CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 18161/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di TriesteUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente alla statui-zione relativa alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della pa-tente di guida.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 7 ottobre 2025, il Giudice monocratico del Tribunale diTrieste ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., lapena di giorni 40 di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, sostituita in giorni 44di lavoro di pubblica utilità, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della so-spensione della patente di guida per la durata di mesi 6, in relazione al reato dicui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, commesso in data 4 giugno 2024.All’imputato si contesta di aver circolato alla guida di un velocipede marcaCMS Bike F16, in stato di ebbrezza, essendo stato accertato un tasso alcolemicodi 1,19 g/l alla prima misurazione e di 1,23 g/l alla seconda misurazione.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, tramite il propriodifensore di fiducia, articolando un unico motivo, con cui lamenta violazione degliartt. 50, 186, 220 cod. strada, 444 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, conriferimento all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospen-sione della patente di guida.Si osserva che il Tribunale ha applicato la sanzione in oggetto senza alcunamotivazione e in violazione delle norme invocate, che, secondo l’interpretazioneconsolidata fornita dalla giurisprudenza di legittimità, ne escludono l’applicazionea colui che sia posto alla guida di un veicolo, per la cui circolazione, come nel casodel ricorrente (trattandosi di un velocipede privo di targa e di assicurazione), nonè richiesta alcuna abilitazione (si richiamano, tra le più recenti, Sez. 4, n. 48083del 16/11/2023, Billig, Rv. 285569 - 01; Sez. 4, n. 34772 del 26/11/2020, Cani,Rv. 280075 – 01; Sez. 4, n. 22228 del 22/05/2019, Grisetti, non mass.).Si chiede, pertanto, l’annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impu-gnata limitatamente alla statuizione relativa alla sanzione amministrativa in og-getto.3. In data 20 marzo 2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha depositato re-quisitoria scritta, concludendo nei termini indicati in epigrafe.4. In data 27 marzo 2026 la difesa del ricorrente ha depositato memoria,riportandosi ai motivi di ricorso, insistendo per l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quelloper cui la sanzione amministrativa accessoria della sospensione (o della revoca)della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con viola-zione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui ilquale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcunaabilitazione (così, tra le altre: Sez. 4, n. 48083 del 16/11/2023, Billig, Rv. 285569– 01; Sez. 4, n. 34772 del 26/11/2020, Cani, Rv. 280075 - 01; Sez. 4, n. 19413del 29/03/2013, Cologna, Rv. 255081 - 01).3. Nel caso in esame, trattandosi di velocipede (bicicletta a pedalata assistita),privo di targa, per la cui circolazione non è richiesto un titolo abilitativo, la sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è stata illegit-timamente applicata.4. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limita-tamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente di guida, che, in ossequio a quanto disposto dall'art.620, comma 1, lett. I) cod. proc pen., il Collegio provvede direttamente a elimi-nare. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'applicazione dellasanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sta-tuizione che elimina.Così deciso, il 14 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]