CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 gennaio 2026
Cassazione n. 03087/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.28061/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la Sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia – Sezione Staccata di Catanian. 1 144 /2019 depositata i l 06/02/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Amministrazione finanziaria ricorre , con tre motivi, avverso la sentenza della CTR della Sicilia -Sezione Staccata di Catania n. 1144/2019, depositata il 06/02/2020, resa ad esito di giudizio di revocazione promosso nei confronti della sentenza n. 1081/2019 della medesima C ommissione regionale. 2. Quest’ultima pronuncia era stata oggetto, da parte della [OSCURATO:SOCIETA], di ricorso per revocazione, con il quale si denunciava l’errore in cui era incorso il giudice di appello nel dichiarare tardivo e dunque inammissibile l’appello incidentale inteso a contestare la parziale conferma della pretesa erariale disposta, in primo grado, dalla CTP di Catania. 2.1. La CTR della Sicilia, con sentenza n. 1144/2020 depositata il 20/02/2020, in via rescindente accoglieva il ricorso, revocando, in parte qua, la sentenza n. 1081/2019 laddove aveva ritenuto tardivo l’appello incidentale e, in via rescissoria, lo accoglieva, annullando integralmente l’avviso di accertamento. 3. Resiste con controricorso la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, si rileva che risulta in atti l’avvenuto decesso dell’unico difensore di parte controricorrente, [OSCURATO:PERSONA]. 2. Risulta inoltre che la notifica dell’avviso della presente udienza è stato inoltrata alla parte personalmente, e segnatamente al liquidatore ed ultimo legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], ma di tale notifica non vi è esito in atti. 3. Deve pertanto disporsi il rinvio a nuovo ruolo per la rinnovazione della notificazione. P.Q.M La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione a [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di liquidatore ed ultimo legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. Così