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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 42285/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Napoli, con ordinanza resa il 25 maggio 2021, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di restrizione cautelare cui lo stesso era stato sottoposto (prima in regime inframurario, poi agli arresti domiciliari) in relazione ad imputazione di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché di reati scopo, sempre in tema di stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA], secondo l'accusa, era ritenuto appartenere al sodalizio facente capo al padre [OSCURATO:PERSONA] e compartecipe dell'attività, attribuita al detto sodalizio, di detenzione e cessione di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente.

Gli elementi a suo carico, valorizzati a fini cautelari, sono essenzialmente riconducibili ad alcune intercettazioni, in parte intercorse fra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e altri soggetti interessati ad acquisti di droga presso il padre del Joniad (ossia [OSCURATO:PERSONA]).

A fronte di detti elementi, il [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dal Tribunale di Napoli in data 29 giugno 2010 (con sentenza divenuta irrevocabile).

1.1. Nonostante il proscioglimento, la Corte partenopea ha rigettato l'istanza riparatoria sul rilievo che, all'esito del giudizio di merito (al termine del quale il Qibini sarebbe stato assolto in relazione al sopravvenire di elementi probatori ulteriori rispetto a quelli disponibili in fase cautelare), hanno trovato conferma i contatti con gli acquirenti tenuti dall'imputato quale tramite del padre, di cui egli, comunque, conosceva "a grosse linee" l'attività criminosa.

2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Qibini, tramite il suo difensore di fiducia.

Il ricorso consta di un unico motivo, con il quale l'esponente lamenta violazione di legge e vizio motivazionale.

Nell'essenziale, le lagnanze articolate nel ricorso attengono alla ravvisata vaghezza degli elementi posti a base del diniego dell'indennizzo, atteso che i fatti ostativi al riconoscimento della riparazione non sono emersi nella loro oggettività.

Non può parlarsi, in particolare, di un consapevole ruolo di trait d'union che il Qibini avrebbe assunto fra il padre e gli acquirenti, sebbene egli avesse - secondo la stessa Corte di merito - una consapevolezza solo "per grosse linee" dei traffici illeciti paterni.

Non emerge peraltro in alcun modo l'affectio societatis che caratterizza i reati associativi come quello di cui all'art. 74, d.P.R. 309/1990.

Contesta inoltre il deducente il fatto che il Qibini sia stato assolto per la sopravvenienza di elementi probatori nuovi rispetto a quelli disponibili al momento dell'adozione della misura cautelare a carico del prevenuto, atteso che le nuove acquisizioni probatorie durante il giudizio di cognizione non hanno riguardato il Qibini, nei cui confronti vi erano (e sono rimasti) solo gli elementi forniti dalle intercettazioni richiamate nell'ordinanza.

Non si può, in ogni caso, parlare di "colpa macroscopica", sotto il profilo dell'aver fatto da tramite fra il padre e gli acquirenti di droga rispondendo ad alcune telefonate ed essendo probabilmente inconsapevole dei traffici paterni; non vi sono neppure elementi per affermare che il comportamento asseritamente colposo abbia avuto rilevanza causale sull'applicazione della misura cautelare; né infine può parlarsi di connivenza passiva, difettando gli elementi dell'oggettivo rafforzamento della volontà criminosa altrui e della prova certa della consapevolezza dell'attività criminosa dell'agente.

3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con memoria depositata in atti, l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha a sua volta concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é infondato.

Le circostanze di fatto poste a carico dell'odierno ricorrente, sulla base dell'ordito motivazionale dell'ordinanza impugnata, sono costituite dal richiamo ad alcune conversazioni intercettate e ad alcuni elementi riguardanti il ruolo del Qibini come intermediario del padre, a contatto con altri soggetti coinvolti nei traffici illeciti paterni, il cui contenuto é riportato attraverso la sintesi contenuta nella sentenza assolutoria.

Il fatto che (quanto al capo 0) il Qibini si limiterebbe a rispondere al telefono e a riferire al padre i nomi delle persone che lo hanno cercato, così da sembrare un "mero latore di messaggi lasciatigli dal padre e dai suoi collaboratori", dev'essere letto alla luce della consapevolezza dell'odierno ricorrente, sia pure a grandi linee, del coinvolgimento del padre nel narcotraffico, accertata dalla sentenza assolutoria.

Lo stesso é a dirsi a proposito del capo P, in relazione al quale é certamente vero che l'acquirente [OSCURATO:PERSONA] si lamenta del fatto che .Ioniad, che il padre gli aveva mandato per parlare con lui, "non sapeva niente"; ma rimane il fatto che l'odierno ricorrente, della cui consapevolezza dei traffici illeciti del padre si é già detto, viene tuttavia inviato presso un soggetto coinvolto negli approvvigionamenti di stupefacente fornito dal padre.

Il fatto che, nella sentenza di primo grado, si dia atto del pur sommario grado di conoscenza, da parte del il Qibini, dell'ambiente criminoso cui il padre lo esponeva e a contatto con il quale egli veniva a trovarsi, rende evidente che egli frequentava con una certa assiduità soggetti che egli certamente sapeva essere coinvolti in traffici illeciti: frequentazioni in assenza delle quali egli, con ragionevole certezza, non sarebbe stato sottoposto a misura custodiale.

Ed é noto che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (da ultimo Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565.

2. Al rigetto del ricorso segue la condanna dle ricorrente al pagamento denne spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che li

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, con ordinanza resa il 25 maggio 2021, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di restrizione cautelare cui lo stesso era stato sottoposto (prima in regime inframurario, poi agli arresti domiciliari) in relazione ad imputazione di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché di reati scopo, sempre in tema di stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA], secondo l'accusa, era ritenuto appartenere al sodalizio facente capo al padre [OSCURATO:PERSONA] e compartecipe dell'attività, attribuita al detto sodalizio, di detenzione e cessione di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente. Gli elementi a suo carico, valorizzati a fini cautelari, sono essenzialmente riconducibili ad alcune intercettazioni, in parte intercorse fra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e altri soggetti interessati ad acquisti di droga presso il padre del Joniad (ossia [OSCURATO:PERSONA]). A fronte di detti elementi, il [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dal Tribunale di Napoli in data 29 giugno 2010 (con sentenza divenuta irrevocabile). 1.1. Nonostante il proscioglimento, la Corte partenopea ha rigettato l'istanza riparatoria sul rilievo che, all'esito del giudizio di merito (al termine del quale il Qibini sarebbe stato assolto in relazione al sopravvenire di elementi probatori ulteriori rispetto a quelli disponibili in fase cautelare), hanno trovato conferma i contatti con gli acquirenti tenuti dall'imputato quale tramite del padre, di cui egli, comunque, conosceva "a grosse linee" l'attività criminosa. 2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Qibini, tramite il suo difensore di fiducia. Il ricorso consta di un unico motivo, con il quale l'esponente lamenta violazione di legge e vizio motivazionale. Nell'essenziale, le lagnanze articolate nel ricorso attengono alla ravvisata vaghezza degli elementi posti a base del diniego dell'indennizzo, atteso che i fatti ostativi al riconoscimento della riparazione non sono emersi nella loro oggettività. Non può parlarsi, in particolare, di un consapevole ruolo di trait d'union che il Qibini avrebbe assunto fra il padre e gli acquirenti, sebbene egli avesse - secondo la stessa Corte di merito - una consapevolezza solo "per grosse linee" dei traffici illeciti paterni. Non emerge peraltro in alcun modo l'affectio societatis che caratterizza i reati associativi come quello di cui all'art. 74, d.P.R. 309/1990. Contesta inoltre il deducente il fatto che il Qibini sia stato assolto per la sopravvenienza di elementi probatori nuovi rispetto a quelli disponibili al momento dell'adozione della misura cautelare a carico del prevenuto, atteso che le nuove acquisizioni probatorie durante il giudizio di cognizione non hanno riguardato il Qibini, nei cui confronti vi erano (e sono rimasti) solo gli elementi forniti dalle intercettazioni richiamate nell'ordinanza. Non si può, in ogni caso, parlare di "colpa macroscopica", sotto il profilo dell'aver fatto da tramite fra il padre e gli acquirenti di droga rispondendo ad alcune telefonate ed essendo probabilmente inconsapevole dei traffici paterni; non vi sono neppure elementi per affermare che il comportamento asseritamente colposo abbia avuto rilevanza causale sull'applicazione della misura cautelare; né infine può parlarsi di connivenza passiva, difettando gli elementi dell'oggettivo rafforzamento della volontà criminosa altrui e della prova certa della consapevolezza dell'attività criminosa dell'agente. 3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte ha concluso per il rigetto del ricorso. Con memoria depositata in atti, l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha a sua volta concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato. Le circostanze di fatto poste a carico dell'odierno ricorrente, sulla base dell'ordito motivazionale dell'ordinanza impugnata, sono costituite dal richiamo ad alcune conversazioni intercettate e ad alcuni elementi riguardanti il ruolo del Qibini come intermediario del padre, a contatto con altri soggetti coinvolti nei traffici illeciti paterni, il cui contenuto é riportato attraverso la sintesi contenuta nella sentenza assolutoria. Il fatto che (quanto al capo 0) il Qibini si limiterebbe a rispondere al telefono e a riferire al padre i nomi delle persone che lo hanno cercato, così da sembrare un "mero latore di messaggi lasciatigli dal padre e dai suoi collaboratori", dev'essere letto alla luce della consapevolezza dell'odierno ricorrente, sia pure a grandi linee, del coinvolgimento del padre nel narcotraffico, accertata dalla sentenza assolutoria. Lo stesso é a dirsi a proposito del capo P, in relazione al quale é certamente vero che l'acquirente [OSCURATO:PERSONA] si lamenta del fatto che .Ioniad, che il padre gli aveva mandato per parlare con lui, "non sapeva niente"; ma rimane il fatto che l'odierno ricorrente, della cui consapevolezza dei traffici illeciti del padre si é già detto, viene tuttavia inviato presso un soggetto coinvolto negli approvvigionamenti di stupefacente fornito dal padre. Il fatto che, nella sentenza di primo grado, si dia atto del pur sommario grado di conoscenza, da parte del il Qibini, dell'ambiente criminoso cui il padre lo esponeva e a contatto con il quale egli veniva a trovarsi, rende evidente che egli frequentava con una certa assiduità soggetti che egli certamente sapeva essere coinvolti in traffici illeciti: frequentazioni in assenza delle quali egli, con ragionevole certezza, non sarebbe stato sottoposto a misura custodiale. Ed é noto che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (da ultimo Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565. 2. Al rigetto del ricorso segue la condanna dle ricorrente al pagamento denne spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che li
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