CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 17329/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11556-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 REGIONE ABRUZZO, in persona del legale 1041 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P. [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALONZO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1020/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 340/2015;F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di Numero registro generale 11556/2016 Numero sezionale 1041/2022 consiglio del 30/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 17329/2022 TRICOMI. Data pubblicazione 27/05/2022 RITENUTO 1. La Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 1020 del 2015, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione Abruzzo avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Pescara. 2. [OSCURATO:PERSONA] già dirigente a tempo indeterminato dell’ARSSA dal 29 dicembre 2004, dopo aver vinto un concorso interno per titoli ed esami bandito ex art. 16 della legge regionale n. 7 del 2002, essendo stato disposto il reinquadramento nella categoria D3, posizione economica D5, con determinazione del Dirigente del Servizio amministrativo del personale della Regione, alle cui dipendenze era transitato il personale dell’ARSSA dopo la sua soppressione con la legge regionale n. 29 del 2011, determinazione adottata in seguito alla sentenza n. 117 del 2012 della Corte costituzionale che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma (art.16, comma 13, della legge della Regione Abruzzo 10 maggio 2002, n. 7)in base alla quale era stato indetto il concorso, aveva impugnato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di ricostituzione del rapporto dirigenziale. La Corte d’Appello aveva escluso che a seguito della soppressione dell’ARSSA vi fosse stata una novazione del rapporto di lavoro, quanto invece una continuità dello stesso. Trovava applicazione l’art. 16, comma 8, del d.l. n. 111 del 2011, anche considerando che la F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 dichiarazione di illegittimità costituzionale determinava Numero registro generale 11556/2016 Numero sezionale 1041/2022 l’inefficacia della norma con effetto ex nunc, con l’unico Numero di raccolta generale 17329/2022 limite delle situazioni consolidatesi per essere il rapporto Data pubblicazione 27/05/2022 già esaurito in conseguenza della formazione del giudicato o per il decorso del termine di prescrizione o decadenza. Né ostava a ciò la sentenza del TAR Abruzzo che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da soggetto esterno all’ARSSA. 3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la Gabini prospettando tre motivi di ricorso e prospettando, in subordine, questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 8, del decreto-legge n 98 del 2011, in riferimento agli artt. 11 disp. att. legge in generale, e 136 Cost., in combinato con l’art. 30 della legge n. 87 del 1953. 4. Resiste con controricorso la Regione Abruzzo. 5. La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza. CONSIDERATO 1. Occorre premettere che la ricorrente ha premesso in fatto: che con la delibera n. 86 del 2001 veniva indetto un concorso interno ai sensi dell’art. 16, comma 13, della lege reg. n. 7 del 2002, per la copertura di 5 posti di dirigente a tempo indeterminato, 3 per il profilo amministrativo economistico, 1 per il profilo ingegneristico, e 1 per il profilo agronomico; che essa ricorrente partecipava al concorso per il profilo amministrativo risultando vincitrice, e veniva nominata dirigente a tempo indeterminato stipulando il contratto con decorrenza 29 dicembre 2004;F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 la procedura concorsuale era impugnata nel 2006 da un Numero registro generale 11556/2016 Numero sezionale 1041/2022 soggetto estraneo all’ARSSA che aspirava al posto di Numero di raccolta generale 17329/2022 agronomo; Data pubblicazione 27/05/2022 il TAR, con la sentenza n. 276/2011 del 17 maggio 2011, dichiarava il difetto d’interesse del ricorrente all’impugnazione della procedura per i posti diversi da quello di agronomo; la posizione della ricorrente a dire della stessa veniva stralciata e il giudizio proseguiva solo in ordine alla posizione di agronomo; il TAR dichiarava inammissibile il ricorso nel capo relativo all’impugnazione del concorso riservato di cui alla deliberazione 86 del 2002 nella parte in cui coinvolge le posizione di alcuni controinteressati tra cui la Gabini; con separata ordinanza n. 311 del 2011 il TAR sollevava questione di legittimità costituzionale in relazione alla quale interveniva la sentenza 177 del 2012 che dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 13, della legge della Regione Abruzzo 10 maggio 2002, n. 7, disposizione secondo cui il 60 per cento dei posti vacanti della qualifica di dirigente, individuati nell'ambito delle dotazioni organiche per il periodo 2001- 2003, è coperto mediante concorso interno per titoli ed esami riservato al personale di ruolo in possesso di determinati requisiti professionali e di anzianità. Ciò in quanto la norma prevedendo un concorso interno a favore dei dipendenti regionali inquadrati nell’area D nella misura del sessanta per cento dei posti disponibili nella superiore qualifica dirigenziale, prescindeva del tutto dall'esigenza di consentire la partecipazione al F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 concorso a chiunque vi abbia interesse e pertanto viola il Numero registro generale 11556/2016 Numero sezionale 1041/2022 principio di cui agli artt. 51 e 97 della Costituzione; Numero di raccolta generale 17329/2022 la sentenza del TAR n. 276 del 2011, nelle more, Data pubblicazione 27/05/2022 passava in giudicato. 2. Tanto premesso può passarsi all’esame dei motivi di ricorso. 3. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli art. 2, comma 2, e 6, della legge della Regione Abruzzo n. 29 dell’11 agosto 2011. Errata applicazione dell’art. 2112, cod. civ. Novazione del rapporto di lavoro (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). Assume la ricorrente che era intervenuta la novazione del rapporto di lavoro, con conseguente cristallizzazione dello stesso in ragione di quanto previsto dalla legge reg. n. 29 del 2011, art. 2, comma 2, e della delibera della Giunta regionale n. 952/2011. Di talchè, atteso che l’inquadramento ARSSA si era estinto, rispetto al rapporto di lavoro con la Regione non era possibile far valere gli effetti di cui all’art. 16, comma 8, cit. La ricorrente richiama la disciplina dettata dalla lege reg. n. 29 del 2011, deducendo che vi sarebbe stata una successione a titolo particolare della Regione nel proprio rapporto di lavoro, con conseguente novazione dello stesso. 4. Il motivo non è fondato. Nell’esaminare il motivo occorre precisare che la nomina a dirigente dell’ARSSA della ricorrente, con decorrenza 29 dicembre 2004, avveniva in ragione dell’art. 16, comma 13, della legge regionale n. 7 del 2002. Successivamente, l’art.1 della legge reg. n. 29 del 2011, F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 stabiliva che al fine di ridurre la spesa pubblica e Numero registro generale 11556/2016 Numero sezionale 1041/2022 razionalizzare i servizi resi sul territorio, l’Agenzia Numero di raccolta generale 17329/2022 Regionale per i Servizi di [OSCURATO:PERSONA] (ARSSA), Data pubblicazione 27/05/2022 istituita con legge regionale 1° giugno 1996, n. 29, era soppressa e le funzioni e le competenze a qualsiasi titolo attribuite all’ARSSA erano trasferite alla Giunta regionale. L’art. 6 prevedeva che “Esaurita la procedura di liquidazione, la Regione succede all’ARSSA nei rapporti giuridici attivi e passivi non estinti dal Commissario liquidatore durante il suo mandato”. Ai sensi dell’art. 7 “La spesa da sostenere per il personale dell’Agenzia trasferito, a seguito della presente legge, nell’organico della Giunta regionale trova copertura, fino al 31 dicembre 2011, con i fondi di bilancio già assegnati all’Agenzia”. L’art. 16, comma 13, della lege reg. n. 7 del 2002, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 177 del 2012, per violazione del principio del concorso pubblico. In conseguenza della pronuncia la Regione faceva applicazione dell’art. 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede la nullità delle assunzioni fondate su norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale e il ripristino della situazione preesistente. L’art. 16, comma 8, del d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, infatti, stabilisce “I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11556/2016 all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo Numero sezionale 1041/2022 Numero di raccolta generale 17329/2022 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo Data pubblicazione 27/05/2022 indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l’illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale. Ferma l'eventuale applicazione dell’articolo 2126 cod. civ. in relazione alle prestazioni eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico e al ritiro degli atti nulli”. In ragione di ciò, con la determina 408/DD22 del 3 agosto 2012 veniva disposto il reinquadramento della ricorrente, oggetto di impugnazione. Va ricordato che le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale - eliminano la norma con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perché l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge - sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale - per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11556/2016 esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del Numero sezionale 1041/2022 Numero di raccolta generale 17329/2022 giudicato o per essersi verificato altro evento cui Data pubblicazione 27/05/2022 l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità (v. Cass., 7 luglio 2016, n. 13884; Cass., 20 novembre 2012, n. 20381; Cass., 6 maggio 2010, n. 10598; Cass. 18 luglio 2006, n. 16450). Questa Corte ha già affermato (v. Cass. 7 luglio 2016, n. 13884, 41247 del 2021) che non può essere ravvisata una situazione giuridica irrevocabile o esaurita a fronte di un rapporto che sia ancora in atto e che sia sorto per effetto della norma dichiarata incostituzionale, in quanto diversamente opinando si finirebbe per mortificare gli interessi che le norme costituzionali, rispetto alle quali è stata effettuata la valutazione del giudice delle leggi, mirano a salvaguardare; Nella specie il TAR Abruzzo con la sentenza n. 276/2011 del 17 maggio 2011, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da soggetto esterno all’ARSSA nel capo relativo all’impugnazione del concorso riservato di cui alla deliberazione 86 del 2002 nella parte in cui coinvolge le posizione di alcuni controinteressati tra cui la Gabini. Al momento dell’entrata in vigore del dl 98 del 2011 (6 luglio 2011), non era decorso il termine lungo di sei mesi per l’appello, né con riguardo al termine breve di sessanta giorni dalla eventuale notifica della sentenza di primo grado, la ricorrente ha allegato e provato in modo circostanziato il verificarsi delle condizioni per la formazione del giudicato.F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11556/2016 5. Va esaminato il tema della novazione del rapporto di Numero sezionale 1041/2022 Numero di raccolta generale 17329/2022 lavoro. Data pubblicazione 27/05/2022 Questa Corte ha già affermato che (Cass., 8377 del 2016) in tema di soppressione di enti pubblici, la successione si attua in "universum ius", e tutti i rapporti giuridici che facevano capo all'ente soppresso passano al subentrante, se la legge o l'atto amministrativo che l'hanno disposta abbiano considerato il permanere delle finalità dell'ente ed il loro trasferimento ad altro soggetto, unitamente al passaggio, sia pure parziale, delle strutture e del complesso delle posizioni giuridiche facenti capo all'ente soppresso, mentre avviene a titolo particolare se la cessazione dell'ente sia stata disposta "previa liquidazione", sicché, in tale ultima evenienza, il liquidatore non assume alcuna diretta responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dal soggetto estinto. Nella specie, come ha affermato la Corte d’Appello all’ARSSA è subentrata la Regione in universum ius. Ed infatti, come previsto dall’art. 2, le funzioni e le competenze già dell’ARSSA, trasferite alla Giunta regionale con la presente legge, erano allocate nelle strutture organizzative regionali della Giunta, prioritariamente nella [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in considerazione della stretta attinenza con le competenze proprie della predetta Direzione. Il personale che, all'atto della soppressione dell’ARSSA, risultava dipendente di ruolo della predetta Agenzia, con contratto a tempo indeterminato, veniva immesso nel ruolo unico del personale regionale, la cui dotazione F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 organica può essere conseguentemente incrementata, e Numero registro generale 11556/2016 Numero sezionale 1041/2022 conserva la posizione giuridica, economica e Numero di raccolta generale 17329/2022 previdenziale in godimento al momento della Data pubblicazione 27/05/2022 soppressione. Inoltre, esaurita la procedura di liquidazione (nella quale il Commissario liquidatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale l'elenco delle situazioni giuridico- patrimoniali da liquidare e l'inventario dei beni mobili ed immobili), la Regione succede all'ARSSA nei rapporti giuridici attivi e passivi non estinti dal Commissario liquidatore durante il suo mandato. Dunque, le norme regionali hanno considerato il permanere delle finalità dell'ente soppresso ed il loro trasferimento alla Regione unitamente al passaggio sia pure parziale delle strutture e del complesso delle posizioni giuridiche già facenti capo al primo ente, senza prevedere la soppressione "previa liquidazione". 6. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 8, del d.l. n. 98 del 2011. Violazione dei principi di irretroattività della legge di cui all’art. 11 delle disp. sulla legge in generale (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). La ricorrente censura la decisione della Corte di appello, errata e contraddittoria, che ha affermato l'applicabilità retroattiva della suddetta disposizione non solo in quanto è prevista dalla norma stessa, ma poiché è correlata agli effetti della pronuncia. La Corte costituzionale ha affermato che, seppure il divieto di retroattività delle leggi previsto dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale non riceve dall’ordinamento la tutela privilegiata dell’art. 25 Cost., F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 il legislatore può emanare norme retroattive sempre Numero registro generale 11556/2016 Numero sezionale 1041/2022 che la retroattività trovi adeguata giustificazione Numero di raccolta generale 17329/2022 nell'esigenza di tutelare principi diritti e beni di rilievo Data pubblicazione 27/05/2022 costituzionale. Nella specie, la norma non introduce alcuna deroga al principio di irretroattività che quindi qualora ammesso sarebbe del tutto immotivato ed illegittimo. L'ambito di applicazione della norma non può che essere individuato sulla base della lettura della stessa che fa riferimento ai provvedimenti adottati successivamente all'entrata in vigore della norma medesima. L'articolo 16 è applicabile solo nel caso in cui il provvedimento in materia di personale sia stato adottato dopo la sua entrata in vigore, sulla base di una norma che anche successivamente venga dichiarata incostituzionale. L’art. 16, comma 8, quindi deve interpretarsi nel senso che diventano nulli se fondati su norme dichiarate incostituzionale i provvedimenti in tema di pubblico impiego che siano intervenuti successivamente all'entrata in vigore della legge. di talché tale norma non poteva trovare applicazioni rispetto alla posizione della ricorrente. 7. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 8, del d.l. n. 98 del 2011. Violazione dell’art. 136 Cost., in combinato disposto con l’art. 30 della lege n. 87 del 1953 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). La ricorrente ricorda di aver dedotto in appello l'insensibilità degli effetti della sentenza della Corte costituzionale rispetto alla propria posizione, per essere F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 questa stata definita con la sentenza del TAR [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11556/2016 Numero sezionale 1041/2022 passata in giudicato prima della pubblicazione della Numero di raccolta generale 17329/2022 decisione della Corte. La retroattività delle sentenze di Data pubblicazione 27/05/2022 incontro un limite in presenza dei rapporti esauriti. La Corte d’Appello aveva respinto questa prospettazione rilevando che il TAR non le avrebbe riconosciuto alcun diritto, ma si sarebbe limitato ad estrometterla dal giudizio. Nella specie, invece, la posizione della Gabini si era consolidata per effetto della sentenza del TAR Abruzzo che era una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse idonea a formare il giudicato sostanziale processuale. 8. In via subordinata la ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 8, per la violazione dell’art. 11 delle preleggi e dell’art. 136 Cost, in combinato con l’art. 30 della legge n. 87 del 1953. 9. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, nonché la prospettata questione di legittimità costituzionale, vanno esaminati insieme in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati Questa Corte ha affermato che l'attività ermeneutica, in consonanza con i criteri legislativi di interpretazione dettati dall’art. 12 delle preleggi, deve essere condotta innanzitutto e principalmente, mediante il ricorso al criterio letterale; il primato dell'interpretazione letterale è, infatti, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (vedi ex multis, Cass. n. 6752/2020, n. 24165 del 2018, Cass. n. 9700 del 2004, Cass. n.3495 del 2001) secondo cui all’intenzione del legislatore, secondo un’interpretazione logica, può darsi rilievo F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 nell’ipotesi che tale significato non sia già tanto chiaro Numero registro generale 11556/2016 Numero sezionale 1041/2022 ed univoco da rifiutare una diversa e contraria Numero di raccolta generale 17329/2022 interpretazione. Alla stregua del ricordato insegnamento, Data pubblicazione 27/05/2022 l’interpretazione da seguire deve essere, dunque, quella che risulti il più possibile aderente al senso letterale delle parole, nella loro formulazione tecnico giuridica. Nella specie dalla lettera della legge non emerge una delimitazione della norma ai provvedimenti successivi alla sua entrata in vigore né in tal senso depone l’interpretazione logica atteso che la ratio della disposizione è quella di tipizzare quale vizio genetico, nullità, il venir meno del presupposto normativo degli atti adottati nella costituzione e nella gestione del rapporto di lavoro di pubblico impiego da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate. Pur tuttavia, ciò non implica una retroattività della norma atteso che la delimitazione degli effetti delle pronunce di illegittimità costituzionale conforma anche il portato dell’art. 16, comma 8, che dunque trova applicazione in relazione alle situazioni giuridiche pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso, e dunque ai rapporti di lavoro in atto, anche se costituiti con provvedimenti antecedenti. Peraltro, si può ricordare che la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che il divieto di retroattività della legge, previsto dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell’ordinamento la tutela privilegiata di cui all’art. 25 Cost. (sentenze n. 78 e n. 15 del 2012, n. 236 del 2011, e n. 393 del 2006), e che «il legislatore – nel rispetto di tale previsione – può F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 emanare norme retroattive, anche di interpretazione Numero registro generale 11556/2016 Numero sezionale 1041/2022 autentica, purché la retroattività trovi adeguata Numero di raccolta generale 17329/2022 giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e Data pubblicazione 27/05/2022 beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale», ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Espone la ricorrente che l’art. 16, comma 8, nulla dice circa i valori che giustificherebbero la retroattività, ma si può rilevare che il legislatore intende assicurare il principio di legalità dell’azione amministrativa, che nella specie, in ragione della pronuncia della Corte costituzionale che viene in rilievo, si declina nella regola dell’accesso con pubblico concorso. Costituisce principi consolidato (cfr., Cass., n. 32263 del 2021, n. 20416 del 2019) che nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di illegittimità dell'assunzione, il rapporto di lavoro affetto da nullità può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 cod. civ., applicabile anche alla P.A. Ne consegue che, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, non può tenersi conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera di detto rapporto di lavoro, in applicazione del principio "quod nullum est nullum producit effectum". Di talché il dubbio di legittimità costituzionale non supera il vaglio della non manifesta infondatezza. 10. Il ricorso va rigettato. 11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 12. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. Numero registro generale 11556/2016 Numero sezionale 1041/2022 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti Numero di raccolta generale 17329/2022 per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore Data pubblicazione 27/05/2022 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella c