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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07195/2023

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/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26122/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al controricorso; - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, n. 11/2021depositata in data 15.3.2021; N. 26122/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 14.12.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe,la C.T. di secondo grado di Bolzano rigettò l’ appell o proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso lasentenza n. 1 66 /20 1 9 della C.T. di primo grado di Bolzano, che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],per l’annullamento dell’avviso di accertamentonotificatogli, per l’anno 2009,quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] v a SC [OSCURATO:PERSONA], e quindi obbligato in solido; in particolare, con detto avviso, si era contestatoal contribuente di aver svolto il ruolo di amministratore di fatto e di aver contabilizzato (unitamente al fratello [OSCURATO:PERSONA], presidente dell’Associazione) costi e fatture per operazioni oggettivamente inesistenti , donde la sua responsabilità, quale autore delle violazioni, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 472/1997; nel confermare la prima decisione, i giudici d’appelloanzitutto rilevarono che – ferma la sussistenza di un solido impianto probatorio riguardo alla frode realizzata dall’Associazione e dal suo presidente – non altrettanto poteva dirsi per l’appellato [OSCURATO:PERSONA] quanto alla sua diretta responsabilità gestoria, non essendo emersi a suo carico indizi dotati di gravità, precisione e concordanza; avverso detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a d un unico motivo, illustrato da memoria ; [OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso; consideratoche: N. 26122/21R.G. 1.1 –con l’unico motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 61 e 36, comma 1, n. 4,d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per aver reso i giudici d’appello una motivazione meramente apparente, senza esaminare le articolate argomentazioni dell’ufficio circa il ruolo di amministratore di fatto assunto dall’odierno controricorrente; secondo la ricorrente, ciò resterebbe confermato dal raffronto tra la scarna motivazione della sentenza rispetto al corposo atto d’appello, in cui essa Agenzia aveva puntualmente criticatole argomentazioni resedal primo giudice; 2.1– il ricorso è inammissibile e comunque infondato; invero, l’Agenzia lamenta la pretesa mancata considerazione del proprio gravame, ed in particolare dei rilevanti elementi indiziari che essa aveva offerto in giudizio, ma omette del tutto di indicarli ( foss’anche i più rilevanti ), così incorrendo nella violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver offerto a questa Corte la possibilità di valutare la potenziale decisività della censura già dalla mera lettura del ricorso; 2.2 –il ricorso è comunque infondato, anzitutto perché la motivazione resa dai giudici d’appello segue un percorso logico e coerente con i datiesposti, dando analiticamente conto delle ragioni che a loro dire – non importa qui se correttamente o meno, com’è ovvio – non consentivano di attribuire all’Unterhauser il ruolo di amministratore di fatto dell’Associazione; in particolare, la sentenza impugnata esclude che l’Agenzia abbia offerto idonea prova del preteso ruolo gestorio, non essendo em erso alcun documento o elemento materiale direttamente riferibile all’Unterhauser, pur nel corso degli N. 26122/21R.G. accessi della G.d.F., né potendo dirsi inesistenti le operazioni tra l’Associazione e la [OSCURATO:SOCIETA]., società al predetto riferibile, a margine dell’attività di sponsorizzazione della squadra di pallamano; si sono pure valutat e le dichiarazioni del fiscalista dell’Associazione, tale [OSCURATO:PERSONA], che aveva escluso il ruolo attivo dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; in definitiva, si tratta di motivazione che è senz’altro in linea con il “minimo costituzionale” (v.

Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014); del resto, è ben noto il principio per cui “Nel giudizio di impugnazione di avvisi di accertamento, ilgiudice del merito non è tenuto a dare conto de l fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né aconfutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito, implicitamente disattendendo gli argomenti morfologicamente incompatibili con la decisione adottata(…)” ( ex multis , Cass.n. 3104/2021); 3.1 – in definitiva, il ricorso è rigettato; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 7.700,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26122/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al controricorso; - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, n. 11/2021depositata in data 15.3.2021; N. 26122/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 14.12.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe,la C.T. di secondo grado di Bolzano rigettò l’ appell o proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso lasentenza n. 1 66 /20 1 9 della C.T. di primo grado di Bolzano, che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],per l’annullamento dell’avviso di accertamentonotificatogli, per l’anno 2009,quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] v a SC [OSCURATO:PERSONA], e quindi obbligato in solido; in particolare, con detto avviso, si era contestatoal contribuente di aver svolto il ruolo di amministratore di fatto e di aver contabilizzato (unitamente al fratello [OSCURATO:PERSONA], presidente dell’Associazione) costi e fatture per operazioni oggettivamente inesistenti , donde la sua responsabilità, quale autore delle violazioni, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 472/1997; nel confermare la prima decisione, i giudici d’appelloanzitutto rilevarono che – ferma la sussistenza di un solido impianto probatorio riguardo alla frode realizzata dall’Associazione e dal suo presidente – non altrettanto poteva dirsi per l’appellato [OSCURATO:PERSONA] quanto alla sua diretta responsabilità gestoria, non essendo emersi a suo carico indizi dotati di gravità, precisione e concordanza; avverso detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a d un unico motivo, illustrato da memoria ; [OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso; consideratoche: N. 26122/21R.G. 1.1 –con l’unico motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 61 e 36, comma 1, n. 4,d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per aver reso i giudici d’appello una motivazione meramente apparente, senza esaminare le articolate argomentazioni dell’ufficio circa il ruolo di amministratore di fatto assunto dall’odierno controricorrente; secondo la ricorrente, ciò resterebbe confermato dal raffronto tra la scarna motivazione della sentenza rispetto al corposo atto d’appello, in cui essa Agenzia aveva puntualmente criticatole argomentazioni resedal primo giudice; 2.1– il ricorso è inammissibile e comunque infondato; invero, l’Agenzia lamenta la pretesa mancata considerazione del proprio gravame, ed in particolare dei rilevanti elementi indiziari che essa aveva offerto in giudizio, ma omette del tutto di indicarli ( foss’anche i più rilevanti ), così incorrendo nella violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver offerto a questa Corte la possibilità di valutare la potenziale decisività della censura già dalla mera lettura del ricorso; 2.2 –il ricorso è comunque infondato, anzitutto perché la motivazione resa dai giudici d’appello segue un percorso logico e coerente con i datiesposti, dando analiticamente conto delle ragioni che a loro dire – non importa qui se correttamente o meno, com’è ovvio – non consentivano di attribuire all’Unterhauser il ruolo di amministratore di fatto dell’Associazione; in particolare, la sentenza impugnata esclude che l’Agenzia abbia offerto idonea prova del preteso ruolo gestorio, non essendo em erso alcun documento o elemento materiale direttamente riferibile all’Unterhauser, pur nel corso degli N. 26122/21R.G. accessi della G.d.F., né potendo dirsi inesistenti le operazioni tra l’Associazione e la [OSCURATO:SOCIETA]., società al predetto riferibile, a margine dell’attività di sponsorizzazione della squadra di pallamano; si sono pure valutat e le dichiarazioni del fiscalista dell’Associazione, tale [OSCURATO:PERSONA], che aveva escluso il ruolo attivo dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; in definitiva, si tratta di motivazione che è senz’altro in linea con il “minimo costituzionale” (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014); del resto, è ben noto il principio per cui “Nel giudizio di impugnazione di avvisi di accertamento, ilgiudice del merito non è tenuto a dare conto de l fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né aconfutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito, implicitamente disattendendo gli argomenti morfologicamente incompatibili con la decisione adottata(…)” ( ex multis , Cass.n. 3104/2021); 3.1 – in definitiva, il ricorso è rigettato; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 7.700,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi,