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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 ottobre 2025

Cassazione n. 13363/2026

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e del riesame di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsil'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 02 ottobre 2025 il Tribunale del riesame diNapoli ha parzialmente respinto la richiesta di riesame presentata da FrancescoDi [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 17 settembre 2025, con cui il giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Benevento gli ha applicato la misuradella custodia cautelare in carcere quale indagato per i delitti di detenzione eporto di armi da fuoco e resistenza a pubblico ufficiale, commessi in data15/09/2025, annullando invece il provvedimento con riferimento al delitto ditentato omicidio, riqualificato in quello di minaccia aggravata.Il Tribunale ha riesaminato gli elementi indiziari, costituiti dalle dichiarazionidella vittima di quest'ultimo delitto e dai soggetti presenti allo sparo di colpi dipistola contro di essa da parte del [OSCURATO:PERSONA], ed ha ritenuto che la vicenda siinserisca in un contesto di litigiosità presente da tempo tra i due soggetti, e chevi sia la prova che il [OSCURATO:PERSONA] ha sparato almeno un colpo con una pistola cheaveva con sé, ma non che abbia reiterato i colpi e compiuto altri gesti idonei aqualificare la condotta come un tentativo di omicidio, e non piuttosto unaminaccia grave.

Ha però ritenuto provati, da tale sparo e da altre testimonianze,i reati di detenzione e porto illecito di una pistola e di un fucile, e quello diresistenza a pubblico ufficiale commesso contro i Carabinieri che, non credendoalla sua versione dei fatti, lo perquisivano per evitare altri gesti delittuosi, stanteanche il suo stato di alterazione alcoolica.

Ha ritenuto, quindi, sussistentel'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati e necessaria la custodiain carcere, stante l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, anche con braccialettoelettronico, per la inaffidabilità del soggetto.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.2.1.

Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in merito alla valutazione dell'esigenza cautelare del pericolo direcidiva.L'ordinanza è contraddittoria perché, pur qualificando il delitto più gravecome una mera minaccia, e non un tentato omicidio, ed affermando anche, inrelazione al fatto, che il ricorrente era stato appena appellato dalla vittima conuna frase provocatoria ed era rientrato nel bar, ove aveva poi sparato un colpodi pistola, per motivi leciti e non per aggredire il suo avversario, illustrando cosìuna condotta di modesta gravità, nel valutare la sussistenza delle esigenzecautelari ha descritto il ricorrente come un soggetto dalla elevata pericolositàsociale.

L'ordinanza deduce tale pericolosità dai precedenti del ricorrente perlesioni, percosse e minacce, senza avvedersi che si tratta di un unicoprocedimento, nel quale egli è stato prosciolto dal G.i.p. per la particolare tenuitàdel fatto, decisione che dimostra, al contrario, l'assenza di una pericolosità.Erroneamente, poi, l'ordinanza riferisce che il ricorrente avrebbe esibito inpubblico, dentro il bar, la pistola che deteneva, per una logica di intimidazionecollettiva, perché di tale condotta parla una sola teste, che però vide la pistolasolo perché il [OSCURATO:PERSONA] l'appoggiò sul bancone del bar, senza mostrarla ad alcuno.L'affermazione della pericolosità del ricorrente, pertanto, è di fatto priva dimotivazione e contraddittoria, così come la conseguente affermazione delpericolo di reiterazione dei reati.2.2.

Con un secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione in merito al diniego di applicazione di misure meno gravose.Anche su questo punto l'ordinanza contraddice le valutazioni precedenti circala modesta gravità della condotta tenuta dal ricorrente, motivando il pericolo diuna sua evasione, che non sarebbe impedita dagli arresti domiciliari, anche concon braccialetto elettronico, solo per l'esistenza di una presunta faida familiarenei confronti della vittima, e per l'inaffidabilità del ricorrente stesso.Tale inaffidabilità è del tutto non motivata, perché egli è incensurato e non èspiegato da dove tale valutazione sia stata dedotta.

L'esistenza di una “faidafamiliare”, poi, è una illazione del Tribunale del riesame, perché tra il [OSCURATO:PERSONA] e lavittima vi era solo una lite per ragioni di denaro e, una volta che questi haricevuto quanto gli spettava, non ha più messo in atto alcuna azione, avendonell'occasione contestata solo reagito ad una provocazione.

L'ordinanza è priva,perciò, di una motivazione rafforzata circa l'effettiva inapplicabilità di misuremeno gravose della custodia in carcere, in particolare di quella degli arrestidomiciliari con l'eventuale uso del presidio elettronico.L'ordinanza, inoltre, è contraddittoria in ordine alla futura non concedibilitàdella sospensione condizionale per l'elevata pena edittale dei reati ritenutisussistenti, essendo il reato più grave punito con pena minima di due anni direclusione ed essendo prevedibile la concessione di attenuanti e l'applicazione diriti alternativi.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsil'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.2.

Il ricorrente fonda la sua affermazione di contraddittorietà dell'ordinanzasulla derubricazione del reato di tentato omicidio in quello di minaccia aggravatadall'uso di un'arma da sparo, ma il provvedimento, doverosamente, valuta lagravità della sua condotta con riferimento agli unici reati in relazione ai quali haconfermato l'applicazione della misura cautelare, cioè quelli di detenzione e portoabusivo di armi, e di resistenza a pubblico ufficiale.In ordine ad essi la sua motivazione, secondo cui il possesso e il portoillegale di più armi da sparo, nelle concrete circostanze di tempo e luogoverificatesi, dimostra una «sicura ed elevata» pericolosità sociale del predetto,avendo il ricorrente portato con sé ed esibito agli astanti una pistola e un fucile,nel corso di una lite, agendo in luogo pubblico e in presenza di più persone, èlogica e conforme alle risultanze processuali, dalle quali è emerso che le armisono state usate per minacciare la vittima ed anche per sparare almeno un colpodi pistola.

Il Tribunale ha ritenuto tale pericolosità dimostrata anche dal fattoche il ricorrente si è allontanato con dette armi, che non ha fatto ritrovare: ilmantenimento del loro possesso, alla luce dell'utilizzo fattone, altrettantologicamente è stato valutato per formulare una prognosi negativa, apparendotale condotta preordinata o al fine di sviare le indagini, impedendo accertamentisulla natura ed efficienza delle stesse, e sulla loro provenienza, o al fine direiterare i reati già commessi.La pericolosità sociale del ricorrente, poi, è stata logicamente ritenutaprovata anche dal comportamento da lui tenuto immediatamente dopo lacommissione dei predetti reati, presentandosi presso la caserma dei Carabinieriin stato di ebrezza alcoolica, al fine di sviare ulteriormente le indaginipremunendosi di petardi e pretendendo di convincere gli operatori di avere solofatto esplodere uno di essi, e reagendo poi con violenza e minaccia alla lororichiesta di procedere alla sua perquisizione personale, essendovi motivo disospettare che egli detenesse su di sé la pistola già utilizzata o comunque deglistrumenti atti ad offendere.La valutazione circa la sussistenza di un forte pericolo di reiterazione deireati in questione è, dunque motivata in modo approfondito e noncontraddittorio, risultando irrilevante, per tale valutazione, la meno gravequalificazione del reato di tentato omicidio, non incidendo essa sulleargomentazioni poste alla base della ritenuta sussistenza della predetta esigenzecautelare.3.

Anche il secondo motivo del ricorso è infondato.La condotta tenuta dal ricorrente, sia nei confronti della sua vittima e pressoil bar ove egli ha commesso il reato di porto delle armi da sparo, sia nei confrontidei Carabinieri all'interno della caserma, è stata logicamente ritenuta dimostrarela sua totale incapacità di autocontrollo.

Come sottolineato nell'ordinanzaimpugnata, egli ha usato le armi contro la sua vittima nel corso di una lite permotivi futili, reagendo in maniera esorbitante ad un presunto affronto e usandouna modalità di intimidazione collettiva quasi mafiosa, ed ha reagito con estremaviolenza, del tutto immotivata e sproporzionata, ad un atto legittimo deiCarabinieri.

La valutazione che tali comportamenti dimostrino la sua incapacitàdi controllarsi e di contenere le proprie reazioni nei limiti della correttezza e dellaproporzionalità appare del tutto logica, ed è fondata su elementi certi e noncontestati dal ricorrente stesso.Anche la valutazione della idoneità della sola custodia in carcere per la tuteladell'esigenza cautelare riscontrata, stante l'assoluta insufficienza degli arrestidomiciliari, anche con braccialetto elettronico, ad impedire la reiterazione deireati, è logica e fondata sugli elementi processuali sino ad oggi accertati: risultaprovato, infatti, che la lite con la vittima non è cessata ed anzi ha assunto ilcontenuto di una faida familiare, atteso che subito dopo i fatti contestati il figliodella vittima avrebbe aggredito la sorella del ricorrente, procurandole unalesione, e che il ricorrente, alla vista dei danni all'auto di costei, avrebbeulteriormente minacciato di morte la sua vittima.

Tale atteggiamento, unito almantenimento del possesso delle armi, ha fatto logicamente ritenere probabileche egli, se posto agli arresti domiciliari, potrebbe facilmente evadere e tornare aminacciare o aggredire tale soggetto o i suoi familiari, non potendo neppurel'applicazione del braccialetto elettronico impedire l'allontanamento, in quanto lostrumento si limita a segnalare tale comportamento alle autorità preposte alcontrollo, il cui intervento potrebbe però risultare intempestivo.La motivazione relativa alla necessità di applicazione della custodia incarcere, e della inidoneità di una misura meno gravosa, è perciò approfondita elogica, e si sottrae al sindacato di legittimità.Del tutto infondata, poi, è la doglianza circa la contraddittorietà dellavalutazione circa l'inapplicabilità di una misura cautelare detentiva per l'astrattaconcedibilità della sospensione condizionale.

L'ordinanza ricorda, correttamente,che la concessione di tale beneficio è subordinata ad una valutazione prognosticafavorevole, di astensione dalla futura commissione di altri delitti, valutazione cheil Tribunale ha ritenuto non formulabile, allo stato, alla luce della elevatapericolosità sociale del soggetto e dell'elevato pericolo di recidiva.

Deveribadirsi, peraltro, che secondo questa Corte «La ritenuta sussistenza del pericolodi reiterazione del reato (art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.) esimeil giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione dellasospensione condizionale della pena» (Sez.

U, n. 1235 del 28/10/2010, dep.2011, Giordano, Rv. 248866), per la evidente superfluità di una talemotivazione, già ampiamente contenuta nella valutazione della ritenutasussistenza di detta esigenza cautelare.4.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertantoessere rigettato, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali.Non comportando, la presente decisione, la rimessione in libertà delricorrente, ad essa fa seguito la disposizione di trasmissione, a cura dellacancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, aisensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 12 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e del riesame di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsil'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 02 ottobre 2025 il Tribunale del riesame diNapoli ha parzialmente respinto la richiesta di riesame presentata da FrancescoDi [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 17 settembre 2025, con cui il giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Benevento gli ha applicato la misuradella custodia cautelare in carcere quale indagato per i delitti di detenzione eporto di armi da fuoco e resistenza a pubblico ufficiale, commessi in data15/09/2025, annullando invece il provvedimento con riferimento al delitto ditentato omicidio, riqualificato in quello di minaccia aggravata.Il Tribunale ha riesaminato gli elementi indiziari, costituiti dalle dichiarazionidella vittima di quest'ultimo delitto e dai soggetti presenti allo sparo di colpi dipistola contro di essa da parte del [OSCURATO:PERSONA], ed ha ritenuto che la vicenda siinserisca in un contesto di litigiosità presente da tempo tra i due soggetti, e chevi sia la prova che il [OSCURATO:PERSONA] ha sparato almeno un colpo con una pistola cheaveva con sé, ma non che abbia reiterato i colpi e compiuto altri gesti idonei aqualificare la condotta come un tentativo di omicidio, e non piuttosto unaminaccia grave. Ha però ritenuto provati, da tale sparo e da altre testimonianze,i reati di detenzione e porto illecito di una pistola e di un fucile, e quello diresistenza a pubblico ufficiale commesso contro i Carabinieri che, non credendoalla sua versione dei fatti, lo perquisivano per evitare altri gesti delittuosi, stanteanche il suo stato di alterazione alcoolica. Ha ritenuto, quindi, sussistentel'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati e necessaria la custodiain carcere, stante l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, anche con braccialettoelettronico, per la inaffidabilità del soggetto.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in merito alla valutazione dell'esigenza cautelare del pericolo direcidiva.L'ordinanza è contraddittoria perché, pur qualificando il delitto più gravecome una mera minaccia, e non un tentato omicidio, ed affermando anche, inrelazione al fatto, che il ricorrente era stato appena appellato dalla vittima conuna frase provocatoria ed era rientrato nel bar, ove aveva poi sparato un colpodi pistola, per motivi leciti e non per aggredire il suo avversario, illustrando cosìuna condotta di modesta gravità, nel valutare la sussistenza delle esigenzecautelari ha descritto il ricorrente come un soggetto dalla elevata pericolositàsociale. L'ordinanza deduce tale pericolosità dai precedenti del ricorrente perlesioni, percosse e minacce, senza avvedersi che si tratta di un unicoprocedimento, nel quale egli è stato prosciolto dal G.i.p. per la particolare tenuitàdel fatto, decisione che dimostra, al contrario, l'assenza di una pericolosità.Erroneamente, poi, l'ordinanza riferisce che il ricorrente avrebbe esibito inpubblico, dentro il bar, la pistola che deteneva, per una logica di intimidazionecollettiva, perché di tale condotta parla una sola teste, che però vide la pistolasolo perché il [OSCURATO:PERSONA] l'appoggiò sul bancone del bar, senza mostrarla ad alcuno.L'affermazione della pericolosità del ricorrente, pertanto, è di fatto priva dimotivazione e contraddittoria, così come la conseguente affermazione delpericolo di reiterazione dei reati.2.2. Con un secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione in merito al diniego di applicazione di misure meno gravose.Anche su questo punto l'ordinanza contraddice le valutazioni precedenti circala modesta gravità della condotta tenuta dal ricorrente, motivando il pericolo diuna sua evasione, che non sarebbe impedita dagli arresti domiciliari, anche concon braccialetto elettronico, solo per l'esistenza di una presunta faida familiarenei confronti della vittima, e per l'inaffidabilità del ricorrente stesso.Tale inaffidabilità è del tutto non motivata, perché egli è incensurato e non èspiegato da dove tale valutazione sia stata dedotta. L'esistenza di una “faidafamiliare”, poi, è una illazione del Tribunale del riesame, perché tra il [OSCURATO:PERSONA] e lavittima vi era solo una lite per ragioni di denaro e, una volta che questi haricevuto quanto gli spettava, non ha più messo in atto alcuna azione, avendonell'occasione contestata solo reagito ad una provocazione. L'ordinanza è priva,perciò, di una motivazione rafforzata circa l'effettiva inapplicabilità di misuremeno gravose della custodia in carcere, in particolare di quella degli arrestidomiciliari con l'eventuale uso del presidio elettronico.L'ordinanza, inoltre, è contraddittoria in ordine alla futura non concedibilitàdella sospensione condizionale per l'elevata pena edittale dei reati ritenutisussistenti, essendo il reato più grave punito con pena minima di due anni direclusione ed essendo prevedibile la concessione di attenuanti e l'applicazione diriti alternativi.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsil'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.2. Il ricorrente fonda la sua affermazione di contraddittorietà dell'ordinanzasulla derubricazione del reato di tentato omicidio in quello di minaccia aggravatadall'uso di un'arma da sparo, ma il provvedimento, doverosamente, valuta lagravità della sua condotta con riferimento agli unici reati in relazione ai quali haconfermato l'applicazione della misura cautelare, cioè quelli di detenzione e portoabusivo di armi, e di resistenza a pubblico ufficiale.In ordine ad essi la sua motivazione, secondo cui il possesso e il portoillegale di più armi da sparo, nelle concrete circostanze di tempo e luogoverificatesi, dimostra una «sicura ed elevata» pericolosità sociale del predetto,avendo il ricorrente portato con sé ed esibito agli astanti una pistola e un fucile,nel corso di una lite, agendo in luogo pubblico e in presenza di più persone, èlogica e conforme alle risultanze processuali, dalle quali è emerso che le armisono state usate per minacciare la vittima ed anche per sparare almeno un colpodi pistola. Il Tribunale ha ritenuto tale pericolosità dimostrata anche dal fattoche il ricorrente si è allontanato con dette armi, che non ha fatto ritrovare: ilmantenimento del loro possesso, alla luce dell'utilizzo fattone, altrettantologicamente è stato valutato per formulare una prognosi negativa, apparendotale condotta preordinata o al fine di sviare le indagini, impedendo accertamentisulla natura ed efficienza delle stesse, e sulla loro provenienza, o al fine direiterare i reati già commessi.La pericolosità sociale del ricorrente, poi, è stata logicamente ritenutaprovata anche dal comportamento da lui tenuto immediatamente dopo lacommissione dei predetti reati, presentandosi presso la caserma dei Carabinieriin stato di ebrezza alcoolica, al fine di sviare ulteriormente le indaginipremunendosi di petardi e pretendendo di convincere gli operatori di avere solofatto esplodere uno di essi, e reagendo poi con violenza e minaccia alla lororichiesta di procedere alla sua perquisizione personale, essendovi motivo disospettare che egli detenesse su di sé la pistola già utilizzata o comunque deglistrumenti atti ad offendere.La valutazione circa la sussistenza di un forte pericolo di reiterazione deireati in questione è, dunque motivata in modo approfondito e noncontraddittorio, risultando irrilevante, per tale valutazione, la meno gravequalificazione del reato di tentato omicidio, non incidendo essa sulleargomentazioni poste alla base della ritenuta sussistenza della predetta esigenzecautelare.3. Anche il secondo motivo del ricorso è infondato.La condotta tenuta dal ricorrente, sia nei confronti della sua vittima e pressoil bar ove egli ha commesso il reato di porto delle armi da sparo, sia nei confrontidei Carabinieri all'interno della caserma, è stata logicamente ritenuta dimostrarela sua totale incapacità di autocontrollo. Come sottolineato nell'ordinanzaimpugnata, egli ha usato le armi contro la sua vittima nel corso di una lite permotivi futili, reagendo in maniera esorbitante ad un presunto affronto e usandouna modalità di intimidazione collettiva quasi mafiosa, ed ha reagito con estremaviolenza, del tutto immotivata e sproporzionata, ad un atto legittimo deiCarabinieri. La valutazione che tali comportamenti dimostrino la sua incapacitàdi controllarsi e di contenere le proprie reazioni nei limiti della correttezza e dellaproporzionalità appare del tutto logica, ed è fondata su elementi certi e noncontestati dal ricorrente stesso.Anche la valutazione della idoneità della sola custodia in carcere per la tuteladell'esigenza cautelare riscontrata, stante l'assoluta insufficienza degli arrestidomiciliari, anche con braccialetto elettronico, ad impedire la reiterazione deireati, è logica e fondata sugli elementi processuali sino ad oggi accertati: risultaprovato, infatti, che la lite con la vittima non è cessata ed anzi ha assunto ilcontenuto di una faida familiare, atteso che subito dopo i fatti contestati il figliodella vittima avrebbe aggredito la sorella del ricorrente, procurandole unalesione, e che il ricorrente, alla vista dei danni all'auto di costei, avrebbeulteriormente minacciato di morte la sua vittima. Tale atteggiamento, unito almantenimento del possesso delle armi, ha fatto logicamente ritenere probabileche egli, se posto agli arresti domiciliari, potrebbe facilmente evadere e tornare aminacciare o aggredire tale soggetto o i suoi familiari, non potendo neppurel'applicazione del braccialetto elettronico impedire l'allontanamento, in quanto lostrumento si limita a segnalare tale comportamento alle autorità preposte alcontrollo, il cui intervento potrebbe però risultare intempestivo.La motivazione relativa alla necessità di applicazione della custodia incarcere, e della inidoneità di una misura meno gravosa, è perciò approfondita elogica, e si sottrae al sindacato di legittimità.Del tutto infondata, poi, è la doglianza circa la contraddittorietà dellavalutazione circa l'inapplicabilità di una misura cautelare detentiva per l'astrattaconcedibilità della sospensione condizionale. L'ordinanza ricorda, correttamente,che la concessione di tale beneficio è subordinata ad una valutazione prognosticafavorevole, di astensione dalla futura commissione di altri delitti, valutazione cheil Tribunale ha ritenuto non formulabile, allo stato, alla luce della elevatapericolosità sociale del soggetto e dell'elevato pericolo di recidiva. Deveribadirsi, peraltro, che secondo questa Corte «La ritenuta sussistenza del pericolodi reiterazione del reato (art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.) esimeil giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione dellasospensione condizionale della pena» (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep.2011, Giordano, Rv. 248866), per la evidente superfluità di una talemotivazione, già ampiamente contenuta nella valutazione della ritenutasussistenza di detta esigenza cautelare.4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertantoessere rigettato, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali.Non comportando, la presente decisione, la rimessione in libertà delricorrente, ad essa fa seguito la disposizione di trasmissione, a cura dellacancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, aisensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 12 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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