CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 luglio 2021
Cassazione n. 34508/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19326 - 2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso per regolamento di competenza dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] Ce. C',• - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - INTIMATI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della sezione specializzata agraria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, udita la relazione all'udienza in camera di consiglio dell' 1 luglio 2021 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso e dichiararsi la competenza per materia della sezione specializzata agraria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. del 27.2.2019 [OSCURATO:PERSONA] adiva la sezione specializzata agraria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto. Premetteva che svolgeva attività di allevamento di bestiame unitamente al marito ed ai figli ed a tale scopo fruiva di ampie zone di terreno - entro le quali il bestiame aveva sempre pascolato liberamente - in contrada [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA], talune di proprietà sua o di suo marito, talune ad ella concesse in affitto. Premetteva altresì che tra le porzioni condotte in affitto erano ricomprese quelle, detenute sin dal 2002 per il canone annuo di euro 2.500,00, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Indi esponeva che i Santalucia avevano, da un canto, nel 2018 rifiutato i vaglia postali che aveva ad essi rimesso ai fini del pagamento del fitto per gli anni 2017 e 2018; avevano, d'altro canto, nel febbraio del 2019 iniziato a recintare le porzioni di terreno di loro proprietà, così da precludere agli armenti l'ingresso nel loro fondo. Chiedeva farsi ordine ad Alessandro e a [OSCURATO:PERSONA] di astenersi dal portare a compimento la chiusura del loro fondo e di provvedere alla eliminazione dei tratti di recinzione già realizzati atti ad ostacolare il pascolo. 2. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Deducevano, tra l'altro, che il rapporto intercorrente con [OSCURATO:PERSONA] traeva titolo da un contratto di "pascipascolo", ovvero di vendita di erbe di natura stagionale e di durata inferiore ad un anno. Eccepivano, di conseguenza, in via pregiudiziale l'incompetenza dell'adita sezione specializzata agraria. 3. Con ordinanza del 18.6.2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto si dichiarava competente a conoscere dalla controversia in via ordinaria e non già per il tramite della propria sezione specializzata agraria, di cui dichiarava l'incompetenza ratione materiae. Reputava il tribunale che nella specie, alla stregua delle allegazioni delle parti, si ravvisavano gli estremi non già di un contratto di affitto di fondo pascolativo bensì di un contratto di "pascipascolo". Reputava in particolare che il rapporto tra le parti intercorrente aveva ad oggetto l'acquisizione delle erbe prodotte dal fondo dei resistenti e non già la gestione produttiva, ai fini della produzione dell'erba, del fondo di proprietà dei medesimi Santalucia. 4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA]; ha chiesto sulla scorta di un unico motivo dichiararsi la competenza della sezione specializzata agraria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto con ogni conseguente provvedimento. Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. 5. Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte. 6. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 del dec. Igs. n. 150/2011 e dell'art. 56 della legge n. 203/1982.Deduce che in virtù del disposto dell'art. 56 della legge n. 203/1982 sono soggette alla competenza per materia delle sezioni specializzate agrarie anche le controversie che traggono titolo da contratti di vendita di erbe di durata annuale o ultrannuale e che afferiscono a fondi destinati a pascolo permanente e non soggetto a rotazione agraria. Deduce che le circostanze da ella prospettate nel ricorso introduttivo e nei verbali di causa danno conto della durata ultrannuale del rapporto e della destinazione a pascolo permanente del fondo dei Santalucia; che dunque la prospettazione di siffatte circostanze è di per sé sufficiente, nonostante la contestazione di parte avversa, a fondare la competenza della sezione specializzata agraria. 7. Il ricorso per regolamento di competenza è fondato e meritevole di accoglimento alla stregua delle argomentazioni che seguono. 8. Si impone il seguente duplice preliminare rilievo. In primo luogo, la questione relativa al riparto della competenza tra tribunale ordinario e sezione specializzata agraria presso il medesimo tribunale costituisce una questione di competenza e non di mera ripartizione degli affari all'interno di un unico ufficio giudiziario (cfr. Cass. (ord.) 21.5.2015, n. 10508; Cass. (ord.) 26.7.2010, n. 17502). In secondo luogo, appartiene alla competenza della sezione specializzata agraria non soltanto la cognizione delle controversie che hanno come oggetto esclusivo ed immediato l'applicazione ovvero l'esclusione di proroghe a rapporti dei quali sia pacifica o già accertata la natura agraria, ma anche di quelle controversie che presuppongono l'accertamento delle caratteristiche, della validità e della stessa esistenza del rapporto da qualificare, onde stabilire se esso sia compreso o meno fra le fattispecie cui è applicabile la disciplina ío. vincolistica [è il caso di cui al presente ricorso per regolamento di competenza] (cfr. Cass. (ord.) 20.7.2018, n. 19331; Cass. 3.4.2009, n. 8155). 9. Su tale scorta si rappresenta che la controversia avente ad oggetto le obbligazioni derivanti da un contratto di vendita di erbe per il pascolo di durata superiore ad un anno deve ritenersi devoluta alla competenza della sezione specializzata agraria, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 203 del 1982 (cfr. Cass. (ord.) 2.8.2004, n. 14792). Del resto, questa Corte spiega ulteriormente che il contratto di vendita di erbe non è equiparabile all'affitto di fondo pascolativo e resta sottratto quindi alla disciplina della legge 3 maggio 1982, n. 203, come disposto dall'art. 56 della stessa, quando, oltre ad avere (secondo la convenzione stipulata fra le parti ed a prescindere dal diverso andamento assunto in concreto dal rapporto per effetto di unilaterali iniziative di una di esse in violazione dei patti contrattuali) durata infrannale e contenuto limitato alla semplice raccolta dell'erba, si riferisca a terreni effettivamente assoggettati a rotazione agraria (cfr. Cass. 19.3.1997, n. 2422). 10. In questi termini, alla stregua delle sole prospettazioni operate da [OSCURATO:PERSONA] nell'iniziale ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. e nei verbali di causa e nonostante la contestazione ex adverso di siffatte prospettazioni, ossia alla stregua della dedotta durata ultrannuale del rapporto e della destinazione a pascolo permanente del fondo dei Santalucia, senz'altro si configura - per ciò solo - la competenza della sezione specializzata agraria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto a conoscere della controversia de qua. 11. Il buon esito del ricorso per regolamento di competenza importa la cassazione dell'ordinanza impugnata e contestualmente la declaratoria della competenza della sezione specializzata agraria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto a conoscere della controversia de qua, sezione specializzata dinanzi alla quale le parti vanno rimesse nel termine di legge anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio. 12. Non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 10 co. bis dell'art. 13 del medesimo d.p.r. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza, cassa l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della sezione specializzata agraria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto e dichiara la competenza della medesima sezione specializzata agraria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, dinanzi alla quale rimette le parti nel termine di legge anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. Sottosezione II della Corte Suprema di Cassazione,