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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 maggio 2025

Cassazione n. 17326/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16342/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione e concordato preventivo, in persona del legale rappresentante e liquidatore sociale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4344 del 15/6/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/5/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lettele memori e dell e parti ; [OSCURATO:PERSONA] −l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], creditore per prestazioni professionali rese a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis, in data 1/10/2013, in forza di ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 28/05/2013, notificava alla debitrice un atto di precetto intimando il pagamento della somma di € 12.906,89, oltre a interessi e spese successive; −con ricorso del 9/3/2012 la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (così trasformatasi da [OSCURATO:SOCIETA].) aveva presentato proposta di concordato preventivo con cessione dei beni e il concordato era poi stato omologato dal Tribunale di Roma con decreto n. 86 del 1° marzo 2013; −SAFAB proponeva, innanzi al Tribunale di Roma, opposizione al menzionato precetto, che veniva rigettata con la sentenza n. 13504/2015; l’appello avverso la decisione era poi dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Roma; −al giudizio ora menzionato non aveva preso parte l’ avv. [OSCURATO:PERSONA], nominata dal Tribunale di Roma liquidatore giudiziale con il predetto decreto del 1° marzo 2013, di omologa del concordato preventivo; −in seguito, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] notificava, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], un secondo atto di precetto, col quale intimava il pagamento della somma di € 19.351,27, in forza della citata ordinanza del Tribunale di Catanzaro, nonché della sentenza del Tribunale di Roma n. 13504/2015; −[OSCURATO:SOCIETA]. (in persona del liquidatore volontario, [OSCURATO:PERSONA]) proponeva opposizione,deducendo la nullità dell’azione esecutiva exartt. 168 e 184 L.F., la litispendenza con la prima opposizione a precetto (all’epoca in fase di appello) o almeno il rapporto di continenza tra le due cause, considerato il parziale pagamento del credito (€ 1.806,42, al netto della ritenuta d’acconto, in data 8.3.2016), nell’ambito dell’esecuzione del concordato; in corso di causa, inoltre, in data 16/11/2016, aveva luogo sempre nell’ambito dell’esecuzione del concordato il pagamento dell’ulteriore somma di € 6.815,46 (al netto della ritenuta d’acconto), del quale Zimatore dava atto; −il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 18126 del 27/9/2017, rigettava l’opposizione a precetto, in forza del principio del ne bis in idem, muovendo dal presupposto che il Tribunale si era già pronunciato sul diritto di parte opposta di procedere ad esecuzione forzata sulla base dell’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 28/5/2013; −[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del liquidatore volontario, proponeva appello deducendo i seguenti motivi: a) omessa motivazione; b) violazione ed errata applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. considerato che la pronuncia sulla prima opposizione era in rito ed aveva ad oggetto le eccezioni all’esecuzione minacciata con il primo atto di precetto per complessivi € 12.906,89 (divenuto inefficace ai sensi dell’art. 481 c.p.c.) e non anche il generale diritto di procedere ad esecuzione sulla base del titolo esecutivo rappresentato dall’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 28.05.2013; c) omessa decisione su un fatto decisivo della controversia per non avere considerato, come rilevato da [OSCURATO:SOCIETA]. che il precetto opposto era fondato, oltre che sulla ordinanza del Tribunale di Catanzaro anche sulla sentenza che aveva respinto la prima opposizione a precetto, condannando l’opponente al rimborso delle spese di lite; −con la sentenza n. 4344 del 15/6/2023, la Corte d ’ appello di Roma rigettava l’appello, osservando che: a) il Tribunale aveva fatto esatta applicazione del principio del ne bis in idem, considerato che era stata rigettata la prima opposizione della SAFAB avverso il precetto notificato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’ordinanza del Tribunale di Catanzaro; b) la pronunzia del Tribunale di Roma sull’opposizione al primo precetto era da qualificarsi come pronunzia di merito con efficacia di giudicato; in ogni caso, l’eccezione di parziale pagamento era infondata in quanto i pagamenti erano successivi alla data di notifica del secondo precetto; −avverso detta sentenza, la [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo - nella persona del legale rappresentante e liquidatore sociale ex art. 2487 c.c. ([OSCURATO:PERSONA]) - proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi; −resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; −l e parti depositavano memoria ex art. 380 - bis .1 , comma 1, c.p.c. ; −a ll’esito della camera di consiglio del 21 / 5 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] −preliminarmente, va respinta, in assenza dei presupposti ex art. 335 c.p.c., l’istanza di riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. 3149/2023 r.g.; −col primo motivo la società ricorrente deduce «Violazione degli artt.102 e 354 cod. proc. civ., 182 e 184 l. fall., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4, cod. proc. civ. per non avere distinto la legittimazione del liquidatore volontario di società in concordato preventivo dalla legittimazione del liqui- datore giudiziale nominato dal Tribunale, ai sensi dell’art. 182 l. fall., in caso di concordato con cessione dei beni e per non avere conseguentemente ri- levato la pretermissione, tanto in primo grado quanto in appello, del liqui- datore giudiziale, parte necessaria nel giudizio di opposizione a un precetto preliminare all’esecuzione sui beni ceduti ai creditori.»; −il motivo è infondato; −la censura presuppone la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra il liquidatore giudiziale e la società in concordato preventivo nella causa de qua, in quanto attinente al diritto di agire in executivissul patrimonio di quest’ultima e, dunque, idonea «ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato»; −in base ad un orientamento risalente e anteriore alla riforma della legge fallimentare del 2006, «A seguito dell’omologazione del concordato preventivo con cessione pro solvendodei beni, si determina, rispetto ai cre- diti concordatari, la scissione fra titolarità del debito, che resta all’impren- ditore, e legittimazione all’adempimento, che compete al liquidatore.

Per- tanto, nella controversia promossa dal creditore, per sentir accertare il ca- rattere concordatario delle proprie ragioni, i predetti soggetti assumono la qualità di litisconsorti necessari, anche agli effetti dell’art. 102, comma 2, c.p.c.» (Cass. Sez.

U., 28/05/1987, n. 4779, Rv. 453432-01); −si inseriscono nel predetto indirizzo ermeneutico altre pronunce di questa Corte, secondo cui, «in caso di intervenuta ammissione del debitore al concordato preventivo con cessione dei beni, se il creditore agisce pro- ponendo non solo una domanda di accertamento del proprio diritto, ma an- che una domanda di condanna o comunque idonea ad influire sulle opera- zioni di liquidazione e di riparto del ricavato, alla legittimazione passiva dell’imprenditore si affianca quella del liquidatore giudiziale dei beni, quale contraddittore necessario.» (Cass. Sez. 1, 29/04/1999, n. 4301, Rv. 525879-01; analogamente, Cass. Sez.

L., 15/01/1997, n. 363, Rv. 501773- 01), sicché di regola «è necessario provvedere all’integrazione del contrad- dittorio nei confronti del liquidatore, onde evitare che la sentenza sia inuti- liter data; tale adempimento non è tuttavia necessario nella particolare ipo- tesi in cui la sentenza di omologazione nomini liquidatore dei beni non un nuovo soggetto, ma il medesimo imprenditore già convenuto in giudizio.» (Cass. Sez.

L., 26/07/2001, n. 10250, Rv. 548529-01; è conforme Cass. Sez.

L., 19/07/2007, n. 16015, Rv. 598371-01); −più recentemente, con orientamento uniforme formatosi successiva- mente alla citata riforma delle procedure concorsuali e alla sua ratioispira- trice, si è statuito che «In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il liquidatore ha legittimazione processuale nelle sole con- troversie relative a questioni liquidatorie e distributive, e non anche in quelle di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, an- corché influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, atteso che, in queste ultime può, ove esperite nei confronti del debitore cedente, spiegare intervento senza essere litisconsorte necessario.» (Cass. Sez. 2, 04/09/2015, n. 17606, Rv. 636286-01; è conforme Cass. Sez. 1, 19/10/2017, n. 24683, Rv. 645548-01); −difatti, l’accesso alla procedura di concordato preventivo e la sua omo- loga non determinano lo spossessamento dell’imprenditore e la perdita della sua capacità di stare in giudizio: «In caso di concordato preventivo con ces- sione dei beni ai creditori, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce nella veste di mandatario dei creditori, mentre il debitore mantiene, oltre che la proprietà dei beni, anche la legit- timazione processuale; ne consegue che la legittimazione processuale del liquidatore è ancorata e circoscritta al perimetro delle prerogative liquida- torie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che nel corso ed in funzione della liquidazione vengono in essere.

Ove, pertanto, l’omologazione del concordato e la nomina del liquidatore siano intervenute dopo che l’imprenditore è stato convenuto in giudizio da un creditore con domanda di condanna, non è necessario provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti del liquidatore.» (Cass. Sez. 2, 17/12/2019, n. 33422, Rv. 656317-01; in motivazione: «La Corte, quindi, pur consapevole dell’esistenza di un difforme indirizzo … (Cass.

SU n. 4779 del 1987; in senso conf., Cass. n. 10250 del 2001…; Cass. n. 16015 del 2007), ritiene di aderire al principio, di recente affermato da questa Sezione, secondo il quale la legittimazione processuale delliquidatore del concordato non è con- nessa alla circostanza per cui la controversia abbia ad oggetto l’accerta- mento di una ragione di credito e la condanna al pagamento del correlativo debito, ancorché idonee ad influire sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, ma è ancorata e circoscritta al perimetro delle prerogative li- quidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che nel corso ed in funzione della liquidazione vengono in essere (cfr. Cass. n. 17606 del 2015; in senso conf., Cass. n. 14683 del 2017).

Nel caso in esame, quindi, deve escludersi che l’intervenuta omologazione del concor- dato preventivo proposto dalla società convenuta nel corso del giudizio d’ap- pello abbia posto la necessità d’integrare il contraddittorio con il liquidatore giudiziale ivi nominato.» (n ello stesso senso, anche Cass. Sez. 1, 20/01/2023, n. 1867, e Cass. Sez. 2, 12/07/2024, n. 19308); −il contrasto di cui si è dato atto è diacronico e discende da sopravve- nute modifiche legislative: perciò, non occorre rimettere la sua soluzione alle Sezioni Unite della Corte ai sensi dell’art. 374, comma 3, c.p.c. per aderire all’orientamento giurisprudenziale più recente; −rispetto ad esso non è distonica l ’ ordinanza interlocutoria Cass. Sez. 3, 22/10/2024, n. 27381, che ha ravvisato, evidentemente in base alla al- terità soggettiva dell’imprenditore in bonis e degli organi della procedura concorsuale in esame,un litisconsorzio necessario tra l’uno e gli altri, ma in quanto derivante dalla natura di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. di quella controversia (in proposito, ex plurimis, Cass. Sez. 3, 18/11/2024, n. 29629), dispiegata dai secondi in ordine ad un’espropriazione già intrapresa ai danni del primo: e, comunque, ai soli fini della verifica preliminare di integrità del contraddittorio nel giudizio di legittimità, restando - allo stato -ancora impregiudicato il merito della relativa questione; −col secondo motivo la società ricorrente deduce «Violazione degli artt.2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3, cod. proc. civ. perché alla decisione sul primo precetto notificato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] tore la sentenza impugnata ha attribuito efficacia preclusiva non solo con riferimento al titolo esecutivo rappresentato dall’ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 28.05.2013, ma anche con riferimento al nuovo titolo, rappresentato dalla sentenza n. 13504/2015 del [OSCURATO:PERSONA], che con il secondo precetto veniva fatto valere per la prima volta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e perché, quindi, ha omesso, in relazione al nuovo titolo, di esaminare le ragioni di inammissibilità dell’esecuzione individuale, ai sensi degli artt. 168 e 184 l. fall., dedotte con i motivi dell’atto di opposizione e riproposte con i motivi di appello.»; −secondo quanto risulta dalla sentenza della Corte d ’ appello, «Con il secondo motivo si sostiene che il Giudice ha erroneamente ritenuto che il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma del 19/6/2015 avesse precluso l’esame dell’opposizione proposta.

Secondo l’appellante detta sentenza, in quanto aveva esaminato l’eccezione di agire in via ese- cutiva nei confronti di società in concordato preventivo, rigettandola, do- veva considerarsi una pronuncia in rito, non suscettibile di esplicare efficacia di giudicato.

Anche detto motivo va rigettato.

In primo luogo perché le ar- gomentazioni poste a fondamento della seconda opposizione sono identiche e perché tale pronuncia deve essere qualificata una pronuncia di merito, laddove riconosce che il creditore procedente ha correttamente intimato il precetto sulla base di un valido titolo esecutivo.

In ogni caso anche a voler ritenere che detta pronuncia non abbia efficacia di giudicato, l’eccezione del parziale pagamento dei crediti spettanti all’appellato è priva di efficacia es- sendo i pagamenti intervenuti in data successiva alla notificazione del pre- cetto azionato.»; −si osserva che quest ’ ultima autonoma ratio decidendi – secondo cui il pagamento parziale intervenuto successivamente alla notificazione del pre- cetto non può comunque consentire l’accoglimento dell’opposizione –non è stata impugnata col ricorso per cassazione; −«qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di inte- resse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa» (ex multis, Cass. Sez. 3, 26/02/2024, n. 5102, Rv. 670188-01); −il motivo, dunque, va dichiarato inammissibile ( ciò che preclude la disamina della fondatezza o meno della ratio decidendiaddotta dalla Corte di merito, divenuta irretrattabile, ma solo perchénon attinta da censura); −al rigetto del ricorso consegue la condanna dell a ricorrent e a rifondere alcontroricorrente – con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore del suo difensore, dichiaratosi antistatario – le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, come in dispositivo; −va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente ed al competente ufficio di merito , ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente– con distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c. – le spese di questo giu- dizio, liquidate in Euro 1.600,00per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ri- correnteed al com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16342/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione e concordato preventivo, in persona del legale rappresentante e liquidatore sociale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4344 del 15/6/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/5/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lettele memori e dell e parti ; [OSCURATO:PERSONA] −l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], creditore per prestazioni professionali rese a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis, in data 1/10/2013, in forza di ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 28/05/2013, notificava alla debitrice un atto di precetto intimando il pagamento della somma di € 12.906,89, oltre a interessi e spese successive; −con ricorso del 9/3/2012 la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (così trasformatasi da [OSCURATO:SOCIETA].) aveva presentato proposta di concordato preventivo con cessione dei beni e il concordato era poi stato omologato dal Tribunale di Roma con decreto n. 86 del 1° marzo 2013; −SAFAB proponeva, innanzi al Tribunale di Roma, opposizione al menzionato precetto, che veniva rigettata con la sentenza n. 13504/2015; l’appello avverso la decisione era poi dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Roma; −al giudizio ora menzionato non aveva preso parte l’ avv. [OSCURATO:PERSONA], nominata dal Tribunale di Roma liquidatore giudiziale con il predetto decreto del 1° marzo 2013, di omologa del concordato preventivo; −in seguito, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] notificava, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], un secondo atto di precetto, col quale intimava il pagamento della somma di € 19.351,27, in forza della citata ordinanza del Tribunale di Catanzaro, nonché della sentenza del Tribunale di Roma n. 13504/2015; −[OSCURATO:SOCIETA]. (in persona del liquidatore volontario, [OSCURATO:PERSONA]) proponeva opposizione,deducendo la nullità dell’azione esecutiva exartt. 168 e 184 L.F., la litispendenza con la prima opposizione a precetto (all’epoca in fase di appello) o almeno il rapporto di continenza tra le due cause, considerato il parziale pagamento del credito (€ 1.806,42, al netto della ritenuta d’acconto, in data 8.3.2016), nell’ambito dell’esecuzione del concordato; in corso di causa, inoltre, in data 16/11/2016, aveva luogo sempre nell’ambito dell’esecuzione del concordato il pagamento dell’ulteriore somma di € 6.815,46 (al netto della ritenuta d’acconto), del quale Zimatore dava atto; −il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 18126 del 27/9/2017, rigettava l’opposizione a precetto, in forza del principio del ne bis in idem, muovendo dal presupposto che il Tribunale si era già pronunciato sul diritto di parte opposta di procedere ad esecuzione forzata sulla base dell’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 28/5/2013; −[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del liquidatore volontario, proponeva appello deducendo i seguenti motivi: a) omessa motivazione; b) violazione ed errata applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. considerato che la pronuncia sulla prima opposizione era in rito ed aveva ad oggetto le eccezioni all’esecuzione minacciata con il primo atto di precetto per complessivi € 12.906,89 (divenuto inefficace ai sensi dell’art. 481 c.p.c.) e non anche il generale diritto di procedere ad esecuzione sulla base del titolo esecutivo rappresentato dall’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 28.05.2013; c) omessa decisione su un fatto decisivo della controversia per non avere considerato, come rilevato da [OSCURATO:SOCIETA]. che il precetto opposto era fondato, oltre che sulla ordinanza del Tribunale di Catanzaro anche sulla sentenza che aveva respinto la prima opposizione a precetto, condannando l’opponente al rimborso delle spese di lite; −con la sentenza n. 4344 del 15/6/2023, la Corte d ’ appello di Roma rigettava l’appello, osservando che: a) il Tribunale aveva fatto esatta applicazione del principio del ne bis in idem, considerato che era stata rigettata la prima opposizione della SAFAB avverso il precetto notificato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’ordinanza del Tribunale di Catanzaro; b) la pronunzia del Tribunale di Roma sull’opposizione al primo precetto era da qualificarsi come pronunzia di merito con efficacia di giudicato; in ogni caso, l’eccezione di parziale pagamento era infondata in quanto i pagamenti erano successivi alla data di notifica del secondo precetto; −avverso detta sentenza, la [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo - nella persona del legale rappresentante e liquidatore sociale ex art. 2487 c.c. ([OSCURATO:PERSONA]) - proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi; −resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; −l e parti depositavano memoria ex art. 380 - bis .1 , comma 1, c.p.c. ; −a ll’esito della camera di consiglio del 21 / 5 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] −preliminarmente, va respinta, in assenza dei presupposti ex art. 335 c.p.c., l’istanza di riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. 3149/2023 r.g.; −col primo motivo la società ricorrente deduce «Violazione degli artt.102 e 354 cod. proc. civ., 182 e 184 l. fall., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4, cod. proc. civ. per non avere distinto la legittimazione del liquidatore volontario di società in concordato preventivo dalla legittimazione del liqui- datore giudiziale nominato dal Tribunale, ai sensi dell’art. 182 l. fall., in caso di concordato con cessione dei beni e per non avere conseguentemente ri- levato la pretermissione, tanto in primo grado quanto in appello, del liqui- datore giudiziale, parte necessaria nel giudizio di opposizione a un precetto preliminare all’esecuzione sui beni ceduti ai creditori.»; −il motivo è infondato; −la censura presuppone la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra il liquidatore giudiziale e la società in concordato preventivo nella causa de qua, in quanto attinente al diritto di agire in executivissul patrimonio di quest’ultima e, dunque, idonea «ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato»; −in base ad un orientamento risalente e anteriore alla riforma della legge fallimentare del 2006, «A seguito dell’omologazione del concordato preventivo con cessione pro solvendodei beni, si determina, rispetto ai cre- diti concordatari, la scissione fra titolarità del debito, che resta all’impren- ditore, e legittimazione all’adempimento, che compete al liquidatore. Per- tanto, nella controversia promossa dal creditore, per sentir accertare il ca- rattere concordatario delle proprie ragioni, i predetti soggetti assumono la qualità di litisconsorti necessari, anche agli effetti dell’art. 102, comma 2, c.p.c.» (Cass. Sez. U., 28/05/1987, n. 4779, Rv. 453432-01); −si inseriscono nel predetto indirizzo ermeneutico altre pronunce di questa Corte, secondo cui, «in caso di intervenuta ammissione del debitore al concordato preventivo con cessione dei beni, se il creditore agisce pro- ponendo non solo una domanda di accertamento del proprio diritto, ma an- che una domanda di condanna o comunque idonea ad influire sulle opera- zioni di liquidazione e di riparto del ricavato, alla legittimazione passiva dell’imprenditore si affianca quella del liquidatore giudiziale dei beni, quale contraddittore necessario.» (Cass. Sez. 1, 29/04/1999, n. 4301, Rv. 525879-01; analogamente, Cass. Sez. L., 15/01/1997, n. 363, Rv. 501773- 01), sicché di regola «è necessario provvedere all’integrazione del contrad- dittorio nei confronti del liquidatore, onde evitare che la sentenza sia inuti- liter data; tale adempimento non è tuttavia necessario nella particolare ipo- tesi in cui la sentenza di omologazione nomini liquidatore dei beni non un nuovo soggetto, ma il medesimo imprenditore già convenuto in giudizio.» (Cass. Sez. L., 26/07/2001, n. 10250, Rv. 548529-01; è conforme Cass. Sez. L., 19/07/2007, n. 16015, Rv. 598371-01); −più recentemente, con orientamento uniforme formatosi successiva- mente alla citata riforma delle procedure concorsuali e alla sua ratioispira- trice, si è statuito che «In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il liquidatore ha legittimazione processuale nelle sole con- troversie relative a questioni liquidatorie e distributive, e non anche in quelle di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, an- corché influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, atteso che, in queste ultime può, ove esperite nei confronti del debitore cedente, spiegare intervento senza essere litisconsorte necessario.» (Cass. Sez. 2, 04/09/2015, n. 17606, Rv. 636286-01; è conforme Cass. Sez. 1, 19/10/2017, n. 24683, Rv. 645548-01); −difatti, l’accesso alla procedura di concordato preventivo e la sua omo- loga non determinano lo spossessamento dell’imprenditore e la perdita della sua capacità di stare in giudizio: «In caso di concordato preventivo con ces- sione dei beni ai creditori, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce nella veste di mandatario dei creditori, mentre il debitore mantiene, oltre che la proprietà dei beni, anche la legit- timazione processuale; ne consegue che la legittimazione processuale del liquidatore è ancorata e circoscritta al perimetro delle prerogative liquida- torie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che nel corso ed in funzione della liquidazione vengono in essere. Ove, pertanto, l’omologazione del concordato e la nomina del liquidatore siano intervenute dopo che l’imprenditore è stato convenuto in giudizio da un creditore con domanda di condanna, non è necessario provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti del liquidatore.» (Cass. Sez. 2, 17/12/2019, n. 33422, Rv. 656317-01; in motivazione: «La Corte, quindi, pur consapevole dell’esistenza di un difforme indirizzo … (Cass. SU n. 4779 del 1987; in senso conf., Cass. n. 10250 del 2001…; Cass. n. 16015 del 2007), ritiene di aderire al principio, di recente affermato da questa Sezione, secondo il quale la legittimazione processuale delliquidatore del concordato non è con- nessa alla circostanza per cui la controversia abbia ad oggetto l’accerta- mento di una ragione di credito e la condanna al pagamento del correlativo debito, ancorché idonee ad influire sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, ma è ancorata e circoscritta al perimetro delle prerogative li- quidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che nel corso ed in funzione della liquidazione vengono in essere (cfr. Cass. n. 17606 del 2015; in senso conf., Cass. n. 14683 del 2017). Nel caso in esame, quindi, deve escludersi che l’intervenuta omologazione del concor- dato preventivo proposto dalla società convenuta nel corso del giudizio d’ap- pello abbia posto la necessità d’integrare il contraddittorio con il liquidatore giudiziale ivi nominato.» (n ello stesso senso, anche Cass. Sez. 1, 20/01/2023, n. 1867, e Cass. Sez. 2, 12/07/2024, n. 19308); −il contrasto di cui si è dato atto è diacronico e discende da sopravve- nute modifiche legislative: perciò, non occorre rimettere la sua soluzione alle Sezioni Unite della Corte ai sensi dell’art. 374, comma 3, c.p.c. per aderire all’orientamento giurisprudenziale più recente; −rispetto ad esso non è distonica l ’ ordinanza interlocutoria Cass. Sez. 3, 22/10/2024, n. 27381, che ha ravvisato, evidentemente in base alla al- terità soggettiva dell’imprenditore in bonis e degli organi della procedura concorsuale in esame,un litisconsorzio necessario tra l’uno e gli altri, ma in quanto derivante dalla natura di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. di quella controversia (in proposito, ex plurimis, Cass. Sez. 3, 18/11/2024, n. 29629), dispiegata dai secondi in ordine ad un’espropriazione già intrapresa ai danni del primo: e, comunque, ai soli fini della verifica preliminare di integrità del contraddittorio nel giudizio di legittimità, restando - allo stato -ancora impregiudicato il merito della relativa questione; −col secondo motivo la società ricorrente deduce «Violazione degli artt.2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3, cod. proc. civ. perché alla decisione sul primo precetto notificato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] tore la sentenza impugnata ha attribuito efficacia preclusiva non solo con riferimento al titolo esecutivo rappresentato dall’ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 28.05.2013, ma anche con riferimento al nuovo titolo, rappresentato dalla sentenza n. 13504/2015 del [OSCURATO:PERSONA], che con il secondo precetto veniva fatto valere per la prima volta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e perché, quindi, ha omesso, in relazione al nuovo titolo, di esaminare le ragioni di inammissibilità dell’esecuzione individuale, ai sensi degli artt. 168 e 184 l. fall., dedotte con i motivi dell’atto di opposizione e riproposte con i motivi di appello.»; −secondo quanto risulta dalla sentenza della Corte d ’ appello, «Con il secondo motivo si sostiene che il Giudice ha erroneamente ritenuto che il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma del 19/6/2015 avesse precluso l’esame dell’opposizione proposta. Secondo l’appellante detta sentenza, in quanto aveva esaminato l’eccezione di agire in via ese- cutiva nei confronti di società in concordato preventivo, rigettandola, do- veva considerarsi una pronuncia in rito, non suscettibile di esplicare efficacia di giudicato. Anche detto motivo va rigettato. In primo luogo perché le ar- gomentazioni poste a fondamento della seconda opposizione sono identiche e perché tale pronuncia deve essere qualificata una pronuncia di merito, laddove riconosce che il creditore procedente ha correttamente intimato il precetto sulla base di un valido titolo esecutivo. In ogni caso anche a voler ritenere che detta pronuncia non abbia efficacia di giudicato, l’eccezione del parziale pagamento dei crediti spettanti all’appellato è priva di efficacia es- sendo i pagamenti intervenuti in data successiva alla notificazione del pre- cetto azionato.»; −si osserva che quest ’ ultima autonoma ratio decidendi – secondo cui il pagamento parziale intervenuto successivamente alla notificazione del pre- cetto non può comunque consentire l’accoglimento dell’opposizione –non è stata impugnata col ricorso per cassazione; −«qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di inte- resse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa» (ex multis, Cass. Sez. 3, 26/02/2024, n. 5102, Rv. 670188-01); −il motivo, dunque, va dichiarato inammissibile ( ciò che preclude la disamina della fondatezza o meno della ratio decidendiaddotta dalla Corte di merito, divenuta irretrattabile, ma solo perchénon attinta da censura); −al rigetto del ricorso consegue la condanna dell a ricorrent e a rifondere alcontroricorrente – con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore del suo difensore, dichiaratosi antistatario – le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, come in dispositivo; −va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente ed al competente ufficio di merito , ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente– con distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c. – le spese di questo giu- dizio, liquidate in Euro 1.600,00per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ri- correnteed al com
Decreto Cassazione n. 17326/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris