CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 41792/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, emessa a seguito di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] previa restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. (essendo il predetto venuto a conoscenza del processo il 22 aprile 2023, data in cui era tratto in arresto all'esito di estradizione dal Senegal), la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 1 marzo 2010, che condannava l'imputato alla pena di anni sei, mesi sei di reclusione ed euro trentamila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 8 ottobre 1990 n. 309. Si contesta a Mewah di avere custodito, nel novembre 2008 quattordici involucri di cocaina destinati allo spaccio. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione l'imputato, deducendo, come unico motivo, la violazione del divieto di reformatio in peius rispetto alla precedente decisione d'appello, emessa in data 25 settembre 2014 che aveva riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche e ridimensionato la pena irrogata in primo grado nella misura di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro ventimila di multa. Il ricorrente assume che anche la sentenza d'appello emessa nei confronti del contumace sarebbe "coperta" dal principio di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., non assumendo strutturale autonomia rispetto all'appello validamente celebrato su impugnazione del solo difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2.La deduzione difensiva contrasta con il principio affermato da questa Corte, secondo il quale «Nel giudizio di appello a seguito alla restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 11, legge 28 aprile 2014, n. 67), il divieto di reformatio in peius opera limitatamente alla sentenza di primo grado e non anche con riguardo alla sentenza di appello pronunciata in contumacia» (Sez. 5, n. 40155 del 2018, Rv. 273797 - 01). Deve ribadirsi che l'appello proposto dall'imputato dopo la restituzione nel termine ha una struttura del tutto autonoma e ciò si ricava da due decisioni delle Sezioni Unite di codesta Corte (Sez. U, n. 17050 del 11/04/2006, [OSCURATO:PERSONA]. 233729 e Sez. U, n. 52274 del 29/09/2016, Rrushi, Rv. 268107) che richiamano, a conforto dell'assunto, la facoltà riconosciuta all'imputato ammesso al nuovo giudizio di merito di richiedere riti alternativi.Né, in senso contrario, giovano alla tesi sostenuta dal ricorrente riferimenti alla disciplina della prescrizione e al (possibile) mancato esercizio della facoltà di appellare (nuovamente) riconosciuta con la restituzione nel termine, posto che nell'uno, né l'altra privano il giudizio seguito alla restituzione e alla proposizione dell'impugnazione del connotazione di «nuovo giudizio di merito»: connotato, questo, che include nel perimetro in cui opera il divieto di refor 4 tio.0 pus la sentenza di primo grado, ma non anche quella sentenza di appel ronunciata in contumacia. 3.Ed allora il tema del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche negate dalla Corte d'appello alla luce dei plurimi e gravi precedenti penali dell'imputato, non avendo alcun valore vincolante la precedente decisione resa nello stesso grado, avrebbe dovuto formare oggetto di un'autonoma e specifica censura della quale non è traccia nel ricorso. 4.AI rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il