CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 16552/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4759/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V. [OSCURATO:PERSONA] 54/56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (TO) [OSCURATO:PERSONA] 41, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 1067/2019 depositata il25/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 41 in Comune di [OSCURATO:PERSONA] chiese al Tribunale di Torino la declaratoria di inesistenza o inefficacia o prescrizione di una servitù di passaggio pedonale e carrale sul cortile condominiale, che [OSCURATO:PERSONA] pretendeva di avere. Costui, costituendosi, resistette e domandò in via riconvenzionale l’accertamento della titolarità del suo diritto di servitù o, insubordine, l’intervenuto acquisto per usucapione. In esito all’istruzione probatoria, il giudice adito accertò l’inesistenza del diritto di servitù in favore del fondo del Tartaglia, ordinando la cessazione del transito ed il ripristino del muro fra il cortile e la sua proprietà. A seguito di rituale impugnazione del soccombente, la Corte d’appello di Torino rigettò il gravame, con sentenza n. 1067 depositata il 25 giugno 2019. Il giudice di secondo grado affermò che, secondo l’interpretazione degli atti pubblici di divisione del 20 febbraio 1973 e di acquisto della proprietà da parte del Tartaglia del 18 luglio 1991, la costituzione di una servitù di passaggio sarebbe stata condizionata alla futura lottizzazione ed edificazione dei terreni, ossia ad una riorganizzazione urbanistica della zona. Escluso dunque l’acquisto sulla base di un titolo, le deposizioni testimoniali assunte in primo grado avrebbero confermato l’assenza di opere visibili e permanenti indicative di un transito. Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sullascorta di tre motivi. Si è costituito con controricorso il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 41. In prossimità dell’udienza in camera di consiglio, entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 158, 161, 341 e 350 c.p.c. nonché 52 e ss. RD n. 12/1941, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. Afferma che la partecipazione al collegio della Corte d’appello di un giudice ausiliario, in funzione di relatore, avrebbe inficiato la regolarità di costituzione dell’organo giudicante. Il motivo è inammissibile. 1.1) A seguito della sentenza della Corte Cost. n. 41 del 2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quelle disposizioni, contenute nel d.l. n. 69 del 2013 (conv. con modif. nella l. n. 98 del 2013), che conferiscono al giudice ausiliario di appello lo "status" di componente dei collegi nelle sezioni delle Corti di appello, queste ultime potranno legittimamente continuare ad avvalersi dei giudici ausiliari, fino a quando, entro la data del 31/10/2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria; fino a quel momento, infatti, la temporanea tollerabilità costituzionale dell'attuale assetto è volta ad evitare l'annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le corti di appello dei giudici onorari al fine di ridurre l'arretrato nelle cause civili (Sez. 6-2, n. 32065 del 5 novembre 2021; Sez. 1, n. 15045 del28 maggio 2021). 2) Con il secondo mezzo, il ricorrente si duole della violazione degli artt. 1362 e 1366 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, ex art. 360 n. 5 c.p.c., per aver la Corte piemontese interpretato la clausola costitutiva della servitù – riguardante fondi “lottizzati” ed “edificati” -in termini strettamente tecnici e non comuni. 2.1) Con la terza lagnanza, il Tartaglia assume la violazione degli artt. 1142 e 1167 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, ex art. 360 n. 5 c.p.c., giacché la sentenza impugnata non avrebbe considerato il possesso intermedio, mancando altresì di considerare qualunque valutazione circa i determinanti dati acquisiti quanto alle caratteristiche del possesso del ricorrente. 2.2) I predetti motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente, perché attaccano la motivazione della sentenza di secondo grado che interpreta il negozio fra le parti e valuta le prove assunte in primo grado, sono complessivamente inammissibili. 2.3) La parte che, con ilricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione delricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Sez. 1, n. 16987 del 27 giugno 2018; Sez. 3, n. 28319 del 28 novembre 2017). 2.4) La Corte d’appello ha sostenuto – a proposito dell’interpretazione degli atti pubblici di divisione del 20 febbraio 1973 e di acquisto della proprietà del Tartaglia del 18 luglio 1991 - che “non possa prescindersi da una valutazione che tenga conto delle originarie condizioni del compendio di divisione che ricomprendeva anche quanto nel 1991 è stato ceduto al Tartaglia. Proprio tale circostanza supporta la interpretazione che la condizione futura, necessaria per la costituzione della servitù di passaggio invocata, descritta e prevista dagli originari proprietari condividenti nella ….lottizzazione e edificazione dei terreni indicati come dominanti ..è ben differente da una generica edificazione dei lotti oggetto di divisione come allega parte appellante”, aggiungendo altresì che la tesi dell’appellante sarebbe stata smentita dalla circostanza che “in un contesto di divisione complessivo e coerente con la volontà di sottoporre alla condizione specifica della (futura) lottizzazione ed edificazione dei terreni contraddistinti in mappa con i numeri 254-475-473-474 e 476….la descrizione unitaria di essi [mappali] conferma la volontà di costituire una ben specificata servitù di passaggio solo a seguito di una lottizzazione e [successiva] edificazione, cioè all’esito di una organizzazione ordinata e programmata del territorio sul quale quei mappali, tutti, avrebbero potuto essere ricompresi”. 2.5) La volontà delle parti risulta dunque plausibilmente indagata. La differente lettura proposta dal ricorrente non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013). È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). 2.6) Ed anche per quel che riguarda la critica mossa al rigetto della declaratoria di usucapione, a seguito della ritenuta inesistenza di opere visibili e permanenti, quelli censurati sono accertamenti in fatto, esposti in maniera logica e congrua, e che dunque si sottraggono al giudizio di legittimità. Come è noto, invero, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e lavalutazione del ma teriale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019). 2.7) Inoltre, i due motivi si rivelano inammissibili anche sotto un ulteriore profilo: entrambi si richiamano alla violazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. Invero, ricorre nella specie l'ipotesi di «doppiaconforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi, appunto ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La relativa declaratoria è imposta non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 6-3, n. 15777 del 17 maggio 2022; Sez. L, n. 24395 del 3 novembre 2020). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, come quantificate in dispositivo. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 41, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000 (quattromila) per compensi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente