CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 ottobre 2023
Cassazione n. 35772/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 10605/2018proposto da: COMUNE di CANICATTI’, in persona del legale rappres entante p.t., elettivamente domiciliatopresso lo stu dio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , dalla quale èrappresentato e difesa, per proc ura speciale in atti ; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA] di AGRIGENTO,in persona del sindaco p.t., elett ivamen te domi c iliato presso la sede legale in Agrigento, via Bramante 42,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],per procura sp eciale in atti ; -controricorrente- avverso la sentenza n. 292/2017 de lla Corte d’appello di Palermo , pubblicata indata 20.2.2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12.10.2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 16.5. 2009 il Tribunale di Agrigento dichiarò inammissibile, per l’ostacolo rappresentato da vari intervenut i giudicati, la domanda che il Comune di Canicattì aveva proposto nei confronti dell’IACP della provincia di Agrigento per ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 1.225.825,68 oltre interessi, a titolo di rimborso delle somme versate- in esito a cinque giudizi civili-in favore di proprietari interessati da interventi di edilizia popolare, pur in presenza diresponsabilità in capo allo stesso IACP. Le cinque cause in questione erano identificate come “Messana, “[OSCURATO:PERSONA]”, “Corsello”,”Sala” e “Bonanno”. Il Comune di Canicattì propose appello avverso la sentenza del Tribunale del 2009, lamentando che il Tribunale avesse ritenuto l’efficacia preclusiva dei vari giudicati opposti ex adverso in ordine all’accertamento delle responsabilità dei due enti coinvolti. Con sentenza del 20.2.2017, la Corte territoriale, diversamente dal Tribunale, ritenne ammissibile la domanda relativa alla “pratica Messana”, rigettando però nel merito la pretesa del Comune ricorrente, e, per il resto, quanto alle altre quattro cause, rigett ò l’appello, confermando la decisione di primo grado nel senso della inammissibilità della domanda per la preclusione esercitata dal giudicato, con la condanna del Comune appellante alle spese di lite. Quanto alla pratica “Messana”, in precedenza, con sentenza del 2002, la Corte d’appello aveva condannatoil C omune e l’IACP, in solido, al pagamento della somma di euro 200.361,46 in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed altri proprietari di un fondo occupato nel 1980 per la costruzione di 15 alloggi popolari, rilevando che: tale fondo era stato irreversibilmente trasformato senza che entro il termine prescritto fosse stato emesso il decreto d’esproprio; che l’IACPera legittimato a difendersi essendo stato delegato a procedere all’esproprio in nome e per conto del Comune di Canicattì, responsabile del danno arrecato ai proprietari; che detto Comune era invece responsabile per culpa in vigilandosul soggetto delegato. La Corte territoriale nella sentenza impugnata, quanto alla “causa Messana” ha osservatoche: nel giudizio conclusosi nel 2002 non era stata effettuata nessuna valutazione in ordine alla graduazione di responsabilità tra Comune e lo IACP, perché era stata solo rigettata, per difetto di prova, la domanda di quest’ultimo, tesa a far accertare l’esclusiva responsabilità del Comune; pertanto su tale questione non si era formato il giudicato; tu ttavia , era pacifico che nel caso di accertamento della responsabilità sia dell’espropriante, sia dell’ente delegato, per i danni arrecati ai proprietari, la distribuzione del relativo onere risarcitorio, nei rapporti interni tra i due responsabili in solido, richiedeva il concreto accertamento e la precisa quantificazione delle rispettive responsabilità secondo i criteri di cui all’art. 2055, c.2 e 3, c.c., previo esame del contenuto della convenzione tra le parti; secondo la Corte palermitana, nella fattispecie la convenzione del 5.1.1982, che regolava il ra pporto tra i due enti, non cont ene va nessuna disposizione interpretabilequale deroga agli ordinari criteri di distribuzione delle responsabilità di cui all’art. 2055 c.c.; non era dunque ravvisabile in capo all’IACP una responsabilità in misura maggiore rispetto a quella attribuibile all’ente comunale, atteso che quest’ultimo era rimasto lungamente inerte pur in presenza di un suo preciso obbligo di controllare e stimolare i comportamenti del delegato; pertanto, il Comune aveva correttamente sostenuto il 50% degli esborsi destinati al soddisfacimento della pretesa risarcitoria azionata dal Messana; la domanda di regresso del Comune non era interpretabile come richiesta di condanna dell’Istituto al pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie. Quanto alle altre pratiche, secondo la Corte di Palermo, l’appello era infondato in ordine alla pratica “Terrana-Puleri”, per la quale veniva in rilievo la sentenza del Tribunale di Agrigento del 1999 che aveva escluso la responsabilità dell’IACPin ordine al ritardo nell’emissione del provvedimento conclusivo della procedura ablatoria; nell’altra procedura “Corsello”, il Tribunale aveva invece deciso soltanto sulle indennità d’occupazione legittima e sul risarcimento del danno per l’occupazione protrattasi successivamente, rigettando l’eccezione di difetto di titolarità passiva del rapporto sollevata dal C omune, emergendo anche in tal caso il giudicato; infine, nella pratica “Sala”, con sentenza del 2002, il Tribunale aveva escluso ogni responsabilità dell’IACP in mancanza di una delega del Comune che era dunque l’esclusivo responsabile per l’inutile decorrenza dei termini utili per la pronuncia dell’espropriazione; che analoghe ragioni valevano infine per lapratica ”Bonanno” . Il Comune di Canicattì ricorre in cassazione con due motivi. L’IACP resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione dell’art.112 c.p.c., per non aver la Corte d’appelloaccolto la domanda di condanna dell’IACP al rim borso delle somme pagate dal Comune ai proprietari espropriati a titolo d’indennità per il periodo di occupazione legittima, non tenendoconto del fatto che lo stesso Comune aveva formulatoanche tale domanda oltread aver proposto l’azione di regresso, ex artt. 1298 e 1299, c.c., per far valere la responsabilità esclusiva dello IACP in ordine alle somme corrisposte a titolo risarcitorio per i danni da occupazione acquisitiva; il ricorrente osserva che la domanda di rimborso della somma versata a titolo d’indennità di occupazione legittima non era qualificabile come azione di regresso, trovando invece il suo fondamento nella convenzione di concessione del diritto di superficie “ad aedificandum” che, recependo la normativa di cui alla l. n. 865/71, poneva il costo d’acquisizione dell’area espropriata sull’IACP quale proprietario superficiario. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 35 l. n. 865/71, per aver la Corte d’appello dichiarato inammissibile la domanda di rimborso delle somme pagate a titolo d’indennità di occupazione legittima, limitatamente alle pratiche Messana, Terrana/Puleri e Sala. Circa la prima pratica, con la sentenza del 2002 la Corte territoriale aveva condannato Comune e IACP, in solido, a risarcire i danni subiti per la perdita della proprietà dell’area irreversibilmente trasformata ed aveva determinato l’indennità di occupazione legittima, ordinandone il deposito presso la Cassa depositi e prestiti al Comune. Al riguardo, la Corte d’appello, pur ritenendo ammissibile la domanda di rivalsa del Comune quale condebitore solidale, diretta a far valere la responsabilità esclusiva dello IACPper le somme corrisposte a titolo risarcitorio, aveva rigettato la stessa confermando la sentenzadel 2002 di condanna del solo Comune al rimborso delle somme versate per l’indennità d’occupazione legittima, quale unico soggetto legittimato in qualità di espropriante; tale rigetto, secondo il ricorrente, confliggeva con il suddetto art. 35, recepito nell’art. 7 della convenzione stipulata tra le parti (obbligo dello IACP di corrispondere una somma pari al prezzo di esproprio per l’acquisizione delle aree e della somma necessaria che verrà impiegata dall’istituto per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, in premessa specificato, salvo ulteriore conguaglio); l’art. 35 dispone che i corrispettivi della concessione in superficie e i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune per l’acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della l. n. 167 del 1962 ; circa le altre pratiche , il ricorrente lamenta che la Corte territorialeaveva dichiarato inammissibile la domanda del Comune di rimborso delle somme pagate a titolo d’indennità di occupazione legittima in quanto in contrasto con le disposizioni recepite nelle clausole della convenzione di concessione del diritto di superficie, sviluppando le medesime doglianze di cui alla primapratica. Il primo motivo,con il quale il Comune di Canicattì si duole del mancato riconoscimento del diritto al rimborso dell’indennità di occupazione legittima, non è autosufficiente, perch é il ricorrente non dà conto in modo puntuale e specifico del contenuto della domanda proposta in primo grado e del tenore del proprio motivo di appello, che non risultano neppure dalla sentenza impugnata. Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione. (Sez. 1, n. 23675 del 18/10/2013;Sez. 6 - 1, n. 15430 del 13/06/2018 ). Il secondo motivo è pure inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi, basata sull’esistenza di un giudicato preclusivo quanto alle pratiche “[OSCURATO:PERSONA]” e Sala” e non vi si confronta in modo pertinente e specifico, allegando e dimostrando, cioè che la domanda proposta in primo grado dal Comune e coltivata con motivo specifico di appello aveva, almeno parzialmente, un oggetto diverso da quello di cui ai due giudicati preclusivi opposti dalla Corte territoriale. Ilricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 7.800,00 di cui 200,00 per esborsi, oltrealla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso princip