CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08522/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12374-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA], 06363391001, [OSCURATO:PERSONA] di VERONA, [OSCURATO:PERSONA] 07244730961; - intimate - avverso la sentenza n. 662/9/2019 della [OSCURATO:PERSONA] DISTACCATA di VERONA, depositata il 03/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Verona avverso la comunicazione di fermo amministrativo, notificata in data 26/10/2015, relativa a due avvisi di accertamento, deducendo l'invalidità della notifica dei prodromici atti. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto rigettava l'appello rilevando che la notifica era regolare essendo state espletate tutte le formalità di cui all'art 140 cpc. 4. Avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. L'Agenzia delle Entrate e l'Agente di Riscossione sono rimasti intimati. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 12374 sez. MT - ud. 09-02-2022 -2- 1.Con il motivo d'impugnazione il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 140 cpc, 60 dPR nr 600/73, in relazione all'art. 360 10 comma nr. 3 cpc ; si sostiene che la CTR ha errato nel non ritenere necessaria, ai fini del completamento della procedura di notifica ex art 140 cpc, la prova dell'avvenuta ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale ritenendo sufficiente la sola spedizione. 2. Il motivo è inammissibile in quanto formulato in violazione dell'ad 366 10 comma nr. 6 cpc ( difetto di "autosufficienza"). 2.1 La CTR ,in relazione ai due prodromici avvisi di accertamento ha affermato la correttezza della notificazione avvenuta , ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 60 dPR 600/73 e 140 cpc . 2.2 In particolare i giudici di seconde cure hanno affermato a) che il messo notificatore, come si evince dalla relata di notifica, si è recato presso la casa di abitazione del destinatario in via Castello nr 26 del Comune di Castel d'Azzaro procedendo, in mancanza di persone legittimate a riceverlo all'affissione del relativo avviso di deposito e al deposito presso la casa comunale; b) che delle operazioni di cui all'ad 140 cpc è stata data notifica al contribuente mediante lettere raccomandate « non ricevuti dal destinatario dal destinatario in quanto irreperibile». 2.3 A fronte di tale accertamento in punto di fatto il contribuente contrappone una diversa ricostruzione sostenendo che l'Ufficio si sia limitato a dar prova della spedizione della raccomandata CAD senza che fosse stata prodotta la ricevuta di consegna della raccomandata informativa. 2.4 Ciò premesso, per consolidata giurisprudenza (cfr. tra le più recenti Cass 29093/2018, Cass. 19048/2016) il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 12374 sez. MT - ud. 09-02-2022 -3- quando intenda dolersi della non corretta valutazione di un atto o di un documento da parte del giudice di merito deve, ai sensi dagli artt. 366 I comma nr. 6 e 369 II comma nr 4 cpc, indicare innanzitutto la sede in cui gli atti sono stati depositati e riprodurli o riassumerli nel corpo del! ricorso . 2.5 Nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] non ha versato in atti la documentazione relativa alla notificazione degli avvisi di accertamento, non ha indicato la sede dove reperirli, né li ha riportati nel ricorso non consentendo a questa Corte la verifica degli assunti del contribuente. 2.6 Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3 Nulla è da statuire sulle spese processuali non avendo gli intimati svolto difese . PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 febbraio 2022 il Preàdente dr. MarpAy. II.