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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 10164/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L»--7 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla determinazione della pena individuata in misura solo prossima ma non corrispondente al minimo edittale, i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto specie nella parte in cui il ricorrente tenta di accreditare una lettura riduttiva delle evenienze enucleate in sentenza che hanno dato conto della condotta complessivamente contestata ed avente ad oggetto la cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina e della apprezzata precedente condanna per fatti analoghi; motivazione che, in quanto non illogica, risulta insindacabile in sede di legittimità; considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L»--7 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla determinazione della pena individuata in misura solo prossima ma non corrispondente al minimo edittale, i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto specie nella parte in cui il ricorrente tenta di accreditare una lettura riduttiva delle evenienze enucleate in sentenza che hanno dato conto della condotta complessivamente contestata ed avente ad oggetto la cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina e della apprezzata precedente condanna per fatti analoghi; motivazione che, in quanto non illogica, risulta insindacabile in sede di legittimità; considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 10164/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris