CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14566/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 25489-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2434/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 06/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo delle maggiori imposte determinate con l'avviso di accertamento relativo ad IRPEF e IVA per l'anno d'imposta 1996, deducendo l'omessa notifica dell'atto presupposto. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Bari accoglieva il ricorso del contribuente. L'appello proposto dall'Agenzia delle entrate veniva accolto dalla Commissione tributaria regionale della Puglia sul rilievo che il prodronnico avviso di accertamento era stato ritualmente notificato ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. Con sentenza n. 16414/2016 questa Corte cassava la decisione impugnata demandando al giudice del rinvio di verificare se l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. avesse sortito l'effetto suo proprio di dimostrare che il destinatario era stato raggiunto dall'atto ed era stata così conseguita la legale conoscibilità. La CTR della Puglia, con sentenza del 6 settembre 2019, annullava la cartella di pagamento impugnata. Osservava il giudice del rinvio che l'avviso di accertamento presupposto non era stato ritualmente notificato ai contribuenti, non avendo l'Ufficio «mai esibito e depositato in atti l'avviso di ricevimento, che rappresenta un elemento essenziale del procedimento notificatorio di cui all'art. 140 c.p.c.». Ric. 2020 n. 25489 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- Avverso la suddetta decisione l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], resistono con controricorso. Gli altri eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. Sulla proposta del relatore risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Le controricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che: Preliminarmente va dichiarata inammissibile la memoria depositata dalle controricorrenti, non essendo stato osservato il termine previsto dall'art. 378 cod. proc. civ. Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 140 e ss. cod. proc. civ. Sostiene la ricorrente di aver prodotto tutta la documentazione - compreso l'avviso di ricevimento - attestante l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., perfezionatasi per compiuta giacenza, non avendo il destinatario provveduto a ritirare il plico nei dieci giorni successivi alla spedizione della raccomandata informativa. Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, «Il ricorso per cassazione - per il principio di autosufficienza - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di Ric. 2020 n. 25489 sez. MT - ud. 23-03-2022 -3- indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione» (Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 18679 del 2017, in motivazione). Si è inoltre osservato che «In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare una chiara sintesi funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto» (Cass. n. 24340 del 2018). Tanto premesso, va rilevato che l'unico motivo di ricorso non risulta formulato in conformità dei principi enunciati da questa Corte, non avendo la ricorrente riprodotto né allegato gli atti attinenti al procedimento notificatorio ex art. 140 cod. proc. civ. e - segnatamente - l'avviso di ricevimento posto a fondamento dell'impugnazione, né indicato tempo e luogo della relativa produzione nel giudizio di merito, precludendo in tal Ric. 2020 n. 25489 sez. MT - ud. 23-03-2022 -4- modo al Collegio di avere una chiara e completa cognizione della controversia. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rimasti intimati. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma il 23 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]