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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29411/2022

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Cessione - Simulazione - Recesso ORDINANZA - Surrogatoria sul ricorso (iscritto al N.R.G. 26388/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58S13 H846K), MANNELLA Cesare (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75M26 C352C), POSELLA Antonio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55C20 C352G) e STAFFA Domenico (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52C26 C352V), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale autenticata per atto pubblico del 24 aprile 2017, rep. n. 39617, racc. n. 12494, elettivamente domiciliato in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - con troricorrente - nonché MANCUSO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 28D07 C674F); - intimato - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 2155/2016, pubblicata il 22 dicembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con atto di citazione del 12 dicembre 2000, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano, davanti al Tribunale di Catanzaro, il [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] e chiedevano: 1) l'accertamento della simulazione relativa dell'atto di cessione del contratto preliminare di vendita immobiliare in favore di [OSCURATO:PERSONA], con il correlato riconoscimento della validità del contratto dissimulato stipulato il 19 gennaio 2000; 2) l'accertamento dell'inadempimento dell'accordo dissimulato da parte di [OSCURATO:PERSONA], con la declaratoria di risoluzione del contratto e con la condanna del convenuto inadempiente al risarcimento del danno; 3) l'accertamento, nei confronti della Banca convenuta, delle difformità del bene immobile promesso in vendita, rispetto alle qualità promesse, con la conseguente condanna al trasferimento coattivo dell'immobile, ai sensi dell'art. 2932 c.c., previa riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.

Al riguardo, gli attori esponevano: che avevano stipulato in data 29 luglio 1998, con la Società convenuta, un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto la maggior parte dell'immobile sito in Catanzaro, corso Mazzini n. 181, composto da quattro piani e, segnatamente, dai piani secondo, terzo e quarto nonché da una porzione del primo piano, per il corrispettivo complessivo pattuito di vecchie lire 3.800.000.000; che, al momento della stipula, i promissari acquirenti avevano versato una caparra pari a vecchie lire 500.000.000, impegnandosi a versare la parte rimanente del prezzo al momento del perfezionamento del contratto definitivo; che nel preliminare era stata apposta una clausola secondo cui il definitivo si sarebbe potuto stipulare anche per singole porzioni dell'immobile, anche con soggetti diversi dai promissari acquirenti, fatto salvo il loro previo consenso; che la conclusione del definitivo, già fissata per la data del 29 luglio 1999, era stata prorogata dapprima al 30 ottobre 1999 e poi al 31 dicembre 1999; che, con contratto del 19 gennaio 2000, avevano ceduto il preliminare di vendita in favore del Mancuso e avevano altresì sottoscritto con quest'ultimo una scrittura privata nella quale si dava atto della parziale simulazione della cessione del preliminare di vendita immobiliare, in quanto l'oggetto effettivo della cessione era limitato alla quota del 50% dell'immobile; che in data 8 febbraio 2000 il contraente ceduto aveva accettato la cessione; che, su impulso del nuovo promissario acquirente, il [OSCURATO:PERSONA] formulava al Comune di Catanzaro istanza per il rilascio di concessione volta al frazionamento dello stabile, emergendo, nel corso dell'istruttoria, che il quarto piano era classificato quale soffitta non abitabile e pertanto non destinabile ad uso di abitazione o di uffici; che, una volta appresa tale circostanza, il Mancuso aveva denunciato al promittente venditore le difformità del bene e aveva comunicato che avrebbe sospeso l'esecuzione dei pagamenti concordati; che il Mancuso aveva continuato a pretendere il pagamento delle quote di prezzo facenti carico agli originari promissari acquirenti, in forza del contratto di cessione dissimulato.

Si costituiva il [OSCURATO:PERSONA], al solo fine di richiedere l'interruzione del giudizio per effetto dell'incorporazione dell'Istituto di credito nell'[OSCURATO:SOCIETA].

In conseguenza, riassunto tempestivamente il giudizio, si costituiva l'[OSCURATO:SOCIETA]., la quale eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva degli attori, che avevano ceduto i diritti contrattuali in favore del Mancuso e dunque non potevano avanzare alcuna pretesa diretta verso la promittente alienante.

Proponeva altresì domanda riconvenzionale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse accertato l'inadempimento contrattuale del cessionario, in quanto il contratto preliminare di vendita in cui era subentrato prevedeva un termine per il pagamento del saldo del prezzo, fissato al 30 ottobre 1999, termine prorogato e rimodulato secondo le cadenze indicate, alla scadenza del quale nessun ulteriore pagamento era stato effettuato secondo il programma rateale stabilito; che, per l'effetto, fosse dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente, con diritto al trattenimento della caparra versata.

Resisteva alla domanda anche [OSCURATO:PERSONA], il quale sosteneva che era subentrato nell'affare solo dietro insistenza degli attori e che aveva comunque gestito tale affare nell'interesse comune, senza incontrare alcuna obiezione da parte degli stessi.

Concludeva, pertanto, chiedendo l'accertamento della simulazione dell'atto di cessione del preliminare, con riconoscimento della validità ed efficacia dell'atto dissimulato del 19 gennaio 2000 e con rigetto delle domande proposte nei suoi confronti. 2.- Espletata l'istruttoria della causa, anche attraverso l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 1920/2011, depositata il 15 luglio 2011, il Tribunale adito: a) accoglieva la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo e la correlata domanda di riduzione del prezzo, determinando la minusvalenza in euro 330.801,53; b) quindi, disponeva il trasferimento, dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - subentrata a [OSCURATO:SOCIETA] - in favore di [OSCURATO:PERSONA], della proprietà del bene immobile in oggetto, prevedendo che quest'ultimo corrispondesse il prezzo di euro 1.631.534,69, pari all'importo originariamente convenuto all'esito della detrazione della minusvalenza indicata; c) infine, rigettava le ulteriori domande proposte dagli attori e dalla Banca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3.- Con atto di citazione notificato il 4 gennaio 2012, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva impugnazione, deducendo, nell'ordine: la carenza di legittimazione attiva degli attori, sia quanto alla domanda di esecuzione specifica, sia con riferimento alle domande inerenti all'accertamento della mancanza delle qualità del bene o all'esistenza dei vizi, con la conseguente richiesta di riduzione del prezzo; l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che gli attori avessero agito in surrogatoria del Mancuso proponendo la domanda ex art. 2932 c.c.; l'erroneità della sentenza per aver disposto la riduzione del prezzo, laddove, in tema di mancanza di qualità, era possibile esperire il solo rimedio della risoluzione; l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto che il Mancuso avesse denunciato tempestivamente la mancanza delle qualità promesse; la quantificazione - ritenuta eccessiva - del minor valore dell'intero immobile oggetto di compravendita, in ragione della mancanza di abitabilità del quarto piano.

