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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19444/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27 settembre 2021, la Corte d'appello di Milano ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza del 1 ottobre 2018 del Tribunale di Milano - divenuta irrevocabile in data 22 novembre 2019 - con la quale il medesimo era stato condannato per reati in materia di stupefacenti.

La Corte territoriale ha ritenuto sussistenti elementi per escludere l'incolpevole mancata conoscenza del processo, consistenti: nell'originaria elezione di domicilio presso la propria abitazione; nell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio avvenuta solo dopo essere evaso dalla propria abitazione sottraendosi all'esecuzione degli arresti domiciliari; nell'onere gravante sul medesimo di indicare all'autorità giudiziaria procedente altro domicilio ove notificare gli atti.

2. Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con una prima doglianza, si deducono la violazione degli artt. 161, 420- bis e 629-bis cod. proc. pen. nonché il difetto di motivazione in ordine alla mancata revoca della sentenza emessa dal Tribunale di Milano nei confronti del ricorrente.

La difesa asserisce che l'imputato non avrebbe mai avuto contezza dell'esistenza del procedimento per il quale è intervenuta la condanna, dal momento che, dopo la sottrazione ai domiciliari e l'evasione dalla propria abitazione - ove aveva eletto originariamente domicilio - le notifiche degli atti sarebbero giunte presso il difensore d'ufficio, con il quale nessun rapporto professionale o contatto era stato mai instaurato.

Sostiene dunque il ricorrente che, in accordo con i principi recentemente affermati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 23948 del 2020, non vi sarebbero elementi da cui desumere la conoscenza del processo o la volontaria sottrazione allo stesso, ricorrendo, per contro, tutte le condizioni richieste dall'art. 629-bis cod. proc. pen. per l'accoglimento dell'istanza rescissoria.

2.2. Con un secondo motivo di ricorso, ci si duole del vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui la Corte d'appello, senza addurre alcuna argomentazione, avrebbe disatteso le condizioni apposte dall'autorità spagnola pronunciatasi sul mandato di arresto europeo emesso nei confronti del ricorrente.

La difesa asserisce che tale procedura si era conclusa con la consegna del ricorrente alle autorità italiane, subordinata, tuttavia, alla condizione dello svolgimento di un nuovo processo in Italia che gli garantisse un esercizio effettivo del diritto di difesa, data la mancata conoscenza della pendenza del procedimento e dell'intervenuta condanna nei suoi confronti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va respinto.

1.1. Il primo motivo di doglianza - con cui si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento dell'incolpevole ignoranza del processo da parte dell'imputato e della nullità della dichiarazione di assenza - è infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'ordinanza impugnata fa buon governo dei principi esegetici consolidati in tema di rescissione del giudicato.

Sul punto giova, preliminarmente, richiamare Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, Rv. 279420, nella parte in cui fa perno sulla necessità di rifuggire da meccanismi presuntivi assoluti, dal momento che gli indicatori dell'art. 420-bis cod. proc. pen. - tra cui l'elezione di domicilio - non tendono in alcun modo alla reintroduzione surrettizia di forme di presunzione, bensì a rilevare la conoscenza dell'esistenza del procedimento non impedendo, ad ogni modo, la prova contraria da parte dell'imputato.

In tal modo, dunque, si mira all'introduzione di maggiori garanzie di effettività della partecipazione al processo, superando il processo contumaciale fondato sulla mera regolarità formale delle notifiche e richiedendo, con l'accertamento dell'assenza, la certezza sostanziale che l'imputato sia a conoscenza del processo, conformandosi ai principi della giurisprudenza comunitaria.

Ebbene, come rilevato dalla Corte d'appello, che correttamente rinvia alla pertinente giurisprudenza di legittimità, la disciplina del procedimento in assenza, in accordo con le fonti sovranazionali, esclude l'ignoranza incolpevole se vi è prova che l'imputato abbia conosciuto l'esistenza del procedimento, sia pure in una fase iniziale, di talché la consapevolezza di quell'atto genera un onere di diligenza che si esprime anche nel dovere di mantenere i contatti con il difensore, ancor di più se nominato di fiducia.

La presunzione di conoscenza opera allorché - come accaduto nel caso di specie - si manifesti la volontà partecipativa, con l'elezione di domicilio e/o con la nomina del difensore di fiducia, e ancor di più quando ciò avvenga al momento del fermo, dell'arresto o della sottoposizione ad un provvedimento cautelare restrittivo della libertà, poiché ciò rende evidente senza margine di dubbio la conoscenza del procedimento.

Inoltre, con specifico riguardo all'elezione di domicilio, questa Corte di legittimità ha stabilito che da essa deriva una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell'imputato, gravando su costui l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento (Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Rv. 280305).

Tali principi si attagliano pienamente al caso di specie, in cui la Corte d'appello, viste l'evasione dell'imputato dall'abitazione in cui aveva eletto domicilio nonché la mancata indicazione all'autorità giudiziaria di altro domicilio ove notificare gli atti, ha correttamente escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen.

Nella specie, sulla base dei pochi atti che compongono il fascicolo, risulta incontestata l'elezione di domicilio (non allegata dalla parte) presso la propria abitazione avvenuta nella fase delle indagini - precisamente il 18 febbraio 2017 - e non di certo in una fase molto iniziale, tenuto conto che il decreto che dispone il giudizio è stato emesso il 21 febbraio 2018.

Inoltre, dai dati desumibili dalla sentenza del Tribunale, di cui si chiede la rescissione, sembrerebbe esservi stato anche il conferimento di incarico fiduciario da parte del ricorrente dal momento che nell'intestazione si parla di nomina del difensore d'ufficio Avv. [OSCURATO:PERSONA] - che, invero, ha seguito tutto l'iter processuale fino alla sentenza d'appello - incaricato dopo la rinuncia al mandato dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del 27 giugno 2017.

D'altra parte, gli atti del processo sono stati notificati presso il domicilio del difensore d'ufficio solo perché l'imputato non era più reperibile presso l'effettivo domicilio.

In altri termini, anche richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella situazione concreta l'imputato aveva indicato un domicilio serio e reale - e non presso il difensore - che rivelava un concreto collegamento con il medesimo tanto che la vocatio in iudicium e gli ulteriori atti sono stati notificati in tale luogo; sicché il mancato perfezionamento delle notificazioni ed il legittimo ricorso all'ipotesi prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. giustificavano la dichiarazione di assenza e la celebrazione del processo sulla base di situazioni, effettive e non presunte, le quali escludevano l'ignoranza incolpevole del processo.

Appare corretto, in conclusione, il ragionamento della Corte distrettuale, che ha tratto dalle caratteristiche del domicilio eletto, dalle notifiche ivi inutilmente effettuate e dalla volontaria sottrazione agli arresti in quel domicilio (alcuni mesi dopo averlo indicato come recapito, senza una revoca dello stesso) gli elementi convergenti per dedurre il deliberato disinteresse dell'imputato al processo di cui si chiede la rescissione.

Sarebbe stato, invero, onere della parte informata della pendenza del procedimento, allontanatasi volontariamente dal luogo dichiarato come proprio domicilio per sottrarsi a una misura cautelare pur se per altro titolo ed interessata ad essere notiziata delle vicende di esso, informarsi presso il difensore - e ciò anche in caso di trasferimento all'estero come avvenuto nella specie - attesa l'assenza di revoca del domicilio eletto.

1.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in ordine al mancato rispetto delle prescrizioni del mandato di arresto europeo che condizionavano la consegna dell'imputato al rinnovo del processo in cui egli era stato assente.

Va rilevato, invero, che l'omessa risposta da parte della Corte milanese sul punto discende dall'evidente inconferenza della questione, atteso che le indicazioni contenute nella pronuncia dell'autorità spagnola emessa a seguito del mandato di arresto europeo non possono condizionare le valutazioni del giudice italiano, competente a decidere sulla specifica questione della rescissione del giudicato.

In altri termini, la questione sul mancato rispetto delle condizioni apposte alla consegna non risulta attinente al procedimento de quo, che ha per oggetto l'accertamento della responsabilità penale dell'imputato.

