CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 12687/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.15989/2018 proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA]Alesio e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza nr.2141/2017 della Corte d’Appello di L’Aquila depositata in data 23/11/2017. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 marzo 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano che aveva rigettato la domanda proposta dall’attrice di annullamento e rinnovo del bilancio finale di liquidazione, redatto dal liquidatore in data 13/8/2008 e iscritto il 19/8/2008, con condanna della parte soccombente al risarcimento danni per responsabilità aggravata. 2. La Corte di Appello di L’Aquila ha rigettato l’appello, rilevando che tutti i rilievi di invalidità del bilancio finale di liquidazione, esposti nel giudizio di primo grado e reiterati in appello, avevano trovato puntuale risposta nella relazione del CTU recepita dalla sentenza del Tribunale di Lanciano. I giudici di secondo grado hanno comunque proceduto all’esame delle singole censure mosse dall’appellante ritenendole non solo infondate ma altresì indicative di un uso distorto e abnorme del processo che giustificava la conferma della condanna ex art 96 cpc intervenuta in primo grado e l’ulteriore condanna al risarcimento per responsabilità aggravata anche nel giudizio di appello. 3 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di otto motivi, gli intimati non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt.2423, 2423 bis, 1199, 1414 cc, in relazione all’art. 360 1 comma nr. 3 e 5 cpc; si sostiene che la sentenza della Corte, nel confermare la correttezza della mancata presenza in bilancio della posta debitoria di € 120.000 per l’acquisto di azioni della società CSM Tecnologia, sulla scorta di una quietanza contenuta in atto pubblico confermata da una decisione di natura cautelare del Tribunale di Lanciano, non ha tenuto conto del fatto che il giudizio non è divenuto definitivo e che la quietanza era simulata come comprovavano i plurimi elementi offerti (mancanza di traccia del pagamento, lettera della precedente amministratrice alla Pinsoli, cessione del credito effettuata dal cedente verso [OSCURATO:PERSONA]). 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 2423 e 2423 bis cc 115 cpc, in relazione all’art 360 1 comma nr 3 e 5; si afferma che, con riferimento alla posta creditoria costituita dalle spese legali dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il liquidatore non abbia commesso un errore tecnico di appostazione della partita debitoria come ritenuto in sentenza ma abbia completamente espunto dal bilancio la voce delle spese legali accantonate nella somma di € 6.120,00 nel partitario nr. 68/05/310 causale 80 al 31/12/2007; detto accantonamento è stato espunto nell’anno 2008 senza che vi fosse la prova del pagamento dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Con il terzo motivo la ricorrente oppone violazione o falsa applicazione degli artt. 2423 cc e 2423 bis cc, in relazione all’art 360 nr 3 e 5 cpc: si censura la sentenza laddove ha giustificato la mancata iscrizione nel bilancio di macchinari risultati di proprietà della società attraverso l’esame delle fatture di acquisto e di esecuzione di lavori con la mancata consegna alla liquidatrice senza che fosse stata svolta alcuna attività da parte di quest’ultima per accertarsi dell’esistenza o meno dei macchinari. 1.3 Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2423 cc e 2423 bis cc, in relazione all’art 360 nr 3 e 5 cpc, per avere l’impugnata sentenza erroneamente ritenuto compensate le reciproche poste di credito-debito tra la società [OSCURATO:PERSONA] srl e lo Studio legale [OSCURATO:PERSONA], con conseguente censura dell’operato della liquidatrice per non aver correttamente iscritto a bilancio le note di credito da ricevere a storno degli onorari e spese del predetto Studio legale. 1.4 Con il quinto motivo la ricorrente si duole ancora una volta della violazione o falsa applicazione degli artt. 2423 cc e 2423 bis cc, in relazione all’art. 360 nr. 3 e 5 cpc, per non avere la Corte disapprovato il comportamento del liquidatore, per avere erroneamente effettuato una drastica riduzione del valore della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] srl in CSM Tecnologies. 1.5 Con il sesto motivo viene dedotta sempre violazione o falsa applicazione degli artt. 2423 cc e 2423 bis cc, per avere la Corte, nell’affermare che la [OSCURATO:PERSONA] srl non era attiva, omesso di valutare la presenza di alcune fatture che attestavano l’esistenza di una sia pur minima attività di impresa. 2 Osserva il collegio che tutti i suindicati motivi si offrono, nel loro complesso, ad una preliminare dichiarazione di globale inammissibilità insistendo partitamente su aspetti della vicenda aventi esclusivo rilievo meritale 2.1 Dopo essersi vista respingere sia in primo grado che in appello, perché infondate, tutte le osservazioni mosse al bilancio (che in verità lasciano, neanche troppo velatamente, trasparire, come la Corte distrettuale non ha mancato di stigmatizzare, il reale intento della ricorrente di «una generica e puntigliosa, quanto sterile critica all’operato della liquidatrice») [OSCURATO:PERSONA] ha reiterato con il ricorso le medesime censure, fatte valere nei gradi di merito, senza peraltro adeguatamente confrontarsi con le puntuali e specifiche argomentazioni contenute nella sentenza di appello che proprio quelle censure avevano confutato, come se il giudizio in Corte di cassazione fosse un terzo grado , in cui ridiscutere e rivalutare tutti gli elementi di fatto e i giudizi sulle prove, nell'auspicio che la loro rinnovata valutazione possa condurre ad un esito della lite più favorevole di quello fatto segnare in dette sedi. 2.4 Ebbene, a confutazione dei rilievi mossi dalla socia circa le plurime violazioni delle disposizioni relative alle modalità di redazione del bilancio finale di liquidazione sotto il profilo della veridicità di alcuni dati contabili, la Corte di Appello ha compiuto i seguenti accertamenti: a) il debito di € 120.000 da parte della società per l’acquisto delle azioni CSM Tecnologies non sussisteva per la presenza di una quietanza liberatoria per atto pubblico rilasciata dal creditore il cui valore confessorio ha trovato conferma in una decisione, sia pur assunta in sede cautelare, del Tribunale di Lanciano; b) quanto alle competenze dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], l’appostamento contabile effettuato dalla liquidatrice sotto la voce “Registrazione spese legali future avv. [OSCURATO:PERSONA]. da ricevere", come rilevato dalla CTU, dava conto della stima delle spese legali anche future del procedimento di liquidazione e, pertanto, andava inserita nel fondo rischi e non tra le spese legali: trattandosi di poste solo stimate l’erroneo appostamento non comportava alcun difetto di veridicità o trasparenza; c) la mancata iscrizione nello stato patrimoniale dei macchinari dipendeva dalla loro mancata consegna al liquidatore; d) le somme di cui alle note di credito da ricevere a storno di onorari e spese dallo [OSCURATO:PERSONA] risultavano essere oggetto di compensazione dei debiti esistenti verso lo studio legale; d) la prudenziale svalutazione radicale della posta attiva patrimoniale relativa alle quote della partecipata CSM Tecnologies poteva trovare fondamento nelle perdite subite da tale compagine sociale che non aveva messo in atto alcun piano di azzeramento e ricostituzione del capitale e nel fatto che tali quote erano state sottoposte a pignoramento; e) la sostanziale inattività della società, anche a causa della situazione di paralisi, che aveva indotto l’autorità giudiziaria a disporne la liquidazione trovava conferma nelle verifiche effettuate dal CTU che aveva certificato la mancata registrazione di ricavi e l’assenza di investimenti in immobilizzazioni materiali. 2.5 Le censure, sotto l’egida del vizio di violazione di legge e violazione dell’art. 360 1 comma nr 5 cpc, mirano ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito finalizzata ad accreditare una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione degli elementi probatori rispetto a quella operata (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34776; in senso conforme: Cass. 4 marzo 2021, n. 5987) «non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» (letteralmente Cass., n.15235/2022; cfr. Cass.,S.U.,n. 34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022). 3 Con il settimo e l’ottavo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 96 cpc, in relazione all’art 360 comma nr 3 cpc, per avere la Corte distrettuale confermato la statuizione della sentenza del giudice di primo grado al risarcimento per lite temeraria, laddove non ne sarebbero sussistiti i presupposti, e per avere, a sua volta, condannato l’appellante per la fase dell’appello, al risarcimento dei danni ex art 96 cpc. 3.1 Anche tali motivi non superano il vaglio di ammissibilità. 3.2 Secondo l'orientamento risalente di questa Corte, « l'accertamento degli estremi della mala fede e della colpa grave, al fine della responsabilità processuale aggravata, rientra nei compiti del giudice di merito e - ove adeguatamente e correttamente motivato - non è censurabile in cassazione (così Cass. 4841/1999 ,13071 e 73 dell’anno 2003 e 7222/2022). 3.3 Nel caso di specie la Corte ha puntualmente e congruamente dato conto delle ragioni del temerario agire da parte della Pisnoli (cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza) mentre le doglianze della ricorrente,oltre che generiche, chiedono a questa Corte una nuova non consentitavalutazione in fatto. 4 Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. 5 Nulla è da statuire sulle spese non avendo le controparti svolto difese. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,