Insisteva, quindi, nella domanda già spiegata nel giudizio di prime cure, volta ad ottenere la dichiarazione della legittimità del proprio recesso dal preliminare ovvero la risoluzione del contratto, con la conseguente declaratoria del proprio diritto a ritenere la caparra confirmatoria, anche a titolo di preventivo risarcimento del maggior danno.

Quindi, si costituivano nel giudizio di gravame [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali chiedevano il rigetto dell'appello principale e spiegavano appello incidentale, con il quale invocavano il risarcimento dei danni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nell'ipotesi in cui fosse stata confermata la declaratoria di risoluzione del contratto preliminare di vendita immobiliare, in ragione delle sue inadempienze agli obblighi nascenti dalla scrittura privata del 19 gennaio 2000, previo accertamento della simulazione relativa della cessione del contratto preliminare.

Rimaneva contumace nel giudizio d'appello [OSCURATO:PERSONA]. 4.- Sul gravame interposto, la Corte d'appello di Catanzaro, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l'appello principale e, per l'effetto, in totale riforma della pronuncia impugnata, rigettava la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo e dichiarava la legittimità della risoluzione del contratto preliminare di vendita immobiliare del 29 luglio 1998, con la conseguente declaratoria del diritto della Banca a ritenere la caparra confirmatoria versata, ordinando al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione del preliminare medesimo; dichiarava, invece, inammissibile lo spiegato appello incidentale.

A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che vi era carenza di legittimazione attiva degli attori, sia a proporre la domanda ex art. 2932 c.c., sia a proporre le domande inerenti all'accertamento della mancanza di qualità del bene o all'esistenza di vizi del bene, ai fini di ottenere la riduzione del prezzo; b) che, infatti, la Banca era soggetto estraneo alla simulazione della cessione del preliminare e all'accordo dissimulato intercorso tra gli attori e il Mancuso, con l'effetto che erano inopponibili, nei suoi confronti, la simulazione, la risoluzione dell'accordo simulato e i relativi risarcimenti; c) che, rispetto al promittente alienante, esisteva il solo contratto preliminare di compravendita, in ordine al quale, nella posizione di promissario acquirente, era subentrato il Mancuso, con la conseguenza che gli attori non avevano legittimazione alcuna, nei confronti del Mediocredito, ad avanzare le domande suindicate; d) che non vi era alcun collegamento negoziale tra il preliminare del 29 luglio 1998, il contratto di cessione del contratto preliminare del 19 gennaio 2000 e la scrittura dissimulata in pari data, ciascuno dei quali aveva una propria ed autonoma causa nonché una propria individualità giuridica, senza che potesse prospettarsi, almeno verso la Banca, il perseguimento di un fine unitario, posto che non era emerso che il Mediocredito fosse a conoscenza del carattere simulato del contratto di cessione del preliminare; e) che neanche poteva ritenersi che le predette domande fossero state spiegate dagli attori in surrogatoria del loro debitore [OSCURATO:PERSONA], posto che, nel giudizio di prime cure, era stata inoltrata, surrogandosi a quest'ultimo, una mera azione di accertamento dell'inadempimento della Banca agli obblighi contrattualmente assunti con il preliminare, ma non anche l'azione di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il definitivo, neppure con la memoria integrativa depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c.; f) che, in proposito, era emblematico che gli attori, nel precisare le conclusioni, avessero richiesto la pronuncia dell'esecuzione specifica, al prezzo rideterminato, direttamente in loro favore, ma non avevano chiesto il trasferimento del bene in favore del surrogato [OSCURATO:PERSONA]; g) che, quanto alla legittimazione degli attori ad agire in surrogatoria del Mancuso, al fine di ottenere la riduzione del prezzo per mancanza delle qualità promesse, detta legittimazione presupponeva che il credito degli agenti fosse certo e non già contestato e, ancor meno, sottoposto ad accertamento giudiziale, cosa che invece concerneva la vicenda di specie, stante che la fonte di detto credito, costituita dal contratto dissimulato del 19 gennaio 2000, era oggetto di domanda di risoluzione tra gli attori e il Mancuso, sicché gli istanti avrebbero potuto vantare sul punto una mera aspettativa di fatto; h) che il Mediocredito, con missiva del 5 ottobre 2000, aveva dichiarato risolto il contratto preliminare di compravendita, in base alla clausola risolutiva formalizzata e accettata nell'accordo preliminare, non avendo il promissario acquirente corrisposto ulteriori somme conformemente al piano rateale programmato; i) che, in ordine all'invocata verifica della risoluzione del contratto, per effetto del recesso esercitato con tale missiva, [OSCURATO:PERSONA], costituitosi nel giudizio di primo grado, non aveva contestato i fatti dedotti, sicché doveva essere dichiarata l'avvenuta risoluzione del preliminare di vendita, con conseguente diritto di [OSCURATO:PERSONA] a trattenere la caparra confirmatoria e con ordine di cancellazione della trascrizione del preliminare; /) che, con riguardo allo spiegato appello incidentale, era stato richiesto, nell'ipotesi di riconoscimento della legittimità e dell'efficacia del recesso esercitato dalla Banca, che il Mancuso indennizzasse gli appellanti incidentali con riferimento all'importo della caparra versata, oltre agli interessi e rivalutazione dalla data del suo pagamento, alle spese notarili e legali, ai danni per la mancata conclusione della vendita; m) che, per l'effetto, si trattava di domanda nuova - e come tale inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. -, poiché, in primo grado, gli attori avevano richiesto la condanna del Mancuso al risarcimento dei danni sul diverso presupposto dell'inadempimento di quest'ultimo al dovere di curare e gestire gli interessi dei compartecipanti, con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo il disposto dell'art. 1710 c.c., e dunque per la violazione dei doveri del mandatario, doveri individuati nel fatto di non aver reso puntuale rendiconto della gestione dell'affare e di non avere esibito copia dell'accordo con cui aveva definito le nuove condizioni della promessa di vendita; n) che, pertanto, la domanda proposta con l'appello incidentale doveva considerarsi nuova, sia quanto alla causa petendí sia quanto al petitum; o) che altrettanto nuova si profilava la domanda avanzata dagli appellanti incidentali, volta ad ottenere la pronuncia di una sentenza ex art. 2932 c.c., argomentando che, con la scrittura privata del 19 gennaio 2000, il Mancuso, nel riconoscersi cessionario del 50% del contratto, avrebbe implicitamente assunto l'obbligo di retrocedere agli appellanti incidentali il diritto di acquistare la metà dell'immobile di proprietà della promittente alienante, restando così vincolato a procurarne l'acquisto ai sensi dell'art. 1478 c.c. 5.- Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- In primo luogo, deve essere dichiarata l'inammissibilità della memoria - peraltro di mero rinvio alle considerazioni già esposte nel ricorso - depositata dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c., in data 8 settembre 2022, perché tardiva, essendo stata inviata oltre il termine di 10 giorni prima dell'adunanza camerale fissata per il 15 settembre 2022.2.- Tanto premesso, con il primo motivo i ricorrenti denunciano: ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. (recte dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.); ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost.; ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale; ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c.; ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2900 e 2932 c.c.; per avere la Corte d'appello rigettato la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, ritenendo illegittimamente che tale domanda fosse stata proposta in proprio e non surrogandosi alle ragioni del proprio debitore.

