Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:359
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CJ0030
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
30 aprile 2026 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea – Articolo 10 – Membri del Comitato economico e sociale europeo (CESE) – Revoca dell’immunità – Membro cui è stata revocata l’immunità nell’ambito di procedimenti giudiziari per fatti penalmente rilevanti – Nomina nell’ambito di una nuova legislatura – Assenza di necessità di una nuova revoca dell’immunità per gli stessi fatti»
Nella causa C‑30/25,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio), con decisione del 7 gennaio 2025, pervenuta in cancelleria il 13 gennaio 2025, nel procedimento penale a carico di
FR,
con l’intervento di:
Auditeur du travail,
ZT,
GQ,
KH,
AN,
FU,
Comitato economico e sociale europeo
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, S. Rodin, N. Piçarra e N. Fenger (relatore), giudici,
avvocato generale: L. Medina
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per FR, da M. Aboudi e M. [OSCURATO:PERSONA]Hirschfeld, avocats;
–
per l’auditeur du travail, da M. Laurent, sostituto dell’auditeur du travail;
–
per ZT, da N. de Montigny, avocate;
–
per GQ, KH, AN, FU, da V. Bodson e L. Levi, avocats;
–
per il Comitato economico e sociale europeo, da L. [OSCURATO:PERSONA], K. Gambino e M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti;
–
per il governo belga, da P. Cottin, L. Jans e C. Pochet, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da M. Heller e S. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 12 febbraio 2026,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 10 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (
GU 2016, C 202, pag. 266
, in prosieguo: il «protocollo sui privilegi e sulle immunità»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di FR, membro del Comitato economico e sociale europeo (CESE), per l’asserita commissione di atti di violenza o di molestie psicologiche sul lavoro nei confronti di ZT, di GQ, di KH, di AN e di FU.
Contesto normativo
Trattato FUE
3
Ai sensi dell’articolo 300, paragrafo 4, TFUE, «[i] membri del Comitato economico e sociale (…) non sono vincolati da alcun mandato imperativo. Esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale dell’Unione [europea]».
4
L’articolo 343 TFUE così dispone:
«L’Unione gode, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo (…) sui privilegi e sulle immunità (…). Lo stesso vale per la Banca centrale europea e per la Banca europea per gli investimenti».
Protocollo sui privilegi e sulle immunità
5
L’articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità enuncia quanto segue:
«Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:
a)
sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,
b)
sul territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.
L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.
(…)».
6
L’articolo 10 del medesimo protocollo è così formulato:
«I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni dell’Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d’uso.
Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell’Unione».
[OSCURATO:PERSONA] dei membri del Comitato economico e sociale europeo
7
[OSCURATO:PERSONA] dei membri del Comitato economico e sociale europeo, del gennaio 2012, adottato in particolare sul fondamento del regolamento interno di tale organo consultivo, al suo articolo 9, intitolato «Diritto a una protezione e all’immunità nell’esercizio delle funzioni», prevedeva quanto segue:
«(…)
3. Immunità
3.1 Qualsiasi limitazione della libertà personale dei consiglieri, collegata direttamente o indirettamente alle loro funzioni, è soggetta all’autorizzazione preventiva del Comitato, salvo in caso di arresto in flagrante.
(…)
4. Procedure relative all’immunità
4.1 Le domande volte a chiedere la sospensione dell’immunità di un consigliere indirizzate al Presidente da un’autorità competente di uno Stato membro sono comunicate all’Ufficio di presidenza.
(…)
6. Doveri dell’istituzione e del suo Presidente
6.1 Nell’esercizio dei suoi poteri relativi ai privilegi e alle immunità, il Comitato opera in primo luogo con l’obiettivo di conservare la propria integrità in quanto organo consultivo democratico e di garantire l’indipendenza dei consiglieri nello svolgimento dei loro compiti.
(…)».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
8
Il 6 dicembre 2018 l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha avviato un’indagine riguardante accuse di condotta penalmente rilevante di FR, membro del CESE dal 1
o
maggio 2004, nei confronti di membri del personale di tale organo consultivo.
9
Il 10 gennaio 2020 l’OLAF ha trasmesso la sua relazione al ministère public (pubblico ministero, Belgio). Tale relazione tratta delle condotte illecite e di atti di molestia di FR nei confronti, in particolare, di GQ, di KH, di AN e di FU.
10
In qualità di membro del CESE, FR beneficiava, durante il periodo interessato dalle accuse di condotta penalmente rilevante, di un’immunità fondata sull’articolo 343 TFUE e sull’articolo 10 del protocollo sui privilegi e sulle immunità.
11
Il 4 giugno 2020, a seguito della comunicazione dell’indagine condotta dall’OLAF, l’auditorat du travail (ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del lavoro, Belgio) ha chiesto al CESE la revoca dell’immunità di FR.
12
Con decisione del 15 luglio 2020, l’assemblea plenaria del CESE, con il consenso di FR, ha revocato l’immunità di quest’ultimo. Tale decisione si applica all’intero procedimento fondato sull’indagine dell’OLAF e ai procedimenti giudiziari che ne derivano per i reati asseritamente commessi nel corso del mandato esercitato tra ottobre 2015 e settembre 2020.
13
Il 21 settembre 2020 è iniziata una nuova legislatura e FR è stato nominato in qualità di membro del CESE per un nuovo mandato di cinque anni.
14
Con citazione notificata a FR il 20 marzo 2024, l’auditorat du travail (ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del lavoro) ha promosso un’azione nei confronti di quest’ultimo dinanzi al tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio), giudice del rinvio, per aver commesso atti di violenza o di molestie psicologiche sul lavoro nei confronti di ZT, di GQ, di KH, di AN e di FU. I fatti contestati si sarebbero svolti tra il 1
o
gennaio 2011 e il 17 luglio 2020.
15
FR ha sostenuto di disporre di un nuovo mandato al quale si ricollega anche l’immunità di cui all’articolo 10 del protocollo sui privilegi e sulle immunità, di modo che l’auditorat du travail (ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del lavoro) avrebbe dovuto, a suo avviso, chiedere e ottenere nuovamente la revoca della sua immunità dopo tale nuova nomina.
16
Il giudice del rinvio precisa che l’argomentazione di FR potrebbe trovare un certo sostegno nella sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑502/19
,
EU:C:2019:1115
), in cui la Corte ha dichiarato, in relazione all’articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità, che era necessario chiedere la revoca dell’immunità di una persona eletta al Parlamento europeo per poter mantenere tale persona in custodia cautelare qualora l’inizio della custodia cautelare e i fatti che la giustificavano fossero precedenti a tale elezione e, pertanto, al mandato che concedeva l’immunità a detta persona, il che potrebbe indicare che, affinché l’azione penale possa continuare, la revoca dell’immunità deve essere nuovamente richiesta quando interviene un nuovo mandato.
17
Tale giudice rileva, tuttavia, che detta sentenza non riguardava, come nel caso di specie, un rappresentante di uno Stato membro, al quale si applica l’articolo 10 di tale protocollo, bensì un membro del Parlamento europeo, al quale si applica l’articolo 9 dello stesso protocollo.
18
In tali circostanze, il tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Al fine di consentire alle istituzioni europee e ai loro membri di esercitare le funzioni e i mandati loro affidati in piena indipendenza, senza costrizioni né pressioni indebite, l’articolo 10 del [protocollo sui privilegi e sulle immunità] richiede che qualsiasi azione avviata da un organo giurisdizionale penale a carico di un rappresentante degli Stati membri che partecipa ai lavori delle istituzioni dell’Unione sia preceduta dalla revoca dell’immunità di quest’ultimo. Si chiede se, laddove dopo la prima revoca dell’immunità e nel corso dell’indagine, ma prima dell’avvio del procedimento giudiziario, l’interessato sia stato designato per un nuovo mandato da esercitare in seno alla medesima istituzione europea nell’ambito di una nuova legislatura, una nuova richiesta di revoca dell’immunità debba essere presentata all’istituzione europea interessata».
Sulla questione pregiudiziale
19
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10 del protocollo sui privilegi e sulle immunità debba essere interpretato nel senso che, qualora il CESE abbia revocato l’immunità di uno dei suoi membri per determinati fatti penalmente rilevanti, per il motivo che una siffatta revoca non era contraria all’interesse dell’Unione, è necessario rivolgere a tale organo consultivo una nuova richiesta di revoca dell’immunità nel caso in cui l’interessato sia stato nominato per un nuovo mandato da esercitare in seno a detto organo consultivo, nell’ambito di una nuova legislatura.
20
In primo luogo, l’articolo 343 TFUE prevede che l’Unione gode, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo sui privilegi e sulle immunità.
21
Peraltro, dal rinvio operato dall’articolo 10, secondo comma, di tale protocollo al primo comma di tale articolo 10, risulta che i membri di un organo consultivo dell’Unione quale il CESE godono, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d’uso.
22
Ciò premesso, le «immunità d’uso» di cui all’articolo 10, primo comma, di detto protocollo, che rinviano alle immunità previste dalla convenzione sulle relazioni diplomatiche, conclusa a Vienna il 18 aprile 1961, riconosciute ai diplomatici al fine di garantire lo svolgimento efficace delle missioni diplomatiche e consolari nello Stato di residenza, proteggono i rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori dell’Unione (sentenza del 30 novembre 2021, LR Ģenerālprokuratūra,
C‑3/20
,
EU:C:2021:969
, punto
43
).
23
Orbene, dall’articolo 300, paragrafo 4, TFUE, discende che i membri del CESE non sono vincolati da alcun mandato imperativo ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale dell’Unione.
24
Come sottolineato dall’avvocata generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, i membri del CESE non rappresentano quindi gli Stati membri, nei confronti dei quali agiscono in piena indipendenza.
25
Ne consegue che il rinvio, operato dall’articolo 10, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità, alle immunità d’uso, di cui al primo comma di tale articolo, non può significare che l’immunità riconosciuta, in forza di tale articolo 10, secondo comma, ai membri del CESE sia della stessa natura dell’immunità concessa, in forza di detto articolo 10, primo comma, ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori dell’Unione.
26
In secondo luogo, dall’obiettivo perseguito dal protocollo sui privilegi e sulle immunità risulta che i privilegi, le immunità e le agevolazioni, riconosciuti all’Unione da tale protocollo, rivestono un carattere funzionale in quanto mirano ad evitare che sia arrecato un ostacolo al funzionamento e all’indipendenza dell’Unione, il che implica, in particolare, che i privilegi, le immunità e le agevolazioni concessi ai membri del CESE lo sono esclusivamente nell’interesse dell’Unione [v., per analogia, sentenze del 30 novembre 2021, LR Ģenerālprokuratūra,
C‑3/20
,
EU:C:2021:969
, punto
57
, e del 5 febbraio 2026, Puigdemont i Casamajó e a./Parlamento (Revoca dell’immunità parlamentare),
C‑572/23 P
,
EU:C:2026:70
, punti da
75
a
77
].
27
Ne consegue che un membro del CESE deve beneficiare, nell’esercizio delle sue funzioni, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni necessari all’assolvimento dei compiti di tale organo consultivo (v., per analogia, sentenza del 30 novembre 2021, LR Ģenerālprokuratūra,
C‑3/20
,
EU:C:2021:969
, punto
46
).
