Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 2580/2010
ECLI:EU:T:2010:499
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑49/07
[OSCURATO:PERSONA]
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive destinate a combattere il terrorismo — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Diritti della difesa — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Motivazione — Ricorso per risarcimento danni»
Massime della sentenza
1.
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione
di congelamento dei fondi adottata nei confronti di talune persone ed entità sospettate di attività terroristiche — Decisione
che procede ad un riesame dell’elenco di persone, gruppi o entità considerati e che completa tale elenco senza abrogare la
decisione anteriore — Ricorso proposto da una persona non menzionata in detta decisione — Ricevibilità
(Art. 263 TFUE; posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, n. 6; regolamento del Consiglio n. 2580/2001, art. 2, n. 3;
decisioni del Consiglio 2006/379 e 2006/1008)
2.
Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di congelamento dei fondi adottata nei confronti di talune
persone ed entità sospettate di attività terroristiche — Decisione che procede a un riesame dell’elenco di persone, gruppi
o entità considerati e che mantiene taluni di loro su detto elenco
(Art. 296 TFUE; posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, n. 6; regolamento del Consiglio n. 2580/2001, art. 2, n. 3)
3.
Diritto dell’Unione — Principi — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Decisione di congelamento dei fondi adottata
nei confronti di determinate persone ed entità sospettate di attività terroristiche — Decisione che procede a un riesame dell’elenco
di persone, gruppi o entità considerati e che mantiene taluni di loro su detto elenco — Sindacato giurisdizionale ad opera
del giudice dell’Unione — Presupposti
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, n. 6; regolamento
del Consiglio n. 2580/2001, art. 2, n. 3)
1.
La decisione 2006/1008, che attua l’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro
determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, non dispone l’abrogazione della decisione 2006/379, ma
effettua l’aggiunta di taluni nomi ed entità all’elenco fissato da quest’ultima.
Quindi, la valutazione della ricevibilità di un ricorso avverso la decisione 2006/1008, presentato da una persona non esplicitamente
menzionata in detta decisione, deve essere operata alla luce di due considerazioni principali. In primo luogo, il Consiglio
ha l’obbligo di procedere ad un riesame dell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità coinvolte in atti terroristici
almeno una volta ogni sei mesi, in conformità all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 ed all’art. 1, n. 6, della posizione
comune 2001/931, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo. In secondo luogo, dal secondo
‘considerando’ della decisione 2006/1008 risulta che essa completa l’elenco fissato dalla decisione 2006/379, senza disporne
l’abrogazione. Ciò costituisce una manifestazione della volontà del Consiglio di mantenere su detto elenco le persone il cui
nome è menzionato in quest’ultima decisione, con l’implicazione che i suoi capitali permangono congelati. Si deve conseguentemente
ritenere che una persona riguardata dalla decisione 2006/379 sia individualmente e direttamente interessata dalla decisione
2006/1008 ed il suo ricorso contro detta decisione deve essere considerato ricevibile.
(v. punti 34‑36)
2.
Sia la motivazione di una decisione iniziale di congelamento dei capitali sia la motivazione delle decisioni successive devono
trattare non solo le condizioni legali di applicazione del regolamento n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche,
contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, in particolare l’esistenza di una decisione nazionale
assunta da un’autorità competente, ma altresì i motivi specifici e concreti per cui il Consiglio considera, nell’esercizio
del suo potere discrezionale di valutazione, che l’interessato deve essere oggetto di una misura di congelamento dei capitali.
Sebbene, in forza dell’art. 1, n. 6, della posizione comune 2001/931, relativo a misure restrittive specifiche per la lotta
al terrorismo, cui rinvia altresì l’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, le decisioni successive di congelamento dei
capitali debbano essere precedute da un riesame della situazione dell’interessato, ciò avviene allo scopo di assicurarsi che
il mantenimento di questi nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità coinvolte in atti di terrorismo sia giustificato,
eventualmente sulla base di nuovi elementi di informazione o di prova. Tuttavia, quando i motivi di una decisione successiva
di congelamento dei capitali sono essenzialmente gli stessi già invocati in occasione di una precedente decisione, una semplice
dichiarazione in tal senso può essere sufficiente, in particolare nel caso in cui l’interessato sia un gruppo o un’entità.
Per il resto, poiché il Consiglio dispone di un ampio potere discrezionale in merito agli elementi da prendere in considerazione
ai fini dell’adozione o del mantenimento di una misura di congelamento dei capitali, non può esigersi che esso indichi in
maniera più specifica in che modo il congelamento dei capitali di una persona riguardata da una tale misura contribuisca,
concretamente, alla lotta contro il terrorismo, ovvero che fornisca prove tese a dimostrare che l’interessato potrebbe utilizzare
i propri capitali per commettere o favorire in futuro atti terroristici.
(v. punti 53‑55, 57)
3.
Il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto comunitario, che deriva
dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è stato sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo, oltre ad essere stato ribadito anche dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea.
A tal proposito, l’efficacia del controllo giurisdizionale, il quale deve poter avere segnatamente ad oggetto la legittimità
dei motivi su cui è basata l’inclusione del nome di una persona o di un’entità nell’elenco allegato alla posizione comune
2001/931, relativo a misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che comporta l’imposizione all’interessato di un insieme
di provvedimenti restrittivi, implica che l’autorità comunitaria di cui trattasi è tenuta, per quanto possibile, a comunicare
siffatti motivi alla persona o all’entità interessata o al momento in cui tale inclusione viene decisa, ovvero, quantomeno,
il più rapidamente possibile dopo che l’inclusione sia stata compiuta, allo scopo di consentire a tali destinatari l’esercizio
nei termini del proprio diritto a ricorrere.
Per quanto riguarda le decisioni successive al congelamento dei capitali, adottate dal Consiglio nel contesto del riesame
a intervalli regolari, almeno una volta ogni sei mesi, a giustificazione del mantenimento dell’interessato sull’elenco controverso,
previsto all’art. 1, n. 6, di detta posizione comune, non è più necessario garantire un effetto a sorpresa per assicurare
l’efficacia delle sanzioni. Quindi, qualsiasi decisione successiva al congelamento dei capitali deve essere preceduta da una
nuova possibilità di audizione e, eventualmente, dalla comunicazione dei nuovi elementi a carico.
(v. punti 59‑60)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
7 dicembre 2010 (
*
)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive destinate a combattere il terrorismo – Congelamento dei capitali – Ricorso di annullamento – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Motivazione – Ricorso per risarcimento danni»
Nella causa T‑49/07,
[OSCURATO:PERSONA],
residente in Mielkendorf (Germania), rappresentato dall’avv. F. Zillmer,
ricorrente,
contro
Consiglio dell’Unione europea,
rappresentato inizialmente dal sig. M. Bishop, dalla sig.ra E. [OSCURATO:PERSONA] e dal sig. S. Marquardt, successivamente dai sigg. Bishop,
J.‑P. Hix, nonché dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
convenuto,
sostenuto da
Repubblica italiana,
rappresentata dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di agente, assistita dall’avv. G. Albenzio, avvocato dello Stato,
interveniente,
avente ad oggetto, da una parte, una domanda di parziale annullamento, da ultimo, della decisione del Consiglio 15 luglio 2008,
2008/583/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche,
contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2007/868/CE (GU L 188, pag. 21),
nei limiti in cui riguarda il ricorrente, e la condanna del Consiglio a non menzionare più il nome del ricorrente nelle sue
future decisioni in assenza di una decisione giurisdizionale definitiva, nonché, dall’altra, una domanda di risarcimento danni,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),
composto dalle sig.re I. [OSCURATO:PERSONA], presidente, K. [OSCURATO:PERSONA] e dal sig. S. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici,
cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 novembre 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
1
Il 28 settembre 2001 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (in prosieguo: il «Consiglio di sicurezza») ha adottato
la risoluzione 1373 (2001), che stabilisce strategie dirette alla lotta con tutti i mezzi contro il terrorismo e, in particolare,
contro il suo finanziamento. L’art. 1, lett. c), di tale risoluzione dispone, segnatamente, che gli Stati congelino senza
indugio i capitali e gli altri strumenti finanziari o risorse economiche delle persone che commettono o tentano di commettere
atti di terrorismo, li agevolano o vi partecipano, delle entità appartenenti a tali persone o da esse controllate, e delle
persone ed entità che agiscono in nome o dietro istruzione di tali persone o entità.
2
Il 27 dicembre 2001, considerando che fosse necessaria un’azione della Comunità europea allo scopo di attuare, in conformità
agli obblighi che incombono ai suoi Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite, la risoluzione del Consiglio di
sicurezza 1373 (2001), il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, in forza degli artt. 15 UE e 34 UE, la posizione comune
2001/930/PESC relativa alla lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 90), nonché la posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione
di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 93).
3
Ai sensi dell’art. 1, n. 1, della posizione comune 2001/931, essa si applica «alle persone, gruppi ed entità, elencati nell’allegato,
coinvolti in atti terroristici».
4
Ai sensi dell’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931, l’elenco riportato nell’allegato è redatto sulla base di informazioni
precise o di elementi del fascicolo che mostrano che è stata adottata una decisione da parte di un’autorità competente nei
confronti delle persone, dei gruppi e delle entità menzionati, che si tratti dell’apertura di indagini o di azioni penali
per un atto terroristico, il tentativo di commetterlo, la partecipazione a tale atto o la sua agevolazione, basate su prove
o indizi seri e credibili, o si tratti di una condanna per tali fatti. Si intende per «autorità competente» un’autorità giudiziaria
ovvero, se le autorità giudiziarie non hanno alcuna competenza in materia, un’autorità competente equivalente in tale settore.
5
Conformemente all’art. 1, n. 6, della posizione comune 2001/931, i nomi delle persone ed entità riportati nell’elenco in allegato
sono riesaminati regolarmente almeno una volta per semestre onde accertarsi che il loro mantenimento nell’elenco sia giustificato.
6
Ai sensi degli artt. 2 e 3 della posizione comune 2001/931, la Comunità europea, nei limiti dei poteri che le sono conferiti
dal Trattato CE, ordina il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie o economiche delle persone, gruppi
ed entità elencati nell’allegato e garantisce che capitali, risorse finanziarie o economiche o servizi finanziari o altri
servizi connessi non siano, direttamente o indirettamente, messi a loro disposizione.
7
Ritenendo che fosse necessario un regolamento per attuare a livello comunitario le misure descritte nella posizione comune
2001/931, il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato, sulla base degli artt. 60 CE, 301 CE e 308 CE, il regolamento (CE)
n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo
(GU L 344, pag. 70). Da tale regolamento emerge che, salve le deroghe da esso previste, devono essere congelati tutti i capitali
detenuti da una persona fisica o giuridica, da un gruppo o da un’entità ricompresi nell’elenco di cui al suo art. 2, n. 3.
Allo stesso modo, è vietato mettere capitali o servizi finanziari a disposizione di tali persone, gruppi o entità. Il Consiglio,
deliberando all’unanimità, elabora, riesamina e modifica l’elenco di persone, gruppi o entità ai quali si applica il regolamento,
in conformità delle disposizioni di cui all’art. 1, nn. 4-6, della posizione comune 2001/931.
8
L’elenco iniziale delle persone, gruppi ed entità ai quali si applica il regolamento n. 2580/2001 è stato stabilito con la
decisione del Consiglio 27 dicembre 2001, 2001/927/CE, relativa all’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento
n. 2580/2001 (GU L 344, pag. 83).
9
Da allora il Consiglio ha adottato diverse posizioni comuni e decisioni allo scopo di aggiornare gli elenchi rispettivamente
previsti dalla posizione comune 2001/931 e dal regolamento n. 2580/2001.
Fatti
10
Il ricorrente, sig. [OSCURATO:PERSONA], è un cittadino algerino che vive dal 1990 nella Repubblica federale di Germania e che ha
sposato il 18 settembre 2003 una cittadina tedesca.
11
Il 9 ottobre 2000 il giudice per le indagini preliminari di Napoli ha emesso un mandato di arresto provvisorio contro il ricorrente.
In tale mandato il ricorrente è accusato di aver partecipato ad un complotto finalizzato a costituire in Italia una cellula
del gruppo «Al‑[OSCURATO:PERSONA] e Al‑[OSCURATO:PERSONA]» ([OSCURATO:PERSONA]), che è attivo in Algeria dal 1992 e che sostiene attività terroristiche,
nonché di traffico d’armi e di falsificazione di documenti a vantaggio di gruppi terroristici in Algeria. Con ordinanza 30
maggio 2008 il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha rinviato a giudizio il ricorrente, sulla base di
quattro capi di imputazione, di cui tre connessi con l’organizzazione terroristica summenzionata.
12
Con la posizione comune 12 dicembre 2002, 2002/976/PESC, che aggiorna la posizione comune 2001/931 ed abroga la posizione
comune 2002/847/PESC (GU L 337, pag. 93), il Consiglio ha aggiornato l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità ai
quali si applica la posizione comune 2001/931. Il punto 1 dell’allegato della posizione comune 2002/976 menziona per la prima
volta il nome del ricorrente, che è indicato nel modo seguente:
«[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Algeri (Algeria) (membro di al-[OSCURATO:PERSONA] e al-[OSCURATO:PERSONA])».
13
Dal 12 dicembre 2002 si sono succedute numerose decisioni che includono il nome del ricorrente nell’elenco previsto all’art. 2,
n. 3, del regolamento n. 2580/2001 (in prosieguo: l’«elenco controverso») ed implicanti, segnatamente, il congelamento dei
suoi capitali. Tra esse si devono esporre quelle cui hanno fatto riferimento le parti della presente controversia.
14
Il 12 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato la decisione 2002/974/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento
n. 2580/2001 e abroga la decisione 2002/848/CE (GU L 337, pag. 85). Con l’art. 1 della decisione 2002/974, il nome del ricorrente
compare sull’elenco controverso.
15
Il 2 aprile 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/309/PESC che aggiorna la posizione comune 2001/931 e che
abroga la posizione comune 2003/906/PESC (GU L 99, pag. 61). Il nome del ricorrente compare sull’elenco allegato. Lo stesso
giorno, il Consiglio ha adottato la decisione 2004/306/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001
e che abroga la decisione 2003/902/CE (GU L 99, pag. 28).
16
Con la decisione 29 maggio 2006, 2006/379/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e che abroga
la decisione 2005/930/CE (GU L 144, pag. 21), il nome del ricorrente continua a comparire sull’elenco controverso.
17
Nella decisione 21 dicembre 2006, 2006/1008/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 (GU L 379,
pag. 123, rettifica nella GU 2007, L 150, pag. 16), il Consiglio ha constatato che un certo numero di altre persone, gruppi
o entità avrebbe dovuto essere aggiunto all’elenco controverso fissato dalla decisione 2006/379, senza che esso venisse abrogato.
Il nome del ricorrente non è citato nella decisione 2006/1008.
18
Con la decisione del Consiglio 15 luglio 2008, 2008/583/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001
e abroga la decisione 2007/868/CE (GU L 188, pag. 21; in prosieguo: la «decisione impugnata»), il nome del ricorrente continua
a comparire sull’elenco controverso.
Procedimento e conclusioni delle parti
19
Il ricorrente ha proposto il presente ricorso con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 febbraio
2007.
20
Il ricorso era inizialmente diretto contro la decisione 2002/848 e tutte le decisioni adottate a partire da essa, inclusa
la decisione 2006/1008.
21
Il 30 marzo 2007 il ricorrente ha effettuato la regolarizzazione dei vizi da cui l’atto di ricorso era inficiato, prendendo
in considerazione esclusivamente la decisione 2006/1008.
22
Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 giugno 2007 il Consiglio ha sollevato, a norma dell’art. 114,
n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, un’eccezione di irricevibilità. Con ordinanza del presidente della Seconda
Sezione del Tribunale 22 settembre 2008, l’eccezione di irricevibilità è stata riunita al merito.
23
Il 1° ottobre 2008 il Tribunale ha chiesto al ricorrente se, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di
cui all’art. 64 del regolamento di procedura, intendeva procedere ad una riformulazione delle conclusioni e dei motivi dedotti,
tenuto conto dell’adozione della decisione impugnata. Il 17 ottobre 2008 il ricorrente ha riformulato le sue conclusioni allo
scopo di dirigere il suo ricorso esclusivamente avverso la decisione impugnata.
24
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 aprile 2009, la Repubblica italiana ha chiesto di intervenire
nella presente causa a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Con ordinanza 14 maggio 2009, sentite le parti, il presidente
della Seconda Sezione del Tribunale, applicando l’art. 116, n. 6, del regolamento di procedura, ha ammesso l’intervento.
25
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata, nei limiti in cui lo riguarda e dichiarare che essa gli è inapplicabile;
– condannare il Consiglio a non menzionarlo nelle sue future decisioni che attuano l’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001,
che seguiranno la decisione impugnata, fin quando non sia stato constatato con una decisione giurisdizionale divenuta definitiva
che egli è membro di «Al‑[OSCURATO:PERSONA]» e di «Al‑[OSCURATO:PERSONA]» o che sostiene in altro modo il terrorismo;
– condannare il Consiglio a pagargli un’indennità destinata a risarcire il pregiudizio subito, di importo non inferiore a EUR 2 000;
– condannare il Consiglio alle spese.
26
Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:
– respingere in quanto priva di fondamento la domanda del ricorrente diretta all’annullamento della decisione impugnata;
– dichiarare la domanda di risarcimento del ricorrente irricevibile o, comunque, respingerla in quanto priva di fondamento;
– dichiarare la domanda di ingiunzione presentata dal ricorrente irricevibile;
– condannare il ricorrente alle spese.
27
La Repubblica italiana sostiene le conclusioni del Consiglio.
In diritto
1.
Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata
Sulla ricevibilità
Sulla domanda di ingiunzione
28
Il Consiglio eccepisce l’irricevibilità della domanda del ricorrente consistente in sostanza nell’ingiunzione di non iscrivere
il suo nome nei futuri elenchi, fin quando non sia stata adottata una decisione giurisdizionale definitiva che constati che
egli sostiene il terrorismo.
29
Detta domanda deve essere interpretata come una richiesta di ingiunzione al Consiglio. Al riguardo occorre ricordare che,
nell’ambito di un ricorso basato sull’art. 230 CE, il Tribunale non è competente a rivolgere ingiunzioni alle istituzioni
(v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 29 novembre 1993, causa T‑56/92, Koelman/Commissione, Racc. pag. II‑1267, punto
18, e sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, cause riunite T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 e T‑388/94, [OSCURATO:PERSONA]
e a./Commissione, Racc. pag. II‑3141, punto 53).
30
La richiesta di ingiunzione al Consiglio deve pertanto essere dichiarata irricevibile.
Sulla legittimazione del ricorrente ad agire avverso la decisione inizialmente impugnata
– Argomenti delle parti
31
Il Consiglio ritiene che il ricorso sia irricevibile per quanto riguarda la domanda di annullamento della decisione 2006/1008,
dato che il ricorrente non ne è individualmente interessato poiché il suo nome non compare nell’allegato. Il Consiglio considera
che la decisione 2006/1008 non abroga la decisione 2006/379, ma si limita ad aggiungere nomi all’elenco fissato da quest’ultima,
che resta in vigore. Secondo il Consiglio, la riformulazione delle conclusioni non può influire sull’irricevibilità del ricorso
iniziale.
32
Il ricorrente afferma che il ricorso proposto avverso la decisione 2006/1008 è ricevibile, poiché quest’ultima lo riguarda
individualmente malgrado l’assenza di una menzione esplicita del suo nome. Il ricorrente considera la decisione 2006/1008
come un’estensione dell’elenco che compare in allegato alla decisione 2006/379.
– Giudizio del Tribunale
33
Il Consiglio eccepisce l’irricevibilità del ricorso proposto avverso la decisione 2006/1008, in quanto il ricorrente non vi
è menzionato. Si deve in effetti constatare che la decisione 2006/1008 non menziona esplicitamente il nome del ricorrente.
Si deve conseguentemente verificare se egli sia direttamente e individualmente interessato da tale decisione. Al riguardo,
occorre ricordare come dalla giurisprudenza costante della Corte risulti che il soggetto che non sia destinatario di una decisione
può sostenere che questa lo riguarda ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, soltanto qualora il provvedimento lo tocchi
a causa di determinate qualità personali ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità, e quindi
lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari (sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione,
Racc. pag. 195, in particolare pag. 220).
34
Occorre previamente ricordare che la decisione 2006/1008 non dispone l’abrogazione della decisione 2006/379, ma effettua l’aggiunta
di taluni nomi ed entità all’elenco fissato da quest’ultima.
35
La valutazione della ricevibilità del ricorso presentato avverso la decisione 2006/1008 deve essere operata alla luce di due
considerazioni principali. In primo luogo, il Consiglio ha l’obbligo di procedere ad un riesame dell’elenco controverso almeno
una volta ogni sei mesi, in conformità all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 ed all’art. 1, n. 6, della posizione
comune 2001/931. In secondo luogo, dal secondo ‘considerando’ della decisione 2006/1008 risulta che essa completa l’elenco
fissato dalla decisione 2006/379, senza disporne l’abrogazione. Ciò costituisce una manifestazione della volontà del Consiglio
di mantenere il ricorrente sull’elenco controverso, con l’implicazione che i suoi capitali permangono congelati. Poiché quest’ultima
circostanza era contemplata dalla decisione 2006/379, si deve conseguentemente ritenere che il ricorrente sia individualmente
e direttamente interessato dalla decisione 2006/1008.
36
Da quanto precede risulta che l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio deve essere respinta e che il ricorso
deve essere considerato ricevibile nella parte in cui riguarda la decisione 2006/1008, in conformità alla giurisprudenza Othman
(sentenza del Tribunale 11 giugno 2009, causa T–318/01, Othman/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑1627, punto 53). Va
considerato che la domanda di riformulazione delle conclusioni del 17 ottobre 2008 è quindi del pari ricevibile e che il presente
ricorso ha ad oggetto la legittimità della decisione impugnata, come concordemente ammesso dalle parti, circostanza della
quale si è preso atto nel verbale dell’udienza.
Nel merito
37
Occorre riunire le censure mosse dal ricorrente in due motivi, cioè, in primo luogo, in un motivo vertente sulla violazione
dei diritti fondamentali e sull’obbligo di motivazione e, in secondo luogo, in un motivo attinente all’esistenza di un errore
di valutazione e ad uno sviamento di potere commessi dal Consiglio.
Sul primo motivo, vertente su una violazione dei diritti fondamentali e sull’obbligo di motivazione
– Argomenti delle parti
38
Il ricorrente considera che la garanzia dei diritti della difesa contribuisca ad assicurare il corretto esercizio del diritto
ad un’effettiva tutela giurisdizionale. Il regolamento n. 2580/2001 e la posizione comune 2001/931, cui detto regolamento
rinvia, non prevederebbero alcuna procedura per la comunicazione della decisione impugnata e degli elementi a carico che hanno
condotto a menzionare il ricorrente nell’elenco controverso. Tale regolamento non prevederebbe neppure un’audizione precedente
o successiva dell’interessato che possa condurre a cancellare il suo nome dall’elenco controverso. Il ricorrente non è stato,
a suo avviso, in nessun momento in grado di presentare la sua difesa per quanto riguarda la menzione del suo nome nell’elenco
controverso. Il ricorrente considera che, disponendo il congelamento dei suoi capitali, la decisione impugnata gli ha inflitto
sanzioni economiche e finanziarie. In forza di una costante giurisprudenza della Corte, i diritti della difesa costituirebbero
un principio fondamentale del diritto comunitario che deve sempre essere garantito.
39
La risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza non istituirebbe alcuna procedura atta a consentire di contestare le
misure di congelamento dei capitali. Spetterebbe agli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite individuare concretamente
quali siano le persone, i gruppi e le entità i cui capitali devono essere congelati in applicazione di siffatta risoluzione.
Poiché una valutazione discrezionale della Comunità è necessaria, il rispetto dei diritti della difesa degli interessati si
imporrebbe in linea di principio alle istituzioni comunitarie (sentenza del Tribunale 12 dicembre 2006, causa T‑228/02, Organisation
des Modjahedines du peuple d’Iran/Consiglio, Racc. pag. II‑4665; in prosieguo: la «sentenza OMPI», punti 101 e segg.).
40
Per di più l’adozione di una decisione che attua l’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 violerebbe il diritto del ricorrente
ad una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che egli trae dall’ordinamento giuridico comunitario. Le ragioni concrete
che giustificano la menzione del suo nome nell’elenco controverso non gli sarebbero state comunicate, impedendogli così di
intentare utilmente il suo ricorso dinanzi al Tribunale.
41
Il ricorrente invoca l’art. 253 CE che imporrebbe al Consiglio di motivare gli atti che adotta. La decisione impugnata non
sarebbe motivata. In forza di una giurisprudenza costante, l’obbligo di motivare gli atti che recano pregiudizio sarebbe inteso
a fornire un’informazione sufficiente all’interessato. Quest’ultimo dovrebbe poter distinguere se la decisione sia fondata
o se essa sia eventualmente inficiata da un vizio. È questo l’unico modo che l’interessato ha per verificare se può contestarne
la validità dinanzi al giudice comunitario e, per quest’ultimo, di esercitare il suo controllo di legittimità (sentenza della
Corte 2 ottobre 2003, causa C‑199/99 P, Corus UK/Commissione, Racc. pag. I‑11177, punto 145). Inoltre, l’atto che reca pregiudizio
non sarebbe stato notificato al ricorrente. Infine, quest’ultimo considera che il riferimento fatto dal Consiglio all’istruttoria
aperta nei suoi confronti in Italia non costituisca una motivazione sufficiente.
42
A titolo cautelare, il ricorrente afferma che la menzione di cui all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 e di cui all’art. 1,
nn. 4 e 6, della posizione comune 2001/931 non costituisce una motivazione sufficiente della decisione impugnata.
43
Nella sua risposta ad un quesito scritto posto dal Tribunale, il ricorrente invoca una violazione dei principi generali del
diritto comunitario che deriverebbe dal diritto all’equo processo, dal diritto ad un tribunale imparziale, dal principio della
presunzione di innocenza e dal diritto di proprietà, come tutelati dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo
e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), senza altri sviluppi. Infine, nella
replica, il ricorrente invoca il fatto che gli è vietato lavorare.
44
Il Consiglio, sostenuto dall’interveniente, contesta l’integralità degli argomenti sollevati dal ricorrente a sostegno del
primo motivo.
– Giudizio del Tribunale
45
In base ad una giurisprudenza costante, i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto, dei
quali il giudice comunitario garantisce l’osservanza. A questo proposito la Corte e il Tribunale si ispirano alle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri nonché alle indicazioni fornite dai Trattati internazionali in materia di tutela dei
diritti dell’uomo ai quali gli Stati membri hanno cooperato o aderito. La CEDU riveste, al riguardo, un significato particolare
(v. sentenza della Corte 26 giugno 2007, causa C‑305/05, Ordre des barreaux francophones et germanophone e a., Racc. pag. I‑5305,
punto 29, e giurisprudenza ivi citata).
46
Risulta altresì dalla giurisprudenza che il rispetto dei diritti dell’uomo costituisce una condizione di legittimità degli
atti comunitari (parere della Corte 28 marzo 1996, 2/94, Racc. pag. I‑1759, punto 34) e che nella Comunità non possono essere
consentite misure incompatibili con il loro rispetto (v. sentenza della Corte 12 giugno 2003, causa C‑112/00, Schmidberger,
Racc. pag. I‑5659, punto 73, e giurisprudenza ivi citata).
47
Per quanto riguarda il rispetto dei diritti della difesa, secondo una costante giurisprudenza, in qualsiasi procedimento promosso
nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo, esso costituisce un principio fondamentale del
diritto comunitario che dev’essere garantito anche in mancanza di qualsiasi disciplina per quanto riguarda il procedimento
di cui trattasi. Tale principio impone che i destinatari di una sanzione siano messi in condizione di far conoscere utilmente
il proprio punto di vista sugli elementi assunti a loro carico per infliggere la sanzione (v. sentenza OMPI, punto 91, e giurisprudenza
ivi citata).
48
Nel contesto di una decisione di congelamento di capitali il principio generale di rispetto dei diritti della difesa esige,
a meno che non vi ostino ragioni imperative riguardanti la sicurezza della Comunità o dei suoi Stati membri o la condotta
delle loro relazioni internazionali, che gli elementi a carico vengano comunicati all’interessato, per quanto possibile, o
contemporaneamente all’adozione o al più presto dopo l’adozione di una decisione iniziale di congelamento dei capitali. Alle
stesse condizioni, qualsiasi decisione successiva di congelamento dei capitali deve essere in linea di principio preceduta
da una comunicazione dei nuovi elementi a carico e da un’audizione (sentenza OMPI, punto 137).
49
Nella fattispecie, un’esposizione dei motivi è stata inviata dal Consiglio al ricorrente il 3 gennaio 2008, successivamente
all’adozione della decisione del Consiglio 20 dicembre 2007, 2007/868/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento
n. 2580/2001 e che abroga la decisione 2007/445/CE (GU L 340, pag. 100), il cui testo era identico a quello delle decisioni
anteriori che menzionavano il suo nome. Il ricorrente ha formulato osservazioni in una lettera del 14 marzo 2008. Il Consiglio
ha svolto un esame del suo contenuto e ha deciso di mantenere il nome del ricorrente mediante la decisione impugnata sull’elenco
controverso. Nella lettera inviata al ricorrente il 15 luglio 2008, che includeva sia la decisione impugnata sia un’esposizione
dei motivi identica a quella delle decisioni anteriori che menzionavano il suo nome, il Consiglio ha indicato che, dopo aver
esaminato la lettera del ricorrente del 14 marzo 2008, riteneva che non sussistesse nel fascicolo alcun nuovo elemento atto
a giustificare una modifica nella sua posizione e che la motivazione comunicata anteriormente al ricorrente rimaneva valida.
Ne deriva che, per quanto riguarda il diritto al contraddittorio, il Consiglio ha offerto al ricorrente l’opportunità di formulare
osservazioni in ordine all’esposizione dei motivi.
50
Da quanto precede deriva che la censura vertente su una violazione dei diritti della difesa del ricorrente e, in particolare,
del suo diritto al contraddittorio deve essere respinta.
51
Per quanto riguarda la violazione dell’obbligo di motivazione invocato dal ricorrente, tale obbligo costituisce il corollario
del principio di rispetto dei diritti della difesa. Occorre ricordare, al riguardo, che l’obbligo di motivare un atto che
arreca pregiudizio ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per giudicare se l’atto sia
fondato, oppure se sia eventualmente inficiato da un vizio che consente di contestarne la validità e, d’altro lato, di consentire
al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato di legittimità dell’atto stesso (sentenze della Corte Corus UK/Commissione,
cit., punto 145, e 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C–202/02 P, da C‑205/02 P a C–208/02 P e C–213/02 P, [OSCURATO:PERSONA]
e a./Commissione, Racc. pag. I‑5425, punto 462).
52
L’oggetto della garanzia afferente all’obbligo di motivazione nel contesto dell’adozione di una decisione di congelamento
dei capitali adottata ai sensi dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, nonché le limitazioni di tale garanzia che
possono essere legittimamente imposte agli interessati, in un simile contesto, sono stati definiti dal Tribunale nella sentenza
OMPI (punti 138‑151).
53
Emerge in particolare dai punti 143‑146 e 151 di tale sentenza che sia la motivazione di una decisione iniziale di congelamento
dei capitali, sia la motivazione delle decisioni successive devono trattare non solo le condizioni legali di applicazione
del regolamento n. 2580/2001, in particolare l’esistenza di una decisione nazionale assunta da un’autorità competente, ma
altresì i motivi specifici e concreti per cui il Consiglio considera, nell’esercizio del suo potere discrezionale di valutazione,
che l’interessato deve essere oggetto di una misura di congelamento dei capitali.
54
Peraltro, emerge sia dal punto 145 della sentenza OMPI sia dall’art. 1, n. 6, della posizione comune 2001/931, cui rinvia
altresì l’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, che se le decisioni successive di congelamento dei capitali devono essere
precedute da un «riesame» della situazione dell’interessato, ciò avviene allo scopo di assicurarsi che il mantenimento dell’interessato
nell’elenco controverso «sia ancora giustificato», eventualmente sulla base di nuovi elementi di informazione o di prova.
55
Il Tribunale ha precisato in tal senso che, quando i motivi di una decisione successiva di congelamento dei capitali sono
essenzialmente gli stessi già invocati in occasione di una precedente decisione, una semplice dichiarazione in tal senso può
essere sufficiente, in particolare nel caso in cui l’interessato sia un gruppo o un’entità (sentenza del Tribunale 30 settembre
2009, causa T‑341/07, Sison/Consiglio, Racc. pag. II‑3625, punto 62, e giurisprudenza ivi citata).
56
Nella fattispecie, dall’esposizione dei motivi che accompagna la lettera di notifica della decisione impugnata risulta che
l’iscrizione del nome del ricorrente sull’elenco controverso è basata sul fatto che il giudice per le indagini preliminari
di Napoli ha emesso un mandato di arresto provvisorio nei suoi confronti il 9 ottobre 2000. Il ricorrente è accusato di aver
partecipato ad un complotto allo scopo di costituire in Italia una cellula del gruppo «Al‑[OSCURATO:PERSONA] e Al‑[OSCURATO:PERSONA]» ([OSCURATO:PERSONA]), attivo in Algeria dal 1992 e sostenitore di attività terroristiche, nonché di traffico di armi e di falsificazione
di documenti a vantaggio di gruppi terroristici in Algeria. Tale indagine giudiziaria italiana era in corso, il che giustificava
l’inclusione del ricorrente nell’elenco controverso allegato alla posizione comune 2001/931.
57
Per il resto, occorre ricordare l’ampio potere discrezionale di cui dispone il Consiglio in merito agli elementi da prendere
in considerazione ai fini dell’adozione o del mantenimento di una misura di congelamento dei capitali. Di conseguenza, non
può esigersi che il Consiglio indichi in maniera più specifica in che modo il congelamento dei capitali del ricorrente contribuisca,
concretamente, alla lotta contro il terrorismo, ovvero che fornisca prove tese a dimostrare che l’interessato potrebbe utilizzare
i propri capitali per commettere o favorire in futuro atti terroristici (sentenze OMPI, punto 159, e Sison/Consiglio, cit.,
punti 65 e 66).
58
Tenuto conto di tali circostanze in fatto, deve essere respinta la censura in cui si lamenta una violazione dell’obbligo di
motivazione.
59
D’altro canto, il ricorrente sostiene di non aver beneficiato di una tutela giurisdizionale effettiva. Secondo costante giurisprudenza,
il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che deriva dalle
tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è stato sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU, oltre ad essere stato
ribadito anche dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza
(GU C 364, pag. 1) (sentenza della Corte 13 marzo 2007, causa C‑432/05, Unibet, Racc. pag. I‑2271, punto 37).
60
Si deve inoltre concludere nella fattispecie, alla luce della giurisprudenza della Corte in altri ambiti (sentenze della Corte
15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens e a., Racc. pag. 4097, punto 15, e [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, cit., punti
462 e 463), che l’efficacia del controllo giurisdizionale, il quale deve poter avere segnatamente ad oggetto la legittimità
dei motivi su cui è basata, nella specie, l’inclusione del nome di una persona o di un’entità nell’elenco controverso allegato
alla posizione comune 2001/931 e che comporta l’imposizione all’interessato di un insieme di provvedimenti restrittivi, implica
che l’autorità comunitaria di cui trattasi è tenuta, per quanto possibile, a comunicare siffatti motivi alla persona o all’entità
interessata o al momento in cui tale inclusione viene decisa, ovvero, quantomeno, il più rapidamente possibile dopo che l’inclusione
è stata compiuta, allo scopo di consentire a tali destinatari l’esercizio nei termini del diritto a ricorrere. Per quanto
riguarda le decisioni successive al congelamento dei capitali, adottate dal Consiglio nel contesto del riesame a intervalli
regolari, da svolgersi almeno una volta ogni sei mesi, a giustificazione del mantenimento dell’interessato sull’elenco controverso
previsto all’art. 1, n. 6, della posizione comune 2001/931, non è più necessario garantire un effetto a sorpresa per assicurare
l’efficacia delle sanzioni. Quindi, qualsiasi decisione successiva al congelamento dei capitali deve essere preceduta da una
nuova possibilità di audizione e, eventualmente, dalla comunicazione dei nuovi elementi a carico (sentenza OMPI, punto 131;
v. anche, al riguardo, sentenza della Corte 3 settembre 2008, cause riunite C‑402/05 P e C‑415/05 P, Kadi e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I‑6351, punto 338, e sentenza del Tribunale 11 luglio 2007, causa T‑47/03,
Sison/Consiglio, Racc. pag. II‑2047, punti 212 e 213).
61
Dai precedenti punti 55 e 56 risulta che il ricorrente si è visto comunicare la decisione impugnata e un’esposizione dei motivi
con una lettera dello stesso giorno di quello dell’adozione di detta decisione. [OSCURATO:PERSONA] procedendo, il Consiglio ha consentito
al ricorrente di difendere i suoi diritti e di decidere con cognizione di causa se fosse utile adire il giudice comunitario
nonché di porlo pienamente in grado di esercitare il suo controllo di legittimità sulla decisione impugnata.
62
Da quanto precede risulta che, nella fattispecie, la censura vertente su una violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale
effettiva deve essere respinta.
63
Per quanto riguarda il principio della presunzione di innocenza, enunciato all’art. 6, n. 2, della CEDU e all’art. 48, n. 1,
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, va considerato che esso costituisce un diritto fondamentale idoneo ad attribuire
ai singoli diritti di cui il giudice comunitario garantisce il rispetto (sentenze del Tribunale 4 ottobre 2006, causa T‑193/04,
Tillack/Commissione, Racc. pag. II‑3995, punto 121, e 12 ottobre 2007, causa T‑474/04, [OSCURATO:PERSONA] für industrielle
Prozesse/Commissione, Racc. pag. II‑4225, punto 75).
64
Il rispetto della presunzione di innocenza implica che ogni persona accusata di un reato sia presunta innocente fino a quando
la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. Tale principio tuttavia non osta all’adozione di misure cautelari
che non costituiscono sanzioni e non pregiudicano in nessun modo l’innocenza o la colpevolezza della persona interessata.
Tali misure cautelari devono, in particolare, essere previste dalla legge, essere adottate dall’autorità competente e presentare
un carattere limitato nel tempo (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 2 settembre 2009, cause riunite T‑37/07 e T‑323/07,
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto 40).
65
L’art. 2 della posizione comune 2001/931 prevede che la Comunità ordina il congelamento dei capitali delle persone, gruppi
ed entità che compaiono sull’elenco previsto dal suo art. 1, n. 4. A questo titolo, il congelamento dei capitali al quale
il ricorrente è soggetto è previsto dalla normativa comunitaria.
66
In conformità all’art. 1, n. 6, della posizione comune 2001/931, il Consiglio è incaricato a procedere ad un riesame dell’elenco
a intervalli regolari, almeno una volta ogni sei mesi, per assicurarsi che il mantenimento sull’elenco del nome delle persone
e delle entità di cui trattasi sia ancora giustificato. In tal modo, il congelamento dei capitali ai quali il ricorrente è
soggetto è stato adottato dall’autorità competente e ha un carattere limitato nel tempo.
67
Inoltre, va osservato che le misure restrittive di cui trattasi adottate dal Consiglio nel contesto della lotta al terrorismo
non comportano la confisca degli averi degli interessati in quanto prodotto del crimine, bensì un congelamento a titolo cautelare.
Tali misure non costituiscono pertanto una sanzione e non comportano peraltro alcuna accusa della stessa natura (v., in tal
senso, sentenza del Tribunale 11 luglio 2007, Sison/Consiglio, cit., punto 101).
68
Infatti, la decisione del Consiglio, che deriva segnatamente dalla decisione di un’autorità nazionale competente, non costituisce
la constatazione che sia stata commessa effettivamente un’infrazione, ma è adottata nel contesto ed ai fini di un procedimento
di carattere amministrativo caratterizzato da una funzione cautelare ed avente l’unico scopo di consentire al Consiglio di
perseguire efficacemente la lotta contro il finanziamento del terrorismo.
69
Al riguardo va osservato che, in caso di applicazione dell’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931 e dell’art. 2, n. 3,
del regolamento n. 2580/2001, disposizioni che instaurano una forma di cooperazione specifica tra il Consiglio e gli Stati
membri nell’ambito della lotta comune contro il terrorismo, tale principio comporta, per il Consiglio, l’obbligo di rimettersi,
per quanto possibile, alla valutazione dell’autorità nazionale competente, quantomeno se si tratta di un’autorità giudiziaria,
in particolare per quanto attiene all’esistenza delle «prove o indizi seri e credibili» sui quali si fonda la decisione di
quest’ultima (sentenza OMPI, punto 124).
70
Dalle circostanze della fattispecie risulta che il Consiglio ha agito in conformità all’art. 1, n. 4, della posizione comune
2001/931 ed al regolamento n. 2580/2001. Basandosi su una decisione del giudice per le indagini preliminari di uno Stato membro
e informando il ricorrente con la lettera del 15 giugno 2008 dei motivi della sua inclusione nell’elenco controverso, il Consiglio
ha rispettato gli obblighi che gli incombono in conformità alla normativa comunitaria.
71
Dall’insieme delle considerazioni che precedono deriva che nella fattispecie la censura vertente su una violazione del principio
della presunzione d’innocenza deve essere respinta.
72
Per quanto riguarda l’asserita violazione del diritto ad un giudice imparziale e il rispetto del diritto all’equo processo,
il ricorrente non ha fornito elementi sufficienti a sostegno dei suoi argomenti. Tali censure devono essere respinte sulla
base dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale. In ogni caso, occorre ricordare che il Tribunale
non è competente ai fini del controllo del rispetto della procedura penale nazionale. Siffatto controllo infatti spetta soltanto
alle autorità italiane o, su ricorso dell’interessato, al giudice nazionale competente. Del pari, in linea di principio, non
spetta al Consiglio pronunciarsi sulla regolarità della procedura avviata nei confronti dell’interessato e sfociata nella
detta decisione, prevista dal diritto applicabile dello Stato membro, né sul rispetto dei diritti fondamentali dell’interessato
da parte delle autorità nazionali. Tale potere spetta infatti esclusivamente ai giudici nazionali competenti o, eventualmente,
alla Corte europea dei diritti umani (v. sentenza OMPI, punto 121, e, per analogia, sentenza del Tribunale 10 aprile 2003,
causa T‑353/00, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento, Racc. pag. II‑1729, punto 91, confermata in seguito ad impugnazione dalla sentenza della
Corte 7 luglio 2005, causa C‑208/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento, Racc. pag. I‑6051).
73
Per quanto riguarda le restrizioni apportate al diritto di proprietà e al diritto di esercitare un’attività economica fatte
valere dal ricorrente, va osservato che, secondo costante giurisprudenza, i diritti fondamentali non sono prerogative assolute
e il loro esercizio può costituire oggetto di restrizioni giustificate da obiettivi di interesse generale perseguiti dalla
Comunità. Infatti, qualsiasi misura restrittiva economica o finanziaria comporta, per definizione, conseguenze negative sul
diritto di proprietà e sul libero esercizio delle attività professionali, causando quindi danni, in particolare alle entità
che esercitano le attività che tali misure restrittive sono dirette ad impedire. L’importanza degli obiettivi perseguiti dalla
normativa in esame è idonea a giustificare conseguenze negative, anche considerevoli, per taluni operatori (v., in tal senso,
sentenze della Corte 30 luglio 1996, causa C‑84/95, Bosphorus, Racc. pag. I‑3953, punti 21‑23, e Kadi e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e Commissione, cit., punti 355 e 361).
74
Nella fattispecie, la libertà di esercitare un’attività economica e il diritto di proprietà del ricorrente hanno subito una
considerevole restrizione a causa dell’adozione della decisione impugnata, in quanto il ricorrente non può disporre dei capitali
che gli appartengono e che sono situati sul territorio della Comunità salvo che sulla base di specifiche autorizzazioni. Tuttavia,
data l’importanza primaria del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, gli inconvenienti causati non sono
inadeguati o sproporzionati rispetto agli obiettivi considerati, tanto più che l’art. 5 del regolamento n. 2580/2001 prevede
talune eccezioni che consentono alle persone interessate da provvedimenti di congelamento dei capitali di fare fronte alle
spese essenziali (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit., punto 62).
75
Da quanto precede risulta che il motivo di ricorso vertente sulla violazione dei diritti fondamentali e sulla violazione all’obbligo
di motivazione deve essere respinto.
Sul secondo motivo, vertente su un errore di valutazione e sullo sviamento di potere
– Argomenti delle parti
76
Secondo il ricorrente, il riferimento effettuato dal Consiglio al procedimento giudiziario italiano, sospeso dal 2001, non
costituisce una giustificazione sufficiente del mantenimento del suo nome nell’elenco controverso. Egli considera che tale
procedura è stata chiusa e che egli può essere ritenuto innocente.
77
Il ricorrente invoca pertanto un errore di valutazione, relativo alla sua implicazione in attività terroristiche, nonché uno
sviamento di potere commessi dal Consiglio.
78
Il Consiglio, sostenuto dall’interveniente, contesta la totalità degli argomenti sollevati dal ricorrente a sostegno del secondo
motivo di ricorso.
– Giudizio del Tribunale
79
Per quanto riguarda l’asserito errore di valutazione fatto valere dal ricorrente, come il Tribunale ha osservato ai punti
115 e 116 della sentenza OMPI, gli elementi in fatto e in diritto idonei a costituire le condizioni per l’applicazione di
un provvedimento di congelamento dei capitali ad una persona, a un gruppo o a un’entità, sono determinati dall’art. 2, n. 3,
del regolamento n. 2580/2001.
80
Nel caso in esame, la normativa pertinente è contenuta all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, ai sensi del quale
il Consiglio, all’unanimità, redige, rivede e modifica l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica
il detto regolamento, conformemente alle disposizioni dell’art. 1, nn. 4-6, della posizione comune 2001/931. L’elenco di cui
trattasi deve quindi essere redatto, conformemente alle disposizioni dell’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931, sulla
base di informazioni precise o di elementi del fascicolo che mostrano che una decisione è stata adottata, da parte di un’autorità
competente, nei confronti delle persone, dei gruppi e delle entità menzionati, che si tratti dell’avvio di indagini o di azioni
penali per un atto di terrorismo, o per il tentativo di commetterlo, o per la partecipazione o l’agevolazione di un tale atto,
basate su prove o indizi seri e credibili, o che si tratti della condanna per tali fatti. Si intende per «autorità competente»
un’autorità giudiziaria ovvero, se le autorità giudiziarie non hanno alcuna competenza in materia, un’autorità competente
equivalente in tale settore. Inoltre, i nomi delle persone e delle entità riprese sull’elenco devono formare oggetto di un
riesame a intervalli regolari, almeno una volta ogni sei mesi, per garantire che la loro conferma sull’elenco rimanga giustificata,
conformemente alle disposizioni dell’art. 1, n. 6, della posizione comune 2001/931 (sentenza OMPI, punto 116).
81
Al punto 117 della sentenza OMPI e al punto 131 della sentenza del Tribunale 23 ottobre 2008, causa T‑256/07, [OSCURATO:PERSONA] of Iran/Consiglio (Racc. pag. II‑3019; in prosieguo: la «sentenza PMOI»), il Tribunale ha dedotto da tali disposizioni
che il procedimento che può condurre ad una misura di congelamento dei capitali ai sensi della normativa pertinente si svolge
su due livelli, uno nazionale e l’altro comunitario. In un primo momento, un’autorità nazionale competente, in linea di principio
un’autorità giudiziaria, deve adottare nei confronti dell’interessato una decisione che soddisfi la definizione dell’art. 1,
n. 4, della posizione comune 2001/931. Se si tratta di una decisione di avvio di inchieste o di azioni penali, essa deve essere
basata su prove o indizi seri e credibili. In un secondo momento, il Consiglio, all’unanimità, deve decidere di includere
l’interessato nell’elenco controverso, sulla base di informazioni precise o di elementi del fascicolo che dimostrino l’adozione
di una tale decisione. In seguito, il Consiglio deve accertarsi, a intervalli regolari, almeno una volta ogni sei mesi, che
la presenza dell’interessato nell’elenco controverso resti giustificata. A tale riguardo, la verifica dell’esistenza di una
decisione di un’autorità nazionale che soddisfi la detta definizione sembra una condizione preliminare essenziale per l’adozione,
da parte del Consiglio, della decisione iniziale di congelamento dei capitali, mentre la verifica delle conseguenze riservate
a tale decisione a livello nazionale sembra indispensabile nell’ambito dell’adozione di una successiva decisione di congelamento
dei capitali.
82
Come è stato dichiarato al punto 134 della sentenza PMOI, l’onere della prova che il congelamento dei capitali di una persona,
gruppo o entità è o resta legalmente giustificato alla luce della normativa pertinente, pur gravando effettivamente sul Consiglio,
ha un oggetto relativamente ristretto al livello del procedimento comunitario di congelamento dei capitali. Nel caso di una
decisione successiva di congelamento dei capitali, a seguito di riesame, l’onere della prova ha essenzialmente ad oggetto
la questione se il congelamento dei capitali resti giustificato alla luce di tutte le circostanze rilevanti della fattispecie
e, in modo particolare, del seguito dato a tale decisione da parte dell’autorità nazionale competente.
83
Quanto al controllo esercitato dal Tribunale, esso ha riconosciuto, al punto 159 della sentenza OMPI, che il Consiglio dispone
di un ampio potere discrezionale in merito agli elementi da prendere in considerazione per adottare sanzioni economiche e
finanziarie sulla base degli artt. 60 CE, 301 CE e 308 CE, conformemente ad una posizione comune adottata in base alla politica
estera e di sicurezza comune. Tale potere discrezionale riguarda, in particolare, le considerazioni di opportunità sulle quali
si fondano siffatte decisioni. Tuttavia, se è vero che il Tribunale riconosce al Consiglio un margine discrezionale in materia,
ciò non implica che esso debba astenersi dal controllare l’interpretazione dei dati rilevanti fornita da tale istituzione.
Infatti, il giudice comunitario è tenuto, in particolare, non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova
addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati
rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare la situazione e se siano di natura tale da corroborare le
conclusioni che ne sono state tratte. Tuttavia, nell’ambito di tale controllo, egli non è tenuto a sostituire la propria valutazione
d’opportunità a quella del Consiglio (sentenza PMOI, punto 138; v., per analogia, sentenza della Corte 22 novembre 2007, causa
C‑525/04 P, Spagna/Lenzing, Racc. pag. I‑9947, punto 57, e giurisprudenza ivi citata).
84
Ne deriva che occorre esaminare se la decisione del giudice per le indagini preliminari di Napoli soddisfi le condizioni stabilite
dall’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931. Siffatta disposizione prevede che l’inclusione nell’elenco controverso
debba essere effettuata dal Consiglio «sulla base di informazioni precise o di elementi del fascicolo che mostrano che è stata
adottata una decisione da parte di un’autorità competente nei confronti delle persone, dei gruppi e delle entità menzionati,
che si tratti dell’apertura di indagini o di azioni penali per un atto terroristico, il tentativo di commetterlo, la partecipazione
a tale atto o la sua agevolazione, basata su prove o indizi seri e credibili, o si tratti di una condanna per tali fatti.
[Ai fini del presente paragrafo,] si intende per “autorità competente” un’autorità giudiziaria ovvero, se le autorità giudiziarie
non hanno alcuna competenza in materia, un’autorità competente equivalente in tale settore».
85
Nella fattispecie, l’autorità giudiziaria di uno Stato membro, cioè il giudice per le indagini preliminari di Napoli, ha emesso
un mandato di arresto provvisorio nei confronti del ricorrente, accusato di partecipazione ad attività terroristiche ai sensi
dell’art. 1, n. 3, della posizione comune 2001/931.
86
Al riguardo occorre ricordare che, in un caso di applicazione dell’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931 e dell’art. 2,
n. 3, del regolamento n. 2580/2001, disposizioni che instaurano una forma di cooperazione specifica tra il Consiglio e gli
Stati membri nell’ambito della lotta comune contro il terrorismo, tale principio comporta, per il Consiglio, l’obbligo di
rimettersi, per quanto possibile, alla valutazione dell’autorità nazionale competente, almeno se si tratta di un’autorità
giudiziaria, in particolare per quanto attiene all’esistenza delle «prove o indizi seri e credibili» sui quali si fonda la
decisione di quest’ultima (sentenza OMPI, punto 124).
87
Dalle circostanze della fattispecie risulta che il Consiglio ha agito in conformità all’art. 1, n. 4, della posizione comune
2001/931 e al regolamento n. 2580/2001. Basandosi su una decisione adottata dal giudice nazionale e informando il ricorrente
con lettera del 15 luglio 2008 dei motivi della sua inclusione nell’elenco controverso, il Consiglio ha rispettato gli obblighi
che gli incombono in conformità alla normativa comunitaria. La censura vertente su un errore di valutazione deve conseguentemente
essere respinta.
88
Quanto allo sviamento di potere, il ricorrente non ha addotto nessun elemento preciso a supporto di tale asserto, idoneo a
dimostrare che l’istituzione, con l’adozione della decisione impugnata, perseguiva uno scopo diverso da quello in vista del
quale le sono conferiti i suoi poteri (v., in tal senso, sentenza della Corte 4 febbraio 1982, causa 817/79, Buyl e a./Commissione,
Racc. pag. 245, punto 28). Risulta in ogni caso dall’insieme delle considerazioni che precedono che il Consiglio ha agito
nell’ambito delle competenze e dei poteri che gli sono conferiti dal Trattato e dalla normativa rilevante dell’Unione, di
modo che la censura vertente sullo sviamento di potere va respinta.
89
Alla luce di quanto precede, occorre respingere il secondo motivo.
2.
Sulla domanda di risarcimento danni
Argomenti delle parti
90
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento danni, il ricorrente considera di aver subito danni non trascurabili a livello
privato e professionale a causa della menzione del suo nome nell’elenco controverso. Lui e sua moglie sarebbero stati vittime
di una «stigmatizzazione», che avrebbe recato pregiudizio alla loro vita privata e sociale. Egli non potrebbe più ottenere
il visto e lavorare in Germania e, non essendo stato oggetto di alcuna concreta censura, sarebbe nell’impossibilità di difendersi.
Il ricorrente chiede quindi il risarcimento del danno morale, di cui lascia la determinazione al Tribunale in via equitativa.
Il ricorrente considera che la somma di EUR 2 000 costituisca l’importo minimo.
91
Il Consiglio ritiene irricevibile la domanda di risarcimento per assenza di argomenti. In subordine, il Consiglio, sostenuto
dall’interveniente, contesta la totalità degli argomenti sollevati dal ricorrente a sostegno della sua domanda di risarcimento.
Giudizio del Tribunale
92
Il Tribunale considera opportuno esaminare, previamente, la fondatezza della domanda di risarcimento. Si deve ricordare che,
per giurisprudenza consolidata, in forza dell’art. 288, secondo comma, CE, il sorgere della responsabilità extracontrattuale
della Comunità per comportamento illecito dei suoi organi presuppone che siano soddisfatte varie condizioni, vale a dire l’illiceità
del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra
il comportamento fatto valere e il danno lamentato (v. sentenza del Tribunale 14 dicembre 2005, causa T‑69/00, FIAMM e FIAMM
Technologies/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑5393, punto 85, e giurisprudenza ivi citata).
93
Poiché questi tre presupposti della responsabilità sono cumulativi, l’assenza di uno di essi è sufficiente per determinare
il rigetto di un ricorso per risarcimento danni senza che si renda pertanto necessario esaminare le altre condizioni (v. sentenza
del Tribunale 13 settembre 2006, causa T‑226/01, CAS Succhi di Frutta/Commissione, Racc. pag. II‑2763, punto 27, e giurisprudenza
ivi citata).
94
Nella fattispecie, tutti gli argomenti che il ricorrente ha fatto valere per dimostrare l’illegittimità della decisione impugnata
sono stati esaminati e respinti. La responsabilità dell’Unione non può pertanto sorgere sulla base di un’asserita illegittimità
di tale decisione.
95
Pertanto, senza che sia necessario esaminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio, occorre comunque respingere
la domanda di risarcimento presentata dal ricorrente in quanto infondata.
96
Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il ricorso deve essere respinto nel suo complesso.
Sulle spese
97
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, va condannato alle spese.
98
Ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano
le proprie spese. La Repubblica italiana sopporterà quindi le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
3)
La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 dicembre 2010.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.