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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30296/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 del G.i.p. del Tribunale di Pescara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Vasto applicava a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 2 d.lgs. n. 74 del 200, per avere, agendo in concorso tra loro, quali soci, amministratori e legali rappresentanti della [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di evadere le imposte sui reddito e/o sul valore aggiunto, indicato nelle dichiarazioni annuali relative all'anno di imposta 2014 elementi passivi fittizi, avvalendosi di false fatture attive relative a operazioni inesistenti e a prestazioni in realtà mai avvenute ed eseguite per un imponibile complessivamente pari a 8.793 euro ed iva per complessivi 1.934,46, fatture da loro stessi formate inserendo l'intestazione della ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA] in modo da farle apparire come emesse da tale ultima ditta.

Il G.i.p., inoltre, disponeva "la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato pari .all'importo delle imposte complessivamente evase ammontanti ad euro 10.727,46, nonché, in caso di incapienza, per equivalente, degli ulteriori beni mobili ed immobili e della somme di denaro di cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano la disponibilità fino alla concorrenza del profitto indicato."

2. Avverso l'indicata sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il medesimo difensore di fiducia, con un unico atto hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla determinazione del profitto del reato, calcolato dal G.i.p. sommando algebricamente l'importo dell'imponibile delle fatture con Viva delle stesse, e non, come avrebbe dovuto, indicando l'indebito vantaggio d'imposta conseguito mediante l'operazione fittizia. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati.

2. Premesso che il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, dep. 21/07/2015, Lucci, Rv. 264436), con riferimento ai delitti tributari esso si realizza nel risparmio di imposta, ossia nella mancata decurtazione del patrimonio quale conseguenza del mancato versamento delle imposte.

Ciò vale, evidentemente, anche in relazione al delitto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione al quale il profitto del reato non si identifica con l'importo indicato nella fattura, ma corrisponde al profitto effettivamente conseguito dall'operazione inesistente (Sez. 3, n. 1820 del 27/11/2013, deo. 17/01/2014, Cleva, Rv. 257918).

3. Nel caso di specie, il profitto, quale risparmio dell'imposta, per un verso si identifica nell'importo dell'iva evasa, e, per altro verso, quanto alle imposte dirette, trattandosi di società in accomandata semplice, occorre considerare la dichiarazione della persona fisica titolare della partecipazione, sicché il profitto è individuabile nella differenza tra l'imposta versata e quella effettivamente dovuta senza tener conto dei costi indebitamenti indicati nella dic:hiarazione della persona fisica.

4. A questi criteri non si è attenuto il G.i.p., il quale - pur correttamente individuando, quanto alle imposte indirette, l'importo dell'iva evasa - ha invece erroneamente identificato il profitto relativo alle imposte indirette con l'importo dell'imponibile indicato nelle fatture, pari a euro 8.793, mentre avrebbe dovuto calcolare il risparmio di imposta in relazione alla dichiarazione presentata dalla persona fisica secondo il criterio dinanzi indicato.

5. L'ordinanza impugnata deve perciò essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto, affinché il G.i.p. proceda alla corretta individuazione del profitto oggetto di confisca, con la precisazione che ove tale calcolo non risulti possibile sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, ferma restando la statuizione della confisca, diretta e per equivalente, esso andrà accertato in sede esecutiva.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla determinazione del profitto oggetto di confisca con rinvio sul punt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 del G.i.p. del Tribunale di Pescara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Vasto applicava a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 2 d.lgs. n. 74 del 200, per avere, agendo in concorso tra loro, quali soci, amministratori e legali rappresentanti della [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di evadere le imposte sui reddito e/o sul valore aggiunto, indicato nelle dichiarazioni annuali relative all'anno di imposta 2014 elementi passivi fittizi, avvalendosi di false fatture attive relative a operazioni inesistenti e a prestazioni in realtà mai avvenute ed eseguite per un imponibile complessivamente pari a 8.793 euro ed iva per complessivi 1.934,46, fatture da loro stessi formate inserendo l'intestazione della ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA] in modo da farle apparire come emesse da tale ultima ditta. Il G.i.p., inoltre, disponeva "la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato pari .all'importo delle imposte complessivamente evase ammontanti ad euro 10.727,46, nonché, in caso di incapienza, per equivalente, degli ulteriori beni mobili ed immobili e della somme di denaro di cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano la disponibilità fino alla concorrenza del profitto indicato." 2. Avverso l'indicata sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il medesimo difensore di fiducia, con un unico atto hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla determinazione del profitto del reato, calcolato dal G.i.p. sommando algebricamente l'importo dell'imponibile delle fatture con Viva delle stesse, e non, come avrebbe dovuto, indicando l'indebito vantaggio d'imposta conseguito mediante l'operazione fittizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati. 2. Premesso che il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, dep. 21/07/2015, Lucci, Rv. 264436), con riferimento ai delitti tributari esso si realizza nel risparmio di imposta, ossia nella mancata decurtazione del patrimonio quale conseguenza del mancato versamento delle imposte. Ciò vale, evidentemente, anche in relazione al delitto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione al quale il profitto del reato non si identifica con l'importo indicato nella fattura, ma corrisponde al profitto effettivamente conseguito dall'operazione inesistente (Sez. 3, n. 1820 del 27/11/2013, deo. 17/01/2014, Cleva, Rv. 257918). 3. Nel caso di specie, il profitto, quale risparmio dell'imposta, per un verso si identifica nell'importo dell'iva evasa, e, per altro verso, quanto alle imposte dirette, trattandosi di società in accomandata semplice, occorre considerare la dichiarazione della persona fisica titolare della partecipazione, sicché il profitto è individuabile nella differenza tra l'imposta versata e quella effettivamente dovuta senza tener conto dei costi indebitamenti indicati nella dic:hiarazione della persona fisica. 4. A questi criteri non si è attenuto il G.i.p., il quale - pur correttamente individuando, quanto alle imposte indirette, l'importo dell'iva evasa - ha invece erroneamente identificato il profitto relativo alle imposte indirette con l'importo dell'imponibile indicato nelle fatture, pari a euro 8.793, mentre avrebbe dovuto calcolare il risparmio di imposta in relazione alla dichiarazione presentata dalla persona fisica secondo il criterio dinanzi indicato. 5. L'ordinanza impugnata deve perciò essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto, affinché il G.i.p. proceda alla corretta individuazione del profitto oggetto di confisca, con la precisazione che ove tale calcolo non risulti possibile sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, ferma restando la statuizione della confisca, diretta e per equivalente, esso andrà accertato in sede esecutiva. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla determinazione del profitto oggetto di confisca con rinvio sul punt
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