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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08358/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Gcuemuz udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore g [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto 1.Con sentenza resa in data 29 aprile 2020 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 9 dicembre 2015, proscioglieva l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato, dichiarato estinto per prescrizione, di cui all'art. 75, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011, contestatogli perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., non osservava la prescrizione di presentarsi alla Stazione dei Carabinieri di Capurso domenica 7 settembre 2008 e domenica 14 dicembre 2008.

Rilevava il giudice di appello che nella sentenza di primo grado non vi era accenno alla considerazione della pur contestata recidiva qualificata, di cui non si era tenuto conto nemmeno nel calcolo della pena.

3. Avverso detta pronuncia l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale con unico motivo ha dedotto la violazione dell'art. 127, commi 1 e 5 , cod. proc. pen. per avere la Corte di appello trattato il procedimento senza ne fosse stata data previa comunicazione al difensore.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.La sentenza impugnata ha riformato la sentenza di primo grado, riscontrando l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato ascritto all'imputato.

Il ricorso, senza muovere nessuna obiezione sul merito della decisione, solleva un'unica questione processuale, incentrata sull'omessa notificazione al difensore dell'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza. 1.1 L'impugnazione pone dunque il tema di natura processuale dell'individuazione di quale debba intendersi per prevalente tra la causa di proscioglimento e quella di nullità degli atti e della sentenza impugnata per difetto di contraddittorio tra le parti. 1.2 La questione non è nuova ed è stata già affrontata più volte da questa Corte nella sua composizione più autorevole. 1.2.1 La pronuncia più recente della Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez.

U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810) ha ribadito principi già consolidati, secondo i quali nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata in violazione del contraddittorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, purchè non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo in tal caso la Corte di cassazione adottare la formula di proscioglimento nel merito di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275; Sez.

U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403).

Le Sezioni Unite in motivazione hanno chiarito che il principio di immediata declaratoria delle cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. impone nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, di dare prevalenza alla prima; l'unica eccezione è costituita dalla necessità che, per rendere operativa la causa estintiva, siano necessari specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio.

Le questioni di nullità processuale, seppur assolute ed insanabili, possono assumere carattere pregiudiziale rispetto alla causa estintiva soltanto se la applicazione di quest'ultima non sia "pacifica" nel senso che non emerga all'immediato dalla mera ricognizione degli atti, ma presupponga un accertamento di fatto rientrante nelle prerogative esclusive del giudice di merito.

Si è in particolare aggiunto che l'art. 129 è disposizione che opera con carattere di pregiudizialità nel corso dell'intero iter processuale ed assolve a due funzioni fondamentali: la prima è quella di favorire l'imputato innocente, prevedendo l'obbligo dell'immediata declaratoria di cause di non punibilità «in ogni stato e grado del processo»; la seconda è quella di agevolare ed accelerare in ogni caso la conclusione del processo se non sia concretamente realizzabile la pretesa punitiva dello Stato.

Ne discende che, se l'accertamento di merito non è assolutamente necessario per riconoscere l'esistenza della causa estintiva del reato e così renderla applicabile, anche in presenza di una nullità non è giustificato l'annullamento della decisione impugnata, perché la regressione del processo violerebbe il principio della pregiudizialità e della immediatezza della stessa causa estintiva e darebbe spazio, per esigenze di rispetto delle prescrizioni formali, ad una inutile protrazione dell'attività processuale, posto che l'esito decisorio non potrebbe essere differente da quello già ottenuto.

L'opposta soluzione finirebbe per frustrare le esigenze di giustizia e di celerità, oltre che il principio di favor rei, consentendo l'infruttuosa ulteriore celebrazione del processo.

Soltanto un interesse concreto dell'imputato alla rinnovazione del giudizio di merito viziato da nullità assoluta per violazione del contraddittorio può giustificare la declaratoria di nullità e l'annullamento del provvedimento impugnato, tanto più che le cause di non punibilità, superando la pronuncia di estinzione del reato, possono essere rilevate d'ufficio anche dalla Corte di cassazione se i presupposti applicativi emergano dagli atti in modo assolutamente indiscutibile, ma soltanto constatabile.

In assenza di tali condizioni, le Sezioni Unite nella predetta pronuncia sono giunte ad affermare che i ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato debba essere dichiarato inammissibile per carenza d'interesse; la fondatezza del motivo che denunci la nullità assoluta ed insanabile della sentenza impugnata non può comportare la regressione del procedimento alla fase del merito qualora il giudice del rinvio non possa che confermare il medesimo esito del procesSo. 1.2.2 Ebbene, nel caso di specie l'impugnazione si limita a prospettare la nullità degli atti processuali per vizio del contraddittorio senza dedurre e dimostrare l'insussistenza del fatto di reato, la sua non attribuibilità all'imputato, l'assenza dell'elemento soggettivo o la mancata previsione del fatto come reato.

Pertanto, dal complesso delle questioni e degli argomenti sollevati non emergono, e neppure sono stati dedotti, elementi che rendano evidente ictu ocu/i la prova dell'innocenza dell'imputato, sicchè il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Segue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Gcuemuz udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore g [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto 1.Con sentenza resa in data 29 aprile 2020 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 9 dicembre 2015, proscioglieva l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato, dichiarato estinto per prescrizione, di cui all'art. 75, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011, contestatogli perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., non osservava la prescrizione di presentarsi alla Stazione dei Carabinieri di Capurso domenica 7 settembre 2008 e domenica 14 dicembre 2008. Rilevava il giudice di appello che nella sentenza di primo grado non vi era accenno alla considerazione della pur contestata recidiva qualificata, di cui non si era tenuto conto nemmeno nel calcolo della pena. 3. Avverso detta pronuncia l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale con unico motivo ha dedotto la violazione dell'art. 127, commi 1 e 5 , cod. proc. pen. per avere la Corte di appello trattato il procedimento senza ne fosse stata data previa comunicazione al difensore. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.La sentenza impugnata ha riformato la sentenza di primo grado, riscontrando l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato ascritto all'imputato. Il ricorso, senza muovere nessuna obiezione sul merito della decisione, solleva un'unica questione processuale, incentrata sull'omessa notificazione al difensore dell'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza. 1.1 L'impugnazione pone dunque il tema di natura processuale dell'individuazione di quale debba intendersi per prevalente tra la causa di proscioglimento e quella di nullità degli atti e della sentenza impugnata per difetto di contraddittorio tra le parti. 1.2 La questione non è nuova ed è stata già affrontata più volte da questa Corte nella sua composizione più autorevole. 1.2.1 La pronuncia più recente della Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810) ha ribadito principi già consolidati, secondo i quali nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata in violazione del contraddittorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, purchè non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo in tal caso la Corte di cassazione adottare la formula di proscioglimento nel merito di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275; Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403). Le Sezioni Unite in motivazione hanno chiarito che il principio di immediata declaratoria delle cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. impone nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, di dare prevalenza alla prima; l'unica eccezione è costituita dalla necessità che, per rendere operativa la causa estintiva, siano necessari specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio. Le questioni di nullità processuale, seppur assolute ed insanabili, possono assumere carattere pregiudiziale rispetto alla causa estintiva soltanto se la applicazione di quest'ultima non sia "pacifica" nel senso che non emerga all'immediato dalla mera ricognizione degli atti, ma presupponga un accertamento di fatto rientrante nelle prerogative esclusive del giudice di merito. Si è in particolare aggiunto che l'art. 129 è disposizione che opera con carattere di pregiudizialità nel corso dell'intero iter processuale ed assolve a due funzioni fondamentali: la prima è quella di favorire l'imputato innocente, prevedendo l'obbligo dell'immediata declaratoria di cause di non punibilità «in ogni stato e grado del processo»; la seconda è quella di agevolare ed accelerare in ogni caso la conclusione del processo se non sia concretamente realizzabile la pretesa punitiva dello Stato. Ne discende che, se l'accertamento di merito non è assolutamente necessario per riconoscere l'esistenza della causa estintiva del reato e così renderla applicabile, anche in presenza di una nullità non è giustificato l'annullamento della decisione impugnata, perché la regressione del processo violerebbe il principio della pregiudizialità e della immediatezza della stessa causa estintiva e darebbe spazio, per esigenze di rispetto delle prescrizioni formali, ad una inutile protrazione dell'attività processuale, posto che l'esito decisorio non potrebbe essere differente da quello già ottenuto. L'opposta soluzione finirebbe per frustrare le esigenze di giustizia e di celerità, oltre che il principio di favor rei, consentendo l'infruttuosa ulteriore celebrazione del processo. Soltanto un interesse concreto dell'imputato alla rinnovazione del giudizio di merito viziato da nullità assoluta per violazione del contraddittorio può giustificare la declaratoria di nullità e l'annullamento del provvedimento impugnato, tanto più che le cause di non punibilità, superando la pronuncia di estinzione del reato, possono essere rilevate d'ufficio anche dalla Corte di cassazione se i presupposti applicativi emergano dagli atti in modo assolutamente indiscutibile, ma soltanto constatabile. In assenza di tali condizioni, le Sezioni Unite nella predetta pronuncia sono giunte ad affermare che i ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato debba essere dichiarato inammissibile per carenza d'interesse; la fondatezza del motivo che denunci la nullità assoluta ed insanabile della sentenza impugnata non può comportare la regressione del procedimento alla fase del merito qualora il giudice del rinvio non possa che confermare il medesimo esito del procesSo. 1.2.2 Ebbene, nel caso di specie l'impugnazione si limita a prospettare la nullità degli atti processuali per vizio del contraddittorio senza dedurre e dimostrare l'insussistenza del fatto di reato, la sua non attribuibilità all'imputato, l'assenza dell'elemento soggettivo o la mancata previsione del fatto come reato. Pertanto, dal complesso delle questioni e degli argomenti sollevati non emergono, e neppure sono stati dedotti, elementi che rendano evidente ictu ocu/i la prova dell'innocenza dell'imputato, sicchè il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Segue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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