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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 10708/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con il provvedimento di cui in epigrafe la corte di appello di Roma rigettava la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629 bis, c.p., formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale provvedimento, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'Esposito, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sotto diversi profili.

3. Con requisitoria scritta del 12.10.2021 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, non essendo stata allegata al ricorso, né risulta rinvenuta agli atti specifica procura speciale rilasciata dall'Esposito all'avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Roma, che sottoscrive il ricorso presentato nell'interesse del suddetto Esposito.

Ed invero, come affermato da un recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di rescissione del giudicato ex art. 629-bis, c.p.p., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all'art. 640, c.p.p., in tema di revisione, che prevede quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione che il difensore sia munito di procura speciale (cfr. Cass., Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Rv. 279480; Cass., Sez. 6, n. 2209 del 19/11/2020, Rv. 280346).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 23.11.2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con il provvedimento di cui in epigrafe la corte di appello di Roma rigettava la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629 bis, c.p., formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale provvedimento, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'Esposito, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sotto diversi profili. 3. Con requisitoria scritta del 12.10.2021 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, non essendo stata allegata al ricorso, né risulta rinvenuta agli atti specifica procura speciale rilasciata dall'Esposito all'avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Roma, che sottoscrive il ricorso presentato nell'interesse del suddetto Esposito. Ed invero, come affermato da un recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di rescissione del giudicato ex art. 629-bis, c.p.p., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all'art. 640, c.p.p., in tema di revisione, che prevede quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione che il difensore sia munito di procura speciale (cfr. Cass., Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Rv. 279480; Cass., Sez. 6, n. 2209 del 19/11/2020, Rv. 280346). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23.11.2021. [OSCURATO:PERSONA]
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