28
Peraltro, è inerente all’immunità concessa ai membri del CESE che, poiché l’interesse dell’Unione non esige che l’immunità di cui beneficia l’interessato sia mantenuta, essa è destinata ad essere revocata. Infatti, tenuto conto dell’obbligo di leale cooperazione che incombe alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione nei confronti degli Stati membri, una richiesta di revoca dell’immunità di un membro di un organo consultivo dell’Unione deve essere accolta salvo il caso in cui sia dimostrato che ciò sarebbe contrario agli interessi dell’Unione (sentenza del 30 novembre 2021, LR Ģenerālprokuratūra,
C‑3/20
,
EU:C:2021:969
, punto
74
).
29
A tale riguardo, occorre osservare che l’immunità funzionale dei membri del CESE non è assoluta e deve essere conciliata con gli altri diritti e interessi pubblici, in particolare con il principio dello Stato di diritto e, più specificamente con la necessità di garantire un’istruttoria e un giudizio indipendenti e imparziali degli illeciti penali e di evitare un’impunità delle persone sottoposte a indagini penali [v., per analogia, sentenza del 17 dicembre 2020, Commissione/Slovenia (Archivi della BCE),
C‑316/19
,
EU:C:2020:1030
, punto
103
].
30
Nel caso di specie, il CESE, conformemente all’articolo 9 dello [OSCURATO:PERSONA] dei membri del Comitato economico e sociale europeo, è stato investito da un’autorità competente di uno Stato membro di una richiesta di revoca dell’immunità di un membro di tale organo consultivo, in relazione a presunti fatti penalmente rilevanti, e l’ha accolta, con decisione del 15 luglio 2020.
31
Tale decisione, che non è stata contestata da FR, implica che il CESE ha ritenuto che il rinvio di tale membro dinanzi a un giudice penale per tali fatti non fosse contrario all’interesse dell’Unione.
32
Orbene, non risulta né dai Trattati dell’Unione, né dal protocollo sui privilegi e sulle immunità, né da altri strumenti del diritto dell’Unione, che una simile decisione di revoca dell’immunità abbia una validità limitata nel tempo o che essa decada in caso di nomina di un membro del CESE, la cui immunità sia stata revocata, per un nuovo mandato da esercitare in seno a tale organo consultivo, nell’ambito di una nuova legislatura. Risulta, inoltre, che neppure la decisione di revoca dell’immunità di cui trattasi nel procedimento principale è, di per sé, limitata nel tempo.
33
Come fanno valere, in sostanza, il CESE e la Commissione nelle loro osservazioni scritte, quando il CESE ha acconsentito alla revoca dell’immunità di uno dei suoi membri e ha constatato che il rinvio di tale membro dinanzi a un giudice penale non era contrario all’interesse dell’Unione, tale constatazione non può essere alterata dalla sola circostanza che l’interessato sia stato nominato per un nuovo mandato da esercitare in seno al CESE, nell’ambito di una nuova legislatura, poiché l’interesse che deve essere preso in considerazione non è legato, in quanto tale, a tale circostanza.
34
A tale riguardo, occorre sottolineare, da un lato, che la decisione di revoca dell’immunità spetta al CESE in quanto organo dell’Unione, e non alle persone che lo compongono in un dato momento, e, dall’altro, che tale decisione, come risulta dalle considerazioni che precedono, è adottata tenendo conto esclusivamente dell’interesse dell’Unione e non dell’interesse personale dei membri del CESE.
35
Peraltro, una decisione di revoca dell’immunità, la cui validità non è legata alla durata del mandato del membro interessato, è idonea a contribuire all’efficacia delle azioni penali negli Stati membri che, a sua volta, può rientrare direttamente negli interessi dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2021, LR Ģenerālprokuratūra,
C‑3/20
,
EU:C:2021:969
, punto
74
).
36
In tale contesto, la circostanza che il CESE sia di nuova composizione non implica che una decisione di revoca dell’immunità già adottata da quest’ultimo debba essere riesaminata per il solo motivo che il mandato di uno dei suoi membri è stato rinnovato o che la composizione del CESE è stata modificata.
37
Le considerazioni che precedono non possono essere messe in discussione, in tale contesto, dalla sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑502/19
,
EU:C:2019:1115
).
38
Infatti, tale sentenza verteva esclusivamente sulla questione se una persona sottoposta a custodia cautelare al momento della proclamazione dei risultati delle elezioni del Parlamento europeo beneficiasse dell’immunità ai sensi dell’articolo 9, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità a partire da tale proclamazione, il che avrebbe comportato la revoca del provvedimento di detenzione, e non la revoca dell’immunità parlamentare.
39
Orbene, nel caso di specie, il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione dell’articolo 10 di tale protocollo, relativo alla revoca dell’immunità di un membro di un organo consultivo, nell’ambito della prosecuzione di un’istruttoria penale per fatti per i quali è già stata concessa una revoca dell’immunità, tenendo conto del fatto che la prosecuzione dell’istruttoria poteva sfociare in sanzioni penali, senza che fosse in discussione l’eventuale imposizione di una misura coercitiva nuova o distinta da quella di cui trattasi nel corso del precedente mandato.
40
Inoltre, come rilevato dall’avvocata generale ai paragrafi da 71 a 73 delle sue conclusioni, a causa di differenze strutturali e funzionali tra il CESE e il Parlamento europeo, il regime di immunità applicabile ai membri del CESE non può essere analizzato per analogia con quello previsto all’articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità per i deputati europei, come interpretato nella sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑502/19
,
EU:C:2019:1115
).
41
Infine, è importante ricordare che la decisione di revocare l’immunità di FR è stata adottata in considerazione dei fatti trasmessi al CESE dall’auditorat du travail (ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del lavoro) nella sua richiesta di revoca dell’immunità. Pertanto, è alla luce delle azioni penali ipotizzate a causa di questi soli fatti che il CESE ha ritenuto che il rinvio di FR dinanzi a un giudice penale non fosse contrario all’interesse dell’Unione e che occorresse, pertanto, revocare la sua immunità. Per contro, una tale decisione di revoca dell’immunità non potrebbe giustificare che detto membro del CESE sia citato dinanzi a un giudice penale per fatti commessi nell’esercizio delle sue funzioni diversi da quelli menzionati nella richiesta di revoca della sua immunità, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
42
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 10 del protocollo sui privilegi e sulle immunità, letto in combinato disposto con l’articolo 343 TFUE, deve essere interpretato nel senso che, qualora il CESE abbia revocato l’immunità di uno dei suoi membri per determinati fatti penalmente rilevanti, per il motivo che una siffatta revoca non era contraria all’interesse dell’Unione, non è necessario rivolgere a tale organo consultivo una nuova richiesta di revoca dell’immunità nel caso in cui l’interessato sia stato nominato per un nuovo mandato da esercitare in seno a detto organo consultivo, nell’ambito di una nuova legislatura, purché l’oggetto del procedimento penale non sia stato nel frattempo ampliato. Spetta al giudice del rinvio verificare se l’oggetto del procedimento penale principale sia effettivamente ricompreso nella decisione del CESE relativa alla revoca dell’immunità.
Sulle spese
43
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’articolo 10 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, letto in combinato disposto con l’articolo 343 TFUE, deve essere interpretato nel senso che, qualora il Comitato economico e sociale europeo abbia revocato l’immunità di uno dei suoi membri per determinati fatti penalmente rilevanti, per il motivo che una siffatta revoca non era contraria all’interesse dell’Unione europea, non è necessario rivolgere a tale organo consultivo una nuova richiesta di revoca dell’immunità nel caso in cui l’interessato sia stato nominato per un nuovo mandato da esercitare in seno a detto organo consultivo, nell’ambito di una nuova legislatura, purché l’oggetto del procedimento penale non sia stato nel frattempo ampliato. Spetta al giudice del rinvio verificare se l’oggetto del procedimento penale principale sia effettivamente ricompreso nella decisione del Comitato economico e sociale europeo relativa alla revoca dell’immunità.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il francese.