CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31294/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 21 novembre 2023 che ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto aggravato di furto in abitazione; considerato che l'unico motivo di impugnazione - con cui si adducono l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputata, denunciando il «travisamento del fatto» in cui sarebbero incorsi i Giudici di merito - ha irritualmente perorato un diverso apprezzamento del compendio in atti, non consentito in questa sede (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), che, ad avviso della difesa avrebbe condotto ad escludere il concorso dell'imputata nella commissione del reato, potendosi al più qualificarne il fatto ai sensi dell'art. 379 cod. pen.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i