CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00064/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CHETTI Alfredo, n.q. di ex amministratore unico p.t. della fallita [OSCURATO:SOCIETA]., rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] , elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 51, come da procura in calce al ricorso; -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona delcuratore p.t. ; RG 5833/2021- g.est. m.ferro Pag. 2 di 5 -intimato- econtro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r. p.t., rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] , elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 106, come da procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione del la sentenza della corte d’appello di Roma n. 189/2021 del 13.01.2021, in R.G. n. 52284/2018; letta la memoria della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre2022 dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA], n.q. di ex amministratore unico p.t. della fallita [OSCURATO:SOCIETA]., impugna la sentenza della corte d’appello di Roma n. 189/2021 del 13.01.2021, in R.G. n. 52284/2018, con cui è stato rigettato il reclamo proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]ai sensi dell’art. 18 l.f. contro la sentenza del Tribunale di Roma che ne aveva dichiarato il fallimentoil 2.7.2018, su istanza di [OSCURATO:SOCIETA]., creditrice della fallita della somma di euro 38.729,97; 2.la corte d’appello ha premesso che: a) secondo il tribunale , la società debitrice era in una situazione di manifesta insolvenza, per via RG 5833/2021- g.est. m.ferro Pag. 3 di 5 di protratto inadempimento del credito vantato dall’istante, esistenza di ulteriori debiti in base ai bilanci depositati, unpatrimonio incapiente; b) il prop osto reclamo deduceva la carenza dei presupposti dimensionali ex art. 1 l.f., l’ insussistenza dello stato di insolvenza ( a fronte di una crisi momentanea e della difficoltà d’incasso di crediti verso la PA, essendo poi unico l’istante), la nullità della pr onuncia per assenza di motivazione; 3.la corte d’appello ha ritenuto che , avuto riguardo al triennio 2014-2016: a) dai documenti depositati emerge il superamento della soglia dell’attivo, dei ricavi e anche dell’indebitamento consentito dai limiti dell’art.1 co. 2 l.f.; b) la perdurante obbligazione verso il creditore istante (consacrata in titolo giudiziale non opposto) , non pagata , deponeva, in una ad altri debiti e incapienza patrimoniale, per l’insolvenza, corroborata altresì dall’infruttuosità dell’azione esecutiva; 4.il ricorso è su un motivo, cui il fallimento non ha resistito, mentre vi ha risposto con controricorso la creditrice [OSCURATO:SOCIETA]., che ha anche depositato memoria; 5.con l’unica complessa censura si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 co.2, 5 e 15 co. 9 l.f., in relazione all’art.360 co.1 nn.3 e 5 c.p.c., per avere la corte d’appello ritenuto sussistenti, da un lato, i limiti dimensionali per la dichiarazione di fallimento, dall’altro, la situazione di insolvenza della debitrice. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1. il motivo è inammissibile , sotto molteplici profili; esso, in primo luogo, pecca di aspecificità, omettendo – nonostante la eterogenea giustapposizione di due critiche differenti all’altezza della violazione di RG 5833/2021- g.est. m.ferro Pag. 4 di 5 legge e del vizio di motivazione – di confrontarsi con la pluralità di rationes decidendidoviziosamente esposte dalla corte d’appello; 2. così, decisivamente, il ricorrente non indica su quali dati alternativi il giudizio di esorbitanza dalle soglie di fallibilità si sarebbe potuto ribaltare da parte del giudice di merito, limitandosi ad avversare –in modo del tutto generico – gli indici di bilancio ; il motivo, poi, non prende posizione sul preciso principio di diritto applicato dalla corte in punto di essenzialità dell’unico credito, risalente, non giudizialmente contestato e però impagato, alla base dell’iniziativa di fallimento, circoscrivendo la doglianza al richiamo di un principio di insufficienza tanto vago quanto privodi ancoramento ad indirizzi giurisprudenziali alternativamente esaminabili; infine, il ricorrente reclama un nuovo esame di merito relativo ad un punto cruciale della controversia, cioè la natura strutturale della difficoltà della debitrice, così ricostru ita , invece, da molteplici ed illustrate circostanzenella sentenza; 3. per un verso, dunque, p uò ripetersi che i n tema di ricorso per cassazione, «l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa» ( C ass. s.u. 23745/2020); 4.per altro verso, al pari della sussistenza o meno dei citati limiti dimensionali, anche lo stato di insolvenza in capo alla fallitariflette un sindacatoche, per come ha ricevuto illustrazione argomentativa, non RG 5833/2021- g.est. m.ferro Pag. 5 di 5 merita una rivisitazione in sede di legittimità, tendendo la parte a sostituire una propria alternativa ricostruzione a quella del giudice del reclamo ( oltre tutto, inammissibilmente criticata: Cass. s.u. 8053/2014), ignorando peraltro –in tema –la decisività degli elementi selezionati ed esposti nella sentenza;inoltre, va ribadito che «lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività» (Cass. 7087/2022); 5.il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, secondo la regola della soccombenza e liquidazione come meglio in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in euro 7.000,oltre ad euro 200 per rimborso e agli accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del co. 1-bisdello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022 il Presidente