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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 09356/2024

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el decreto d’espulsione dello straniero [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron.

R.G.N. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel.

ORDINANZA sul ricorso 12529/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti ; -ricorrente– -contro- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;[OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto p.t., elett.te domic. presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale sono rappres. e difesi; -resistenti- avverso il decreto del Giudice di pace di Roma, n. 51678/22, depositato in data 10.5.2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/12/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] Con decreto del 10.5.23 il Giudice di pace di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Bangladesh, avverso il decreto d’espulsione del Prefetto di Roma- emesso e notificato il 3.11.22- in quanto depositato tardivamente il

5.12.22. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma si sono costituiti al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 13, c.8, dlgs 286/98, 155 c.p.c., 4, 5, dlgs n. 150/11, per aver il Giudice di pace dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto d’espulsione prefettizio, considerato che il 3.12.22 cadeva di sabato e che quindi il termine finale era prorogato al lunedì successivo 5 dicembre, data del deposito del ricorso.

Il ricorrente lamenta dunque l’erronea pronuncia di tardività del ricorso, in quanto proposto l’ultimo giorno del termine di 30 gg. dell’opposizione al decreto d’espulsione.

Il motivo è fondato.

La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5, c.p.c., è applicabile anche al temine per la costituzione in appello, che avviene, ai sensi dell'art. 347, comma 1, c.p.c., secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al Tribunale(Cass., n. 21925/21; n. 17280/23; n. 23375/16).

Tale principio è dunque applicabile anche al caso concreto, venendo in rilievo un termine processuale d’impugnazione; dato che il provvedimento impugnato era stato notificato il 3.11.2022, il termine di 30 gg. per l’opposizione al decreto d’espulsione scadeva il 5.12.2022- data di deposito del ricorso - in ragione della proroga, ex art. 155 c.p.c., dell’ultimo giorno, che cadeva nella giornata di sabato

3.12.22. Gli altri tre motivi-con i quali il ricorrente denunzia la nullità del decreto d’espulsione per effetto della manifestazione della volontà di presentare domanda di protezione internazionale, l’illegittimità del decreto prefettizio per il diniego del permesso di soggiorno , e per il pericolo che il rimpatrio determinerebbe il concreto pericolo di lesione dei diritti fondamentali-sono da ritenere assorbiti dall’accoglimento del primo.

Per quanto esposto, in accoglimento del primo motivo, il provvedimento impugnato va cassato, con rinvio della causa al Giudice di pace di Roma anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo , assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato, e rinvia la causa al Giudice di pace di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del grado

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el decreto d’espulsione dello straniero [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron. R.G.N. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 12529/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti ; -ricorrente– -contro- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;[OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto p.t., elett.te domic. presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale sono rappres. e difesi; -resistenti- avverso il decreto del Giudice di pace di Roma, n. 51678/22, depositato in data 10.5.2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/12/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] Con decreto del 10.5.23 il Giudice di pace di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Bangladesh, avverso il decreto d’espulsione del Prefetto di Roma- emesso e notificato il 3.11.22- in quanto depositato tardivamente il 5.12.22. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con quattro motivi. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma si sono costituiti al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 13, c.8, dlgs 286/98, 155 c.p.c., 4, 5, dlgs n. 150/11, per aver il Giudice di pace dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto d’espulsione prefettizio, considerato che il 3.12.22 cadeva di sabato e che quindi il termine finale era prorogato al lunedì successivo 5 dicembre, data del deposito del ricorso. Il ricorrente lamenta dunque l’erronea pronuncia di tardività del ricorso, in quanto proposto l’ultimo giorno del termine di 30 gg. dell’opposizione al decreto d’espulsione. Il motivo è fondato. La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5, c.p.c., è applicabile anche al temine per la costituzione in appello, che avviene, ai sensi dell'art. 347, comma 1, c.p.c., secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al Tribunale(Cass., n. 21925/21; n. 17280/23; n. 23375/16). Tale principio è dunque applicabile anche al caso concreto, venendo in rilievo un termine processuale d’impugnazione; dato che il provvedimento impugnato era stato notificato il 3.11.2022, il termine di 30 gg. per l’opposizione al decreto d’espulsione scadeva il 5.12.2022- data di deposito del ricorso - in ragione della proroga, ex art. 155 c.p.c., dell’ultimo giorno, che cadeva nella giornata di sabato 3.12.22. Gli altri tre motivi-con i quali il ricorrente denunzia la nullità del decreto d’espulsione per effetto della manifestazione della volontà di presentare domanda di protezione internazionale, l’illegittimità del decreto prefettizio per il diniego del permesso di soggiorno , e per il pericolo che il rimpatrio determinerebbe il concreto pericolo di lesione dei diritti fondamentali-sono da ritenere assorbiti dall’accoglimento del primo. Per quanto esposto, in accoglimento del primo motivo, il provvedimento impugnato va cassato, con rinvio della causa al Giudice di pace di Roma anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo , assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato, e rinvia la causa al Giudice di pace di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del grado
Decreto Cassazione n. 09356/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris