CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 2024
Cassazione n. 15512/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDIJSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché rivendica per la prima volta in sede di legittimità l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp senza neppure indicare le situazioni in fatto destinate a supportare la relativa valutazione ed altrettanto genericamente contrasta il giudizio di responsabilità senza operare qualsivoglia alcun confronto effettivo con le argomentazioni rese a sostegno della condanna dai giudici del merito rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle a imende. Così deciso in data 8 marzo 2024.