Pertanto, del tutto correttamente l'ordinanza impugnata non ha fatto riferimento ai termini di consegna del m.a.e., non rinvenendosi in capo a detto giudice la competenza a decidere una simile questione. 2.Per i motivi che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 settembre 2021, la Corte d'appello di Milano ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza del 1 ottobre 2018 del Tribunale di Milano - divenuta irrevocabile in data 22 novembre 2019 - con la quale il medesimo era stato condannato per reati in materia di stupefacenti. La Corte territoriale ha ritenuto sussistenti elementi per escludere l'incolpevole mancata conoscenza del processo, consistenti: nell'originaria elezione di domicilio presso la propria abitazione; nell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio avvenuta solo dopo essere evaso dalla propria abitazione sottraendosi all'esecuzione degli arresti domiciliari; nell'onere gravante sul medesimo di indicare all'autorità giudiziaria procedente altro domicilio ove notificare gli atti. 2. Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con una prima doglianza, si deducono la violazione degli artt. 161, 420- bis e 629-bis cod. proc. pen. nonché il difetto di motivazione in ordine alla mancata revoca della sentenza emessa dal Tribunale di Milano nei confronti del ricorrente. La difesa asserisce che l'imputato non avrebbe mai avuto contezza dell'esistenza del procedimento per il quale è intervenuta la condanna, dal momento che, dopo la sottrazione ai domiciliari e l'evasione dalla propria abitazione - ove aveva eletto originariamente domicilio - le notifiche degli atti sarebbero giunte presso il difensore d'ufficio, con il quale nessun rapporto professionale o contatto era stato mai instaurato. Sostiene dunque il ricorrente che, in accordo con i principi recentemente affermati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 23948 del 2020, non vi sarebbero elementi da cui desumere la conoscenza del processo o la volontaria sottrazione allo stesso, ricorrendo, per contro, tutte le condizioni richieste dall'art. 629-bis cod. proc. pen. per l'accoglimento dell'istanza rescissoria. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, ci si duole del vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui la Corte d'appello, senza addurre alcuna argomentazione, avrebbe disatteso le condizioni apposte dall'autorità spagnola pronunciatasi sul mandato di arresto europeo emesso nei confronti del ricorrente. La difesa asserisce che tale procedura si era conclusa con la consegna del ricorrente alle autorità italiane, subordinata, tuttavia, alla condizione dello svolgimento di un nuovo processo in Italia che gli garantisse un esercizio effettivo del diritto di difesa, data la mancata conoscenza della pendenza del procedimento e dell'intervenuta condanna nei suoi confronti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va respinto. 1.1. Il primo motivo di doglianza - con cui si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento dell'incolpevole ignoranza del processo da parte dell'imputato e della nullità della dichiarazione di assenza - è infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'ordinanza impugnata fa buon governo dei principi esegetici consolidati in tema di rescissione del giudicato. Sul punto giova, preliminarmente, richiamare Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Rv. 279420, nella parte in cui fa perno sulla necessità di rifuggire da meccanismi presuntivi assoluti, dal momento che gli indicatori dell'art. 420-bis cod. proc. pen. - tra cui l'elezione di domicilio - non tendono in alcun modo alla reintroduzione surrettizia di forme di presunzione, bensì a rilevare la conoscenza dell'esistenza del procedimento non impedendo, ad ogni modo, la prova contraria da parte dell'imputato. In tal modo, dunque, si mira all'introduzione di maggiori garanzie di effettività della partecipazione al processo, superando il processo contumaciale fondato sulla mera regolarità formale delle notifiche e richiedendo, con l'accertamento dell'assenza, la certezza sostanziale che l'imputato sia a conoscenza del processo, conformandosi ai principi della giurisprudenza comunitaria. Ebbene, come rilevato dalla Corte d'appello, che correttamente rinvia alla pertinente giurisprudenza di legittimità, la disciplina del procedimento in assenza, in accordo con le fonti sovranazionali, esclude l'ignoranza incolpevole se vi è prova che l'imputato abbia conosciuto l'esistenza del procedimento, sia pure in una fase iniziale, di talché la consapevolezza di quell'atto genera un onere di diligenza che si esprime anche nel dovere di mantenere i contatti con il difensore, ancor di più se nominato di fiducia. La presunzione di conoscenza opera allorché - come accaduto nel caso di specie - si manifesti la volontà partecipativa, con l'elezione di domicilio e/o con la nomina del difensore di fiducia, e ancor di più quando ciò avvenga al momento del fermo, dell'arresto o della sottoposizione ad un provvedimento cautelare restrittivo della libertà, poiché ciò rende evidente senza margine di dubbio la conoscenza del procedimento. Inoltre, con specifico riguardo all'elezione di domicilio, questa Corte di legittimità ha stabilito che da essa deriva una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell'imputato, gravando su costui l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento (Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Rv. 280305). Tali principi si attagliano pienamente al caso di specie, in cui la Corte d'appello, viste l'evasione dell'imputato dall'abitazione in cui aveva eletto domicilio nonché la mancata indicazione all'autorità giudiziaria di altro domicilio ove notificare gli atti, ha correttamente escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen. Nella specie, sulla base dei pochi atti che compongono il fascicolo, risulta incontestata l'elezione di domicilio (non allegata dalla parte) presso la propria abitazione avvenuta nella fase delle indagini - precisamente il 18 febbraio 2017 - e non di certo in una fase molto iniziale, tenuto conto che il decreto che dispone il giudizio è stato emesso il 21 febbraio 2018. Inoltre, dai dati desumibili dalla sentenza del Tribunale, di cui si chiede la rescissione, sembrerebbe esservi stato anche il conferimento di incarico fiduciario da parte del ricorrente dal momento che nell'intestazione si parla di nomina del difensore d'ufficio Avv. [OSCURATO:PERSONA] - che, invero, ha seguito tutto l'iter processuale fino alla sentenza d'appello - incaricato dopo la rinuncia al mandato dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del 27 giugno 2017. D'altra parte, gli atti del processo sono stati notificati presso il domicilio del difensore d'ufficio solo perché l'imputato non era più reperibile presso l'effettivo domicilio. In altri termini, anche richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella situazione concreta l'imputato aveva indicato un domicilio serio e reale - e non presso il difensore - che rivelava un concreto collegamento con il medesimo tanto che la vocatio in iudicium e gli ulteriori atti sono stati notificati in tale luogo; sicché il mancato perfezionamento delle notificazioni ed il legittimo ricorso all'ipotesi prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. giustificavano la dichiarazione di assenza e la celebrazione del processo sulla base di situazioni, effettive e non presunte, le quali escludevano l'ignoranza incolpevole del processo. Appare corretto, in conclusione, il ragionamento della Corte distrettuale, che ha tratto dalle caratteristiche del domicilio eletto, dalle notifiche ivi inutilmente effettuate e dalla volontaria sottrazione agli arresti in quel domicilio (alcuni mesi dopo averlo indicato come recapito, senza una revoca dello stesso) gli elementi convergenti per dedurre il deliberato disinteresse dell'imputato al processo di cui si chiede la rescissione. Sarebbe stato, invero, onere della parte informata della pendenza del procedimento, allontanatasi volontariamente dal luogo dichiarato come proprio domicilio per sottrarsi a una misura cautelare pur se per altro titolo ed interessata ad essere notiziata delle vicende di esso, informarsi presso il difensore - e ciò anche in caso di trasferimento all'estero come avvenuto nella specie - attesa l'assenza di revoca del domicilio eletto. 1.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in ordine al mancato rispetto delle prescrizioni del mandato di arresto europeo che condizionavano la consegna dell'imputato al rinnovo del processo in cui egli era stato assente. Va rilevato, invero, che l'omessa risposta da parte della Corte milanese sul punto discende dall'evidente inconferenza della questione, atteso che le indicazioni contenute nella pronuncia dell'autorità spagnola emessa a seguito del mandato di arresto europeo non possono condizionare le valutazioni del giudice italiano, competente a decidere sulla specifica questione della rescissione del giudicato. In altri termini, la questione sul mancato rispetto delle condizioni apposte alla consegna non risulta attinente al procedimento de quo, che ha per oggetto l'accertamento della responsabilità penale dell'imputato. Pertanto, del tutto correttamente l'ordinanza impugnata non ha fatto riferimento ai termini di consegna del m.a.e., non rinvenendosi in capo a detto giudice la competenza a decidere una simile questione. 2.Per i motivi che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro
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