Deducono, sul punto, gli istanti che in altro passo della motivazione la stessa pronuncia d'appello avrebbe riconosciuto che gli attori avevano proposto domanda di esecuzione in forma specifica, surrogandosi al Mancuso, e in ogni caso la Corte di merito avrebbe "forzato" il dato letterale risultante dall'atto di citazione e dalla memoria integrativa.

Espongono, poi, che la pretesa del trasferimento della proprietà del bene in loro favore si giustificava alla stregua dell'obbligo del Mancuso di trasferire, a sua volta, il 50% di detta proprietà all'esito dell'accertamento della simulazione relativa della cessione e della risoluzione del contratto dissimulato, analogamente a quanto accade nel caso di contratti preliminari a catena. 3.- Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1415, 1453, 1490, 1492 e 2900 c.c., per avere la Corte di merito disatteso la domanda volta ad ottenere la riduzione del prezzo, ritenendo illegittimamente che gli attori non avessero titolo per surrogarsi al proprio debitore.

In proposito, rilevano che il diritto degli attori ad ottenere dal Mancuso il 50% della proprietà dell'immobile de quo non era assolutamente in contestazione e legittimava gli attori ad agire in surroga con l'azione di riduzione del prezzo, in quanto la risoluzione del contratto di cessione del preliminare non metteva in discussione il diritto degli attori sul 50% dell'operazione, ma riguardava soltanto l'ulteriore 50%, sicché le ragioni degli attori non erano affatto compromesse nell'an, ma al più si sarebbero potute accrescere nel quantum. 4.- Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono: ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e della violazione e falsa applicazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. (recte dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.); ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell'art.111 Cost.; ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 1385, 1453 e 1460 c.c.; per avere la Corte territoriale dichiarato la legittimità della risoluzione del contratto preliminare avvenuta a cura della Banca, con la conseguente declaratoria del diritto a trattenere la caparra confirmatoria versata, sostenendo illegittimamente che tale domanda non fosse stata contestata dalla controparte.

Secondo i ricorrenti, il Mancuso aveva tempestivamente denunciato i vizi dell'immobile oggetto della promessa, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'art. 1460 c.c. e dichiarando la sua indisponibilità a versare la somma concordata prima di procedere alla rideterminazione del prezzo, e ciò prima che scadesse il termine per il pagamento del 31 agosto 2000.

Sicché la Corte territoriale, nel dare rilievo esclusivamente alla mancata contestazione in giudizio dell'inadempimento della Banca a cura del Mancuso, avrebbe confuso la natura sostanziale di un'eccezione tempestivamente sollevata con un'eccezione processuale.

Aggiungono che, ad ogni buon conto, l'eccezione di inadempimento sarebbe stata formulata in via processuale dagli attori, in surroga del Mancuso. 5.- Con il quarto motivo i ricorrenti censurano: ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.1223 e 1453 c.c. nonché dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. (omessa pronuncia); ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; per avere la Corte del gravame respinto l'appello incidentale, ritenendo illegittimamente che fossero state proposte domande nuove.

Obiettano che avevano proposto, nei confronti del Mancuso, con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, domanda di risarcimento dei danni per inadempimento degli obblighi nascenti dalla scrittura dissimulata, come risultava dalla lettura degli atti processuali.

Ad avviso dei ricorrenti, la domanda di risarcimento dei danni proposta avrebbe avuto sempre la medesima causa petendi, rappresentata dalle inadempienze avvenute e da quelle che si sarebbero potute determinare, rientrando, tra queste, anche la perdita della caparra.

E tanto perché tale ultima richiesta avrebbe costituito null'altro che la specificazione della domanda risarcitoria effettuata con la memoria di cui all'art. 183 c.p.c., avente quale presupposto il comportamento inadempiente del Mancuso.

Ancora, evidenziano che i comportamenti del Mancuso, denunciati quali inadempienze già nel giudizio di prime cure, erano appunto rappresentati dal rifiuto ingiustificato di ricevere i loro assegni, relativi al pagamento della quota loro spettante con scadenza al 30 luglio 2000, e dalla mancata comunicazione della scadenza del 31 agosto 2000, pattuita dal Mancuso con la Banca, per i versamenti collegati ad una clausola risolutiva espressa. 6.- Deve anzitutto essere esaminato il terzo motivo, attesa la sua pregiudizialità logica rispetto al primo e al secondo motivo.

