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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 32207/2025

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nunciato la seguente O R D I N A N Z A sulricorso per regolamento di competenza n. 5628/25, propost o -) avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliato ex lege al proprio indirizzo PEC , difes o da se medesimo; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso l'ordinanza del Tribunale diCatanzaro 2 febbraio 2025 n. 1114 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione un provvedimento cautelare pronunciato dal Tribunale in composizione collegiale in sede di reclamo avverso un provvedimento di rigetto d’un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c..

Questo è tutto quel che è dato comprendere dalla confusa esposizione del ricorso.

Oggetto: regolamento di competenza - inammissibilità avverso decisione pronunciata in sede cautelare.

N.R.G.: 5628/25 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 Ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente rilevata la tardività del deposito della memoria di parte resistente, ai sensi dell’artt. 47, ultimo comma,c.p.c..

Il ricorso infatti fu notificato il 28 febbraio 2025, mentre il deposito della suddetta memoria è avvenuto il 9 aprile2025.

2. La insuperabile oscurità del ricorso -formalmente qualificato “ricorso per regolamento facoltativo di competenza” - impedisce a questa C orte di comprendere sia il fatto che diede origine alla lite; sia lo svolgimento del processo.

Quel che è certo è che è stata proposta una impugnazione (comunque la si volesse definire: ricorso o regolamento) avverso un provvedimento privo dei caratteri di definitività e decisorietà, e quindi non impugnabile, come ripetutamente affermato da questa Corte anche a Sezioni Unite (Cass. Sez.

U., 09/07/2009, n. 16091; Cass. Sez.

L., 25/06/2008, n. 17299, Rv. 603848 -01; Cass. Sez. 3, 07/12/2000, n. 15524, Rv. 542519 - 01 ).

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 744, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

N.R.G.: 5628/25 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione civile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente O R D I N A N Z A sulricorso per regolamento di competenza n. 5628/25, propost o -) avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliato ex lege al proprio indirizzo PEC , difes o da se medesimo; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso l'ordinanza del Tribunale diCatanzaro 2 febbraio 2025 n. 1114 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione un provvedimento cautelare pronunciato dal Tribunale in composizione collegiale in sede di reclamo avverso un provvedimento di rigetto d’un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c.. Questo è tutto quel che è dato comprendere dalla confusa esposizione del ricorso. Oggetto: regolamento di competenza - inammissibilità avverso decisione pronunciata in sede cautelare. N.R.G.: 5628/25 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 Ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente rilevata la tardività del deposito della memoria di parte resistente, ai sensi dell’artt. 47, ultimo comma,c.p.c.. Il ricorso infatti fu notificato il 28 febbraio 2025, mentre il deposito della suddetta memoria è avvenuto il 9 aprile2025. 2. La insuperabile oscurità del ricorso -formalmente qualificato “ricorso per regolamento facoltativo di competenza” - impedisce a questa C orte di comprendere sia il fatto che diede origine alla lite; sia lo svolgimento del processo. Quel che è certo è che è stata proposta una impugnazione (comunque la si volesse definire: ricorso o regolamento) avverso un provvedimento privo dei caratteri di definitività e decisorietà, e quindi non impugnabile, come ripetutamente affermato da questa Corte anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. U., 09/07/2009, n. 16091; Cass. Sez. L., 25/06/2008, n. 17299, Rv. 603848 -01; Cass. Sez. 3, 07/12/2000, n. 15524, Rv. 542519 - 01 ). 2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 744, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. N.R.G.: 5628/25 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione civile
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