CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 35348/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12131-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di amministratore e legale rappresentante pro tempore della Società [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'OTTAVI, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 730/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di ANCONA, depositata il 13/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore e legale rappresentante pro tempore della [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, nei confronti di CO.AL . soc. coop. a r.l. e avverso la sentenza n. 730/2020 del Giudice di pace di Ancona, pubblicata il 13 novembre 2020, che, accogliendo parzialmente l'opposizione proposta dall'ingiunta CO.AL . soc. coop. a r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 743/19 emesso da quel Giudice per il pagamento di euro 518,74, oltre interessi e spese, quale corrispettivo del trasporto di merce effettuato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. su incarico di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e avente come destinataria l'opponente, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato l'opponente al pagamento della somma di euro 379,18, oltre interessi ex art. 5 del d.lgs. 231/02 dalla messa in mora al saldo, e ha compensato per intero tra le parti le spese di lite; CO.AL. soc. coop. ha resistito con controricorso; la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; rilevato che: questa Corte ha da tempo già avuto modo di affermare più volte che, a seguito dell'entrata in vigore, in data 2 marzo 2006, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, mentre le sentenze pronunciate entro tale data dal Giudice di pace in cause a decisione secondo equità sono rimaste assoggettate al precedente regime di impugnazione, quelle pronunciate nello stesso tipo di cause dopo tale data sono state rese Ric. 2021 n. 12131 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -2- # impugnabili con appello, anche se emesse in giudizi iniziati in precedenza (art. 1 e art. 27, comma 1, del decreto); ne consegue che tutte le sentenze del Giudice di pace (siano esse pronunciate secondo equità o secondo diritto) che non siano state pubblicate entro la data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, ma successivamente, come nel caso in esame, sono suscettibili solo di appello e l'eventuale circostanza che siano pronunciate a decisione secondo equità rileva unicamente quanto ai motivi per cui ne è ammessa l'impugnazione, che, nel caso indicato per ultimo, sono solo quelli per cui era prima ammesso il ricorso per cassazione (v. in particolare, Cass., sez. un. 18/1/2008, n. 27339; Cass., ord., 24/04/2008, n. 10774; Cass, ord., 18/01/2018, n. 1213; Cass., ord., 19/06/2019, n. 16375); ai sensi dell'art. 339 cod. proc. civ., nella formulazione applicabile, ratione temporis, al caso all'esame, quindi, la sentenza del Giudice di Pace di Ancona n. 730/2020, pubblicata in data 13 novembre 2020, non è impugnabile con ricorso per cassazione, ma con l'appello dinanzi al giudice individuato ai sensi dell'art. 341 cod. proc. civ.; alla luce di quanto sopra evidenziato, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso; l'esame di ogni ulteriore questione proposta dalle parti resta assorbito; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315); P.Q.M. Ric. 2021 n. 12131 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -3- La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Co