CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 24610/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile Trenord, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, depositando altresì nota spese; lette le conclusioni degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per gli imputati, che hanno insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 13 gennaio 2021 dal Giudice monocratico del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato la prescrizione dei reati di cui agli artt. 462 e 640, comma 2, cod. pen. ascritti a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — titolari di un'edicola posta all'interno della Stazione ferroviaria di [OSCURATO:PERSONA], dove erano stati ritrovati dei biglietti ferroviari del vettore Trenord reputati falsi — ed ha, nel contempo, dichiarato la falsità dei biglietti ferroviari, disponendone la confisca e la distruzione mediante allegazione agli atti. 2. Contro l'anzidetta sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei difensori di fiducia. L'unico motivo di ricorso lamenta violazione di legge sostanziale e omessa motivazione quanto al punto della decisione concernente la declaratoria di falsità dei biglietti in sequestro. In primo luogo, i ricorrenti spiegano che la declaratoria di prescrizione era avvenuta prima che venisse svolta l'istruttoria dibattimentale, sicché la sentenza impugnata doveva essere ritenuta emessa ex art. 469, comma 1, cod. proc. pen. e, pertanto, il provvedimento conclusivo era da reputarsi impugnabile con ricorso per cassazione e non con appello. In ogni caso, quand'anche non si convenisse con questa ricostruzione, i ricorrenti chiedono che l'impugnativa venga considerata un ricorso per saltum. Venendo al concreto della censura, la delibazione avversata — si legge nei ricorsi — non era stata preceduta da alcun accertamento circa la falsità dei biglietti e circa la colpevolezza dei prevenuti; la motivazione è interamente dedicata alla prescrizione, sicché vi è omessa motivazione sulla falsità. I ricorrenti chiedono, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, giacché un eventuale rinvio non consentirebbe alcun accertamento, trattandosi di sentenza predibattimentale. 3. Secondo il Procuratore generale — che nella sua requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso — pur dando della giurisprudenza che richiede una specifica motivazione sulla falsità in presenza di declaratoria di prescrizione, affermando che, nel caso di specie, la falsità dei documenti era immanente nei fatti contestati, per i quali il Giudice aveva svolto la valutazione di insussistenza di elementi fondanti il proscioglimento, sicché non appare rilevante l'assenza di attività istruttoria in merito. 4. Il difensore della parte civile Trenord ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, sostenendo, in primo luogo, la legittimazione ad interloquire quale parte civile e, in secondo luogo, rimarcando che, ad onta del silenzio serbato dal Tribunale, dal verbale di perquisizione e sequestro confluito nel fascicolo del dibattimento, emergeva la falsità dei biglietti. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato. 1. Va in primo luogo osservato che, a dispetto della prima opzione interpretativa della parte, quella circa la natura predibattimentale della sentenza impugnata, quest'ultima non può essere ricondotta al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. e non ne era, quindi, precluso l'appello. A tale conclusione il Collegio è giunto sulla scorta del recentissimo dictum delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 3512 del 28/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA]), secondo cui la sentenza di proscioglimento, pronunciata nell'udienza pubblica dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge. (In motivazione, la Corte ha precisato che la sentenza predibattimentale è esclusivamente quella pronunciata fino al compimento delle formalità previste dall'art. 484 cod. proc. pen., nell'ambito dell'udienza camerale appositamente fissata). Ne consegue che il ricorso per cassazione al vaglio odierno di questa Corte deve essere ritenuto presentato ex art. 569 cod. proc. pen., quindi per saltum, opzione, peraltro, già prospettata anche dai ricorrenti in via subordinata. 2. Venendo al concreto della censura, il ricorso deve reputarsi fondato, dal momento che la sentenza di proscioglimento per prescrizione al vaglio di questa Corte non reca alcuna specifica motivazione sulla falsità dei biglietti ferroviari, tale non potendo ritenersi la laconica indicazione dell'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Tale motivazione è insufficiente, laddove, al fine di pronunciare la dichiarazione prevista dall'art. 537, comma quarto, cod. proc. pen., è comunque necessario procedere all'accertamento dell'eventuale falsità del documento e darne atto in sentenza, come reiteratamente sostenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 12223 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non massimata; Sez. 3, n. 15767 del 14/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279658; Sez. 2, n. 13911 del 17/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266389; Sez. 3, n. 7908 del 15/01/2015, Onori, Rv. 262516; Sez. 3, n. 5789 del 18/12/2007, dep. 2008, Nappi, Rv. 238797). 3. La natura di ricorso per saltum dell'impugnativa all'odierno vaglio di questa Corte comporta che, ai sensi dell'art. 569, comma 4 cod. proc. pen., il Giudice di rinvio deve essere individuato nella Corte di appello di Milano. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo g