazione suddetto.

2.6. In primo grado, invece, il contraddittorio non poteva considerarsi integro per effetto dell’avvenuta evocazione in giudizio della società originaria locatrice (cancellatasi dal Registro delle imprese nel 2002, con conseguente sua estinzione a decorrere dall’1 gennaio 2004.

Cfr. Cass., SU.

N. 4060 del 2019) con citazione notificata il 14 settembre 2010 ad un suo curatore speciale nominato exart. 78 cod. proc. civ.

2.6.1. Infatti, giusta i già descritti principi sanciti da Cass., SU, nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013, la domanda dell’attrice doveva essere notificata ai soci della menzionata società, i quali dovevano considerarsi succed uti nella locazione.

2.6.2. Invero, come affatto condivisibilmente osservato da Cass. n. 30823 del 2023 – in un a fattispecie relativ a alla cancellazione dal Registro della Imprese,e conseguente sua estinzione, di una società conduttrice di un bene locato,ma le cui argomentazioni, ad avviso di questo Collegio, possono agevolmente utilizzarsi, per evidente identità di ratio, anche laddove un tale fenomeno estintivo abbia interessato, come nella odierna vicenda, una società locatrice –l’art. 2495 cod. civ., come interpretato dalle già indicate pronunce delle Sezioni Unitedi questa Corte del 2013, non ha « una portata limitata alle obbligazioni pecuniarie», ma deve « trovare applicazione con riguardo a tutti i rapporti obbligatori aventi natura patrimoniale.

Le Sezioni Unite, con la nota sentenza del 2013, nel riferirsi genericamente alle “obbligazioni”, tanto attive quanto passive, hanno lasciato intendere che nel fenomeno successorio debba farsi rientrare qualsiasi obbligazione e che la dizione “creditori sociali non soddisfatti”, contenuta nel secondo comma dell’art. 2495 cod. civ., non possa che ricomprendere qualsiasi pretesa derivante da rapporti pendenti già facenti capo alla società, e, quindi, anche quelle che traggono origine da contratti di cui la società era parte, non diversamente da quanto accade a seguito della morte della persona fisica.

Ciò porta a ritenere l’applicabilità dell’art. 2495 cod. civ. anche al contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, dal momento che da esso deriva un fascio di obbligazioni, che comprende non solo quella di corrispondere i canoni pattuiti, ma anche quella di restituire l’immobile alla cessazione del rapporto».

2.6.3. Riferendo, allora, tali osservazioni alla posizione della parte locatrice, ove quest’ultima sia una società, le obbligazioni principali su di essa gravanti giusta l’art. 1575 cod. civ. non potranno che trasmettersi ai soci, suoi successori, dal momento in cui la stessa si sia estinta in seguito all’avvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese.

2.6.4. Del resto, non vi è chi non vedache, nel caso di decesso di persona fisica, che rivesta la qualità di locatricenell’ambito di un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, contro gli eredi è sicuramente azionabile il diritto, vantato dalla parte conduttrice, dell’osservanza degli obblighi di cui all’art. 1575 cod. civ., attesoche gli eredi medesimi subentrano nella stessa posizione del de cuius e ne assumono i relativi obblighi.

Allo stesso modo , nell’ipotesi in cui a rivestire la qualità di locatrice sia una società che successivamente viene cancellata dal Registro delle Imprese, le obbligazioni originariamente da essa assunte non possono che essere trasferite ai soci di dettasocietà, nei cui confronti i creditori possono agire, ai sensi dell’art. 2495 cod. civ., qualora esse attengano a rapporti ancora pendenti e non ancora definiti al momento della cancellazione, proprio perché le obbligazioni derivanti dal contratto non ancora adempiute si atteggiano alla stregua di crediti non soddisfatti.

2.6.5. Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, seppure con riferimento alla diversa fattispecie dell’obbligo di concludere il contratto definitivo exart. 2932 cod. civ., assunto da una società promittente alienante successivamente estinta per intervenuta cancellazione dal registro delle imprese (cfr. Cass. n. 15762 del 2023) , « dall’estinzione della società, derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, non discende l’estinzione degli obblighi difacere ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, poiché diversamente si riconoscerebbe al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui, con conseguente ingiustificato sacrificio dei creditori.

Invece, all’esito dell’estinzione della società talidebiti insoddisfatti si trasferiscono in capo ai suoi soci.

Per l’effetto, gli ex soci sono sempre destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società estinta, ma non definiti al termine della liquidazione, fermo restando il loro diritto di opporre il limite di responsabilitàex art. 2495 c.c. per i debiti pecuniari » ; cosicché «i soci della società estinta possono essere convenuti in giudizio (oppure il giudizio già pendente nei confronti della società può continuare verso i soci), qualora la causa abbia ad oggetto obbligazioni della società diverse da quelle riguardanti somme di denaro (vedi, con riferimento alle azioni revocatorie ordinarie, Cass., sez. 3, Ordinanza n. 6598 del 06/03/2023; Sez. 3, n. 5816 del 27/02/2023; Sez. 3, Sentenza n. 21105 del 19/10/2016)».

2.7. In definitiva, nel caso de quo, incontestata la cancellazione della società originaria locatrice, intervenuta in data 9 dicembre 20 02, con sua conseguente estinzione a decorrere dall’1 gennaio 2004, non può dubitarsi che ad essa fossero succeduti, nelle obbligazioni a suo carico derivanti dal contratto di locazione facente capo alla medesima societàed opponibile alla odierna ricorrente, i suoi soci(i quali, pertanto, avrebbero dovuto partecipare al presente giudizio fin dal primo grado, tenuto conto della concreta proposizione della domanda dell’attrice anche verso la citata locatrice originaria e delle già descritte difese svolte dalla convenuta M.I.A -[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) non potendo ritenersi che il rapporto obbligatorio scaturente dal contratto di locazione fosse venuto meno in conseguenza della cancellazione della menzionata società .

Da ciò la conseguente, chiara, insussistenza dei presupposti di cui all’art. 78 cod. proc. civ., per la nomina di un curatore speciale di quest’ultima, che, pertanto, del tutto irritualmente è stato parte (in luogo dei soci predetti) del giudizio.3.

In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Semplicedeve essere respinto , restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla sola costituitasi controricorrente, altresì dandosi atto, –in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass.n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dellamedesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] c ella [OSCURATO:PERSONA] e la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla sola costituitasi controricorrente, liquidate in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13417/2020r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], con sede in Pontinia (LT), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a , giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studiodella prima inRoma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 82 . - r icorrent e - contro M.I.A. – [OSCURATO:PERSONA] , con sede in Pontinia ( LT ) , alla via Permuta n. 1 , in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA], Enzo P a rini e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 35. - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore ; [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA, in persona del nominato curatore speciale. - intimate - avverso la sentenza, n. cron. 953/2020,del la CORTE DI APPELLO di ROMA , pubblicatail giorno 10/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 23/01/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto ritualmente notificato il 14 settembre 2010, la [OSCURATO:PERSONA] Semplice (d’ora in avanti, breviter, [OSCURATO:PERSONA]) citò M.I.A. - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., (per il prosieguo, più semplicemente,[OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. (quest’ultima in persona di un curatore speciale exart. 78 cod. proc. civ.) innanzi al Tribunale di Latina chiedendo accertarsi che [OSCURATO:SOCIETA]. occupava sine titulo gli immobili siti in Pontinia (LT), località Migliara, 52, acquistati da essa attrice nel corso di una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare, con conseguente condanna della menzionata società al relativo rilascio ed al pagamento dell’indennità di occupazione. A fondamento di tali pretese espose: i) di aver acquistato i terreni ed i fabbricati rurali oggetto della domanda giusta decreto di trasferimento del G.E. del Tribunale di Latina, dell’1-2 febbraio 2007, emesso nel proc. n. 121/2000 r.g.es., promosso da [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] ar.l., con pignoramento trascritto il 20 aprile 2000; ii) che tali immobili erano occupati da [OSCURATO:SOCIETA]. in forza di un contratto di locazione stipulato con la debitrice esecutata ([OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] a r.l.), registrato il 9 novembre 1999, con scadenza 4 novembre 2017, al canone annuo di £ 40.000.906; iii) che la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] a r.l., il 28 maggio 2002, con atto per Notar G. Celeste rep. n. 53128, aveva conferito il ramo d'azienda, comprensivo degli immobili oggetto del pignoramento, alla [OSCURATO:PERSONA].r.l. e, successivamente, il 9 dicembre 2002, era stata cancellata dal Registro delle Imprese con conseguente estinzione a decorrere dall’1 gennaio 2004; iv) che il contratto di locazione tra [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. era inopponibile ed inefficace nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: iv-a) il conferimento di ramo di azienda del 2002, a seguito del quale la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era subentratanella posizione di locatrice, era successivo al pignoramento e, pertanto, exartt. 2919 e 2913 cod. civ., non aveva effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dell'acquirente; iv- b) lo stessodoveva considerarsi cessato a causa dell'estinzione della società locatrice, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal Registro delle Imprese; iv-c) exart. 2923, comma 3, cod. civ., l'acquirente non era tenuta a rispettare la locazione essendo il prezzo convenuto inferiore di un terzo al giusto prezzo. 1.1. [OSCURATO:SOCIETA]., che contestò le avverse pretese concludendo per il loro rigetto, l’attrice, nel corso del giudizio, ottenne, in sede di reclamo, il sequestro giudiziario dei beni controversi con affidamento della relativa custodia ad un terzo. Il giudice della cautela motivò tale provvedimento ritenendo che la cancellazione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] a r.l. dal Registro delle Imprese e la sua conseguente estinzione avessero determinato il venir mero del contratto di locazione, non essendo più esistente la parte locatrice, e che [OSCURATO:SOCIETA]., conseguentemente, avesse perso il diritto di detenere i beni locati perché priva di titolo. 1.2. L’adito Tribunale di Latina, con sentenza non definitiva del 23 luglio 2013, n. 1510, accolse le domande dell’attrice, confermò il sequestro giudiziario, dichiarò [OSCURATO:SOCIETA]. occupante senza titolo e la condannò al rilascio immediato degli immobili locati in favore della prima ed al risarcimento dei danni, ex art. 2043 cod. civ., dal 2 febbraio 2007 fino al rilascio, da liquidarsi in separato giudizio. 2. Pronunciando sul gravame promosso avverso tale decisione da [OSCURATO:SOCIETA]. – che lamentò, in primis , il difetto di integrazione del contraddittorio, posto che [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] a r.l., cancellata dal Registro delle Imprese, non avrebbe potuto essere convenuta in giudizio, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6/2003, in persona di un curatore speciale nominato ex art. 78 cod. proc. civ., essendone successori ex lege i soci , e censurando, altresì, la statuizione del primo giudice in base alla quale «l'estinzione della società locatrice ha determinato il venir meno di una delle due parti del contratto di locazione e la cessazione di detto contratto in soggettività della parte locatrice» – l’adita Corte di appello di Roma, con sentenza del 29 gennaio/10 febbraio 2020, n. 953, resa nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] Semplice e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. (in persona del curatore speciale), così, tra l’altro, dispose: «In accoglimento dell’appello […], dichiara la nullità della sentenza gravata per difetto di contraddittorio e rimette gli atti al giudice di primo gradoex art. 354, 1° comma, c.p.c.». 2.1. In particolare, quella corte affermò, innanzitutto, che: i) ‹‹In ipotesi di cancellazione dal registro delle imprese di una società, ancorché avvenuta in data anteriore all'entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 2495 c.c., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, l’estinzione della società si determina dal 1° gennaio 2004 (data di entrata in vigore della nuova disposizione) poiché la norma, pur non incidendo sui presupposti della cancellazione in precedenza effettuata, ne regola gli effetti e comporta l’operare dell’effetto estintivo da tale data. Conseguentemente, nella fattispecie in esame, erroneamente è stato nominato un curatore speciale in rappresentanza della società cancellata dal registro delle imprese, essendosi a quella data prodotto l’effetto estintivo derivante dal riformulato art. 2495, 2° comma, c.c., ed essendo venuta meno la capacità giuridica e processuale del soggetto estinto, con conseguente impossibilità di conferite ad un terzo il potere di rappresentarlo in giudizio››; ii) «Il difetto di capacità processualeex art. 75, 3° comma, c.p.c. è rilevabiledi ufficio anche in sede di legittimità è comporta l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al primo giudice e fissazione di un termine per la corretta instaurazione del contraddittorio». Successivamente, richiamati i principi sanciti da Cass., SU, n. 6070 del 2013, osservò che «Nella fattispecie in esame – in cui viene in considerazione il rapporto giuridico derivante dal contratto di locazione stipulato dalla società estinta, attesa, da un lato, l’incontestata opponibilità del contratto di locazione all'aggiudicataria e, d'altro lato, l'incontroversa inopponibilità alla stessa degli atti di disposizione del bene staggitoex artt.2913 e 2919 c.c., ivi compreso l'effetto traslativo derivante dal conferimento di ramo di azienda –il primo giudice, in relazione alla posizione giuridica del locatore ha erroneamente omesso di considerare gli obblighi riconducibili a detta posizione, in primisquello di garantite il godimento dell'immobile locato al conduttore. Rispetto a tali obblighi, sulla base dell'interpretazione dianzi richiamata, deve ritenersi che la legittimazione processuale passiva si sia trasferita automaticamente, ex art. 110 c.p.c., per effetto della vicenda estintiva, in capo ai soci, in situazione di litisconsorzio necessario. […]. Va pertanto disposto,ex art. 354 c.p.c., il rinvio al primo giudice con ordine di corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci de [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] a r.l.». 3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] Semplice, affidandosi a due motivi, ciascuno articolato in plurimi profili, illustrati anche da memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. Ha resistito, con controricorso, corredato da analoga memoria, M.I.A - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mentre sono rimaste solo intimate [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] a r.l. (in persona del nominato curatore speciale). [OSCURATO:PERSONA]. I formulati motivi di ricorso, ciascuno, come si è detto, articolato in plurimi profili, denunciano, rispettivamente: I) «Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dei principi e norme che impongono la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in relazione agli artt. 101, 102 e 110 c.p.c. ed ai principi e norme che disciplinano il contraddittorio e il litisconsorzio necessario e la successione nel processo, nonché in relazione all'art. 2495, II comma, cod. civ.: art. 360, comma 1, n. 4., cod. proc. civ.Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dei principi e norme che impongono la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in relazione agli artt. 101, 102 e 110 c.p.c. ed ai principi e norme che disciplinano il contraddittorio e il litisconsorzio necessario e la successione nel processo, nonché in relazione all'art. 2495, II comma, cod. civ.: art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 e 110 c.p.c. e dei principi e norme che disciplinano il contraddittorio e il litisconsorzio necessario e la successione nel processo, in relazione all'art. 2495 cod. civ. ed ai principi e norme che disciplinano la cancellazione della società dal registro delle imprese, cui consegue l'estinzione della società e la conseguente estinzione e/o scioglimento di qualsivoglia rapporto contrattuale ed escludono qualsivoglia fenomeno successorio dei soci della società nel suddetto rapporto contrattuale: art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 e 110 c.p.c. e dei principi e norme che disciplinano il contraddittorio e il litisconsorzio necessario e la successione nel processo, in relazione all'art. 2495 cod. civ. ed ai principi e norme che disciplinano la cancellazione della società dal registro delle imprese, cui consegue l'estinzione della società e la conseguente estinzione e/o scioglimento di qualsivoglia rapporto contrattuale ed escludono qualsivoglia fenomeno successorio dei soci della società nel suddetto rapporto contrattuale: art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 e 110 c.p.c. e dei principi e norme che disciplinano il contraddittorio, il litisconsorzio necessario e la successione nel processo, in relazione agli artt. 2913 e 2919 c.c. e dei principi e norme che disciplinano l’inefficacia ed inopponibilità relativa dell’atto rispetto al terzo, creditore procedente e/o acquirente, in relazione all’art. 1372 c.c., nonché del principio secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti e in relazione all’art. 2495 cod. civ., secondo cui deve escludersi qualsivoglia fenomeno successorio dei soci alla società estinta, con riguardo alla titolarità del bene facente capo alla società estinta, allorquando essa società, prima della cancellazione, abbia espressamente disposto del bene trasferendolo e dismettendolo: art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 e 110 c.p.c. e dei principi e norme che disciplinano il contraddittorio, il litisconsorzio necessario e la successione nel processo, in relazione agli artt. 2913 e 2919 c.c. e dei principi e norme che disciplinano l’inefficacia ed inopponibilità relativa dell’atto rispetto al terzo, creditore procedente e/o acquirente, in relazione all’art. 1372 c.c., nonché del principio secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti e in relazione all’art. 2495 cod. civ., secondo cui deve escludersi qualsivoglia fenomeno successorio dei soci alla società estinta, con riguardo alla titolarità del bene facente capo alla società estinta, allorquando essa società, prima della cancellazione, abbia espressamente disposto del bene trasferendolo e dismettendolo: art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la corte di appello considerato che, nella specie, era in discussione l’esistenza, permanenza e opponibilità (rectius, l’inesistenza, insussistenza e inopponibilità) del rapporto contrattuale e non l’adempimento di obblighi facenti capo alla società estinta, con conseguente esclusione di qualsivoglia "fenomeno successorio” (rectius responsabilità) in capo ai soci ed esclusione del litisconsorzio necessario nei confronti degli stessi: art. 360, comma 1, n 5, cod. proc. civ. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la corte di appello considerato che, nella specie, l’atto di conferimento del ramo di azienda costituiva atto di disposizione con cui la società, prima della cancellazione, aveva disposto, dismettendolo, sia del ramo di azienda che del correlativo rapporto di locazione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente esclusione, in ogni caso, di qualsivoglia successione dei soci nel rapporto di che trattasi: art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.»; II) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 cod. proc. civ. e dei principi e norme che disciplinano il contraddittorio ed il litisconsorzio necessario nonché dell'art. 110 cod. proc. civ. e dei principi e norme che disciplinano la successione nel processo, in relazione all'art. 2495 cod. civ. e dei principi e norme che disciplinano l'estinzione della società e dei rapporti ad essa facenti capo,nonché la responsabilità dei soci per l’adempimento dei soli debiti della società estinta ex art. 2495, I I comma, cod. civ. e la contitolarità in capo ai soci dei beni che non sono stati rinunciati dalla società e da essa dismessi,nonché in relazione agli artt. 2919 e 2913 cod. civ. e 1372 cod. civ., e dei principi e norme che disciplinano l'inefficacia e l’inopponibilità del contratto verso i terzi e la vincolatività del contratto tra le parti: art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 cod. proc. civ. e dei principi e norme che disciplinano il contraddittorio ed il litisconsorzio necessario nonché dell'art. 110 cod. proc. civ. e dei principi e norme che disciplinano la successione nel processo, in relazione all'art. 2495 cod. civ. e dei principi e norme che disciplinano l'estinzione della società e dei rapporti ad essa facenti capo,nonché la responsabilità dei soci per l’adempimento dei soli debiti della società estinta ex art. 2495, I I comma, cod. civ. e la contitolarità in capo ai soci dei beni che non sono stati rinunciati dalla società e da essa dismessi;nonché in relazione agli artt. 2919 e 2913 cod. civ. e 1372 cod. civ., e dei principi e norme che disciplinano l'inefficacia e l’inopponibilità del contratto verso i terzi e la vincolatività del contratto tra le parti: art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 cod. proc. civ. e dei principi e norme che disciplinano il contraddittorio ed il litisconsorzio necessario nonché dell'art. 110 cod. proc. civ. e dei principi e norme che disciplinano la successione nel processo, in relazione alla domanda diretta a far valere l'opponibilità ed efficacia del contratto verso terzi, rispetto al quale il contrattointer alios è un fatto, per il cui accertamento non è necessaria la partecipazione dell'originario soggetto, cancellato ed estintoex art. 2495 cod. civ., nonché dei principi e norme che disciplinano l'estinzione della società e che escludono l'equiparazione dell'istituto dell'estinzione alla “morte” del soggetto ed escludono la necessaria successione in capo ad altri soggetti: art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ.Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 cod. proc. civ. e dei principi e norme che disciplinano il contraddittorio ed il litisconsorzio necessario nonché dell'art. 110 cod. proc. civ. e dei principi e norme che disciplinano la successione nel processo, in relazione alla domanda diretta a far valere l'opponibilità ed efficacia del contratto verso terzi, rispetto al quale il contrattointer alios è un fatto, per il cui accertamento non è necessaria la partecipazione dell'originario soggetto, cancellato ed estintoex art. 2495 cod. civ., nonché dei principi e norme che disciplinano l'estinzione della società e che escludono l'equiparazione dell'istituto dell'estinzione alla “morte” del soggetto ed escludono la necessaria successione in capo ad altri soggetti: art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 cod. proc. civ. e dei principi e norme che disciplinano il contraddittorio ed il litisconsorzio necessario nonché dell'art. 110 cod. proc. civ. e dei principi e norme che disciplinano la successione nel processo, in relazione all'art. 2495 cod. civ., e dei principi e norme che disciplinano l'estinzione della società e che escludono l'equiparazione dell'istituto dell'estinzione alla “morte” del soggetto ed escludono la necessaria successione in capo ad altri soggetti nonché in relazione all'art. 78 c.p.c. e ai principi e norme che disciplinano la rappresentanza organica dell'ente collettivo che si diversifica dalla rappresentanza negozialeex art. 1704 e segg. cod. civ.: art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 cod. proc. civ. e dei principi e norme che disciplinano il contraddittorio ed il litisconsorzio necessario nonché dell'art. 110 cod. proc. civ. e dei principi e norme che disciplinano la successione nel processo, in relazione all'art. 2495 cod. civ., e dei principi e norme che disciplinano l'estinzione della società e che escludono l'equiparazione dell'istituto dell'estinzione alla “morte” del soggetto ed escludono la necessaria successione in capo ad altri soggetti nonché in relazione all'art. 78 c.p.c. e ai principi e norme che disciplinano la rappresentanza organica dell'ente collettivo che si diversifica dalla rappresentanza negozialeex art. 1704 e segg. cod. civ.: art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.». 1.1. Tali doglianze lamentano, sostanzialmente e complessivamente, che: i) la locazione originaria intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] a r.l. e M.I.A. – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , il cui contratto, registrato il 9 novembre 1999, aveva come scadenza la data del 4 novembre 2017, doveva considerarsi cessata a seguito del conferimento del proprio ramo di azienda (comprensivo dei beni locati) effettuato dalla prima in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con atto per Notar G. Celeste del 28 maggio 2002, rep. n. 53128; ii) tale conferimento , sebbene in opponibile alla odierna ricorrente (divenuta proprietaria dei beni suddetti giusta decreto di trasferimento del G.E. del Tribunale di Latina dell’1-2 febbraio 2007, emesso nel proc. n. 121/2000 r.g.e., promosso da [OSCURATO:SOCIETA]. contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] a r.l. con pignoramento trascritto sui medesimi beni il 20 aprile 2000) ex artt. 2913 e 2923, comma 3, cod. civ., doveva considerarsi comunque valido ed efficace fra le parti; iii ) in ogni caso, la locazionedoveva considerarsi cessata per l’estinzione della società locatrice; iv) non era configurabile successione dei soci in relazione al rapporto contrattuale, poiché essi sono solo responsabili nei confronti dei creditori sociali; v) la sussistenza di un vizio di ultrapetizione, perché oggetto del giudizio non era l’accertamento degli obblighi della società locatrice nell’ambito della locazione ma la non opponibilità di quest’ultimaalla [OSCURATO:PERSONA] Semplice. 2. Esse, scrutinabili congiuntamente in ragione della evidente connessione che le caratterizza, si rivelano complessivamente infondate alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso, sebbene dovendosi procedere ad una parziale integrazionedella sentenza impugnata exart. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. 2.1. Quanto agli effetti della disposta cancellazione dal Registro delle Imprese di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] a r.l. in data 9 dicembre 2002, giova ricordare che, anteriormente alla riforma del diritto societariodi cui al d.lgs. n. 6 del 2003, l’art. 2456 cod.civ. stabiliva che, dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione, i liquidatori dovevano chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese (comma 1) e che «dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e neiconfronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi» (comma 2). 2.2.1. Vigente questa disciplina, l’orientamento consolidato della giurisprudenza, ispirato dall’esigenza di tutelare i creditori da possibili liquidazioni fraudolente, era nel senso chel’adempimento meramente formale della cancellazione non fosse sufficiente a determinare l’estinzione della società, essendo necessaria a questo effetto anche la completa definizione dei rapporti giuridici pendenti. Al contrario, la dottrina maggioritaria riteneva che la cancellazione avesse effetto costitutivo dell’estinzio ne della persona giuridica. 2.2.2. Con la già citata riforma del diritto societario, l’art. 2495 cod.civ. ha preso il posto del previgente art.2456 cod. c iv . ed il suo secondo comma (poi divenuto terzo per effetto di quanto ivi inserito dall’art. 40, comma 12- ter, lett. b], n. 2, del d.l. n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020) è stato integrato con l’ incipit « F erma restando l’estinzione della società». 2.2.3. Nella giurisprudenza successiva alla novella, dopo alcune decisioni che ancora facevanoapplicazione del precedente indirizzo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il contrario principio del carattere estintivo della cancellazione, dapprima, nel 2006, in una pronuncia di caratteremeramente processuale sul punto(cfr. Cass. n. 18618 del 2006) e, successivamente, in numerose altre sentenze, tra lequali spicca la triade resa, nel corso del 2010, a Sezioni Unite ( Cass., SU, 22 febbraio 2010, n n . 4060 , 4061 e 4062) . In particolare, con queste ultime decisioni la Corte - affermando la natura innovativa, enon interpretativa delle modifiche apportate dal legislatore della riforma al testo dell’art. 2495, secondo comma, c od . c iv . rispetto alla formulazione del precedente art. 2456 c.c. –ha stabilito i seguenti principi: a) la cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese comporta l’estinzione della società contestualmente alla pubblicità di tale evento nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dalgiorno 1 gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore; b) per ragioni di ordine sistematico (desunte dal disposto dell’art. 10 della legge fallimentare), la stessa regola, in chiave dipresunzione relativa di estinzione, è applicabile anche alla cancellazione volontaria delle s ocietà di persone dal R egistro, quantunque tali società non siano state direttamenteinteressate dalla nuova disposizione dell’art. 2495 cod.civ. e sia rimasto per esse in vigore l’invariato disposto dell’art. 2312 cod. c iv . (integrato per le società in accomandita semplice,dall’art. 2324 cod. c iv .). 2.3. In seguito, molteplici decisioni hanno ribadito questo nuovo indirizzo, fino a giungere agliarresti del 2013 (Cass., SU, nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013),in cui le Sezioni Unite di questa Corte , rifacendosi ai precedenti del 2010e partendo dal dato, ormai acquisito, che la cancellazione ha effetto estintivo, hanno inteso « far chiarezza su una serie di ulteriori ricadute derivanti dalla suaccennata riforma del diritto societario». 2.3.1. Più nello specifico, quelle pronunce ha nno ritenuto di mettere meglio a fuoco le conseguenzeche ne possono derivare in ordine ai rapporti, originariamente facenti capo alla società estintaa seguito della cancellazione dal Registro, che tuttavia non siano stati definiti nella fase diliquidazione o perché li si è trascurati («residui non liquidati») o perché solo in seguito se ne è scoperta l’esistenza (« sopravvenienze ») . Le Sezioni Unite hanno rimarcato, tra l’altro, che l'estinzione della società, conseguente alla volontaria cancellazione dal Registro delle imprese, non può comportare anche l’estinzione dei debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, perché in tal modo si finirebbe col consentire al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui, facendo venir meno le garanzie prestate da terzi. Di conseguenza, secondo tali decisioni, la responsabilità dei soci, prevista dall’art. 2495 cod.civ., implica un meccanismo di tipo successorio, che ha lo scopo di impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale sottratto al controllo del creditore, espropriarlo del proprio diritto. Pertanto, all’esito di un articolato percorso motivazionale (cui qui può farsi rinvio exart. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.), è stato enunciatoil seguente principio di diritto: « Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguitodella liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato». 2.3.2. Sotto il profilo processuale, poi,le Sezioni Unite sono partite dal presupposto che la cancellazione volontaria dal Registro delle imprese di una società, determinandone l’estinzione, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Ove, poi, l’estinzione si verifichi nel corso del processo, troveranno applicazione gli artt. 299 e ss. cod.proc. civ., in tema di interruzione del processo, così da contemperare i diritti processuali del successore della parte venuta meno e quelli della controparte. Ciò rappresenta la diretta conseguenza dell’inquadramento dell’estinzione come fenomeno successorio e costituisce un approfondimento delle conclusioni cui la giurisprudenza precedente era già, in qualche modo, pervenuta, osservando che l’art. 110 cod.proc. civ. fa riferimento non solo alla morte (come tale riferibile unicamente alle persone fisiche), ma anche a qualsiasi altra causa per la quale la parte venga meno, potendo quindi ricomprendere anche l'ipotesi dell'estinzione dell'ente collettivo. 2.4. La tesi che intravede nella cancellazione dellasocietà dal R egistro delle imprese un fenomeno successorio tra questa ed i soci hatrovatoseguito anche in unaparte della dottrina,che ader endo alla predetta conclusione delle Sezioni Unite, ha ritenuto che, estinta la società, come soggettostrumentale, è naturale che nella titolarità delle situazioni eventualmente residuate all’estinzione subentrino i soci: nelle società di capitali, «al di sotto» del contratto sociale edell’organizzazione che ne è il frutto, c’è strutturalmente una situazione di comunione fra i soci, che, una volta estinta la società, è inevitabilmente destinata a riemergere; e questa riemersione, con il conseguente subentro dei soci alla società, realizza, in quanto tale, proprio un fenomeno successorio, sia pure sui generis, certamente non assimilabile, data la suaparticolare genesi, alla successione mortis causa di cui agli artt. 456 e ss. cod.civ. 2.4.1. Ebbene, pur a fronte di un vivace dibattito dottrinario, la giurisprudenza della Suprema Corte è stata successivamente univoca nell’intravedere, quale effetto dell’estinzione della società derivante dalla cancellazione di essa dal registro delle imprese, un fenomenosuccessorio a favore dei soci superstiti, numerosi essendo gli arresti che hanno confermato ilrelativo principio di diritto (cfr., ex aliis, Cass. nn. 23341 e 11411 del 2024; Cass. n. 30832 del 2023, su cui, peraltro, si tornerà più avanti, resa in fattispecie di estinzione, per cancellazione dal Registro delle Imprese, di una società rivestente la qualità di conduttrice nell’ambito di un rapporto di locazione; Cass. nn. 6598 e 5816 del 2023; Cass. n. 17492 del 2018; Cass.n. 15782 del 2016; Cass. n. 25974 del 2015).E vale la pena di sottolineare che, anche recentemente, le Sezioni Unite hanno stabilitoche «si deve infine partire dall’acquisizione fondamentale delle decisioni del 2013 (…), e disattendere ogni ricostruzione sistematica che rifiuti di inquadrare l’estinzione in unfenomeno di tipo successorio» (cfr. Cass., SU, n. 29812 del 2024).Può concludersi, dunque, con una certa sicurezza, che l’esistenza di un fenomeno successorio conseguente alla cancellazione della società dal registro delle imprese sia un dato sostanzialmente acquisito in giurisprudenza, tanto da configurare un vero e proprio «diritto vivente » (locuzione, quest’ultima, utilizzata, in motivazione, da Cass. n. 15637 del 2019).2.5. Fermo quanto precede, calando nella vicenda in esame i principi tutti fin qui descritti, rileva il Collegio che, nella specie, erasenz’altro configurabile una situazione di litisconsorzio necessario della società debitrice/locatrice ([OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] a r.l.), non già per l’originaria situazione di diritto sostanziale, ma per effetto della domanda come concretamente proposta da [OSCURATO:PERSONA] non solo nei confronti della pretesa occupante degli immobili de quibus (M.I.A - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale, peraltro, nel chiedere il rigetto della domanda di loro rilascio perché asseritamente occ u pati senza titolo, ne aveva giustificato la detenzione sulla base del contratto di locazionepredetto), ma anche nei confronti della debitrice esecutata([OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] a r.l, appunto). Da ciò conseguiva, evidentemente, la necessità dell’accertamento, da svolgersi con efficacia di giudicato , della perdurante esistenza, o meno, del rapporto di locazione suddetto, nei confronti di entrambe le parti che originariamente avevano sottoscritto il corrispondente contratto registrato il 9 novembre 1999.(cfr. sostanzialmente, in tal senso, Cass. n. 22278 del 20 09 e Cass. n. 4993 del 2019, a tenore delle quali, «Qualoraun soggetto, qualificandosi come cessionario di un credito o come beneficiario di un contratto a favore di terzi o come creditore subentrato nei diritti del debitore ai sensi dell'art. 1259 cod. civ., faccia valere il credito ceduto, la prestazione prevista a suo favoreo i detti diritti, convenendo in giudizio anziché - come pure gli è consentito - rispettivamente, soltanto il debitore ceduto, il promittente, il terzo responsabile verso il suo debitore, anche il creditore cedente, lo stipulante, il debitore cui assuma di essere subentrato, la situazione di litisconsorzio che si determina è di carattere unitario, poiché, di sua iniziativa, l'attore ha esteso la lite, anche solo in forma di“denuntiatio”, ad un soggetto cui la causa era soltanto comune e che non era litisconsorte necessario nel senso di cui all'art. 102 cod. proc. civ., al fine di rendergli opponibile l'accertamento scaturente da essa»). 2.5.1. Alteris verbis, lasocietà originaria locatrice ([OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] a r.l.) si sarebbe dovuta considerare, fin dal primo grado, litisconsorte necessaria stante la proposizione della domanda dell’attrice ([OSCURATO:PERSONA] Semplice) anche nei suoi confronti(oltre che contro M.I.A -[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale, come si è già riferito, aveva giustificato comunque la detenzione degli immobili di cui le era stato chiesto il rilascio sulla base del contratto di locazione): proposizione, quindi,da cui era conseguita la necessità del l’accertamento , con efficacia di giudicato,anche nei confronti di costei, della perdurante esistenza, o meno, del rapporto di locazione suddetto. 2.6. In primo grado, invece, il contraddittorio non poteva considerarsi integro per effetto dell’avvenuta evocazione in giudizio della società originaria locatrice (cancellatasi dal Registro delle imprese nel 2002, con conseguente sua estinzione a decorrere dall’1 gennaio 2004. Cfr. Cass., SU. N. 4060 del 2019) con citazione notificata il 14 settembre 2010 ad un suo curatore speciale nominato exart. 78 cod. proc. civ. 2.6.1. Infatti, giusta i già descritti principi sanciti da Cass., SU, nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013, la domanda dell’attrice doveva essere notificata ai soci della menzionata società, i quali dovevano considerarsi succed uti nella locazione. 2.6.2. Invero, come affatto condivisibilmente osservato da Cass. n. 30823 del 2023 – in un a fattispecie relativ a alla cancellazione dal Registro della Imprese,e conseguente sua estinzione, di una società conduttrice di un bene locato,ma le cui argomentazioni, ad avviso di questo Collegio, possono agevolmente utilizzarsi, per evidente identità di ratio, anche laddove un tale fenomeno estintivo abbia interessato, come nella odierna vicenda, una società locatrice –l’art. 2495 cod. civ., come interpretato dalle già indicate pronunce delle Sezioni Unitedi questa Corte del 2013, non ha « una portata limitata alle obbligazioni pecuniarie», ma deve « trovare applicazione con riguardo a tutti i rapporti obbligatori aventi natura patrimoniale. Le Sezioni Unite, con la nota sentenza del 2013, nel riferirsi genericamente alle “obbligazioni”, tanto attive quanto passive, hanno lasciato intendere che nel fenomeno successorio debba farsi rientrare qualsiasi obbligazione e che la dizione “creditori sociali non soddisfatti”, contenuta nel secondo comma dell’art. 2495 cod. civ., non possa che ricomprendere qualsiasi pretesa derivante da rapporti pendenti già facenti capo alla società, e, quindi, anche quelle che traggono origine da contratti di cui la società era parte, non diversamente da quanto accade a seguito della morte della persona fisica. Ciò porta a ritenere l’applicabilità dell’art. 2495 cod. civ. anche al contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, dal momento che da esso deriva un fascio di obbligazioni, che comprende non solo quella di corrispondere i canoni pattuiti, ma anche quella di restituire l’immobile alla cessazione del rapporto». 2.6.3. Riferendo, allora, tali osservazioni alla posizione della parte locatrice, ove quest’ultima sia una società, le obbligazioni principali su di essa gravanti giusta l’art. 1575 cod. civ. non potranno che trasmettersi ai soci, suoi successori, dal momento in cui la stessa si sia estinta in seguito all’avvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese. 2.6.4. Del resto, non vi è chi non vedache, nel caso di decesso di persona fisica, che rivesta la qualità di locatricenell’ambito di un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, contro gli eredi è sicuramente azionabile il diritto, vantato dalla parte conduttrice, dell’osservanza degli obblighi di cui all’art. 1575 cod. civ., attesoche gli eredi medesimi subentrano nella stessa posizione del de cuius e ne assumono i relativi obblighi. Allo stesso modo , nell’ipotesi in cui a rivestire la qualità di locatrice sia una società che successivamente viene cancellata dal Registro delle Imprese, le obbligazioni originariamente da essa assunte non possono che essere trasferite ai soci di dettasocietà, nei cui confronti i creditori possono agire, ai sensi dell’art. 2495 cod. civ., qualora esse attengano a rapporti ancora pendenti e non ancora definiti al momento della cancellazione, proprio perché le obbligazioni derivanti dal contratto non ancora adempiute si atteggiano alla stregua di crediti non soddisfatti. 2.6.5. Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, seppure con riferimento alla diversa fattispecie dell’obbligo di concludere il contratto definitivo exart. 2932 cod. civ., assunto da una società promittente alienante successivamente estinta per intervenuta cancellazione dal registro delle imprese (cfr. Cass. n. 15762 del 2023) , « dall’estinzione della società, derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, non discende l’estinzione degli obblighi difacere ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, poiché diversamente si riconoscerebbe al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui, con conseguente ingiustificato sacrificio dei creditori. Invece, all’esito dell’estinzione della società talidebiti insoddisfatti si trasferiscono in capo ai suoi soci. Per l’effetto, gli ex soci sono sempre destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società estinta, ma non definiti al termine della liquidazione, fermo restando il loro diritto di opporre il limite di responsabilitàex art. 2495 c.c. per i debiti pecuniari » ; cosicché «i soci della società estinta possono essere convenuti in giudizio (oppure il giudizio già pendente nei confronti della società può continuare verso i soci), qualora la causa abbia ad oggetto obbligazioni della società diverse da quelle riguardanti somme di denaro (vedi, con riferimento alle azioni revocatorie ordinarie, Cass., sez. 3, Ordinanza n. 6598 del 06/03/2023; Sez. 3, n. 5816 del 27/02/2023; Sez. 3, Sentenza n. 21105 del 19/10/2016)». 2.7. In definitiva, nel caso de quo, incontestata la cancellazione della società originaria locatrice, intervenuta in data 9 dicembre 20 02, con sua conseguente estinzione a decorrere dall’1 gennaio 2004, non può dubitarsi che ad essa fossero succeduti, nelle obbligazioni a suo carico derivanti dal contratto di locazione facente capo alla medesima societàed opponibile alla odierna ricorrente, i suoi soci(i quali, pertanto, avrebbero dovuto partecipare al presente giudizio fin dal primo grado, tenuto conto della concreta proposizione della domanda dell’attrice anche verso la citata locatrice originaria e delle già descritte difese svolte dalla convenuta M.I.A -[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) non potendo ritenersi che il rapporto obbligatorio scaturente dal contratto di locazione fosse venuto meno in conseguenza della cancellazione della menzionata società . Da ciò la conseguente, chiara, insussistenza dei presupposti di cui all’art. 78 cod. proc. civ., per la nomina di un curatore speciale di quest’ultima, che, pertanto, del tutto irritualmente è stato parte (in luogo dei soci predetti) del giudizio.3. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Semplicedeve essere respinto , restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla sola costituitasi controricorrente, altresì dandosi atto, –in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass.n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dellamedesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] c ella [OSCURATO:PERSONA] e la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla sola costituitasi controricorrente, liquidate in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi d
Sentenza Cassazione n. 02411/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris