CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 39040/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -,1 Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore. Ritenuto che il motivo prospettato nel ricorso, in cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della esclusione dell'invocato "uso di gruppo" della sostanza stupefacente non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; considerato che le argomentazioni a sostegno del ricorso, oltre a prospettare una non consentita diversa interpretazione dei fatti, sono prive di specificità, perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente