CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 10257/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];119. R.G. 31066 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dato atto della memoria trasmessa in data 14.12.2023 con cui si insiste nell'accoglirnento del ricorso; ritenuto che l'unico articolato motivo di ricorso, con cui la difesa deduce il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata esclusione della recidiva (già riqualificata dalla Corte territoria'e ai sensi dell'art. 99 comma primo cod. pen.), nonché alla negata prevalenza sulla stessa delle concesse circostanze attenuanti, è formulato in termini aspecifici non confrontandosi con le argomentazioni cori cui i giudici del gravarne di merito hanno ritenuto il fatto per cui si procede espressione di una ingravescente pericolosità criminale (cfr., pag. 5 del ricorso) e, nel contempo, hanno ritenuto di non poter modificare, in termini di prevalenza delle pur riconosciute attenuanti sulle aggravanti e la recidiva, il giudizio espresso dal primo giudice (cfr, pag. 6), essendo peraltro consolidato l'orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Sez. 5, n. 5579 del 26.9.2013 n. 5.579, Sub; Sez. 6, n. 6866 del 25.11.2009, Alesci; Sez. 1, n. 3232 del 13.1.1994, Palmisano); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/01/2024 [OSCURATO:PERSONA]