Esso è inammissibile.

E tanto perché la statuizione censurata, con la quale è stata dichiarata la risoluzione del contratto preliminare di vendita immobiliare del 29 luglio 1998, all'esito del diritto potestativo di recesso esercitato dal promittente alienante con missiva del 5 ottobre 2000, riguarda il solo rapporto processuale tra il predetto promittente alienante e il promissario acquirente, subentrato in tale posizione per effetto della cessione del preliminare del 19 gennaio 2000, accettata dal contraente ceduto 1'8 febbraio 2000.

Infatti, sul piano sostanziale, attraverso tale missiva, la Banca si è sciolta dal contratto preliminare, ai sensi dell'art. 1385 c.c., in ragione degli inadempimenti denunciati rispetto al programma rateale di pagamento del prezzo concordato con il Mancuso e assistito dalla previsione di apposita clausola risolutiva.

Mentre sul piano processuale la domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione, per effetto dell'esercizio del diritto di recesso, è stata indirizzata verso l'unica parte tenuta - nella qualità di promissario acquirente - all'esito della cessione del preliminare, cui era imputabile l'inadempimento dedotto.

Sicché solo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto contestare la relativa declaratoria, quale unico legittimato processuale a far valere un diritto che riguarda la sua sfera giuridica ex art. 81 c.p.c. e ad impugnare il relativo capo della pronuncia (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6574 del 20/12/1980; Sez.

L, Sentenza n. 5873 del 03/11/1980).

D'altronde, non sussistono nella fattispecie i presupposti della sostituzione processuale o legittimazione straordinaria, poiché il dato da cui muovono i ricorrenti - ossia la simulazione relativa della cessione del preliminare e la risoluzione del contratto dissimulato - non sono stati mai accertati in sede giudiziale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2138 del 29/07/1963).

E peraltro la simulazione non sarebbe stata comunque opponibile ai creditori del titolare apparente, che in buona fede abbiano compiuto atti di esecuzione sui beni oggetto del contratto simulato, ai sensi dell'art. 1416 c.c.

Peraltro, il diritto di surrogarsi al proprio debitore nel proporre impugnazione in sostituzione di questo, rimasto soccombente, non può esercitarsi, come è accaduto nel caso di specie, per la prima volta in cassazione, non presentando l'azione surrogatoria caratteri morfologici meramente "rappresentativi" - tali, cioè, da consentire al soggetto in surroga di inserirsi nel processo in forza di un sottostante rapporto, del tutto indifferente per il terzo cui la domanda è rivolta - bensì connotandosi come attuazione di un potere (attraverso l'esercizio della relativa azione) il cui accertamento processuale è compito necessario del giudice e presuppone una indagine di fatto non compresa nei limiti strutturali e funzionali del giudizio di legittimità (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 18105 del 31/08/2020; Sez. 3, Sentenza n. 9233 del 17/04/2013; Sez. 3, Sentenza n. 9747 del 07/10/1997; Sez. 3, Sentenza n. 505 del 14/03/1962).

Per l'effetto, i ricorrenti non potevano esercitare un potere dispositivo di ordine processuale, quale il diritto di impugnare in sede di legittimità, in nome proprio, un capo della sentenza avente ad oggetto un diritto altrui. 7.- Ne discende che il primo e il secondo mezzo sono assorbiti.

Tanto perché le contestazioni in ordine all'avvenuto esercizio, in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., dell'azione di esecuzione in forma specifica del preliminare e dell'azione di riduzione del prezzo postulano che il preliminare di cui si invoca l'attuazione sia suscettibile di produrre effetti, il che è escluso dall'accertamento della risoluzione, avverso cui è stata dichiarata l'inammissibilità della censura proposta. 8.- Il quarto motivo è privo di pregio.Alla luce della disamina degli atti processuali, deve, infatti, essere confermato che lo spiegato appello incidentale conteneva, in realtà, una domanda nuova ex art. 345 c.p.c.

Precisamente, con tale impugnazione incidentale è stato richiesto, nell'ipotesi di riconoscimento della legittimità e dell'efficacia del recesso esercitato dalla Banca, che il Mancuso indennizzasse gli appellanti incidentali con riferimento all'importo della caparra a suo tempo versata, oltre agli interessi e alla rivalutazione dalla data del suo pagamento, alle spese notarili e legali, ai danni per la mancata conclusione della vendita.

Senonché nel giudizio di primo grado, gli attori avevano richiesto la condanna del Mancuso al risarcimento dei danni sul diverso presupposto dell'inadempimento di quest'ultimo al dovere di curare e gestire gli interessi dei compartecipanti, con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo il disposto dell'art. 1710 c.c., e dunque per la violazione dei doveri del mandatario, doveri individuati nel fatto di non aver reso puntuale rendiconto della gestione dell'affare e di non avere esibito copia dell'accordo con cui aveva definito le nuove condizioni della promessa di vendita.

Ebbene, in tale originaria domanda nessun riferimento vi era alla restituzione della caparra a suo tempo versata di vecchie lire

500.000.000. E sotto il profilo della causale della domanda risarcitoria avanzata, non vi era alcun richiamo all'ipotesi della legittimità del recesso esercitato, bensì al solo aspetto della responsabilità del mandatario quanto alla non diligente esecuzione del mandato.

Pertanto, la domanda proposta con l'appello incidentale doveva considerarsi nuova, sia quanto alla causa petendi sia quanto al petitum dedotto.

Costituisce, infatti, domanda nuova, inammissibile in appello, quella relativa ad un diritto eterodeterminato (o non autoindividuante) allorquando i fatti storici allegati in primo grado a sostegno dell'azione vengano sostituiti o integrati da fatti nuovi e diversi, dedotti con i motivi di gravame (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19186 del 15/09/2020; Sez. 5, Ordinanza n. 15730 del 23/07/2020; Sez. 6-L, Ordinanza n. 23415 del 27/09/2018). 9.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue il rigetto del ricorso.

Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cessione - Simulazione - Recesso ORDINANZA - Surrogatoria sul ricorso (iscritto al N.R.G. 26388/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58S13 H846K), MANNELLA Cesare (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75M26 C352C), POSELLA Antonio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55C20 C352G) e STAFFA Domenico (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52C26 C352V), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale autenticata per atto pubblico del 24 aprile 2017, rep. n. 39617, racc. n. 12494, elettivamente domiciliato in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - con troricorrente - nonché MANCUSO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 28D07 C674F); - intimato - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 2155/2016, pubblicata il 22 dicembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con atto di citazione del 12 dicembre 2000, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano, davanti al Tribunale di Catanzaro, il [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] e chiedevano: 1) l'accertamento della simulazione relativa dell'atto di cessione del contratto preliminare di vendita immobiliare in favore di [OSCURATO:PERSONA], con il correlato riconoscimento della validità del contratto dissimulato stipulato il 19 gennaio 2000; 2) l'accertamento dell'inadempimento dell'accordo dissimulato da parte di [OSCURATO:PERSONA], con la declaratoria di risoluzione del contratto e con la condanna del convenuto inadempiente al risarcimento del danno; 3) l'accertamento, nei confronti della Banca convenuta, delle difformità del bene immobile promesso in vendita, rispetto alle qualità promesse, con la conseguente condanna al trasferimento coattivo dell'immobile, ai sensi dell'art. 2932 c.c., previa riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno. Al riguardo, gli attori esponevano: che avevano stipulato in data 29 luglio 1998, con la Società convenuta, un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto la maggior parte dell'immobile sito in Catanzaro, corso Mazzini n. 181, composto da quattro piani e, segnatamente, dai piani secondo, terzo e quarto nonché da una porzione del primo piano, per il corrispettivo complessivo pattuito di vecchie lire 3.800.000.000; che, al momento della stipula, i promissari acquirenti avevano versato una caparra pari a vecchie lire 500.000.000, impegnandosi a versare la parte rimanente del prezzo al momento del perfezionamento del contratto definitivo; che nel preliminare era stata apposta una clausola secondo cui il definitivo si sarebbe potuto stipulare anche per singole porzioni dell'immobile, anche con soggetti diversi dai promissari acquirenti, fatto salvo il loro previo consenso; che la conclusione del definitivo, già fissata per la data del 29 luglio 1999, era stata prorogata dapprima al 30 ottobre 1999 e poi al 31 dicembre 1999; che, con contratto del 19 gennaio 2000, avevano ceduto il preliminare di vendita in favore del Mancuso e avevano altresì sottoscritto con quest'ultimo una scrittura privata nella quale si dava atto della parziale simulazione della cessione del preliminare di vendita immobiliare, in quanto l'oggetto effettivo della cessione era limitato alla quota del 50% dell'immobile; che in data 8 febbraio 2000 il contraente ceduto aveva accettato la cessione; che, su impulso del nuovo promissario acquirente, il [OSCURATO:PERSONA] formulava al Comune di Catanzaro istanza per il rilascio di concessione volta al frazionamento dello stabile, emergendo, nel corso dell'istruttoria, che il quarto piano era classificato quale soffitta non abitabile e pertanto non destinabile ad uso di abitazione o di uffici; che, una volta appresa tale circostanza, il Mancuso aveva denunciato al promittente venditore le difformità del bene e aveva comunicato che avrebbe sospeso l'esecuzione dei pagamenti concordati; che il Mancuso aveva continuato a pretendere il pagamento delle quote di prezzo facenti carico agli originari promissari acquirenti, in forza del contratto di cessione dissimulato. Si costituiva il [OSCURATO:PERSONA], al solo fine di richiedere l'interruzione del giudizio per effetto dell'incorporazione dell'Istituto di credito nell'[OSCURATO:SOCIETA]. In conseguenza, riassunto tempestivamente il giudizio, si costituiva l'[OSCURATO:SOCIETA]., la quale eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva degli attori, che avevano ceduto i diritti contrattuali in favore del Mancuso e dunque non potevano avanzare alcuna pretesa diretta verso la promittente alienante. Proponeva altresì domanda riconvenzionale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse accertato l'inadempimento contrattuale del cessionario, in quanto il contratto preliminare di vendita in cui era subentrato prevedeva un termine per il pagamento del saldo del prezzo, fissato al 30 ottobre 1999, termine prorogato e rimodulato secondo le cadenze indicate, alla scadenza del quale nessun ulteriore pagamento era stato effettuato secondo il programma rateale stabilito; che, per l'effetto, fosse dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente, con diritto al trattenimento della caparra versata. Resisteva alla domanda anche [OSCURATO:PERSONA], il quale sosteneva che era subentrato nell'affare solo dietro insistenza degli attori e che aveva comunque gestito tale affare nell'interesse comune, senza incontrare alcuna obiezione da parte degli stessi. Concludeva, pertanto, chiedendo l'accertamento della simulazione dell'atto di cessione del preliminare, con riconoscimento della validità ed efficacia dell'atto dissimulato del 19 gennaio 2000 e con rigetto delle domande proposte nei suoi confronti. 2.- Espletata l'istruttoria della causa, anche attraverso l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 1920/2011, depositata il 15 luglio 2011, il Tribunale adito: a) accoglieva la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo e la correlata domanda di riduzione del prezzo, determinando la minusvalenza in euro 330.801,53; b) quindi, disponeva il trasferimento, dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - subentrata a [OSCURATO:SOCIETA] - in favore di [OSCURATO:PERSONA], della proprietà del bene immobile in oggetto, prevedendo che quest'ultimo corrispondesse il prezzo di euro 1.631.534,69, pari all'importo originariamente convenuto all'esito della detrazione della minusvalenza indicata; c) infine, rigettava le ulteriori domande proposte dagli attori e dalla Banca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3.- Con atto di citazione notificato il 4 gennaio 2012, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva impugnazione, deducendo, nell'ordine: la carenza di legittimazione attiva degli attori, sia quanto alla domanda di esecuzione specifica, sia con riferimento alle domande inerenti all'accertamento della mancanza delle qualità del bene o all'esistenza dei vizi, con la conseguente richiesta di riduzione del prezzo; l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che gli attori avessero agito in surrogatoria del Mancuso proponendo la domanda ex art. 2932 c.c.; l'erroneità della sentenza per aver disposto la riduzione del prezzo, laddove, in tema di mancanza di qualità, era possibile esperire il solo rimedio della risoluzione; l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto che il Mancuso avesse denunciato tempestivamente la mancanza delle qualità promesse; la quantificazione - ritenuta eccessiva - del minor valore dell'intero immobile oggetto di compravendita, in ragione della mancanza di abitabilità del quarto piano. Insisteva, quindi, nella domanda già spiegata nel giudizio di prime cure, volta ad ottenere la dichiarazione della legittimità del proprio recesso dal preliminare ovvero la risoluzione del contratto, con la conseguente declaratoria del proprio diritto a ritenere la caparra confirmatoria, anche a titolo di preventivo risarcimento del maggior danno. Quindi, si costituivano nel giudizio di gravame [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali chiedevano il rigetto dell'appello principale e spiegavano appello incidentale, con il quale invocavano il risarcimento dei danni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nell'ipotesi in cui fosse stata confermata la declaratoria di risoluzione del contratto preliminare di vendita immobiliare, in ragione delle sue inadempienze agli obblighi nascenti dalla scrittura privata del 19 gennaio 2000, previo accertamento della simulazione relativa della cessione del contratto preliminare. Rimaneva contumace nel giudizio d'appello [OSCURATO:PERSONA]. 4.- Sul gravame interposto, la Corte d'appello di Catanzaro, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l'appello principale e, per l'effetto, in totale riforma della pronuncia impugnata, rigettava la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo e dichiarava la legittimità della risoluzione del contratto preliminare di vendita immobiliare del 29 luglio 1998, con la conseguente declaratoria del diritto della Banca a ritenere la caparra confirmatoria versata, ordinando al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione del preliminare medesimo; dichiarava, invece, inammissibile lo spiegato appello incidentale. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che vi era carenza di legittimazione attiva degli attori, sia a proporre la domanda ex art. 2932 c.c., sia a proporre le domande inerenti all'accertamento della mancanza di qualità del bene o all'esistenza di vizi del bene, ai fini di ottenere la riduzione del prezzo; b) che, infatti, la Banca era soggetto estraneo alla simulazione della cessione del preliminare e all'accordo dissimulato intercorso tra gli attori e il Mancuso, con l'effetto che erano inopponibili, nei suoi confronti, la simulazione, la risoluzione dell'accordo simulato e i relativi risarcimenti; c) che, rispetto al promittente alienante, esisteva il solo contratto preliminare di compravendita, in ordine al quale, nella posizione di promissario acquirente, era subentrato il Mancuso, con la conseguenza che gli attori non avevano legittimazione alcuna, nei confronti del Mediocredito, ad avanzare le domande suindicate; d) che non vi era alcun collegamento negoziale tra il preliminare del 29 luglio 1998, il contratto di cessione del contratto preliminare del 19 gennaio 2000 e la scrittura dissimulata in pari data, ciascuno dei quali aveva una propria ed autonoma causa nonché una propria individualità giuridica, senza che potesse prospettarsi, almeno verso la Banca, il perseguimento di un fine unitario, posto che non era emerso che il Mediocredito fosse a conoscenza del carattere simulato del contratto di cessione del preliminare; e) che neanche poteva ritenersi che le predette domande fossero state spiegate dagli attori in surrogatoria del loro debitore [OSCURATO:PERSONA], posto che, nel giudizio di prime cure, era stata inoltrata, surrogandosi a quest'ultimo, una mera azione di accertamento dell'inadempimento della Banca agli obblighi contrattualmente assunti con il preliminare, ma non anche l'azione di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il definitivo, neppure con la memoria integrativa depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c.; f) che, in proposito, era emblematico che gli attori, nel precisare le conclusioni, avessero richiesto la pronuncia dell'esecuzione specifica, al prezzo rideterminato, direttamente in loro favore, ma non avevano chiesto il trasferimento del bene in favore del surrogato [OSCURATO:PERSONA]; g) che, quanto alla legittimazione degli attori ad agire in surrogatoria del Mancuso, al fine di ottenere la riduzione del prezzo per mancanza delle qualità promesse, detta legittimazione presupponeva che il credito degli agenti fosse certo e non già contestato e, ancor meno, sottoposto ad accertamento giudiziale, cosa che invece concerneva la vicenda di specie, stante che la fonte di detto credito, costituita dal contratto dissimulato del 19 gennaio 2000, era oggetto di domanda di risoluzione tra gli attori e il Mancuso, sicché gli istanti avrebbero potuto vantare sul punto una mera aspettativa di fatto; h) che il Mediocredito, con missiva del 5 ottobre 2000, aveva dichiarato risolto il contratto preliminare di compravendita, in base alla clausola risolutiva formalizzata e accettata nell'accordo preliminare, non avendo il promissario acquirente corrisposto ulteriori somme conformemente al piano rateale programmato; i) che, in ordine all'invocata verifica della risoluzione del contratto, per effetto del recesso esercitato con tale missiva, [OSCURATO:PERSONA], costituitosi nel giudizio di primo grado, non aveva contestato i fatti dedotti, sicché doveva essere dichiarata l'avvenuta risoluzione del preliminare di vendita, con conseguente diritto di [OSCURATO:PERSONA] a trattenere la caparra confirmatoria e con ordine di cancellazione della trascrizione del preliminare; /) che, con riguardo allo spiegato appello incidentale, era stato richiesto, nell'ipotesi di riconoscimento della legittimità e dell'efficacia del recesso esercitato dalla Banca, che il Mancuso indennizzasse gli appellanti incidentali con riferimento all'importo della caparra versata, oltre agli interessi e rivalutazione dalla data del suo pagamento, alle spese notarili e legali, ai danni per la mancata conclusione della vendita; m) che, per l'effetto, si trattava di domanda nuova - e come tale inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. -, poiché, in primo grado, gli attori avevano richiesto la condanna del Mancuso al risarcimento dei danni sul diverso presupposto dell'inadempimento di quest'ultimo al dovere di curare e gestire gli interessi dei compartecipanti, con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo il disposto dell'art. 1710 c.c., e dunque per la violazione dei doveri del mandatario, doveri individuati nel fatto di non aver reso puntuale rendiconto della gestione dell'affare e di non avere esibito copia dell'accordo con cui aveva definito le nuove condizioni della promessa di vendita; n) che, pertanto, la domanda proposta con l'appello incidentale doveva considerarsi nuova, sia quanto alla causa petendí sia quanto al petitum; o) che altrettanto nuova si profilava la domanda avanzata dagli appellanti incidentali, volta ad ottenere la pronuncia di una sentenza ex art. 2932 c.c., argomentando che, con la scrittura privata del 19 gennaio 2000, il Mancuso, nel riconoscersi cessionario del 50% del contratto, avrebbe implicitamente assunto l'obbligo di retrocedere agli appellanti incidentali il diritto di acquistare la metà dell'immobile di proprietà della promittente alienante, restando così vincolato a procurarne l'acquisto ai sensi dell'art. 1478 c.c. 5.- Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- In primo luogo, deve essere dichiarata l'inammissibilità della memoria - peraltro di mero rinvio alle considerazioni già esposte nel ricorso - depositata dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c., in data 8 settembre 2022, perché tardiva, essendo stata inviata oltre il termine di 10 giorni prima dell'adunanza camerale fissata per il 15 settembre 2022.2.- Tanto premesso, con il primo motivo i ricorrenti denunciano: ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. (recte dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.); ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost.; ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale; ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c.; ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2900 e 2932 c.c.; per avere la Corte d'appello rigettato la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, ritenendo illegittimamente che tale domanda fosse stata proposta in proprio e non surrogandosi alle ragioni del proprio debitore. Deducono, sul punto, gli istanti che in altro passo della motivazione la stessa pronuncia d'appello avrebbe riconosciuto che gli attori avevano proposto domanda di esecuzione in forma specifica, surrogandosi al Mancuso, e in ogni caso la Corte di merito avrebbe "forzato" il dato letterale risultante dall'atto di citazione e dalla memoria integrativa. Espongono, poi, che la pretesa del trasferimento della proprietà del bene in loro favore si giustificava alla stregua dell'obbligo del Mancuso di trasferire, a sua volta, il 50% di detta proprietà all'esito dell'accertamento della simulazione relativa della cessione e della risoluzione del contratto dissimulato, analogamente a quanto accade nel caso di contratti preliminari a catena. 3.- Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1415, 1453, 1490, 1492 e 2900 c.c., per avere la Corte di merito disatteso la domanda volta ad ottenere la riduzione del prezzo, ritenendo illegittimamente che gli attori non avessero titolo per surrogarsi al proprio debitore. In proposito, rilevano che il diritto degli attori ad ottenere dal Mancuso il 50% della proprietà dell'immobile de quo non era assolutamente in contestazione e legittimava gli attori ad agire in surroga con l'azione di riduzione del prezzo, in quanto la risoluzione del contratto di cessione del preliminare non metteva in discussione il diritto degli attori sul 50% dell'operazione, ma riguardava soltanto l'ulteriore 50%, sicché le ragioni degli attori non erano affatto compromesse nell'an, ma al più si sarebbero potute accrescere nel quantum. 4.- Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono: ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e della violazione e falsa applicazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. (recte dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.); ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell'art.111 Cost.; ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 1385, 1453 e 1460 c.c.; per avere la Corte territoriale dichiarato la legittimità della risoluzione del contratto preliminare avvenuta a cura della Banca, con la conseguente declaratoria del diritto a trattenere la caparra confirmatoria versata, sostenendo illegittimamente che tale domanda non fosse stata contestata dalla controparte. Secondo i ricorrenti, il Mancuso aveva tempestivamente denunciato i vizi dell'immobile oggetto della promessa, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'art. 1460 c.c. e dichiarando la sua indisponibilità a versare la somma concordata prima di procedere alla rideterminazione del prezzo, e ciò prima che scadesse il termine per il pagamento del 31 agosto 2000. Sicché la Corte territoriale, nel dare rilievo esclusivamente alla mancata contestazione in giudizio dell'inadempimento della Banca a cura del Mancuso, avrebbe confuso la natura sostanziale di un'eccezione tempestivamente sollevata con un'eccezione processuale. Aggiungono che, ad ogni buon conto, l'eccezione di inadempimento sarebbe stata formulata in via processuale dagli attori, in surroga del Mancuso. 5.- Con il quarto motivo i ricorrenti censurano: ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.1223 e 1453 c.c. nonché dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. (omessa pronuncia); ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; per avere la Corte del gravame respinto l'appello incidentale, ritenendo illegittimamente che fossero state proposte domande nuove. Obiettano che avevano proposto, nei confronti del Mancuso, con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, domanda di risarcimento dei danni per inadempimento degli obblighi nascenti dalla scrittura dissimulata, come risultava dalla lettura degli atti processuali. Ad avviso dei ricorrenti, la domanda di risarcimento dei danni proposta avrebbe avuto sempre la medesima causa petendi, rappresentata dalle inadempienze avvenute e da quelle che si sarebbero potute determinare, rientrando, tra queste, anche la perdita della caparra. E tanto perché tale ultima richiesta avrebbe costituito null'altro che la specificazione della domanda risarcitoria effettuata con la memoria di cui all'art. 183 c.p.c., avente quale presupposto il comportamento inadempiente del Mancuso. Ancora, evidenziano che i comportamenti del Mancuso, denunciati quali inadempienze già nel giudizio di prime cure, erano appunto rappresentati dal rifiuto ingiustificato di ricevere i loro assegni, relativi al pagamento della quota loro spettante con scadenza al 30 luglio 2000, e dalla mancata comunicazione della scadenza del 31 agosto 2000, pattuita dal Mancuso con la Banca, per i versamenti collegati ad una clausola risolutiva espressa. 6.- Deve anzitutto essere esaminato il terzo motivo, attesa la sua pregiudizialità logica rispetto al primo e al secondo motivo. Esso è inammissibile. E tanto perché la statuizione censurata, con la quale è stata dichiarata la risoluzione del contratto preliminare di vendita immobiliare del 29 luglio 1998, all'esito del diritto potestativo di recesso esercitato dal promittente alienante con missiva del 5 ottobre 2000, riguarda il solo rapporto processuale tra il predetto promittente alienante e il promissario acquirente, subentrato in tale posizione per effetto della cessione del preliminare del 19 gennaio 2000, accettata dal contraente ceduto 1'8 febbraio 2000. Infatti, sul piano sostanziale, attraverso tale missiva, la Banca si è sciolta dal contratto preliminare, ai sensi dell'art. 1385 c.c., in ragione degli inadempimenti denunciati rispetto al programma rateale di pagamento del prezzo concordato con il Mancuso e assistito dalla previsione di apposita clausola risolutiva. Mentre sul piano processuale la domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione, per effetto dell'esercizio del diritto di recesso, è stata indirizzata verso l'unica parte tenuta - nella qualità di promissario acquirente - all'esito della cessione del preliminare, cui era imputabile l'inadempimento dedotto. Sicché solo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto contestare la relativa declaratoria, quale unico legittimato processuale a far valere un diritto che riguarda la sua sfera giuridica ex art. 81 c.p.c. e ad impugnare il relativo capo della pronuncia (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6574 del 20/12/1980; Sez. L, Sentenza n. 5873 del 03/11/1980). D'altronde, non sussistono nella fattispecie i presupposti della sostituzione processuale o legittimazione straordinaria, poiché il dato da cui muovono i ricorrenti - ossia la simulazione relativa della cessione del preliminare e la risoluzione del contratto dissimulato - non sono stati mai accertati in sede giudiziale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2138 del 29/07/1963). E peraltro la simulazione non sarebbe stata comunque opponibile ai creditori del titolare apparente, che in buona fede abbiano compiuto atti di esecuzione sui beni oggetto del contratto simulato, ai sensi dell'art. 1416 c.c. Peraltro, il diritto di surrogarsi al proprio debitore nel proporre impugnazione in sostituzione di questo, rimasto soccombente, non può esercitarsi, come è accaduto nel caso di specie, per la prima volta in cassazione, non presentando l'azione surrogatoria caratteri morfologici meramente "rappresentativi" - tali, cioè, da consentire al soggetto in surroga di inserirsi nel processo in forza di un sottostante rapporto, del tutto indifferente per il terzo cui la domanda è rivolta - bensì connotandosi come attuazione di un potere (attraverso l'esercizio della relativa azione) il cui accertamento processuale è compito necessario del giudice e presuppone una indagine di fatto non compresa nei limiti strutturali e funzionali del giudizio di legittimità (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 18105 del 31/08/2020; Sez. 3, Sentenza n. 9233 del 17/04/2013; Sez. 3, Sentenza n. 9747 del 07/10/1997; Sez. 3, Sentenza n. 505 del 14/03/1962). Per l'effetto, i ricorrenti non potevano esercitare un potere dispositivo di ordine processuale, quale il diritto di impugnare in sede di legittimità, in nome proprio, un capo della sentenza avente ad oggetto un diritto altrui. 7.- Ne discende che il primo e il secondo mezzo sono assorbiti. Tanto perché le contestazioni in ordine all'avvenuto esercizio, in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., dell'azione di esecuzione in forma specifica del preliminare e dell'azione di riduzione del prezzo postulano che il preliminare di cui si invoca l'attuazione sia suscettibile di produrre effetti, il che è escluso dall'accertamento della risoluzione, avverso cui è stata dichiarata l'inammissibilità della censura proposta. 8.- Il quarto motivo è privo di pregio.Alla luce della disamina degli atti processuali, deve, infatti, essere confermato che lo spiegato appello incidentale conteneva, in realtà, una domanda nuova ex art. 345 c.p.c. Precisamente, con tale impugnazione incidentale è stato richiesto, nell'ipotesi di riconoscimento della legittimità e dell'efficacia del recesso esercitato dalla Banca, che il Mancuso indennizzasse gli appellanti incidentali con riferimento all'importo della caparra a suo tempo versata, oltre agli interessi e alla rivalutazione dalla data del suo pagamento, alle spese notarili e legali, ai danni per la mancata conclusione della vendita. Senonché nel giudizio di primo grado, gli attori avevano richiesto la condanna del Mancuso al risarcimento dei danni sul diverso presupposto dell'inadempimento di quest'ultimo al dovere di curare e gestire gli interessi dei compartecipanti, con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo il disposto dell'art. 1710 c.c., e dunque per la violazione dei doveri del mandatario, doveri individuati nel fatto di non aver reso puntuale rendiconto della gestione dell'affare e di non avere esibito copia dell'accordo con cui aveva definito le nuove condizioni della promessa di vendita. Ebbene, in tale originaria domanda nessun riferimento vi era alla restituzione della caparra a suo tempo versata di vecchie lire 500.000.000. E sotto il profilo della causale della domanda risarcitoria avanzata, non vi era alcun richiamo all'ipotesi della legittimità del recesso esercitato, bensì al solo aspetto della responsabilità del mandatario quanto alla non diligente esecuzione del mandato. Pertanto, la domanda proposta con l'appello incidentale doveva considerarsi nuova, sia quanto alla causa petendi sia quanto al petitum dedotto. Costituisce, infatti, domanda nuova, inammissibile in appello, quella relativa ad un diritto eterodeterminato (o non autoindividuante) allorquando i fatti storici allegati in primo grado a sostegno dell'azione vengano sostituiti o integrati da fatti nuovi e diversi, dedotti con i motivi di gravame (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19186 del 15/09/2020; Sez. 5, Ordinanza n. 15730 del 23/07/2020; Sez. 6-L, Ordinanza n. 23415 del 27/09/2018). 9.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue il rigetto del ricorso. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 d
Sentenza Cassazione n. 29411/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris