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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 31957/2026

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lla Corte d’appello di Bari del 25/11/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 25.11.2025, la Corte d’appello di Bari ha confermatola sentenza del Tribunale di Trani in data 3.7.2023 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] pena di un anno di reclusione per il reato continuato di cui all'art. 75, comma2, d.lgs. n. 159 del 2011, previo riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche equivalenti alla recidiva.1.1.

La sentenza premette che con l’atto di appello è stata chiesta, in primoluogo, la riqualificazione del reato nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art.75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 sulla base del rilievo che la Corte d’appellodi Bari aveva accolto nel 2023 l'appello proposto dall'imputato avverso il decretodi prevenzione e aveva revocato l'obbligo di soggiorno con efficacia retroattiva.Il motivo è stato rigettato sulla base della considerazione che era statorevocato il solo obbligo di soggiorno ed era stato confermato il restante decreto,sicché non era rimasta inficiata la rilevanza penale delle violazioni poste in esseredall'imputato in epoca antecedente.

La revoca o la modifica del provvedimentonon escludono la sussistenza ab origine degli elementi in base ai quali la misura èstata adottata, con la conseguenza che non comportano la cessazione retroattivadegli effetti del provvedimento e, quindi, non rendono penalmente irrilevanti lecondotte di inosservanza degli obblighi tenute dal preposto anteriormente allarevoca o alla modifica.1.2.

La sentenza, poi, dà atto che un secondo motivo d’appello riguardava ilmancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen.La Corte d’appello ha considerato, in proposito, che nel caso di specie l'offesanon può essere considerata tenue, sia con riferimento alla reiterazione di bentredici condotte di violazione della misura, sia con riferimento all’allarme socialeche ne è conseguito.

Si trattava di una condotta abituale nient’affatto occasionale– come, peraltro, si ricava anche dalle numerose condanne specificheprecedentemente riportate da Curci, benché alcune siano risalenti nel tempo – emanifestazione della pervicacia dell’imputato nella violazione delle prescrizioniimposte.1.3 Con l'appello, l’imputato si è doluto anche della applicazione della recidivareiterata, specifica e infraquinquennale.Tuttavia, la Corte barese ha ritenuto che la recidiva sia stata correttamenteapplicata, alla luce del fatto che Curci ha riportato condanne sin dal 1991 e lungotutto il corso degli anni fino ai fatti per cui si procede.

Si tratta di numerosiprecedenti penali, sia risalenti che recenti e specifici, in relazione a cui lapropensione al delitto emerge in modo evidente proprio dalla reiterata violazionedelle prescrizioni della sorveglianza speciale che sono contestate a Curci in questoprocedimento e che costituiscono indice della personalità refrattaria al rispettodelle regole di convivenza civile nonché di una marcata pericolosità e di unapersistente tendenza a contravvenire alle regole.1.4.

Quanto, poi, al motivo di appello relativo alla pena, la Corte d’appello haritenuto il trattamento sanzionatorio assolutamente congruo rispetto all'entità delfatto, tenuto conto che per effetto della recidiva qualificata non si può andare oltreil giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche.2.

Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il difensore di MicheleCurci, articolando quattro motivi.2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen., la violazione dell’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione alla omessariqualificazione nell’ipotesi di cui al comma 1.Con decreto n. 20/23 la Corte d’appello di Bari aveva revocato l’obbligo disoggiorno con efficacia ex tunc e rendendo la misura priva di tale obbligo sindall’inizio.

La revoca, dunque, era stata pronunciata per un vizio genetico, facendovenire meno il presupposto della fattispecie di cui al comma 2 dell’art. 75 d.lgs. n.159 del 2011, sicché le violazioni di Curci rivestivano esclusivo caratterecontravvenzionale ai sensi del comma 1.2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione allarevoca ex tunc dell’obbligo di soggiorno.La Corte di merito ha richiamato sul punto orientamenti giurisprudenzialirelativi a casi di revoca ex nunc dell’obbligo di soggiorno, applicandoliimpropriamente a un caso di revoca per illegittimità del provvedimento impositivodella misura.2.3.

Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art.131-bis cod. pen.La sentenza ha escluso la particolare tenuità del fatto, richiamando iprecedenti di Curci, eterogenei e risalenti nel tempo, nonché attribuendo alleviolazioni orarie contestate un allarme sociale sproporzionato rispetto alla lororeale consistenza.La Corte d’appello, quindi, ha ancorato la valutazione alla personalitàcomplessiva del condannato, basando l’esclusione della causa di non punibilitàsulla biografia criminale e prescindendo dalla natura dei fatti contestati.2.4.

Con il quarto motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneall’applicazione della recidiva.La Corte d’appello ha applicato la recidiva valorizzando esclusivamentel’esistenza di precedenti penali, ma senza indicare quale relazione intercorressetra gli stessi e le condotte di lieve entità oggetto del processo.Si tratta di motivazione circolare, in contrasto con l’art. 133 cod. pen., perchétrasforma la recidiva in un automatismo sanzionatorio basato sul passatodell’imputato.3.

Con requisitoria scritta trasmessa il 17.5.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, osservando che i primidue motivi sono generici e/o manifestamente infondati, in quanto le plurimeinosservanze alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno eranostate accertate in epoca anteriore al provvedimento di revoca, con conseguenterilevanza penale delle condotte; i giudici di merito, a fronte della tesi difensivadell’efficacia ex tunc della revoca, hanno chiarito che, al contrario, la revoca erastata determinata esclusivamente dall’esigenza di mitigare la misura, mentre ladifesa non ha allegato il provvedimento di revoca a sostegno del proprio assunto.Sono manifestamente infondati anche il terzo motivo, perché la Corte territorialeha correttamente denegato la particolare tenuità del fatto alla luce deinumerosissimi precedenti penali e dell’indole trasgressiva manifestata dallereiterate violazioni alle prescrizioni della misura di prevenzione, nonché il quartomotivo, perché l’applicazione della recidiva è stata logicamente giustificata allaluce delle condotte criminose suindicate, indice di marcata pericolosità e direfrattarietà al rispetto delle regole di convivenza sociale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso deve essere accolto, in quanto i primi due motivi, attinenti allaqualificazione giuridica della condotta attribuibile a Curci, sono fondati.1.

Il ricorrente aveva eccepito, con l’atto di appello, che la revoca dell’obbligodi soggiorno, originariamente imposto a Curci con il decreto di applicazione dellamisura di prevenzione della sorveglianza speciale, avesse efficacia retroattiva, conla conseguenza di far rientrare il fatto commesso dall’imputato nella meno graveprevisione contravvenzionale dell’art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011.La Corte d’appello di Bari aveva ritenuto, invece, che la revoca del solo obbligodi soggiorno non avesse fatto venire meno la rilevanza penale delle violazioni diquell’obbligo poste in essere in epoca antecedente, trattandosi di istituto chedetermina la cessazione ex nunc degli effetti giuridici di un atto.Tuttavia, la conclusione della sentenza impugnata consegue adun’affermazione di carattere generale, che non si confronta con il caso sottopostoall’esame del giudice d’appello e non considera espressamente il contenuto deldecreto n. 20/2023 con cui la Corte d’appello di Bari ha deciso l’appello propostonell’interesse di Curci avverso il decreto n. 227/2021 del Tribunale di Bari –Sezione Misure di prevenzione, che aveva sottoposto l’odierno ricorrente allamisura di prevenzione della sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno nelcomune di Barletta.2.

Il decreto sopra menzionato era compreso negli atti del fascicolo delgiudizio d’appello e dalla sua lettura emerge che la Corte d’appello di Bari, aseguito di annullamento con rinvio in sede di legittimità dell’originario decreto delTribunale di Bari per vizio di motivazione relativo proprio alla previsionedell’obbligo di soggiorno, ha revocato in data 7.6.2023 il predetto obbligo,confermando nel resto la applicazione della misura di prevenzione dellasorveglianza speciale.In particolare, il provvedimento in questione ha dato atto che «da una visioneed inconfutabile che, fatta eccezione per un risalente precedente (del 1991), cheriguarda un furto commesso a Viareggio, tutti gli altri episodi illeciti commessi dalCurci – la gran parte dei quali nell’ultimo periodo sarebbero soprattutto violazionialle prescrizioni della sorveglianza speciale – sono stati realizzati nel territoriocomunale di Barletta.

Il proposto, pertanto, non esporta le proprie attività illeciteal di fuori del territorio comunale di Barletta ciò facendo ritenere ultronea laprescrizione ulteriore dell’obbligo di soggiorno».3.

La revoca dell’obbligo di soggiorno, pertanto, è avvenuta a causa del difettogenetico delle condizioni legittimanti l'applicazione della prescrizione in questionee non per motivi sopravvenuti attinenti ad una diversa valutazione circa lapermanenza delle condizioni stesse.Di conseguenza, avrebbe dovuto trovare applicazione il consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la revoca del decretodi sottoposizione ad una misura di prevenzione, pronunciata dal giudice per difettooriginario di pericolosità sociale, rende penalmente irrilevante con efficacia "extunc" i comportamenti d'inosservanza agli obblighi, perché questi sono unpresupposto necessario del reato (Sez. 1, n. 44601 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pagano,Rv. 241911 – 01; Sez. 1, n. 35655 del 14/7/2004, dep. 2005, Alvaro, Rv. 232489– 01).Anche recentemente è stato ribadito in modo espresso che «non vi è dubbio… che in caso di accertato difetto ab origine delle condizioni di applicazione dellamisura, la revoca dispieghi efficacia retroattiva e, conseguentemente, resta privadi rilievo penale l'inosservanza agli obblighi con la medesima imposti.

Diverso è,invece, il caso in cui la revoca intervenga non già per il difetto genetico dellecondizioni legittimanti l'applicazione della misura, bensì alla stregua dellasuccessiva valutazione di perdurante permanenza delle medesime condizioni»(così, Sez. 5, n. 17352 del 20/1/2020, Maiello, Rv. 279172 – 01, in motivazione;Sez. 1, n. n. 19763 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2024, Giurastante, non mass.; cfr. ancheSez. 1, n. 19704 del 17/1/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286396 – 01).Nel caso di specie, quindi, la revoca disposta dalla Corte d’appello di Bari nelprocedimento di prevenzione ha comportato la cessazione retroattiva degli effettidel provvedimento applicativo della misura della sorveglianza speciale nella partein cui imponeva a Curci l’obbligo di soggiorno nel comune di Barletta.Questo vuol dire che non poteva rimanere integrata nei fatti ascritti alricorrente la più grave fattispecie delittuosa di cui al comma 2 dell’art. 75 d.lgs n.159 del 2011, che punisce l'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerentialla sorveglianza speciale con l’obbligo o con il divieto di soggiorno.

La noncontestata violazione da parte di Curci di alcune delle prescrizioni dellasorveglianza speciale (l’obbligo di permanere in casa tra le ore 20.00 e le ore 6.00,nonché l’obbligo di presentarsi negli orari stabiliti presso gli uffici di P.S.) avrebbedovuto eventualmente essere fatta rientrare – come invocato dal ricorrente –nell’ambito del comma 1 dello stesso art. 75, il quale prevede un'ipotesicontravvenzionale che si riferisce alla violazione degli obblighi inerenti allasorveglianza speciale c.d. semplice (cfr. Sez.

U, n. 40076 del 27/4/2017, Paternò,Rv. 270496 – 01, in motivazione).4.

A quanto fin qui complessivamente considerato, pertanto, conseguel’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio a diversa sezione della Corted’appello di Bari per un nuovo esame da svolgersi alla luce dei principi sopraindicati.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Bari.Così deciso il 4.6.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d’appello di Bari del 25/11/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 25.11.2025, la Corte d’appello di Bari ha confermatola sentenza del Tribunale di Trani in data 3.7.2023 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] pena di un anno di reclusione per il reato continuato di cui all'art. 75, comma2, d.lgs. n. 159 del 2011, previo riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche equivalenti alla recidiva.1.1. La sentenza premette che con l’atto di appello è stata chiesta, in primoluogo, la riqualificazione del reato nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art.75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 sulla base del rilievo che la Corte d’appellodi Bari aveva accolto nel 2023 l'appello proposto dall'imputato avverso il decretodi prevenzione e aveva revocato l'obbligo di soggiorno con efficacia retroattiva.Il motivo è stato rigettato sulla base della considerazione che era statorevocato il solo obbligo di soggiorno ed era stato confermato il restante decreto,sicché non era rimasta inficiata la rilevanza penale delle violazioni poste in esseredall'imputato in epoca antecedente. La revoca o la modifica del provvedimentonon escludono la sussistenza ab origine degli elementi in base ai quali la misura èstata adottata, con la conseguenza che non comportano la cessazione retroattivadegli effetti del provvedimento e, quindi, non rendono penalmente irrilevanti lecondotte di inosservanza degli obblighi tenute dal preposto anteriormente allarevoca o alla modifica.1.2. La sentenza, poi, dà atto che un secondo motivo d’appello riguardava ilmancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen.La Corte d’appello ha considerato, in proposito, che nel caso di specie l'offesanon può essere considerata tenue, sia con riferimento alla reiterazione di bentredici condotte di violazione della misura, sia con riferimento all’allarme socialeche ne è conseguito. Si trattava di una condotta abituale nient’affatto occasionale– come, peraltro, si ricava anche dalle numerose condanne specificheprecedentemente riportate da Curci, benché alcune siano risalenti nel tempo – emanifestazione della pervicacia dell’imputato nella violazione delle prescrizioniimposte.1.3 Con l'appello, l’imputato si è doluto anche della applicazione della recidivareiterata, specifica e infraquinquennale.Tuttavia, la Corte barese ha ritenuto che la recidiva sia stata correttamenteapplicata, alla luce del fatto che Curci ha riportato condanne sin dal 1991 e lungotutto il corso degli anni fino ai fatti per cui si procede. Si tratta di numerosiprecedenti penali, sia risalenti che recenti e specifici, in relazione a cui lapropensione al delitto emerge in modo evidente proprio dalla reiterata violazionedelle prescrizioni della sorveglianza speciale che sono contestate a Curci in questoprocedimento e che costituiscono indice della personalità refrattaria al rispettodelle regole di convivenza civile nonché di una marcata pericolosità e di unapersistente tendenza a contravvenire alle regole.1.4. Quanto, poi, al motivo di appello relativo alla pena, la Corte d’appello haritenuto il trattamento sanzionatorio assolutamente congruo rispetto all'entità delfatto, tenuto conto che per effetto della recidiva qualificata non si può andare oltreil giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche.2. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il difensore di MicheleCurci, articolando quattro motivi.2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen., la violazione dell’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione alla omessariqualificazione nell’ipotesi di cui al comma 1.Con decreto n. 20/23 la Corte d’appello di Bari aveva revocato l’obbligo disoggiorno con efficacia ex tunc e rendendo la misura priva di tale obbligo sindall’inizio. La revoca, dunque, era stata pronunciata per un vizio genetico, facendovenire meno il presupposto della fattispecie di cui al comma 2 dell’art. 75 d.lgs. n.159 del 2011, sicché le violazioni di Curci rivestivano esclusivo caratterecontravvenzionale ai sensi del comma 1.2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione allarevoca ex tunc dell’obbligo di soggiorno.La Corte di merito ha richiamato sul punto orientamenti giurisprudenzialirelativi a casi di revoca ex nunc dell’obbligo di soggiorno, applicandoliimpropriamente a un caso di revoca per illegittimità del provvedimento impositivodella misura.2.3. Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art.131-bis cod. pen.La sentenza ha escluso la particolare tenuità del fatto, richiamando iprecedenti di Curci, eterogenei e risalenti nel tempo, nonché attribuendo alleviolazioni orarie contestate un allarme sociale sproporzionato rispetto alla lororeale consistenza.La Corte d’appello, quindi, ha ancorato la valutazione alla personalitàcomplessiva del condannato, basando l’esclusione della causa di non punibilitàsulla biografia criminale e prescindendo dalla natura dei fatti contestati.2.4. Con il quarto motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneall’applicazione della recidiva.La Corte d’appello ha applicato la recidiva valorizzando esclusivamentel’esistenza di precedenti penali, ma senza indicare quale relazione intercorressetra gli stessi e le condotte di lieve entità oggetto del processo.Si tratta di motivazione circolare, in contrasto con l’art. 133 cod. pen., perchétrasforma la recidiva in un automatismo sanzionatorio basato sul passatodell’imputato.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 17.5.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, osservando che i primidue motivi sono generici e/o manifestamente infondati, in quanto le plurimeinosservanze alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno eranostate accertate in epoca anteriore al provvedimento di revoca, con conseguenterilevanza penale delle condotte; i giudici di merito, a fronte della tesi difensivadell’efficacia ex tunc della revoca, hanno chiarito che, al contrario, la revoca erastata determinata esclusivamente dall’esigenza di mitigare la misura, mentre ladifesa non ha allegato il provvedimento di revoca a sostegno del proprio assunto.Sono manifestamente infondati anche il terzo motivo, perché la Corte territorialeha correttamente denegato la particolare tenuità del fatto alla luce deinumerosissimi precedenti penali e dell’indole trasgressiva manifestata dallereiterate violazioni alle prescrizioni della misura di prevenzione, nonché il quartomotivo, perché l’applicazione della recidiva è stata logicamente giustificata allaluce delle condotte criminose suindicate, indice di marcata pericolosità e direfrattarietà al rispetto delle regole di convivenza sociale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso deve essere accolto, in quanto i primi due motivi, attinenti allaqualificazione giuridica della condotta attribuibile a Curci, sono fondati.1. Il ricorrente aveva eccepito, con l’atto di appello, che la revoca dell’obbligodi soggiorno, originariamente imposto a Curci con il decreto di applicazione dellamisura di prevenzione della sorveglianza speciale, avesse efficacia retroattiva, conla conseguenza di far rientrare il fatto commesso dall’imputato nella meno graveprevisione contravvenzionale dell’art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011.La Corte d’appello di Bari aveva ritenuto, invece, che la revoca del solo obbligodi soggiorno non avesse fatto venire meno la rilevanza penale delle violazioni diquell’obbligo poste in essere in epoca antecedente, trattandosi di istituto chedetermina la cessazione ex nunc degli effetti giuridici di un atto.Tuttavia, la conclusione della sentenza impugnata consegue adun’affermazione di carattere generale, che non si confronta con il caso sottopostoall’esame del giudice d’appello e non considera espressamente il contenuto deldecreto n. 20/2023 con cui la Corte d’appello di Bari ha deciso l’appello propostonell’interesse di Curci avverso il decreto n. 227/2021 del Tribunale di Bari –Sezione Misure di prevenzione, che aveva sottoposto l’odierno ricorrente allamisura di prevenzione della sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno nelcomune di Barletta.2. Il decreto sopra menzionato era compreso negli atti del fascicolo delgiudizio d’appello e dalla sua lettura emerge che la Corte d’appello di Bari, aseguito di annullamento con rinvio in sede di legittimità dell’originario decreto delTribunale di Bari per vizio di motivazione relativo proprio alla previsionedell’obbligo di soggiorno, ha revocato in data 7.6.2023 il predetto obbligo,confermando nel resto la applicazione della misura di prevenzione dellasorveglianza speciale.In particolare, il provvedimento in questione ha dato atto che «da una visioneed inconfutabile che, fatta eccezione per un risalente precedente (del 1991), cheriguarda un furto commesso a Viareggio, tutti gli altri episodi illeciti commessi dalCurci – la gran parte dei quali nell’ultimo periodo sarebbero soprattutto violazionialle prescrizioni della sorveglianza speciale – sono stati realizzati nel territoriocomunale di Barletta. Il proposto, pertanto, non esporta le proprie attività illeciteal di fuori del territorio comunale di Barletta ciò facendo ritenere ultronea laprescrizione ulteriore dell’obbligo di soggiorno».3. La revoca dell’obbligo di soggiorno, pertanto, è avvenuta a causa del difettogenetico delle condizioni legittimanti l'applicazione della prescrizione in questionee non per motivi sopravvenuti attinenti ad una diversa valutazione circa lapermanenza delle condizioni stesse.Di conseguenza, avrebbe dovuto trovare applicazione il consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la revoca del decretodi sottoposizione ad una misura di prevenzione, pronunciata dal giudice per difettooriginario di pericolosità sociale, rende penalmente irrilevante con efficacia "extunc" i comportamenti d'inosservanza agli obblighi, perché questi sono unpresupposto necessario del reato (Sez. 1, n. 44601 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pagano,Rv. 241911 – 01; Sez. 1, n. 35655 del 14/7/2004, dep. 2005, Alvaro, Rv. 232489– 01).Anche recentemente è stato ribadito in modo espresso che «non vi è dubbio… che in caso di accertato difetto ab origine delle condizioni di applicazione dellamisura, la revoca dispieghi efficacia retroattiva e, conseguentemente, resta privadi rilievo penale l'inosservanza agli obblighi con la medesima imposti. Diverso è,invece, il caso in cui la revoca intervenga non già per il difetto genetico dellecondizioni legittimanti l'applicazione della misura, bensì alla stregua dellasuccessiva valutazione di perdurante permanenza delle medesime condizioni»(così, Sez. 5, n. 17352 del 20/1/2020, Maiello, Rv. 279172 – 01, in motivazione;Sez. 1, n. n. 19763 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2024, Giurastante, non mass.; cfr. ancheSez. 1, n. 19704 del 17/1/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286396 – 01).Nel caso di specie, quindi, la revoca disposta dalla Corte d’appello di Bari nelprocedimento di prevenzione ha comportato la cessazione retroattiva degli effettidel provvedimento applicativo della misura della sorveglianza speciale nella partein cui imponeva a Curci l’obbligo di soggiorno nel comune di Barletta.Questo vuol dire che non poteva rimanere integrata nei fatti ascritti alricorrente la più grave fattispecie delittuosa di cui al comma 2 dell’art. 75 d.lgs n.159 del 2011, che punisce l'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerentialla sorveglianza speciale con l’obbligo o con il divieto di soggiorno. La noncontestata violazione da parte di Curci di alcune delle prescrizioni dellasorveglianza speciale (l’obbligo di permanere in casa tra le ore 20.00 e le ore 6.00,nonché l’obbligo di presentarsi negli orari stabiliti presso gli uffici di P.S.) avrebbedovuto eventualmente essere fatta rientrare – come invocato dal ricorrente –nell’ambito del comma 1 dello stesso art. 75, il quale prevede un'ipotesicontravvenzionale che si riferisce alla violazione degli obblighi inerenti allasorveglianza speciale c.d. semplice (cfr. Sez. U, n. 40076 del 27/4/2017, Paternò,Rv. 270496 – 01, in motivazione).4. A quanto fin qui complessivamente considerato, pertanto, conseguel’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio a diversa sezione della Corted’appello di Bari per un nuovo esame da svolgersi alla luce dei principi sopraindicati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Bari.Così deciso il 4.6.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
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