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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29803/2026

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nto impugnato, il ricorso e le memorie depositate dalleparti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso;udite le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e depositato comparsaconclusionale e nota spese;udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimentoimpugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso la sentenza del 9 dicembre 2025 con la quale la Corte di Appello diRoma, ha confermato la sentenza emessa, in data 21 maggio 2024, con cui ilTribunale di Roma, lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro600,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen.2.

Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degliartt. 192 cod. proc. pen., 43, 648 cod. pen., travisamento della prova, violazionedel principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio nonché vizio di motivazione inordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione ed allaconseguente affermazione della responsabilità penale.2.1.

In primo luogo, la difesa sostiene che non sarebbe stata raggiunta la provadella materiale disponibilità, in capo al [OSCURATO:PERSONA], dell’orologio di provenienza furtiva.Si deduce, in particolare, che le immagini recanti il numero seriale dell’orologiodella persona offesa non raffigurano contestualmente i tatuaggi e i nei presentisull’avambraccio del ricorrente, elementi ritenuti decisivi ai fini della suaidentificazione.Sarebbe, inoltre, erronea la valorizzazione, operata dai giudici di merito, dellacontestualità spazio-temporale delle fotografie e dell’identità dello sfondo neidiversi fotogrammi, trattandosi di elementi che non escluderebbero, conragionevole certezza, che il filmato sia stato realizzato da un soggetto diversoovvero in un luogo differente né che il [OSCURATO:PERSONA] si sia limitato a riceverlo tramiteun’applicazione di messaggistica istantanea.

Le immagini, infatt i,riprodurrebbero esclusivamente il quadrante dell’orologio, del tutto fungibilerispetto ad altri esemplari dello stesso modello, mentre lo sfondo sarebbe privodi concreti elementi identificativi.La difesa evidenzia, inoltre, che il filmato rinvenuto sul telefono cellulare delricorrente reca la data del 13 gennaio 2019, epoca nella quale, secondo laricostruzione accolta in sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe già avuto la disponibilitàdell’orologio.

Tale conclusione, tuttavia, sarebbe smentita dalle dichiarazionidella persona offesa, la quale ha riferito che, nell’incontro del 30 gennaio 2019, ilidentico a quello sottratto.

Ne conseguirebbe l’illogicità della motivazione, non sicomprendendosi per quale ragione l’imputato, ignaro di trovarsi di fronte allavittima del furto, avrebbe dovuto occultare il possesso del bene, rinunciando auna possibile vendita.Tale ricostruzione troverebbe ulteriore conferma, secondo la difesa, nell’attivitàprofessionale svolta dal [OSCURATO:PERSONA] quale commerciante di orologi di lusso, settore nelquale le trattative si svolgono frequentemente a distanza e senza la preventivadisponibilità materiale del bene.

In questa prospettiva, l’affermazionesarebbe pienamente coerente con le ordinarie modalità operative del mercato diriferimento.Le fotografie e i filmati valorizzati dalla sentenza assumerebbero, pertanto, undiverso significato probatorio, risultando compatibili con l’ipotesi che il ricorrentesi fosse limitato a fotografare o riprendere l’orologio per proporlo a potenzialiacquirenti prima ancora di acquisirne la disponibilità materiale.

Nella medesimadirezione deporrebbe anche l’esito negativo della perquisizione eseguita pressola sua abitazione.Infine, la difesa richiama la consulenza tecnica, dalla quale emergerebbe che ireperti multimediali non costituiscono file originali, bensì contenuti salvatimediante un’applicazione di messaggistica istantanea.

Da ciò si desumerebbeche il [OSCURATO:PERSONA] non abbia realizzato direttamente fotografie o filmati, ma si sialimitato a memorizzarli da una chat.

Si tratterebbe di un dato, trascurato dallaCorte territoriale, incompatibile con la ritenuta disponibilità materiale della res e,conseguentemente, con la configurabilità del delitto di ricettazione.2.2.

Con un ulteriore profilo di censura, il ricorrente deduce che gli elementivalorizzati dai giudici di merito non sarebbero idonei a dimostrare laconsapevolezza della provenienza delittuosa dell’orologio.La difesa censura, in particolare, la rilevanza attribuita dalla Corte territoriale alcomportamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA] il 30 gennaio 2019.

Secondo la ricostruzionedifensiva, a fronte della richiesta di un orologio in acciaio, il ricorrente avrebbeinizialmente inviato alcune fotografie raffiguranti un analogo modello in oro, perpoi eliminarle e trasmettere le immagini dell’orologio effettivamente richiesto.L’attribuzione alla cancellazione delle prime immagini della valenza di indicesintomatico del dolo di ricettazione costituirebbe, secondo la difesa, una indebitasopravvalutazione di circostanze pienamente compatibili con il normalesvolgimento della trattativa commerciale.

Nessuna anomalia sarebbe, infatti,ravvisabile nel comportamento dell’imputato, che avrebbe semplicementeadeguato la propria proposta alle richieste del potenziale acquirente.Parimenti illogica sarebbe la conclusione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbeconsapevolmente offerto il bene proprio alla vittima del reato presupposto,circostanza che, secondo la difesa, escluderebbe qualsiasi valore dimostrativo delcomportamento contestato ai fini della prova del dolo, anche nella formaeventuale.La difesa sostiene, inoltre, che la ricostruzione recepita dai giudici di meritoaltererebbe il momento genetico dell’elemento soggettivo del reato.

Se, infatti,la consapevolezza della provenienza illecita del bene dovesse essere desuntadalla cancellazione delle fotografie inviate alla persona offesa, dovrebbenecessariamente ritenersi che tale consapevolezza sia sorta soltanto in unmomento successivo all’acquisizione della disponibilità materiale dell’orologio.Una simile impostazione si porrebbe, secondo il ricorrente, in contrasto con lastruttura del delitto di ricettazione e con il paradigma dell’art. 43 cod. pen.,poiché la Corte territoriale avrebbe desunto il dolo da circostanze sopravvenuterispetto alla consumazione del reato, valorizzando un comportamento successivoquale indice della pregressa consapevolezza della provenienza delittuosa delbene.2.3.

La difesa deduce, infine, il travisamento delle risultanze istruttorie conriferimento alla ritenuta rilevanza indiziaria della mancanza della garanziaoriginale dell’orologio e dell’attivazione del [OSCURATO:PERSONA] per ottenere dalla casaproduttrice il c.d. estratto di archivio.Secondo il ricorrente, tale conclusione sarebbe smentita dalle dichiarazioni resesia dalla persona offesa, operante nel settore degli orologi di lusso, sia dalladipendente della casa produttrice che aveva personalmente processato larelativa richiesta.

Entrambe avrebbero riferito che, nel mercato dell’usato, è deltutto frequente reperire orologi privi della documentazione originale e che talecircostanza ricorre, secondo l’esperienza della teste, nella quasi totalità dei casi.I giudici di merito avrebbero, pertanto, attribuito a tale elemento un significatoopposto rispetto a quello emergente dalle prove acquisite.Analoga censura investe la valorizzazione della richiesta dell’estratto di archivio.La persona offesa avrebbe chiarito che tale richiesta costituisce una prassiordinaria nel mercato secondario degli orologi di lusso e che la semplicepresentazione della denuncia non impedisce il rilascio del certificato, essendonecessario che la denuncia venga trasmessa alla casa produttrice affinché il benesia inserito nella c.d. black list.

Nella specie, la stessa persona offesa hadichiarato di non avere mai effettuato tale comunicazione.A ciò si aggiungerebbero le dichiarazioni dell’originario coimputato,successivamente assolto in primo grado, il quale ha riferito di avere richiestopersonalmente, su incarico del [OSCURATO:PERSONA], l’estratto di archivio e di averglielo poiconsegnato.Secondo la prospettazione difensiva, tali circostanze sarebbero incompatibili conla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene, poiché il ricorrente nonavrebbe avuto interesse ad attivare una procedura suscettibile di far emergere lavicenda presso la casa produttrice.

Sarebbe, dunque, stato travisato il datoprobatorio rappresentato dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] disponeva di un documentoavviso della difesa, deporrebbe in senso contrario alla configurabilitàdell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione.3.

Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, deduce travisamentodella prova nonché violazione degli artt. 648 e 712 cod. pen. conseguente allamancata riqualificazione del fatto nel reato di incauto acquisto.La difesa sostiene che, anche a voler ritenere dimostrato, sulla base dei filesmultimediali valorizzati dai giudici di merito, un contatto materiale del [OSCURATO:PERSONA] conl’orologio, tale circostanza non consentirebbe comunque di ricostruire né lemodalità con cui il bene sarebbe pervenuto nella sua disponibilità né il titolo,giuridico o di fatto, in forza del quale egli avrebbe potuto disporne stabilmente.Parimenti insussistenti sarebbero gli elementi idonei a dimostrare la pienaconsapevolezza della provenienza delittuosa dell’orologio.

Secondo laprospettazione difensiva, infatti, l’assenza della scatola, della garanzia e deglialtri accessori potrebbe al più ingenerare un semplice sospetto circa l’origine delbene, sospetto che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inteso verificare richiedendo, già nel gennaio2019, un estratto di archivio in vista dell’avvio della trattativa di compravendita.Tale condotta, ad avviso del ricorrente, escluderebbe tanto il dolo diretto quantoquello eventuale, potendo, al più, integrare la fattispecie contravvenzionale di cuiall’art. 712 cod. pen., fondata sull’omessa verifica della presenza degli accessori,circostanza che, peraltro, nel mercato degli orologi usati non costituirebbeun’anomalia, essendo frequente la commercializzazione di esemplari privi discatola e garanzia.La difesa evidenzia, inoltre, che il ricorrente non avrebbe accettato alcun rischioin ordine alla provenienza del bene, essendosi attivato, mediante un messaggioinviato alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], per ottenere una certificazione idonea a verificarne lalecita provenienza prima di procedere alla vendita.Sotto tale profilo viene dedotto un ulteriore travisamento della prova,assumendosi che il certificato richiesto e ottenuto prima dell’incontro con la partecivile non riporterebbe alcuna segnalazione relativa all’orologio oggetto delprocedimento.

Risulterebbe, pertanto, incongruo valorizzare, quale elemento diresponsabilità, un dato oggettivamente favorevole all’imputato.In particolare, dalla trascrizione dell’esame di [OSCURATO:PERSONA] emergerebbe cheil [OSCURATO:PERSONA], già prima dell’invio delle fotografie alla persona offesa nel febbraio2019, e dunque circa un mese dopo il rilascio dell’estratto di archivio, fosse inpossesso della relativa certificazione, dalla quale risultava l’assenza di denunce oquerele riguardanti il bene.La Corte territoriale avrebbe, pertanto, travisato il contenuto della prova laddoveha affermato che «il [OSCURATO:PERSONA] si attivò per ottenere un estratto di archivio proprio adimostrazione della piena consapevolezza della provenienza illecita di quelbene».

Tale conclusione deriverebbe, secondo il ricorrente, da un’erroneainterpretazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e dalla persona offesa,senza considerare che, nel mercato degli orologi di secondo polso, l’estratto diarchivio viene richiesto non solo per verificarne l’autenticità, ma anche peraccertarne la lecita provenienza.Analogo travisamento sarebbe ravvisabile nell’affermazione secondo cui «ilprezzo dell’orologio sia pure privo di garanzia ed aveva chiesto di procurargli unestratto di archivio dalla casa madre che ne provasse l’originalità».

La difesaosserva, infatti, che tale documento, pur attestando l’originalità dell’orologio, èrichiesto soprattutto per verificare l’eventuale esistenza di segnalazionipregiudizievoli.

Di conseguenza, ove il ricorrente avesse realmente accettato ilrischio della provenienza illecita del bene, non avrebbe richiesto né alla sig.raRossella di [OSCURATO:PERSONA] né ad [OSCURATO:PERSONA] il rilascio di tale certificazione, attesoche l’eventuale esito positivo delle verifiche avrebbe immediatamente ricondottoil bene alla sua disponibilità.La difesa conclude, pertanto, che, anche aderendo alla ricostruzione fattualeaccolta dal Tribunale e dalla Corte territoriale, la mera disponibilità dell’orologionon sarebbe comunque sufficiente a integrare il delitto di ricettazione, neppurenella forma del dolo eventuale.

Al più, in ragione dell’assenza della scatola, dellibretto e della garanzia, potrebbe configurarsi la contravvenzione di cui all’art.712 cod. pen., tanto più che il coimputato avrebbe ripetutamente chiarito come ilmercato degli orologi usati privi dei relativi accessori sia particolarmente diffusoe come, proprio per evitare acquisti di provenienza sospetta, sia prassi richiederel’estratto di archivio.Infine, il ricorrente deduce un ulteriore travisamento della prova con riferimentoalla richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva manifestato interesse perun [OSCURATO:PERSONA] in acciaio, e non in oro.

A seguito di tale richiesta, il Fuscoavrebbe eliminato le fotografie precedentemente inviate, sostituendole conimmagini corrispondenti al modello richiesto.

La stessa persona offesa avrebbe,inoltre, precisato che, nel corso dell’incontro, il ricorrente era a conoscenzasoltanto della rapina subita, ma non della specifica refurtiva, che non gli era maistata integralmente descritta.4.

Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, eccepisce inosservanza ederronea applicazione degli artt. 62-bis, 69 e 133 cod. pen. nonché vizio dellamotivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza dellecircostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.La Corte territoriale, con motivazione insufficiente ed apodittica, avrebbevalorizzato esclusivamente il particolare pregio economico del bene ricettato eun precedente penale dell’imputato, ritenuto sintomatico di una personalità“dedita al delitto”, senza confrontarsi con gli elementi favorevoli dedotti dalladifesa.In sede di gravame era stato, infatti, evidenziato come la condotta contestatafosse caratterizzata da un atteggiamento soggettivo di minima intensità,incompatibile con una piena e consapevole adesione alla finalità di profittopropria della fattispecie incriminatrice.

Era stato altresì sottolineato che nonrisultava dimostrato alcun concreto profitto conseguito dal ricorrente e che lavicenda avrebbe dovuto essere valutata alla luce del particolare contestocommerciale in cui opera il [OSCURATO:PERSONA], connotato dalla frequente circolazione di benidi elevato valore privi di completa tracciabilità.Secondo la difesa, tali circostanze avrebbero dovuto formare oggetto diadeguata ponderazione nel giudizio di comparazione tra circostanze.

La lorototale omissione renderebbe la motivazione meramente apparente, poichéincapace di esplicitare le ragioni per le quali gli elementi valorizzati dalla difesanon siano stati ritenuti idonei a giustificare la prevalenza delle attenuantigeneriche sulle aggravanti contestate.Parimenti censurato è il riferimento al precedente penale dell’imputato, reputatodel tutto generico e risolto in un automatismo argomentativo incompatibile con icriteri di cui all’art. 133 cod. pen.; la Corte territoriale, infatti, avrebbe omessoqualsiasi valutazione concreta in ordine alla natura del precedente, alla suaeventuale risalenza nel tempo e alla sua reale incidenza sulla personalitàdell’imputato, limitandosi ad assumerlo quale astratto indice di inclinazione adelinquere.5.

Il difensore della parte civile, in data 18 maggio 2026, ha depositato nota-spese e comparsa conclusionale con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibileil ricorso proposto dall'imputato.6.

Il difensore del ricorrente, in data 3 giugno 2026, ha depositato memoria conla quale ha insistito nei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.Va evidenziato in premessa come la sentenza di appello e quella di primo gradosono conformi in ordine alle statuizioni oggetto dei ricorsi, con la conseguenzache le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendoun unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro delrichiamo da parte della sentenza di appello a quella del giudice per le indaginipreliminari, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioniadottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del08/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654-01).Deve essere, altresì, sottolineato come le doglianze formulate dal ricorrentesiano, in larga parte, dirette a contestare la ricostruzione del fatto nonillogicamente operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata; ciòsenza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,non appartengono al controllo di legittimità sulla motivazione: la rilettura deglielementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sullarilevanza e attendibilità delle fonti di prova nonché l'autonoma adozione di nuovie diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrentecome maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativarispetto a quelli adottati dal giudice del merito, essendo invece tale controllocircoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizionedelle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorsogiustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicanteha posto a base della decisione adottata e, infine, che nella motivazione nonsiano riscontrabili contraddizioni né illogicità evidenti (Sez. 5, n. 51604 del19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 39563 dell’08/092023, LoPresti, non massimata).[OSCURATO:PERSONA] intende, inoltre, dare seguito all'univoco orientamentoermeneutico secondo cui il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisiapprofondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che,anche attraverso una valutazione globale di tutte le risultanze processuali,spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento,dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzionidifensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamenteincompatibili con la decisione adottata; in sede di legittimità non è, diconseguenza, censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specificadeduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dallamotivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere laricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., chela sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione dellaprospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una validaalternativa (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500; Sez. 2, n.35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741).

Tutto ciò premesso, è possibilepassare all'esame dei singoli motivi di ricorso.2.

Il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamenteavendo ad oggetto doglianze tra loro strettamente connesse relative allavalutazione delle prove ed all’affermazione di penale responsabilità in relazioneal reato di ricettazione, sono articolati esclusivamente in fatto e, quindi, propostial di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri dellaCorte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti afondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti.I motivi sono, al contempo, aspecifici e reiterativi di medesime doglianze inerentialla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio giàespresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dallaCorte territoriale.2.1.

I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanzeprocessuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come èfisiologico in presenza di una doppia conforme con identico percorso logico-argomentativo, hanno correttamente indicato la pluralità di elementi idonei adimostrare la penale responsabilità del ricorrente per il delitto di ricettazione(vedi pagg. da 4 a 8 della sentenza impugnata).Con specifico riguardo alla sussistenza dell’elemento materiale del delitto di cuiall’art. 648 cod. pen., la Corte territoriale ha valorizzato un compendio indiziariocaratterizzato da elevata gravità, precisione e concordanza, idoneo a dimostrarela concreta disponibilità dell’orologio in capo a [OSCURATO:PERSONA].In tale prospettiva, è stato innanzitutto attribuito significativo rilievo alcomportamento tenuto dal ricorrente allorché, resosi conto di avere inviato lafotografia dell’orologio di provenienza delittuosa proprio al legittimo proprietario,provvedeva nell’immediatezza a cancellare il relativo messaggio.

Si tratta di unacondotta che i giudici di merito hanno logicamente interpretato quale indicesintomatico della consapevolezza della natura compromettente di quellacomunicazione e, più in generale, della riconducibilità del bene a unaprovenienza illecita.Parimenti significativo è stato ritenuto l’esito degli accertamenti tecnici eseguitisui file conservati nel telefono del ricorrente.

Tali verifiche hanno consentito dirinvenire un filmato nel quale [OSCURATO:PERSONA], identificato attraverso i “nei” e i tatuaggipresenti sul braccio, indossava un orologio identico a quello oggettodell’imputazione nonché ulteriori due video raffiguranti il medesimo orologio conil numero seriale chiaramente visibile e corrispondente a quello del benesottratto.

La circostanza che tutti i filmati fossero stati realizzati nel medesimoambiente è stata coerentemente valorizzata dalla Corte di merito quale elementodimostrativo dell’identità del bene, consentendo di affermare che l’orologioportato al polso da [OSCURATO:PERSONA] fosse il medesimo ripreso negli altri video recanti ilnumero seriale identificativo.La motivazione impugnata ha, inoltre, posto in evidenza come [OSCURATO:PERSONA] avessetrasmesso la fotografia dell’orologio, con il numero seriale perfettamenteleggibile e coincidente con quello del bene rubato, sia all’[OSCURATO:PERSONA], al fine diottenerne una quotazione economica, sia a “[OSCURATO:PERSONA] AP”, per procurarsi un“estratto di archivio” rilasciato dalla casa madre.Tali condotte sono state correttamente ritenute incompatibili con una meraconoscenza indiretta del bene e dimostrative della sua effettiva disponibilitàmateriale. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non si era limitato a conservare nel proprio telefonocellulare le immagini dell’orologio –dispositivo da lui ordinariamente utilizzatoquale strumento di lavoro e di intermediazione commerciale– ma le avevautilizzate per proporre il bene a potenziali acquirenti.Né può trascurarsi che, come emerge dal contenuto dei messaggi acquisiti, ilricorrente si era previamente informato del valore commerciale dell’orologio,ancorché privo di garanzia, e si era attivato per ottenere dalla casa madre un“estratto di archivio” attestante l’originalità del bene.

Iniziative che, secondo unapprezzamento immune da vizi logici, postulavano -a giudizio della Cortedistrettuale- la disponibilità materiale dell’orologio e risultavano, pertanto,incompatibili con la prospettazione difensiva.2.2.

La Corte territoriale, inoltre, ha fatto corretta applicazione dei principielaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell’elementosoggettivo del delitto di ricettazione, valorizzando un complesso di elementiindiziari, tra loro convergenti e reciprocamente corroboranti, idonei a dimostrareche [OSCURATO:PERSONA] fosse pienamente consapevole della provenienza delittuosadell’orologio ovvero, quantomeno, che avesse consapevolmente accettato ilrischio della sua origine illecita.In tale prospettiva, i giudici di merito hanno correttamente valorizzato ilcomportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] immediatamente dopo essersi reso conto dellaconcreta possibilità di avere proposto in vendita l’orologio proprio alla personacui era stato sottratto.

In tale frangente, infatti, egli provvide senza indugio acancellarne la fotografia, condotta logicamente interpretabile quale tentativo dieliminare una traccia potenzialmente compromettente e, pertanto, sintomaticadella piena coscienza della provenienza illecita del bene.Parimenti significativa è stata ritenuta l’iniziativa assunta da [OSCURATO:PERSONA] di procurarsiun “estratto di archivio”, attività che i giudici di merito hanno ragionevolmenteinterpretato come finalizzata a costruire ex post un’apparenza di legittimità delladetenzione del bene e a precostituire una giustificazione documentale delrelativo possesso.Infine, è stato valorizzato il fatto che il ricorrente non abbia mai fornito alcunaplausibile spiegazione circa le modalità attraverso le quali era entrato nelladisponibilità dell’orologio, omettendo di indicarne la provenienza o di offrire unagiustificazione attendibile del relativo possesso.

Tale ingiustificata assenza dichiarimenti, valutata unitamente agli ulteriori dati emersi dall’istruttoria,costituisce un significativo indice rivelatore della consapevolezza dell’origineillecita del bene.Si tratta di elementi convergenti e univoci, logicamente valorizzati dai giudici dimerito quali indicatori inequivoci della consapevolezza della provenienza illecitadell’orologio offerto alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, idonei acomprovare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sussistenza del dolo richiestoper il delitto di ricettazione.La Corte territoriale, con il supporto di una motivazione esente da contraddizionied aporie, ha correttamente applicato l’art. 648 cod. pen., aderendo alconsolidato orientamento della Corte di Cassazione, per il quale, ai fini dellaconfigurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo puòessere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione dellaprovenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontàdi occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (vedi Sez.2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120- 01; da ultimo Sez. 2, n. 27206del 27/06/2025, Matera, non massimata).Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, masoltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cosemedesime, assolvendo non ad un onere probatorio, bensì ad un onere diallegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema diprova per le parti e per il giudice o che comunque possano essere valutati daparte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (intal senso, Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, in motivazione, Rv.236914 – 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 – 01; daultimo Sez. 2, n. 6682 del 12/01/2023, Chiaveggati, non massimata).Risulta, pertanto, destituita di fondamento l’ultima doglianza con cui il ricorrentesostiene che la condotta avrebbe dovuto essere riqualificata nel meno gravereato di cui all’art. 712 cod. pen.

Sul punto, la Corte di appello ha evidenziatocome la natura dei beni detenuti e le modalità della complessiva condotta deldell’orologio offerto al [OSCURATO:PERSONA], quanto meno a titolo di dolo eventuale;siffatta valutazione, non rivedibile nel merito in questa sede in quanto immuneda manifesta illogicità, è coerente con l'insegnamento di questa Corte secondocui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente haconsapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse diillecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nelverif icare la provenienza della cosa, che invece connota l ' ipotesicontravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 – 01, Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022,Memishaj, non massimata).2.3.

La ricostruzione delle condotte, ritenute idonee a integrare la fattispecie diricettazione, si fonda su accertamenti in fatto, puntualmente operati dalla Cortedistrettuale, che non si prestano a essere qualificati in termini dicontraddittorietà interna né di manifesta illogicità della motivazione, risolvendosiin una valutazione complessiva delle emergenze probatorie conforme ai criteri dirazionalità e plausibilità.

Tale apprezzamento, in quanto espressione di ungiudizio di merito sorretto da adeguata e congrua motivazione, si sottrae alsindacato di legittimità.In conclusione, deve essere affermato che i giudici di merito hanno datoadeguato conto, con motivazione ampia e priva di errori logici o giuridici, dellagenesi e dell'evoluzione delle condotte illecite attuate dal ricorrente, valorizzandoin modo congruo e non arbitrario gli elementi probatori emersi nel corso deldibattimento e procedendo alla loro lettura in chiave unitaria, senza incorrere inindebite parcellizzazioni e senza trascurare elementi rilevanti ai fini delladecisione.2.4.

Le presunte carenze ed illogicità motivazionali ed i travisamenti lamentatidalla difesa si risolvono, in realtà, in una lettura frammentata e avulsa dalcontesto complessivo degli elementi logico fattuali compiutamente analizzati evalorizzati dalla Corte territoriale.

Tali rilievi difensivi, lungi dal configurare uneffettivo travisamento dei fatti storici ovvero un'erronea valutazione delle prove,si concretano, piuttosto, nella prospettazione di una ricostruzione alternativadella realtà processuale ovvero nella richiesta di una diversa e più dettagliatavalorizzazione di elementi acquisiti nel corso del dibattimento.L'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è quello di far leva suelementi di prova ipotetici e negativi, su considerazioni, cioè, generiche edastratte che non trovano sostegno in massime di esperienza tratte daorientamenti largamente diffusi nello specifico contesto spazio-temporale, ma sucongetture insuscettibili di verifica empirica; così abbandonando il pianodell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all'evidentescopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamenteaccertati e sollecitare una diversa e non deducibile interpretazione delcompendio probatorio.[OSCURATO:PERSONA], dunque, si è limitato a proporre una propria interpretazione deicomportamenti oggetto di accertamento, ipotizzando una diversa connotazionedell’incidenza delle condotte poste in essere, introducendo elementi astratti enon coerenti con gli elementi probatori acquisiti, senza che effettivamente possaessere riscontrata alcuna violazione di legge e vizio motivazionale.Tale modalità argomentativa si pone, pertanto, al di fuori dei limiti del sindacatodi legittimità, non potendosi far valere in questa sede doglianze che si risolvononella mera contrapposizione di una lettura alternativa delle risultanze processualirispetto a quella effettuata in modo logicamente coerente e giuridicamentecorretto dai giudici di merito.Va, in proposito, ricordato che non è compito del giudice di legittimità stabilire sela decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti nécondividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questagiustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune econ i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.La Corte di cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza dellalegge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, noncompetendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elementoprobatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corteregolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601-01; Sez. 2, n. 9106del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01).3.

Il terzo motivo non è consentito.Il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le circostanzeaggravanti ritenute in sentenza risulta sorretto da un impianto motivazionaleadeguato, coerente e rispettoso dei criteri di logicità e completezzaargomentativa.

In particolare, la Corte territoriale ha dato puntualmente contodelle ragioni poste a fondamento della propria determinazione, valorizzando, conapprezzamento non censurabile in questa sede, il significativo valore dell’orologioricettato e la capacità a delinquere del [OSCURATO:PERSONA] desumibile dal precedente penale asuo carico, traendone la conseguenza della non meritevolezza da parte delricorrente di un trattamento sanzionatorio più favorevole (cfr. pag. 8 dellasentenza impugnata).Deve, in proposito, ribadirsi che il giudizio di bilanciamento tra circostanzeintegra espressione di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cuiesercizio è sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta illogicitào della contraddittorietà della motivazione.

Ne consegue che il giudice non ètenuto a fornire una disamina analitica e minuziosa di tutti gli elementi valutati,essendo sufficiente che dal tessuto motivazionale emergano, anche in formasintetica, le ragioni giustificative della scelta operata purché -come nel casooggetto di scrutinio- immuni da vizi logici evidenti (Sez. 5, n. 33114 del08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-02; Sez. 6, n. 2330 del 15/12/2025, dep.2026, Cimmino, non massimata).4.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore dellaCassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.[OSCURATO:PERSONA] deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spesesostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che, in base alla qualità dell'operaprestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vannoliquidate nei termini precisati in dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile DelVecchio [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nto impugnato, il ricorso e le memorie depositate dalleparti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso;udite le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e depositato comparsaconclusionale e nota spese;udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimentoimpugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso la sentenza del 9 dicembre 2025 con la quale la Corte di Appello diRoma, ha confermato la sentenza emessa, in data 21 maggio 2024, con cui ilTribunale di Roma, lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro600,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen.2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degliartt. 192 cod. proc. pen., 43, 648 cod. pen., travisamento della prova, violazionedel principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio nonché vizio di motivazione inordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione ed allaconseguente affermazione della responsabilità penale.2.1. In primo luogo, la difesa sostiene che non sarebbe stata raggiunta la provadella materiale disponibilità, in capo al [OSCURATO:PERSONA], dell’orologio di provenienza furtiva.Si deduce, in particolare, che le immagini recanti il numero seriale dell’orologiodella persona offesa non raffigurano contestualmente i tatuaggi e i nei presentisull’avambraccio del ricorrente, elementi ritenuti decisivi ai fini della suaidentificazione.Sarebbe, inoltre, erronea la valorizzazione, operata dai giudici di merito, dellacontestualità spazio-temporale delle fotografie e dell’identità dello sfondo neidiversi fotogrammi, trattandosi di elementi che non escluderebbero, conragionevole certezza, che il filmato sia stato realizzato da un soggetto diversoovvero in un luogo differente né che il [OSCURATO:PERSONA] si sia limitato a riceverlo tramiteun’applicazione di messaggistica istantanea. Le immagini, infatt i,riprodurrebbero esclusivamente il quadrante dell’orologio, del tutto fungibilerispetto ad altri esemplari dello stesso modello, mentre lo sfondo sarebbe privodi concreti elementi identificativi.La difesa evidenzia, inoltre, che il filmato rinvenuto sul telefono cellulare delricorrente reca la data del 13 gennaio 2019, epoca nella quale, secondo laricostruzione accolta in sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe già avuto la disponibilitàdell’orologio. Tale conclusione, tuttavia, sarebbe smentita dalle dichiarazionidella persona offesa, la quale ha riferito che, nell’incontro del 30 gennaio 2019, ilidentico a quello sottratto. Ne conseguirebbe l’illogicità della motivazione, non sicomprendendosi per quale ragione l’imputato, ignaro di trovarsi di fronte allavittima del furto, avrebbe dovuto occultare il possesso del bene, rinunciando auna possibile vendita.Tale ricostruzione troverebbe ulteriore conferma, secondo la difesa, nell’attivitàprofessionale svolta dal [OSCURATO:PERSONA] quale commerciante di orologi di lusso, settore nelquale le trattative si svolgono frequentemente a distanza e senza la preventivadisponibilità materiale del bene. In questa prospettiva, l’affermazionesarebbe pienamente coerente con le ordinarie modalità operative del mercato diriferimento.Le fotografie e i filmati valorizzati dalla sentenza assumerebbero, pertanto, undiverso significato probatorio, risultando compatibili con l’ipotesi che il ricorrentesi fosse limitato a fotografare o riprendere l’orologio per proporlo a potenzialiacquirenti prima ancora di acquisirne la disponibilità materiale. Nella medesimadirezione deporrebbe anche l’esito negativo della perquisizione eseguita pressola sua abitazione.Infine, la difesa richiama la consulenza tecnica, dalla quale emergerebbe che ireperti multimediali non costituiscono file originali, bensì contenuti salvatimediante un’applicazione di messaggistica istantanea. Da ciò si desumerebbeche il [OSCURATO:PERSONA] non abbia realizzato direttamente fotografie o filmati, ma si sialimitato a memorizzarli da una chat. Si tratterebbe di un dato, trascurato dallaCorte territoriale, incompatibile con la ritenuta disponibilità materiale della res e,conseguentemente, con la configurabilità del delitto di ricettazione.2.2. Con un ulteriore profilo di censura, il ricorrente deduce che gli elementivalorizzati dai giudici di merito non sarebbero idonei a dimostrare laconsapevolezza della provenienza delittuosa dell’orologio.La difesa censura, in particolare, la rilevanza attribuita dalla Corte territoriale alcomportamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA] il 30 gennaio 2019. Secondo la ricostruzionedifensiva, a fronte della richiesta di un orologio in acciaio, il ricorrente avrebbeinizialmente inviato alcune fotografie raffiguranti un analogo modello in oro, perpoi eliminarle e trasmettere le immagini dell’orologio effettivamente richiesto.L’attribuzione alla cancellazione delle prime immagini della valenza di indicesintomatico del dolo di ricettazione costituirebbe, secondo la difesa, una indebitasopravvalutazione di circostanze pienamente compatibili con il normalesvolgimento della trattativa commerciale. Nessuna anomalia sarebbe, infatti,ravvisabile nel comportamento dell’imputato, che avrebbe semplicementeadeguato la propria proposta alle richieste del potenziale acquirente.Parimenti illogica sarebbe la conclusione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbeconsapevolmente offerto il bene proprio alla vittima del reato presupposto,circostanza che, secondo la difesa, escluderebbe qualsiasi valore dimostrativo delcomportamento contestato ai fini della prova del dolo, anche nella formaeventuale.La difesa sostiene, inoltre, che la ricostruzione recepita dai giudici di meritoaltererebbe il momento genetico dell’elemento soggettivo del reato. Se, infatti,la consapevolezza della provenienza illecita del bene dovesse essere desuntadalla cancellazione delle fotografie inviate alla persona offesa, dovrebbenecessariamente ritenersi che tale consapevolezza sia sorta soltanto in unmomento successivo all’acquisizione della disponibilità materiale dell’orologio.Una simile impostazione si porrebbe, secondo il ricorrente, in contrasto con lastruttura del delitto di ricettazione e con il paradigma dell’art. 43 cod. pen.,poiché la Corte territoriale avrebbe desunto il dolo da circostanze sopravvenuterispetto alla consumazione del reato, valorizzando un comportamento successivoquale indice della pregressa consapevolezza della provenienza delittuosa delbene.2.3. La difesa deduce, infine, il travisamento delle risultanze istruttorie conriferimento alla ritenuta rilevanza indiziaria della mancanza della garanziaoriginale dell’orologio e dell’attivazione del [OSCURATO:PERSONA] per ottenere dalla casaproduttrice il c.d. estratto di archivio.Secondo il ricorrente, tale conclusione sarebbe smentita dalle dichiarazioni resesia dalla persona offesa, operante nel settore degli orologi di lusso, sia dalladipendente della casa produttrice che aveva personalmente processato larelativa richiesta. Entrambe avrebbero riferito che, nel mercato dell’usato, è deltutto frequente reperire orologi privi della documentazione originale e che talecircostanza ricorre, secondo l’esperienza della teste, nella quasi totalità dei casi.I giudici di merito avrebbero, pertanto, attribuito a tale elemento un significatoopposto rispetto a quello emergente dalle prove acquisite.Analoga censura investe la valorizzazione della richiesta dell’estratto di archivio.La persona offesa avrebbe chiarito che tale richiesta costituisce una prassiordinaria nel mercato secondario degli orologi di lusso e che la semplicepresentazione della denuncia non impedisce il rilascio del certificato, essendonecessario che la denuncia venga trasmessa alla casa produttrice affinché il benesia inserito nella c.d. black list. Nella specie, la stessa persona offesa hadichiarato di non avere mai effettuato tale comunicazione.A ciò si aggiungerebbero le dichiarazioni dell’originario coimputato,successivamente assolto in primo grado, il quale ha riferito di avere richiestopersonalmente, su incarico del [OSCURATO:PERSONA], l’estratto di archivio e di averglielo poiconsegnato.Secondo la prospettazione difensiva, tali circostanze sarebbero incompatibili conla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene, poiché il ricorrente nonavrebbe avuto interesse ad attivare una procedura suscettibile di far emergere lavicenda presso la casa produttrice. Sarebbe, dunque, stato travisato il datoprobatorio rappresentato dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] disponeva di un documentoavviso della difesa, deporrebbe in senso contrario alla configurabilitàdell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione.3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, deduce travisamentodella prova nonché violazione degli artt. 648 e 712 cod. pen. conseguente allamancata riqualificazione del fatto nel reato di incauto acquisto.La difesa sostiene che, anche a voler ritenere dimostrato, sulla base dei filesmultimediali valorizzati dai giudici di merito, un contatto materiale del [OSCURATO:PERSONA] conl’orologio, tale circostanza non consentirebbe comunque di ricostruire né lemodalità con cui il bene sarebbe pervenuto nella sua disponibilità né il titolo,giuridico o di fatto, in forza del quale egli avrebbe potuto disporne stabilmente.Parimenti insussistenti sarebbero gli elementi idonei a dimostrare la pienaconsapevolezza della provenienza delittuosa dell’orologio. Secondo laprospettazione difensiva, infatti, l’assenza della scatola, della garanzia e deglialtri accessori potrebbe al più ingenerare un semplice sospetto circa l’origine delbene, sospetto che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inteso verificare richiedendo, già nel gennaio2019, un estratto di archivio in vista dell’avvio della trattativa di compravendita.Tale condotta, ad avviso del ricorrente, escluderebbe tanto il dolo diretto quantoquello eventuale, potendo, al più, integrare la fattispecie contravvenzionale di cuiall’art. 712 cod. pen., fondata sull’omessa verifica della presenza degli accessori,circostanza che, peraltro, nel mercato degli orologi usati non costituirebbeun’anomalia, essendo frequente la commercializzazione di esemplari privi discatola e garanzia.La difesa evidenzia, inoltre, che il ricorrente non avrebbe accettato alcun rischioin ordine alla provenienza del bene, essendosi attivato, mediante un messaggioinviato alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], per ottenere una certificazione idonea a verificarne lalecita provenienza prima di procedere alla vendita.Sotto tale profilo viene dedotto un ulteriore travisamento della prova,assumendosi che il certificato richiesto e ottenuto prima dell’incontro con la partecivile non riporterebbe alcuna segnalazione relativa all’orologio oggetto delprocedimento. Risulterebbe, pertanto, incongruo valorizzare, quale elemento diresponsabilità, un dato oggettivamente favorevole all’imputato.In particolare, dalla trascrizione dell’esame di [OSCURATO:PERSONA] emergerebbe cheil [OSCURATO:PERSONA], già prima dell’invio delle fotografie alla persona offesa nel febbraio2019, e dunque circa un mese dopo il rilascio dell’estratto di archivio, fosse inpossesso della relativa certificazione, dalla quale risultava l’assenza di denunce oquerele riguardanti il bene.La Corte territoriale avrebbe, pertanto, travisato il contenuto della prova laddoveha affermato che «il [OSCURATO:PERSONA] si attivò per ottenere un estratto di archivio proprio adimostrazione della piena consapevolezza della provenienza illecita di quelbene». Tale conclusione deriverebbe, secondo il ricorrente, da un’erroneainterpretazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e dalla persona offesa,senza considerare che, nel mercato degli orologi di secondo polso, l’estratto diarchivio viene richiesto non solo per verificarne l’autenticità, ma anche peraccertarne la lecita provenienza.Analogo travisamento sarebbe ravvisabile nell’affermazione secondo cui «ilprezzo dell’orologio sia pure privo di garanzia ed aveva chiesto di procurargli unestratto di archivio dalla casa madre che ne provasse l’originalità». La difesaosserva, infatti, che tale documento, pur attestando l’originalità dell’orologio, èrichiesto soprattutto per verificare l’eventuale esistenza di segnalazionipregiudizievoli. Di conseguenza, ove il ricorrente avesse realmente accettato ilrischio della provenienza illecita del bene, non avrebbe richiesto né alla sig.raRossella di [OSCURATO:PERSONA] né ad [OSCURATO:PERSONA] il rilascio di tale certificazione, attesoche l’eventuale esito positivo delle verifiche avrebbe immediatamente ricondottoil bene alla sua disponibilità.La difesa conclude, pertanto, che, anche aderendo alla ricostruzione fattualeaccolta dal Tribunale e dalla Corte territoriale, la mera disponibilità dell’orologionon sarebbe comunque sufficiente a integrare il delitto di ricettazione, neppurenella forma del dolo eventuale. Al più, in ragione dell’assenza della scatola, dellibretto e della garanzia, potrebbe configurarsi la contravvenzione di cui all’art.712 cod. pen., tanto più che il coimputato avrebbe ripetutamente chiarito come ilmercato degli orologi usati privi dei relativi accessori sia particolarmente diffusoe come, proprio per evitare acquisti di provenienza sospetta, sia prassi richiederel’estratto di archivio.Infine, il ricorrente deduce un ulteriore travisamento della prova con riferimentoalla richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva manifestato interesse perun [OSCURATO:PERSONA] in acciaio, e non in oro. A seguito di tale richiesta, il Fuscoavrebbe eliminato le fotografie precedentemente inviate, sostituendole conimmagini corrispondenti al modello richiesto. La stessa persona offesa avrebbe,inoltre, precisato che, nel corso dell’incontro, il ricorrente era a conoscenzasoltanto della rapina subita, ma non della specifica refurtiva, che non gli era maistata integralmente descritta.4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, eccepisce inosservanza ederronea applicazione degli artt. 62-bis, 69 e 133 cod. pen. nonché vizio dellamotivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza dellecircostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.La Corte territoriale, con motivazione insufficiente ed apodittica, avrebbevalorizzato esclusivamente il particolare pregio economico del bene ricettato eun precedente penale dell’imputato, ritenuto sintomatico di una personalità“dedita al delitto”, senza confrontarsi con gli elementi favorevoli dedotti dalladifesa.In sede di gravame era stato, infatti, evidenziato come la condotta contestatafosse caratterizzata da un atteggiamento soggettivo di minima intensità,incompatibile con una piena e consapevole adesione alla finalità di profittopropria della fattispecie incriminatrice. Era stato altresì sottolineato che nonrisultava dimostrato alcun concreto profitto conseguito dal ricorrente e che lavicenda avrebbe dovuto essere valutata alla luce del particolare contestocommerciale in cui opera il [OSCURATO:PERSONA], connotato dalla frequente circolazione di benidi elevato valore privi di completa tracciabilità.Secondo la difesa, tali circostanze avrebbero dovuto formare oggetto diadeguata ponderazione nel giudizio di comparazione tra circostanze. La lorototale omissione renderebbe la motivazione meramente apparente, poichéincapace di esplicitare le ragioni per le quali gli elementi valorizzati dalla difesanon siano stati ritenuti idonei a giustificare la prevalenza delle attenuantigeneriche sulle aggravanti contestate.Parimenti censurato è il riferimento al precedente penale dell’imputato, reputatodel tutto generico e risolto in un automatismo argomentativo incompatibile con icriteri di cui all’art. 133 cod. pen.; la Corte territoriale, infatti, avrebbe omessoqualsiasi valutazione concreta in ordine alla natura del precedente, alla suaeventuale risalenza nel tempo e alla sua reale incidenza sulla personalitàdell’imputato, limitandosi ad assumerlo quale astratto indice di inclinazione adelinquere.5. Il difensore della parte civile, in data 18 maggio 2026, ha depositato nota-spese e comparsa conclusionale con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibileil ricorso proposto dall'imputato.6. Il difensore del ricorrente, in data 3 giugno 2026, ha depositato memoria conla quale ha insistito nei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.Va evidenziato in premessa come la sentenza di appello e quella di primo gradosono conformi in ordine alle statuizioni oggetto dei ricorsi, con la conseguenzache le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendoun unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro delrichiamo da parte della sentenza di appello a quella del giudice per le indaginipreliminari, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioniadottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del08/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654-01).Deve essere, altresì, sottolineato come le doglianze formulate dal ricorrentesiano, in larga parte, dirette a contestare la ricostruzione del fatto nonillogicamente operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata; ciòsenza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,non appartengono al controllo di legittimità sulla motivazione: la rilettura deglielementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sullarilevanza e attendibilità delle fonti di prova nonché l'autonoma adozione di nuovie diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrentecome maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativarispetto a quelli adottati dal giudice del merito, essendo invece tale controllocircoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizionedelle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorsogiustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicanteha posto a base della decisione adottata e, infine, che nella motivazione nonsiano riscontrabili contraddizioni né illogicità evidenti (Sez. 5, n. 51604 del19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 39563 dell’08/092023, LoPresti, non massimata).[OSCURATO:PERSONA] intende, inoltre, dare seguito all'univoco orientamentoermeneutico secondo cui il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisiapprofondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che,anche attraverso una valutazione globale di tutte le risultanze processuali,spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento,dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzionidifensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamenteincompatibili con la decisione adottata; in sede di legittimità non è, diconseguenza, censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specificadeduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dallamotivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere laricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., chela sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione dellaprospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una validaalternativa (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500; Sez. 2, n.35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741). Tutto ciò premesso, è possibilepassare all'esame dei singoli motivi di ricorso.2. Il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamenteavendo ad oggetto doglianze tra loro strettamente connesse relative allavalutazione delle prove ed all’affermazione di penale responsabilità in relazioneal reato di ricettazione, sono articolati esclusivamente in fatto e, quindi, propostial di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri dellaCorte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti afondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti.I motivi sono, al contempo, aspecifici e reiterativi di medesime doglianze inerentialla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio giàespresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dallaCorte territoriale.2.1. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanzeprocessuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come èfisiologico in presenza di una doppia conforme con identico percorso logico-argomentativo, hanno correttamente indicato la pluralità di elementi idonei adimostrare la penale responsabilità del ricorrente per il delitto di ricettazione(vedi pagg. da 4 a 8 della sentenza impugnata).Con specifico riguardo alla sussistenza dell’elemento materiale del delitto di cuiall’art. 648 cod. pen., la Corte territoriale ha valorizzato un compendio indiziariocaratterizzato da elevata gravità, precisione e concordanza, idoneo a dimostrarela concreta disponibilità dell’orologio in capo a [OSCURATO:PERSONA].In tale prospettiva, è stato innanzitutto attribuito significativo rilievo alcomportamento tenuto dal ricorrente allorché, resosi conto di avere inviato lafotografia dell’orologio di provenienza delittuosa proprio al legittimo proprietario,provvedeva nell’immediatezza a cancellare il relativo messaggio. Si tratta di unacondotta che i giudici di merito hanno logicamente interpretato quale indicesintomatico della consapevolezza della natura compromettente di quellacomunicazione e, più in generale, della riconducibilità del bene a unaprovenienza illecita.Parimenti significativo è stato ritenuto l’esito degli accertamenti tecnici eseguitisui file conservati nel telefono del ricorrente. Tali verifiche hanno consentito dirinvenire un filmato nel quale [OSCURATO:PERSONA], identificato attraverso i “nei” e i tatuaggipresenti sul braccio, indossava un orologio identico a quello oggettodell’imputazione nonché ulteriori due video raffiguranti il medesimo orologio conil numero seriale chiaramente visibile e corrispondente a quello del benesottratto. La circostanza che tutti i filmati fossero stati realizzati nel medesimoambiente è stata coerentemente valorizzata dalla Corte di merito quale elementodimostrativo dell’identità del bene, consentendo di affermare che l’orologioportato al polso da [OSCURATO:PERSONA] fosse il medesimo ripreso negli altri video recanti ilnumero seriale identificativo.La motivazione impugnata ha, inoltre, posto in evidenza come [OSCURATO:PERSONA] avessetrasmesso la fotografia dell’orologio, con il numero seriale perfettamenteleggibile e coincidente con quello del bene rubato, sia all’[OSCURATO:PERSONA], al fine diottenerne una quotazione economica, sia a “[OSCURATO:PERSONA] AP”, per procurarsi un“estratto di archivio” rilasciato dalla casa madre.Tali condotte sono state correttamente ritenute incompatibili con una meraconoscenza indiretta del bene e dimostrative della sua effettiva disponibilitàmateriale. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non si era limitato a conservare nel proprio telefonocellulare le immagini dell’orologio –dispositivo da lui ordinariamente utilizzatoquale strumento di lavoro e di intermediazione commerciale– ma le avevautilizzate per proporre il bene a potenziali acquirenti.Né può trascurarsi che, come emerge dal contenuto dei messaggi acquisiti, ilricorrente si era previamente informato del valore commerciale dell’orologio,ancorché privo di garanzia, e si era attivato per ottenere dalla casa madre un“estratto di archivio” attestante l’originalità del bene. Iniziative che, secondo unapprezzamento immune da vizi logici, postulavano -a giudizio della Cortedistrettuale- la disponibilità materiale dell’orologio e risultavano, pertanto,incompatibili con la prospettazione difensiva.2.2. La Corte territoriale, inoltre, ha fatto corretta applicazione dei principielaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell’elementosoggettivo del delitto di ricettazione, valorizzando un complesso di elementiindiziari, tra loro convergenti e reciprocamente corroboranti, idonei a dimostrareche [OSCURATO:PERSONA] fosse pienamente consapevole della provenienza delittuosadell’orologio ovvero, quantomeno, che avesse consapevolmente accettato ilrischio della sua origine illecita.In tale prospettiva, i giudici di merito hanno correttamente valorizzato ilcomportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] immediatamente dopo essersi reso conto dellaconcreta possibilità di avere proposto in vendita l’orologio proprio alla personacui era stato sottratto. In tale frangente, infatti, egli provvide senza indugio acancellarne la fotografia, condotta logicamente interpretabile quale tentativo dieliminare una traccia potenzialmente compromettente e, pertanto, sintomaticadella piena coscienza della provenienza illecita del bene.Parimenti significativa è stata ritenuta l’iniziativa assunta da [OSCURATO:PERSONA] di procurarsiun “estratto di archivio”, attività che i giudici di merito hanno ragionevolmenteinterpretato come finalizzata a costruire ex post un’apparenza di legittimità delladetenzione del bene e a precostituire una giustificazione documentale delrelativo possesso.Infine, è stato valorizzato il fatto che il ricorrente non abbia mai fornito alcunaplausibile spiegazione circa le modalità attraverso le quali era entrato nelladisponibilità dell’orologio, omettendo di indicarne la provenienza o di offrire unagiustificazione attendibile del relativo possesso. Tale ingiustificata assenza dichiarimenti, valutata unitamente agli ulteriori dati emersi dall’istruttoria,costituisce un significativo indice rivelatore della consapevolezza dell’origineillecita del bene.Si tratta di elementi convergenti e univoci, logicamente valorizzati dai giudici dimerito quali indicatori inequivoci della consapevolezza della provenienza illecitadell’orologio offerto alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, idonei acomprovare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sussistenza del dolo richiestoper il delitto di ricettazione.La Corte territoriale, con il supporto di una motivazione esente da contraddizionied aporie, ha correttamente applicato l’art. 648 cod. pen., aderendo alconsolidato orientamento della Corte di Cassazione, per il quale, ai fini dellaconfigurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo puòessere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione dellaprovenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontàdi occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (vedi Sez.2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120- 01; da ultimo Sez. 2, n. 27206del 27/06/2025, Matera, non massimata).Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, masoltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cosemedesime, assolvendo non ad un onere probatorio, bensì ad un onere diallegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema diprova per le parti e per il giudice o che comunque possano essere valutati daparte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (intal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, in motivazione, Rv.236914 – 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 – 01; daultimo Sez. 2, n. 6682 del 12/01/2023, Chiaveggati, non massimata).Risulta, pertanto, destituita di fondamento l’ultima doglianza con cui il ricorrentesostiene che la condotta avrebbe dovuto essere riqualificata nel meno gravereato di cui all’art. 712 cod. pen. Sul punto, la Corte di appello ha evidenziatocome la natura dei beni detenuti e le modalità della complessiva condotta deldell’orologio offerto al [OSCURATO:PERSONA], quanto meno a titolo di dolo eventuale;siffatta valutazione, non rivedibile nel merito in questa sede in quanto immuneda manifesta illogicità, è coerente con l'insegnamento di questa Corte secondocui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente haconsapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse diillecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nelverif icare la provenienza della cosa, che invece connota l ' ipotesicontravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 – 01, Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022,Memishaj, non massimata).2.3. La ricostruzione delle condotte, ritenute idonee a integrare la fattispecie diricettazione, si fonda su accertamenti in fatto, puntualmente operati dalla Cortedistrettuale, che non si prestano a essere qualificati in termini dicontraddittorietà interna né di manifesta illogicità della motivazione, risolvendosiin una valutazione complessiva delle emergenze probatorie conforme ai criteri dirazionalità e plausibilità. Tale apprezzamento, in quanto espressione di ungiudizio di merito sorretto da adeguata e congrua motivazione, si sottrae alsindacato di legittimità.In conclusione, deve essere affermato che i giudici di merito hanno datoadeguato conto, con motivazione ampia e priva di errori logici o giuridici, dellagenesi e dell'evoluzione delle condotte illecite attuate dal ricorrente, valorizzandoin modo congruo e non arbitrario gli elementi probatori emersi nel corso deldibattimento e procedendo alla loro lettura in chiave unitaria, senza incorrere inindebite parcellizzazioni e senza trascurare elementi rilevanti ai fini delladecisione.2.4. Le presunte carenze ed illogicità motivazionali ed i travisamenti lamentatidalla difesa si risolvono, in realtà, in una lettura frammentata e avulsa dalcontesto complessivo degli elementi logico fattuali compiutamente analizzati evalorizzati dalla Corte territoriale. Tali rilievi difensivi, lungi dal configurare uneffettivo travisamento dei fatti storici ovvero un'erronea valutazione delle prove,si concretano, piuttosto, nella prospettazione di una ricostruzione alternativadella realtà processuale ovvero nella richiesta di una diversa e più dettagliatavalorizzazione di elementi acquisiti nel corso del dibattimento.L'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è quello di far leva suelementi di prova ipotetici e negativi, su considerazioni, cioè, generiche edastratte che non trovano sostegno in massime di esperienza tratte daorientamenti largamente diffusi nello specifico contesto spazio-temporale, ma sucongetture insuscettibili di verifica empirica; così abbandonando il pianodell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all'evidentescopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamenteaccertati e sollecitare una diversa e non deducibile interpretazione delcompendio probatorio.[OSCURATO:PERSONA], dunque, si è limitato a proporre una propria interpretazione deicomportamenti oggetto di accertamento, ipotizzando una diversa connotazionedell’incidenza delle condotte poste in essere, introducendo elementi astratti enon coerenti con gli elementi probatori acquisiti, senza che effettivamente possaessere riscontrata alcuna violazione di legge e vizio motivazionale.Tale modalità argomentativa si pone, pertanto, al di fuori dei limiti del sindacatodi legittimità, non potendosi far valere in questa sede doglianze che si risolvononella mera contrapposizione di una lettura alternativa delle risultanze processualirispetto a quella effettuata in modo logicamente coerente e giuridicamentecorretto dai giudici di merito.Va, in proposito, ricordato che non è compito del giudice di legittimità stabilire sela decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti nécondividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questagiustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune econ i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.La Corte di cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza dellalegge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, noncompetendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elementoprobatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corteregolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601-01; Sez. 2, n. 9106del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01).3. Il terzo motivo non è consentito.Il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le circostanzeaggravanti ritenute in sentenza risulta sorretto da un impianto motivazionaleadeguato, coerente e rispettoso dei criteri di logicità e completezzaargomentativa. In particolare, la Corte territoriale ha dato puntualmente contodelle ragioni poste a fondamento della propria determinazione, valorizzando, conapprezzamento non censurabile in questa sede, il significativo valore dell’orologioricettato e la capacità a delinquere del [OSCURATO:PERSONA] desumibile dal precedente penale asuo carico, traendone la conseguenza della non meritevolezza da parte delricorrente di un trattamento sanzionatorio più favorevole (cfr. pag. 8 dellasentenza impugnata).Deve, in proposito, ribadirsi che il giudizio di bilanciamento tra circostanzeintegra espressione di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cuiesercizio è sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta illogicitào della contraddittorietà della motivazione. Ne consegue che il giudice non ètenuto a fornire una disamina analitica e minuziosa di tutti gli elementi valutati,essendo sufficiente che dal tessuto motivazionale emergano, anche in formasintetica, le ragioni giustificative della scelta operata purché -come nel casooggetto di scrutinio- immuni da vizi logici evidenti (Sez. 5, n. 33114 del08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-02; Sez. 6, n. 2330 del 15/12/2025, dep.2026, Cimmino, non massimata).4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore dellaCassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.[OSCURATO:PERSONA] deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spesesostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che, in base alla qualità dell'operaprestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vannoliquidate nei termini precisati in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile DelVecchio [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29803/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris