Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 06284/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

guente ORDINANZA sul ricorso 174-2020 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 183/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 30/09/2019 R.G.N. 73/2018; Oggetto R.G.N.174/2020 Cron.

Rep.

Ud.27/01/2026 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 174/20 Rilevato che: Con sentenza del giorno 30.9.2019 n. 183, la Corte d’appello di Perugia rigettava il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Perugia che aveva accolto parzialmente l’azione di accertamento negativo del credito (giudizio al quale è stato riunito quello di opposizione al relativo avviso di addebito) proposta da [OSCURATO:PERSONA] e relativo agli anni dal 2007 al 2012, per contributi IVS, oneri accessori e quote associative e perché fosse accertato che la base dell’imponibile contributivo a suo carico fosse costituita unicamente dal reddito d’impresa percepito negli anni nella società [OSCURATO:SOCIETA] (di cui era socio accomandatario), con esclusione del reddito da capitale imputabile al medesimo in relazione alla [OSCURATO:SOCIETA], di cui era stato socio e amministratore unico (dal 1° gennaio 2007 al 27 aprile 2007), nonché socio e amministratore di fatto (dal 28 aprile 2007 al 31 dicembre 2007), senza tuttavia, mai prestare attività lavorativa in favore di quest’ultima società.

Il tribunale accoglieva parzialmente la domanda, ritenendo il Perissinotto tenuto al pagamento dei contributi unicamente per il reddito d’impresa percepito dalla sua attività nella [OSCURATO:SOCIETA] (con prestazione di attività lavorativa) e non dovuti i contributi per i redditi da capitale percepiti nella [OSCURATO:SOCIETA] (dove era socio e amministratore, senza prestazione di attività lavorativa).

La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, precisando che la tutela previdenziale spetta ai soci di società di persone, nelle quali opera il principio della trasparenza fiscale (in forza della quale i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale ne sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi d’impresa e sono imputati ai soci in ragione della titolarità delle quote sociali), ma non opera a carico di coloro che si limitano a investire i propri capitali a scopo di utile; pertanto, i redditi da capitale non concorrono a costituire la base imponibile, ai fini contributivi Inps.

Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 bis della legge n. 438/92 di conversione, con modificazioni, del decreto n. 384/92 e in connessione con questo della legge n. 233/90, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello, nell’individuare la base imponibile sulla quale il lavoratore autonomo deve versare la propria contribuzione, in quanto iscritto alla Gestione previdenziale Inps, aveva ritenuto che si dovesse tenere conto solo dei redditi connessi allo svolgimento di attività lavorativa e non di tutti i redditi dallo stesso percepiti nel corso dell’anno di riferimento.

Il motivo di ricorso è infondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte,“Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986)” (Cass.n. 22901/24, 14043/25, 21540/19).

Nella specie, la Corte d’appello ha fatto “buon governo” del superiore principio, avendo accertato che il Perissinotto svolgeva attività lavorativa solo all’interno della [OSCURATO:SOCIETA] di cui era socio accomandatario, ma non all’interno della società di capitali [OSCURATO:SOCIETA] di cui pure era stato socio e amministratore unico ma senza svolgimento di alcuna attività lavorativa al suo interno e ciò, in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte non sono soggetti all’obbligo contributivo chi si limita a investire i propri capitali a scopo di utile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso.

Condanna l’Inps a pagare le spese di lite che liquida nell’importo di € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso 174-2020 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 183/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 30/09/2019 R.G.N. 73/2018; Oggetto R.G.N.174/2020 Cron. Rep. Ud.27/01/2026 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 174/20 Rilevato che: Con sentenza del giorno 30.9.2019 n. 183, la Corte d’appello di Perugia rigettava il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Perugia che aveva accolto parzialmente l’azione di accertamento negativo del credito (giudizio al quale è stato riunito quello di opposizione al relativo avviso di addebito) proposta da [OSCURATO:PERSONA] e relativo agli anni dal 2007 al 2012, per contributi IVS, oneri accessori e quote associative e perché fosse accertato che la base dell’imponibile contributivo a suo carico fosse costituita unicamente dal reddito d’impresa percepito negli anni nella società [OSCURATO:SOCIETA] (di cui era socio accomandatario), con esclusione del reddito da capitale imputabile al medesimo in relazione alla [OSCURATO:SOCIETA], di cui era stato socio e amministratore unico (dal 1° gennaio 2007 al 27 aprile 2007), nonché socio e amministratore di fatto (dal 28 aprile 2007 al 31 dicembre 2007), senza tuttavia, mai prestare attività lavorativa in favore di quest’ultima società. Il tribunale accoglieva parzialmente la domanda, ritenendo il Perissinotto tenuto al pagamento dei contributi unicamente per il reddito d’impresa percepito dalla sua attività nella [OSCURATO:SOCIETA] (con prestazione di attività lavorativa) e non dovuti i contributi per i redditi da capitale percepiti nella [OSCURATO:SOCIETA] (dove era socio e amministratore, senza prestazione di attività lavorativa). La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, precisando che la tutela previdenziale spetta ai soci di società di persone, nelle quali opera il principio della trasparenza fiscale (in forza della quale i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale ne sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi d’impresa e sono imputati ai soci in ragione della titolarità delle quote sociali), ma non opera a carico di coloro che si limitano a investire i propri capitali a scopo di utile; pertanto, i redditi da capitale non concorrono a costituire la base imponibile, ai fini contributivi Inps. Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 bis della legge n. 438/92 di conversione, con modificazioni, del decreto n. 384/92 e in connessione con questo della legge n. 233/90, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello, nell’individuare la base imponibile sulla quale il lavoratore autonomo deve versare la propria contribuzione, in quanto iscritto alla Gestione previdenziale Inps, aveva ritenuto che si dovesse tenere conto solo dei redditi connessi allo svolgimento di attività lavorativa e non di tutti i redditi dallo stesso percepiti nel corso dell’anno di riferimento. Il motivo di ricorso è infondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte,“Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986)” (Cass.n. 22901/24, 14043/25, 21540/19). Nella specie, la Corte d’appello ha fatto “buon governo” del superiore principio, avendo accertato che il Perissinotto svolgeva attività lavorativa solo all’interno della [OSCURATO:SOCIETA] di cui era socio accomandatario, ma non all’interno della società di capitali [OSCURATO:SOCIETA] di cui pure era stato socio e amministratore unico ma senza svolgimento di alcuna attività lavorativa al suo interno e ciò, in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte non sono soggetti all’obbligo contributivo chi si limita a investire i propri capitali a scopo di utile. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso. Condanna l’Inps a pagare le spese di lite che liquida nell’importo di € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a
Sentenza Cassazione n. 06284/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris