CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 21144/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 11817/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermon. 1760/2020, depositata il28.11.2020; N. 11817/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 4.5.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] L’ASP di Agrigento propose opposizione in relazione al precetto notificatole in data 22.9.2015 da [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiedeva il pagamento di € 61.157,53 in forza di sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento n. 577/2015, passata in giudicato. Eccepì l’opponente la nullità del precetto, per la mancata indicazione dell’IBAN della creditrice, non indicato benché anche in precedenza più volte richiesto, il che rendeva impossibile l’adempimento, stante l’obbligo per la P.A. di effettuare pagamenti in modalità tracciabile (con strumenti elettronici bancari o postali), e non anche con assegni circolari o vaglia postali, se di importo superiore ad € 1.000,00, e ciò in forza del disposto dell’art. 12 del d.l. n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011; eccepiva, ancora, la non debenza dell’importo di € 1.100,00 per spese legali. Nel contradittorio delle parti, l’adito Tribunale di Agrigento annullò il precetto opposto con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] , per non essere stato indicato l’IBAN del pignorante.[OSCURATO:PERSONA] propose quindi gravame, che la Corte d’appello di Palermo rigettò con sentenza del 28.11.2020. La Corte territoriale ritenne, infatti, che la mancata indicazione del codice IBAN nell’atto di precetto ne determinava la nullità, perché di fattorendeva impossibile l’adempimento dell’obbligazione; aggiunse che non poteva neanche esaminarsi l’eccezione sollevata dall’appellante solo nel grado d’appello, circa la mancata reazione dell’ASP sia al pignoramento presso terzi frattanto avviato, sia all’ordinanza di assegnazione comunque emessa dal g.e. in data 30.11.2015. N. 11817/21R.G. Avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi, cui resiste con controricorso l’ASP di Agrigento, che ha anche depositato memoria.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art.345 c.p.c. e degli artt. 2697-2909 c.c., in relazione all’art, 360, c omma 1 , n. 3, c.p.c., per aver la Corte siciliana ritenuto che la questione della mancata opposizione avverso l’ordinanza del g.e. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (con cui erano state assegnate le somme frattanto pignorate da essa Tatano a seguito del medesimo precetto oggetto di questo giudizio) non poteva essere esaminata, in quanto sollevata solo in grado d’appello. Assume la ricorrente che detta questione, in realtà, era stata proposta anche dinanzi al Tribunale, in particolare essendosi evidenziato (nella comparsa conclusionale) che detta ordinanza era da ritenersi passata in giudicato, perché non impugnata. In ogni caso, prosegue la ricorrente, la Corte territoriale ben avrebbe potuto rilevarlad’ufficio. 1.2 –Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112,132, comma 2, n. 4, e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non essersi la Corte territoriale pronunciata sul secondo motivo d’appello, dichiarandolo erroneamente inammissibile; con detto motivo, essa Tatano aveva dedotto ed eccepito che l’ASP non aveva in alc un modo reagito né avverso il pignoramento presso terzi frattanto eseguito, né contro l’ordinanza di assegnazione, da ritenersi appunto – a suo dire - passata in N. 11817/21R.G. giudicato. Non si trattava, aggiunge, di questione nuova, perché già sollevata nel giudizio di primo grado, donde l’erroneità della statuizione e la omessa pronuncia sul motivo d’appello. 1.3– Con il terzo motivo si lamenta l’omesso esame di fatto storico decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non essendo state esaminate le deduzioni difensive di essa ricorrente, come poste nel giudizio di primo grado. 1.4– Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 480 ss. c.p.c.,1209 ss. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte palermitana rigettato il primo motivo d’appello, con cui si era sostenuto che l’ASP avrebbe comunque potuto effettuare il pagamento del dovuto mediante assegno circolare e/o offerta reale. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello, l’art. 12, comma 2, del d.l. n. 201/2011, non fa divieto di pagamento da parte della P.A. mediante supporto cartaceo, né impone che il creditore debba necessariamente essere titolare di un conto corrente bancario, né tantomeno impone che nel relativo precetto debba indicarsi, a pena di nullità, l’IBAN del creditore. 2.1 – Non mette conto es aminare i motivi di ricorso, giacché la sentenza impugnata è cassata senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento, in relazione alla questione qui agitata (erroneità della dichiarata nullitàdel precetto per mancata indicazione dell’IBAN, da parte del precettante)non poteva essere proposto. Invero, con l’opposizione relativa al precetto in discorso, l’ASP fece valere il preteso deficit formale dell’atto, derivante – in tesi – dalla mancanza di un N. 11817/21R.G. elemento indispensabile, nella prospettazione proposta, al fine di consentire l’adempimento dell’obbligazione intimata, ossia l’IBAN della creditrice: ciò in quanto, per effetto del disposto dell’art. 12, comma 2, del d.l. n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011, la P.A. è tenuta, quando adempie propri debiti in misura eccedente l’importo di € 1.000,00, ad utilizzare modalità elettroniche tracciabili. L’opponente, dunque, propose una opposizione “ ancipite ” , ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., con un’iniziativa processuale che investì , in parte, l’an debeatur(essendosi contestata la debenza di € 1.100,00 per spese legali), ed in parte il quomododell’azione esecutiva minacciata della Tatano ( la pretesa violazione dell’art. 480c.p.c., per non essere stato indicato l’IBAN , sì da rendere impossibile l’adempimento): per tale ultima azione, si è al cospetto, dunque, in modo inequivoco, di un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c. Ebbene, decidendo la controversia, il Tribunale di Agrigento –per quanto risulta dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte – non qualificò espressamente la domanda sulla pretesa violazione dell’art. 480 c.p.c. , limitandosi ad accogliere l’opposizione e a pronunciare la nullità del precetto , perché manchevole del requisito in discorso.Da tanto discende, dunque, che la sentenza di primo grado, sul punto, avrebbe potuto essere impugnata solo mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 618, ult. comma, c.p.c.,e non già con l’appello, noto essendo che “In materia diesecuzione forzata, quando le contestazioni della parte si configurino, nello stesso procedimento, comeopposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, si d eve ritenere che la sentenza, formalmente unica, contenga due decisioni distinte, N. 11817/21R.G. soggette rispettivamente ad appello ed aricorso per cassazione ai sensi dell'art.111 Cost.” (Cass. n. “ 12730/2016) e che, in mancanza di “alcunaqualificazione giuridica al l'opposizione proposta - non potendosi ritenere tale l'indicazione di "opposizioneall'esecuzione" contenuta nell'epigrafe della sentenza - la qualificazione dell'opposizione spetta, d'ufficio, al giudice della impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima (e, pertanto, anche alla Corte diCassazione adita conricorso, come nel caso di specie)” (così, ex plurimis, Cass. n. 3404/2004). Ha dunque errato la Corte territoriale nel non rilevare l’inammissibilità dell’appelloproposto dalla Tatano, quantomeno sul profilo che qui viene in rilievo (pretesa violazione dell’art. 480 c.p.c.), non risultando che una qualificazione dell’opposizione, in parte qua, fosse stata effettuata dal Tribunale di Agrigento, con la conseguenza che la relativa statuizione avrebbe potuto impugnarsi solo con ricorso per cassazione.È poi ben noto che i l descritto errore possa essere rilevato anche d’ufficio in sede di legittimità, giacché l’ appello propost o dalla parte soccombente non può considerarsi idone o a spiegare alcuna efficacia conservativa del giudizio d’impugnazione (Cass. n. 26525/2018) , così non potendo impedire il passaggio in giudicato della decisione di primo grado. a spiegare alcuna efficacia conservativa del giudizio d’impugnazione (Cass. n. 26525/2018), così non potendo impedire il passaggio in giudicato della decisione di primo grado. 3.1 –In def i nit i va, la sentenza impugnata è cassata senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c., giacché l’appello non poteva essere proposto. Le spese del N. 11817/21R.G. giudizio d’appello e quelle del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n.228). P. Q. M. la Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio d’appello, liquidate in € 4.758,00 per compensi, edi quelle del giudizio di legittimità, liquidate in € 7.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre (per entrambe le liquidazioni) rimborso forfetario delle spesegenerali in misura del 15%, nonché accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma