CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 10893/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 8242/21 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC dei propri difensori, difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] d ’ Alcontres, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo 30 settembre 2020 n. 1465; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2008 venne a mancare [OSCURATO:PERSONA] e lasciò due eredi: il marito [OSCURATO:PERSONA] e la madre [OSCURATO:PERSONA]. I due eredi divisero pattiziamente l’eredità, concordando che, a conguaglio del differente valore delle due quote, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe versato a [OSCURATO:PERSONA] 1.088.216 euro, in dieci pagamenti annuali di euro 108.821,60. Oggetto: opposizione all’esecuzione. 2. Nell’asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA] era compresa la quota di partecipazione in una società di persone, avente ad oggetto la gestione d’una farmacia. Tale quota sociale fu inclusa nella porzione di eredità assegnata ad [OSCURATO:PERSONA]. Le concrete modalità di gestione della farmacia diedero luogo ad ulteriori controversie tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: la prima ascrisse al secondo di avere sottratto fondi dalla cassa, il secondo ascrisse alla società di non essere stato remunerato per il lavoro svolto nella farmacia. 3. Per porre fine a tali contrasti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la società “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” (d’ora innanzi, per brevità,“la FC”) conclusero una transazione il 13.3.2012. L’accordo prevedeva che: -) il debito di [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il pagamento del conguaglio divisionale, sarebbe stato pagato dalla FC; -) l’importo del debito fu ridotto da 1.088.216 euro a 794.000 euro, da pagarsi in rate annuali di 38.000 euro l’una; -) l’efficacia del contratto era “espressamente subordinata al puntuale adempimento delle obbligazioni di pagamento assunte dalla FC, per cui nell’ipotesi di inadempienza il sig. [OSCURATO:PERSONA] potrà liberamente procedere giudiziariamente per conseguire il pagamento delle somme ancora eventualmente dovute”. 4. Il 3.1.2013 venne a mancare [OSCURATO:PERSONA], lasciando quali eredi testamentari la figlia adottiva [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con due atti di precetto notificati il 23.6.2014 ed il 4.7.2014 (il secondo dei quali notificato per sanare un vizio formale del primo, cui il creditore dichiarò di rinunciare) [OSCURATO:PERSONA] preannunciò l’esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intimando loro il pagamento delle rate maturate e non pagate del conguaglio divisionale dovutogli da [OSCURATO:PERSONA]. A fondamento dell’esecuzione [OSCURATO:PERSONA] dedusse che: -) il titolo esecutivo era rappresentato dall ’ atto di divisione dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA]; -) i pagamenti rateali previsti dal suddetto atto non erano stati onorati; -) la transazione stipulata il 13.2.2012 aveva perso efficacia in virtù della clausola risolutiva espressa in essa contenuta. 6. Gli intimati proposero opposizione ad ambedue i precetti dinanzi al Tribunale di Palermo, eccependo: a) che [OSCURATO:PERSONA] era privo di titolo esecutivo, in quanto l’atto divisionale del 2009 aveva perso efficacia in virtù della transazione del 13.2.2012; b) la clausola contenuta nel contratto di transazione del 2012, definita dal creditore “clausola risolutiva espressa”,in realtà non era tale, sicché il contratto di transazione non si era affatto risolto automaticamente; c) in ogni caso i due intimati avevano accettato l’eredità di [OSCURATO:PERSONA] con beneficio d’inventario. 7. Con sentenza 27 dicembre 2017 n. 6600 il Tribunale di Palermo rigettò l’opposizione. Il Tribunale ritenne che: -) l’atto di divisione dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA] fu posto nel nulla dalla transazione del 13.12.2012; -) il contratto di transazione non conteneva alcuna clausola risolutiva espressa; -) [OSCURATO:PERSONA] non aveva dunque titolo per agire esecutivamente. La sentenza fu appellata dal soccombente. 8. Con sentenza 30 settembre 2020 n. 1465 la Corte d’appello di Palermo rigettò il gravame. Ritenne la Corte d’appello che: -) il Tribunale, nell’escludere che l’atto divisionale del 3 aprile 2009 costituisse titolo esecutivo, non aveva pronunciato ultra petita; -) la clausola contenuta nell’atto transattivo del 13 marzo 2012, secondo cui la transazione sarebbe divenuta inefficace nel caso di mancato “puntuale adempimento delle obbligazioni di pagamento assunte dalla FC” non era una clausola risolutiva espressa, con la conseguenza che la suddetta transazione non poteva ritenersi risolta per effetto dell’inadempimento degli obbligati, ma era valida ed efficace; -) sarebbe stato dunque onere del creditore procedente, per evitare che il proprio titolo esecutivo potesse dirsi travolto dalla transazione, domandare la risoluzione per inadempimento di quest’ultima ex art. 1453 c.c., oppure paralizzarne l’efficacia sollevando una eccezione di inadempimento ex articolo 1460 c.c.. 9. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su dieci motivi; [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso unitario. Tutte le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 n. 4 c.p.c., la violazione degli articoli 99 e 112 c.p.c.. Nell’illustrazione del motivo si espone una tesi così riassumibile: -) il giudice dell’opposizione all’esecuzione non può rilevare d’ufficio i vizi del titolo esecutivo che non siano stati espressamente dedotti dall’opponente; -) nel caso di specie gli opponenti avevano negato che l’atto divisionale del 2009 costituisse valido titolo esecutivo, sostenendo che per effetto della transazione stipulata nel 2012 all’originaria debitrice [OSCURATO:PERSONA] era stata sostituita la società FC; -) il Tribunale, invece, aveva escluso l’efficacia esecutiva dell’atto divisionale per una differente ragione, affermando che la stipula della transazione aveva posto nel nulla gli obblighi scaturenti dal precedente atto divisionale; -) la Corte d’appello aveva reiterato l’errore commesso dal Tribunale. 1.1. Il motivo è infondato. L’esame degli atti, consentito dalla natura del vizio denunciato, rivela che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nel proporre l’opposizione all’esecuzione, sostennero che il creditore procedente non era munito di titolo esecutivo, perché la transazione stipulata tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la FC il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva “novato” il precedente atto divisionale. Gli opponenti, inoltre, non si limitarono a sostenere che l’effetto della transazione fu quello di sostituire un debitore ad un altro, ma aggiunsero che la transazione aveva avuto altresì l’effetto di “sostituire un sistema di esecuzione della prestazione differente rispetto a quello previsto dall’atto di divisione”. 1.2. Ciò posto in fatto, rileva questa Corte in punto di diritto che gli atti processuali vanno interpretati nel loro complesso e non già estrapolandone singoli periodi. Nel caso di specie gli opponenti avevano ampiamente dato conto (nella premessa in fatto dell’atto di citazione in opposizione) del contenuto dell’accordo transattivo. Pertanto l’unica interpretazione possibiledell’affermazione secondo cui la transazione “aveva novato” il pregresso atto divisionale non poteva essere che quella per cui tale atto era stato posto nel nulla nel suo complesso dal successivo accordo transattivo, e di conseguenza aveva perso l’efficacia di titolo esecutivo. 1.3. Non vi fu dunque vizio di ultrapetizione, dal momento che gli opponenti invocarono l’inefficacia del titolo esecutivo perché posto nel nulla da un successivo contratto, ed il giudice di merito ha affermato l’inefficacia del titolo esecutivo perché posto nel nulla da un successivo contratto. 2. Deve essere ora esaminato, per anteriorità logica ex art. 276, comma secondo, c.p.c., il sesto motivo di ricorso. Con tale motivo il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.. È denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 1230, 1231, 1353, 1362, 1363, 1456 e 1976 c.c.. Il ricorrente deduce che la Corte d’appello avrebbe violato le norme appena indicate nella parte in cui ha ritenuto che la clausola di cui al punto (C) del contratto di transazione stipulato il 13.3.2012 non fosse una clausola risolutiva espressa. Sostiene il ricorrente che la clausola (C) del contratto di transazione non si sarebbe potuta qualificare altrimenti che come clausola risolutiva espressa. Essa, infatti, dopo aver elencato quali erano le obbligazioni pattuite tra le parti, aggiungeva: “le parti dichiarano che la validità ed efficacia nel presente ricordo resta espressamente subordinata al puntuale adempimento delle obbligazioni di pagamento assunte dalla FC, per cui nell’ipotesi di inadempienza il sig. [OSCURATO:PERSONA] potrà liberamente procedere giudiziariamente per conseguire il pagamento delle somme ancora eventualmentedovute”. 2.1. Il motivo è fondato nella parte in cui lamenta la violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti. La Corte d’appello, giunta al punto di dover interpretare e qualificare la clausola soprascritta (p. 9 della sentenza impugnata), ha adottato una motivazione del seguente tenore: a) ha premesso che la clausola era “di non chiara interpretazione”; b) ha aggiunto che quella clausola “non poteva intendersi come clausola risolutiva espressa”; c) ha concluso che la clausola, là dove consentiva ad [OSCURATO:PERSONA] in caso di inadempimento della FC di “agire giudiziariamente per il pagamento delle somme ancora eventualmente dovute”, poteva intendersi riferita “agli importi indicati nell’atto di transazione”. 2.2. Questa motivazioneviola le regole sull’interpretazione dei contratti in tre modi. In primo luogo, la Corte ha violato l’obbligo di interpretare il contratto e dargli un senso, là dove si è limitata a stabilire che la clausola era “di dubbia interpretazione” e che “poteva” interpretarsi in un certo modo invece che un altro. Se una clausola è ambigua, infatti, il giudice non può limitarsi a rilevare che l’interpretazione propugnata da una delle parti non sia corretta, perché ve ne potrebbe essere anche un’altra. Deve, al contrario, stabilire in modo univoco quale tra le due sia l’interpretazione corretta. 2.3. In secondo luogo, la Corte territoriale ha violato l ’ art. 1362 c.c., negando la natura di clausola risolutiva espressa ad un testo talmente chiaro che nessuna chiosa avrebbe richiesto. 2.4. In terzo luogo, quel che più rileva, la Corte ha violato l’art. 1367 c.c.. L’interpretazione del punto (C) della transazione, per come ipotizzata dalla Corte d’appello, infatti, fa dire a quella clausola né più né meno che questo: “ se il debitore non adempie le obbligazioni di cui al presente contratto, il creditore potrà agire in giudizio”. Una clausola dunque, così interpretata, perfettamente inutile. È vero che la violazione dell’art. 1367 c.c. non è stata espressamente invocata dal ricorrente, ma in virtù del principio jura novit curia la Corte di cassazione può “ritenere fondato il ricorso anche per una ragione giuridica diversa da quella indicata dalla parte e individuata d’ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella sentenza impugnata” (Sez. 3, Sentenza n. 19132 del 29/09/2005; Sez. 3, Sentenza n. 20328 del 20/09/2006; Sez. 5, Sentenza n. 24183 del 13/11/2006; Sez. 3, Sentenza n. 6935 del 22/03/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4994 del 26/02/2008; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10841 del 17/05/2011; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 3437 del 14/02/2014; Sez. 3 - , Ordinanza n. 18775 del 28/07/2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26991 del 05/10/2021). 3. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli articoli 1353, 1453, 1456, 1460, 2697 c.c.; nonché degli artt. 115 e 474 c.p.c.. La censura è rivolta contro la parte di motivazione in cui la Corte d’appello ha affermato che il creditore procedente, per poter invocare l’efficacia esecutiva dell’atto divisionale, avrebbe dovuto o agire per la risoluzione del contratto di transazione che aveva posto nel nulla l’atto divisionale, oppure avrebbe dovuto “sollevare l’eccezione di inadempimento ex articolo 1460 c.c.”, per paralizzare gli effetti della transazione. Deduce il ricorrente che tale affermazione è priva di senso, perché tra lui ed i debitori non era stato stipulato alcun contratto a prestazioni corrispettive, sicché mancava il presupposto stesso per l’applicazione dell’exceptio inadimpleti contractus. 3.1. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del sesto motivo. Infatti,una volta venuta meno la statuizione che ha escluso l’automatica risoluzione della transazione, diventa irrilevante stabilire se [OSCURATO:PERSONA] avesse o non avesse l’onere di chiedere la risoluzione per inadempimento del contratto di transazione. 4. Col terzo motivo il ricorrente prospetta il vizio di omessa pronuncia. Deduce che la Corte d’appello ha omesso di pronunciarsi sul terzo e sul quarto motivo di gravame. 4.1. Il motivo è infondato, in quanto la Corte d’appello ha dichiarato di rigettare il terzo motivo d’appello (p. 6) e di ritenere assorbito il quarto (p. 10). Naturalmente, eventuali errori sottesi da tali valutazioni potranno integrare altri vizi, ma non quello di omessa pronuncia. Se poi il ricorrente avesse voluto censurare la carenza di motivazione del giudizio di assorbimento del terzo motivo d’appello, avrebbe dovuto formulare un motivo ad hoc(nullità della sentenza per mancanza di motivazione). 5. Anche col quarto motivo il ricorrente prospetta il vizio di omessa pronuncia. Deduce di avere formulato una domanda di risoluzione della transazione 13.3.2012 “in modo implicito”, e che su tale domanda La Corte d’appello ha omesso di pronunciarsi. 5.1. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del sesto motivo. 6. Col quinto motivo il ricorrente prospetta il vizio di nullità della sentenza e del processo. Sostiene che la Corte d’appello, la dove ha escluso che il punto (C) della transazione, sopra trascritto, non costituiva una clausola risolutiva espressa, avrebbe “sollevato d’ufficio un motivo di opposizione che non era stato proposto”. 6.1. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del sesto motivo. 7. Col settimo motivo il ricorrente prospetta il vizio di omessa pronuncia sul quinto motivo d’appello, e resta anch’esso assorbito dall’accoglimento del sesto motivo. 8. Con l’ottavo motivo il ricorrente prospetta il vizio di omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di condanna degli opponenti al pagamento delle somme dovute in forza dell’atto divisionale [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Anche questo motivo resta assorbito dall ’ accoglimento e del sesto motivo. 9. Col nono motivo il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di accertamento della decadenza degli opponenti dal beneficio di inventario. Anche questo motivo resta assorbito dall’accoglimento del sesto. 10. Col decimo motivo il ricorrente la messa lamenta l’omessa pronuncia sul motivo di appello col quale aveva investito il capo di sentenza che l’aveva condannato alle spese del giudizio di opposizione promosso avverso un atto di precetto, al quale aveva rinunciato prima ancora dell’iscrizione al ruolo del relativo procedimento. 10.1. Il motivo è infondato. La Corte d’appello, infatti, non ha omesso di pronunciarsi su quel motivo di gravame, ma l’ha dichiarato assorbito (p. 10, quarto capoverso, della sentenza impugnata). Giusta o sbagliata che fosse, la pronuncia di assorbimento di un motivo di impugnazione è pur sempre una decisione, che in quanto tale esclude il vizio di omessa pronuncia e avrebbe imposto, per essere rimossa, un motivo di ricorso ad hoc. 11. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.Q. M. (-) rigetta il primo, il terzo ed il decimo motivo di ricorso; (-) accoglie il sesto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda