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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 dicembre 2021

Cassazione n. 29841/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5760/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 1412/2021, depositata il 23/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] citava, dinanzi al Tribunale di Ivrea, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., esponendo di essere unica erede di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta unica erede di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva sottoscritto, (unitamente al fratello premorto), alcuni buoni postali fruttiferi che risultavano incassati senza che il loro controvalore le fosse stato consegnato; domandava, pertanto, la condanna della convenuta al pagamento di euro 21.499,14, pari al controvalore dei titoli (buoni postali fruttiferi) dedotti in giudizio, oltre agli interessi decorrenti dalla data della illecita riscossione. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. chiedeva ed otteneva di chiamare in giudizio [OSCURATO:PERSONA], direttrice dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la quale, come era stato accertato tramite la struttura [OSCURATO:PERSONA], aveva tenuto un comportamento non conforme al ruolo, in quanto responsabile della violazione dell’obbligo contrattuale di diligenza del prestatore di lavoro subordinato nell’esecuzione della prestazione ex art. 2104 cod.civ., da cui derivava l’obbligo al risarcimento del danno cagionato all’azienda, ai sensi dell’art. 1218 cod.civ., affinché fosse condannata in via esclusiva e, in via subordinata, affinché fosse dichiarata tenuta a manlevarla da ogni avversaria pretesa e per qualsiasi somma essa fosse stata condannata a pagare. [OSCURATO:PERSONA], costituitasi, contestava l’addebito e le domande svolte nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., disconosceva le sigle apposte sui buoni postali fruttiferi oggetto di giudizio, eccepiva l’intervenuta prescrizione del diritto e dell’azione formulata nei suoi confronti dalla terza chiamata nonché dall’attrice, sia a titolo di responsabilità contrattuale, quale ex dipendente di detta società, sia a titolo di risarcimento per fatto illecito e/o per responsabilità penale, chiedendo quindi che ogni domanda nei suoi confronti fosse respinta.

Con sentenza n. 196/2020, il Tribunale di Ivrea accoglieva la domanda proposta dall’attrice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., condannando quest’ultima al pagamento della somma di euro 21.499,14, oltre agli interessi legali; rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti della terza chiamata, accogliendo l’eccezione di prescrizione formulata dalla [OSCURATO:PERSONA], e riteneva l’eccezione di interruzione della prescrizione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. tardivamente proposta.

Con sentenza n. 1412/2021, la Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma dell’appellata pronuncia, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. quanto da questa pagato alla [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione della sentenza di primo grado, per capitale, interessi e spese processuali.

Segnatamente, ha ritenuto non contestata la sentenza del Tribunale là dove aveva ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero condebitori solidali e che la quaestio disputandinel giudizio d'appello fosse solo se il diritto di regresso esercitato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] fosse oppure no prescritto, pervenendo alla conclusione che non lo fosse, perché il termine per l’esercizio dell’azione di regresso di un condebitore solidale nei confronti di un altro coobbligato inizia a decorrere dal giorno dell’avvenuto pagamento e non già dall’evento dannoso, e nel merito ha ritenuto provato che la [OSCURATO:PERSONA] avesse l’esclusiva responsabilità di aver cagionato il danno lamentato dalla [OSCURATO:PERSONA] e quindi ha accolto la domanda di regresso del responsabile indiretto, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che aveva risarcito il danno, in qualità di padrone o committente in ragione della solidarietà verso il danneggiato, per l’intera somma pagata.

Avverso la predetta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, basato su nove motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] trattazione del ricorso è fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione e degli artt. 1310, 2943, 1292 e 1299 cod.civ. in relazione all’art. 183 e 112 cod.proc.civ., per avere il giudice a quo ritenuto gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere dalla creditrice [OSCURATO:PERSONA] efficaci anche nei confronti della convenuta [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in applicazione del principio delle obbligazioni solidali, pur se eccezione tardivamente proposta e non rilevabile d’ufficio.

Dopo aver riproposto la statuizione del Tribunale di Ivrea che aveva ritenuto che l’eccezione di interruzione della prescrizione è sì eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio, ma solo nell’ipotesi in cui ad «azionare il diritto sia il relativo titolare attivo (qui: [OSCURATO:PERSONA]) nei confronti dei condebitori solidali», e non «quando a sollevare l’eccezione di interruzione di prescrizione sia un condebitore solidale (qui: [OSCURATO:PERSONA]) che assuma – sulla scorta dell’avvenuta interruzione della prescrizione da parte dell’unico creditore – per tale via l’applicazione diretta dell’art. 1310 cod.civ. in proprio favore e in odio all’altro condebitore (qui: [OSCURATO:PERSONA])», la ricorrente contesta alla impugnata sentenza di avere modificato la statuizione del Tribunale, limitandosi ad asserire che «[OSCURATO:PERSONA] ha censurato la sentenza impugnata precisando che in causa dovesse trovare applicazione l’art. 1310 cod.civ., ma partendo dal presupposto che dal momento della richiesta risarcitoria avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] si era concretizzato il quantum che l’ex direttrice doveva corrispondere in virtù dei comportamenti della [OSCURATO:PERSONA] nello svolgimento delle proprie mansioni di direttrice dell’[OSCURATO:PERSONA]» e che «[OSCURATO:PERSONA] risulta avere censurato l’interpretazione dell’art. 1310 cod.civ. che ha dato il Giudice di prime cure, proponendone una lettura alternativa ed anche individuando un diverso dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale», pervenendo alla conclusione che «non risultando intervenuto alcun pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] prima della notifica dell’atto di citazione per chiamata di terzo, non poteva dirsi ancora decorso nessun termine di prescrizione, così che le argomentazioni del Tribunale sulla portata della interruzione del termine prescrizionale effettuata dal creditore iure proprio, risultano inconferenti».

Ricostruito il contenuto sul punto dell’appello formulato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la ricorrente si duole che la Corte d'Appello non abbia chiarito come esso portasse a ritenere inconferente la ricostruzione del Tribunale; pertanto, le rimprovera di aver applicato falsamente l’art. 112 cod.proc.civ. in relazione al richiamato art. 1310 cod.civ., aggiungendo che le pronunce di primo e secondo grado avevano di fatto escluso un rapporto di solidarietà tra la convenuta e la terza chiamata nei confronti dell’attrice, sicché l’applicazione fatta dalla Corte d’Appello dell’art. 1310 cod.civ., sull’erroneo presupposto della sussistenza di una obbligazione solidale exart. 1292 cod.civ., sarebbe erronea.

Il motivo è nel suo complesso infondato.

La Corte d'Appello, alle pp. 9-10 della sentenza, ha premesso che «Il Tribunale ha ricostruito la fattispecie considerando [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] condebitori in solido e qualificando l’azione di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della terza chiamata come azione di regresso ex art. 1299 cod.civ., con l’ulteriore precisazione che la [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito la prescrizione del diritto al regresso di [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti (cfr. pag. 6 sentenza impugnata): il Tribunale ha anche ricordato che la solidarietà nelle obbligazioni può aversi quando i titoli della responsabilità facente capo ai coobbligati siano diversi l’uno di natura contrattuale e l’altro di natura extracontrattuale.

Tale capo di sentenza non risulta essere stato specificamente impugnato».

Giusta o sbagliata che sia, detta statuizione della Corte d'Appello non è stata censurata né la ratio decidendi sottesa è stata colta dalla ricorrente che, infatti, muove dall’assunto cassatorio che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto sussistente una sua responsabilità solidale con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., contestando non già il fatto che la sentenza del Tribunale non fosse stata specificamente impugnata sul punto, ma che sussistesse una sua responsabilità solidale con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] solo: la ricorrente è in errore quando imputa alla Corte territoriale di aver violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato codificato dall’art. 112 cod.proc.civ., perché il giudice a quo , ritenendo inconferente la qualificazione dell’eccezione di interruzione della prescrizione formulata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., su cui invece si era basata la decisione del Tribunale, e chiarito di essere stata investita dall’atto di appello di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. di accertare se il suo diritto di regresso si fosse oppure no prescritto, ha rigettato l’eccezione di prescrizione della [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di regresso di un condebitore solidale a danno di un altro inizia a decorrere solo dal momento del pagamento; di conseguenza, il Tribunale aveva errato «nel riferire il dies a quo della prescrizione dalla data del licenziamento (luglio 2007) poiché, non risultando intervenuto alcun pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] prima della notifica dell’atto di citazione per chiamata di terzo, non poteva dirsi ancora decorso nessun termine di prescrizione». 2) Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 132 n. 4 cod.proc.civ. e 111 Cost.

«per omessa esposizione in fatto e omessa motivazione in relazione alla parte del giudizio che ha trattato la prescrizione dei diritti azionati dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA] e dall’attrice [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della terza chiamata [OSCURATO:PERSONA]».

Premesso che il termine inconferente utilizzato dalla Corte d'Appello per superare la ricostruzione del Tribunale quanto alla tardività dell’eccezione di interruzione del termine di prescrizione non costituisce una censura tecnica ad una argomentazione giuridica, idonea ad invalidarla, la ricorrente lamenta che dalla motivazione della sentenza impugnata non risulta possibile comprendere la ratio decidendi in forza della quale il giudice a quo è giunto a superare l’intervenuta prescrizione dei diritti sostanziali azionati od azionabili nei suoi confronti da parte attrice e dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed a respingere l’eccezione di tardività della eccezione di interruzione del termine di prescrizione formulata da quest’ultima. 3) Con il terzo motivo è denunciato l’omesso l’esame di un fatto oggetto di discussione tra le parti, ovvero l’intervenuta prescrizione dei diritti sostanziali, contrattuali ed extracontrattuali, di cui agli artt. 1175-1176-1218-2104 2049-2043 cod.civ. posti a fondamento della chiamata del terzo, e decisivo per il giudizio.

La Corte d'Appello avrebbe ritenuto sussistente il diritto di regresso di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei suoi confronti, senza esprimersi in merito all’eccepita prescrizione dei diritti sostanziali, di natura contrattuale ed extracontrattuale, limitandosi ad enunciare che «il Tribunale ha errato nel riferire il dies a quo della prescrizione dalla data del licenziamento (luglio 2007) poiché, non risultando intervenuto alcun pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] prima della notifica dell’atto di citazione per chiamata di terzo, non poteva dirsi ancora decorso nessun termine di prescrizione, così che le argomentazioni del Tribunale sulla portata della interruzione del termine prescrizionale effettuata dal creditore iure proprio, risultano inconferenti.

L’azione di regresso di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della condebitrice in solido [OSCURATO:PERSONA] non risulta pertanto prescritta». 4) I motivi secondo e terzo, che possono essere esaminati congiuntamente, perché poggiano su assunti cassatori di contenuto analogo, sono infondati, perché la motivazione c’è ed è perfettamente percepibile.

La Corte d'Appello ha chiarito che, dato il rigetto dell’eccezione di prescrizione, la questione della tardività, e quindi della inammissibilità dell’eccezione di interruzione del termine di prescrizione, non era idonea ad apportare elementi rilevanti per la decisione (di qui l’inconferenza), ed ha reso una motivazione pienamente intellegibile sia nella ricostruzione in fatto sia quanto alle ragioni di diritto. 5) Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione e dell’art. 1299 in relazione agli artt. 1175-1176- 1218-2104-2049-2043-2041 cod.civ. ed in relazione agli artt. 2946-2947-2935 cod.civ. per aver ritenuto il diritto di regresso sussistente anche in caso di sopravvenuta prescrizione del diritto sostanziale in forza del quale il diritto di regresso viene esercitato.

Parte ricorrente censura la sentenza della Corte d’Appello di Torino nella parte in cui, pur legando l’azione di regresso esercitata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. alla natura di condebitrice in solido e pur ritenendo che «Il gravame investe la sentenza di primo grado unicamente nella parte in cui ha respinto la domanda di regresso svolta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]», e quindi non censurando la sentenza di prime cure quanto alla qualificazione della responsabilità fatta valere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei suoi confronti, ha ritenuto non prescritto il diritto di regresso di [OSCURATO:PERSONA] italiane [OSCURATO:SOCIETA] tesi è che l’azione di regresso presupponga un rapporto giuridico qualificato tra il soggetto che aziona il diritto di regresso (nella fattispecie: [OSCURATO:PERSONA] italiane S.p.A.) ed il soggetto che si trova a dover subire tale azione (nella fattispecie: la ricorrente), quando, invece, ogni legame giuridico tra i condebitori sia venuto meno, l’azione di regresso non ha più alcun fondamento giuridico su cui operare.

Alla data della notificazione dell’atto di citazione nel giudizio di primo grado come terzo (e parimenti alla data di notifica dell’atto di citazione [OSCURATO:PERSONA]), non sussisteva alcun rapporto giuridico od obbligazione, sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. che nei confronti dell’attrice [OSCURATO:PERSONA], che legittimasse (ancora) la sua chiamata in giudizio per l’esercizio dell’azione di regresso e quindi le domande nei suoi confronti avrebbero dovuto essere rigettate.

L’art. 1299 cod.civ. presuppone che vi sia una condizione di solidarietà tra colui che ha pagato e il soggetto nei cui confronti il primo può agire per ripetere quanto pagato e che la qualità di condebitore del soggetto nei cui confronti si aziona il regresso, sia sussistente nel momento in cui agisce in regresso.

Nella specie l’intervenuto decorso dei termini di prescrizione, sia per responsabilità contrattuale che extracontrattuale, dei diritti azionabili nei suoi confronti era stato positivamente accertato dal Giudice di prime cure e non sarebbe stato oggetto di diversa valutazione nel giudizio di appello, salvo che per lo specifico diritto di regresso.

La conclusione è che il giudice a quo non avrebbe dovuto considerarla condebitore solidale con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], sia perché alcuna domanda quest’ultima aveva formulato nei suoi confronti, sia perché non era debitrice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., né in via diretta né in via di regresso, essendosi estinta per prescrizione qualsiasi obbligazione giuridica già intercorrente o comunque sorta con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ai sensi degli artt. 1175 1176-1218-2104-2049-2043-2041 cod.civ., anteriormente alla notifica dell’atto di citazione del terzo.

Se anche si dovesse tener conto, quale eventuale atto interruttivo, dell’atto di citazione introduttivo del giudizio, anche per tale profilo il termine decennale di prescrizione era interamente decorso.

Il motivo è infondato.

Il presupposto affinché operi la solidarietà è l’unicità del fatto dannoso, imputabile alla pluralità di condotte illecite, anche succedutesi nel tempo e di natura diversa, civilistica - extracontrattuale o contrattuale - o penalistica; fatto dannoso da assumersi, nel contesto stesso della responsabilità extracontrattuale, come danno-evento, ossia nella sua configurazione giuridica di (fatto - determinativo - di) danno risarcibile siccome ingiusto e, dunque, in quanto (fatto - causativo - della -) lesione di un diritto/interesse tutelato dall'ordinamento.

L’unicità del fatto dannoso nel senso anzidetto non è venuta meno in ragione dell’avvenuto licenziamento della ricorrente, sicché non è incorsa in alcun errore la Corte d'Appello riconoscendo a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. il diritto di regresso, in quanto condebitore solidale, né statuendo che il dies a quo del relativo termine di prescrizione fosse da individuare nel momento del pagamento. 6) Con il quinto motivo la ricorrente censura la impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 - 2946-2947 cod.civ., in relazione agli artt. 1299 e 1310 cod.civ. ed agli artt.1175-1176-1218-2104-2049-2043-2041 cod.civ., per aver erroneamente ritenuto applicabile la non decorrenza della prescrizione ai diritti disponibili e liberamente azionabili posti a fondamento dell’azione promossa da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente si duole che la Corte d'Appello abbia rigettato l’eccezione di intervenuta prescrizione del diritto azionato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei suoi confronti in forza dei rapporti contrattuali quale dipendente (artt. 1175-1176-1218-2104cod.civ.) o extracontrattuali per fatto illecito (artt. 2049 2043-2041c.c).

A sostegno delle sue censure invoca la pronuncia della Corte Costituzionale n. 8/1975.

Detta pronuncia che ha dichiarato «non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1310, comma primo, del codice civile, nella parte in cui si dispone che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori anche se questi ultimi non siano a conoscenza della pretesa creditoria e dei detti atti interruttivi; questione sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione», secondo la [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto portare la Corte d'Appello ad accogliere la sua eccezione di prescrizione, in ragione del fatto che a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. era stato richiesto più volte il pagamento dei buoni fruttiferi postali dall’attrice, che essa aveva già avviato l’indagine interna per agire nei suoi confronti e quindi non aveva alcun ostacolo obiettivo che le impedisse di accertare la sua responsabilità o anche solo di metterla in mora tra il 2007 e il 2018.

Di conseguenza, non potevano operare a favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. né l’art. 2935 cod.civ. né la sospensione del termine di prescrizione; pertanto, quand’anche il termine per esercitare il diritto di regresso non fosse decorso, lo stesso non poteva dirsi «anche per il diritto sostanziale sottostante in forza del quale, nel caso in cui un soggetto sia tenuto a pagare, può sorgere il diritto di regresso, trattandosi di due distinti diritti, fondati su elementi giuridici diversi, e non sussistendo disposizione normativa che disponga in senso contraria».

La Corte d’Appello avrebbe quindi erroneamente applicato l’art. 1310 cod.civ., sovrapponendo il diritto di regresso ex art. 1299 cod.civ. al diritto sostanziale di natura contrattuale o extracontrattuale dal quale, in caso di accertamento della sua sussistenza, (e del successivo pagamento del debito) sorgerebbe il diritto di regresso, facendo coincidere limiti di azionabilità e decorrenza della prescrizione, in palese violazione sia del diritto di difesa costituzionalmente garantito che delle disposizioni in materia di disponibilità dei diritti e di estinzione dei medesimi per inerzia del titolare.

Il motivo è inammissibile.

La Corte d'Appello ha esaminato solo la questione della eventuale prescrizione del diritto di regresso, premettendo che il Tribunale aveva già accertato la responsabilità solidale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e della [OSCURATO:PERSONA] e che detto accertamento non era stato oggetto di contestazione.

Di conseguenza, sono del tutto eccentriche le censure che la ricorrente muove alla sentenza impugnata, la quale non ha confuso, perché non se n’è mai occupata, del se vi fossero o meno i presupposti per ritenere ammissibile e/o fondata la chiamata in giudizio della [OSCURATO:PERSONA] quale corresponsabile. 7) Con il sesto motivo la ricorrente imputa alla Corte d'Appello la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod.proc.civ. 106 cod.proc.civ. e degli artt.1292- 1294 – 1296 cod.civ. in relazione alla ritenuta responsabilità solidale della [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., pur in caso di chiamata in garanzia impropria, per titoli di responsabilità diversi ed in assenza di una specifica estensione della domanda da parte dell’attrice [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’Appello, in merito alla ricostruzione giuridica e all’interpretazione dell’applicazione, nel caso di specie, dell’art. 1310 cod.civ. esposta nella sentenza di primo grado, si è limitata a qualificare «le argomentazioni del Tribunale sulla portata della interruzione del termine prescrizionale effettuata dal creditore iure proprio, risultano inconferenti», non fornendo una valutazione alternativa, ma limitandosi ad affermare che «tra i corresponsabili di un danno sussiste sempre responsabilità solidale, a nulla rilevando che ciascuno di essi abbia contribuito al verificarsi dell'evento dannoso finale rendendosi inadempiente ad obblighi scaturiti da fonti diverse (cfr. Cass. civ. n. 7404/2012)» e facendone discendere il diritto di regresso ex art. 1299 a favore di [OSCURATO:PERSONA] italiane [OSCURATO:SOCIETA] giudice a quo, violando l’art. 112 cod.proc.civ., avrebbe operato una valutazione «inconferente» e «senza analizzare in alcun modo la natura della chiamata del terzo effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. senza dar conto dell’eccepita prescrizione di tali diritti, potenzialmente idonei, in presenza di determinate circostanze, a dar luogo ad un rapporto di solidarietà passiva; circostanze che, a prescindere dalla disposizione di cui all’art. 1310 cod.civ., qui non sussistono».

Per la ricorrente sia il giudizio di primo grado sia quello d'appello non avrebbero portato ad un accertamento in concreto della responsabilità solidale, individuando nella sua chiamata una domanda di garanzia impropria, altrimenti «si avrebbe avuto una condanna in solido di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], o addirittura esclusiva di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento delle argomentazioni svolte a pag. 5 e nelle conclusioni della comparsa di costituzione di primo grado 22.11.2017 di [OSCURATO:PERSONA]».

La ricorrente conclude che «la asserita responsabilità solidale si è tramutata ed acclarata in punto decisorio nella responsabilità individuale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]… E se non c’è accertamento della solidarietà ai sensi dell’art. 1292 cod.civ., anche l’applicazione dell’art. 1299 cod.civ. è forzata, in quanto non rispecchia la situazione giuridica che, dal presupposto di solidarietà si è venuta sviluppando nel giudizio».

Il motivo è inammissibile, per alcuni versi, ed infondato, per altri.

L’inammissibilità deriva dalle stesse ragioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità del motivo precedente.

Il giudizio di appello ha avuto per oggetto esclusivamente la statuizione di rigetto dell’azione di regresso formulata da [OSCURATO:PERSONA] italiane S.p.A. nei confronti dell’odierna ricorrente, sul presupposto -si ripete - che sussistesse la responsabilità solidale.

Le ragioni di rigetto derivano dal fatto che l’azione di regresso, come la stessa ricorrente sottolinea (quando ciò risulta funzionale alle sue difese), presuppone che sia accertato il vincolo di solidarietà.

Il fatto che la chiamata in causa della ricorrente sia stata qualificata come domanda di garanzia impropria non porta affatto alle conseguenze pretese dalla ricorrente.

Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 24707 del 04/12/2015, hanno precisato che il discrimine tra la garanzia propria e quella impropria «risulta così più apparente che reale, perché, sebbene solo ex post - cioè solo quando la fattispecie concreta oggetto sia del rapporto che assume la consistenza di rapporto garantito e quella oggetto del rapporto che assume la funzione di rapporto digaranzia si verificano - anche nellagaranzia impropria la comunanza di un fatto è necessaria per l'operare dellagaranzia.

Essa è solo rivelata non dalle fattispecie normativa regolatrici dei due rapporti, sebbene sempre all'esito della realizzazione di tali fattispecie in concreto, bensì esclusivamente dalla loro, per così dire, effettiva concretizzazione, la quale essa sola, potrebbe dirsi casualmente, determina la relazione digaranzia.

In pratica nelle ipotesi digaranzia propria la relazione digaranzia fra due rapporti è descritta già a livello normativo, ma ciò non toglie che le due fattispecie si debbano realizzare in concreto perchè il fenomeno dellagaranzia operi.

Nelle ipotesi digaranzia impropria quella relazione non è percepibile già a livello normativo, ma si rivela quando le fattispecie concrete dei due rapporti si verifichino».

Ed hanno aggiunto, ai fini che qui interessano, che «chi chiama ingaranzia il terzo riguardo al quale ha regresso lo può fare al solo fine di estendergli l'accertamento sul rapporto principale, di modo che il terzo successivamente, una volta esercitata l'azione di regresso non possa sollevare contestazioni su di esso»oltre che per chiedere «l'accertamento del rapporto giustificativo del regresso e l'attribuzione della prestazione di regresso subordinatamente all'esito sfavorevole sul rapporto principale».

Inoltre, dato che l'esistenza di unvincolo di solidarietà passiva ai sensidell'art. 2055 cod. civ. tra più convenuti in un giudizio di risarcimento dei danni non genera mai un litisconsorzio necessario, avendo il creditoretitolo per valersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, con conseguente possibilità di scissione del rapporto processuale che può utilmente svolgersi anche nei riguardi di uno solo dei coobbligati, per cui non è configurabile, sul piano processuale, inscindibilità delle cause in appello neppure nell'ipotesi in cui i convenuti si siano difesi in primo grado addossandosi reciprocamente la responsabilità esclusiva dell'incidentesfavorevole del giudizio sul rapporto principale (Cass.06/04/2006, n. 8105 e successiva giurisprudenza conforme), è del tutto destituita di fondamento la tesi secondo cui se fosse stata ritenuta sussistente la responsabilità solidale sarebbe stata condannata in solido con [OSCURATO:PERSONA] italiane S.p.A. o in via esclusiva al risarcimento del danno. 8) Con il settimo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero il disconoscimento delle sigle del dipendente di [OSCURATO:PERSONA] SPA poste a sottoscrizione all’atto della riscossione dei buoni postali fruttiferi, sigle tutte da lei disconosciute ed in ordine ai quali parte convenuta in primo grado aveva formulato istanza di verificazione.

L’accertamento della sua responsabilità avrebbe avuto luogo, omettendo qualsiasi valutazione in merito al disconoscimento delle sottoscrizioni dei buoni, nello spazio riservato all’operatore, disconoscimento tempestivamente formulato e reiterato in tutti gli atti ed avverso il quale [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva formulato, altrettanto tempestiva, istanza di verificazione; pertanto, ritiene che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non abbia fornito la prova della sua responsabilità esclusiva, non essendo stato dato corso all’istanza di verificazione della sottoscrizione dell’operatore delle poste che aveva materialmente proceduto alla “lavorazione” dei buoni in fase di incasso.

Di tale elemento la Corte d’Appello non ha dato alcun conto, ponendo così in essere la contestata violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ., in quanto tale disconoscimento costituisce elemento oggettivamente decisivo ai fini dell’accertamento della sua responsabilità.

Il motivo è inammissibile.

La censura di violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ. va disattesa, perché detta disposizione del codice di rito riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, 1° comma, n. 6, e 369, 2° comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass., Sez.

Un., 7/04/2014, n. 8053).

Si evidenzia, altresì, che costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 6/09/2019, n. 22397; Cass. 8/09/2016, n. 17761; Cass., Sez.

Un., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 4/04/2014, n. 7983; Cass.5/03/2014, n. 5133).

Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. 18/10/2018, n. 26305; Cass. 14/06/2017, n. 14802); gli elementi istruttori (Cass., Sez.

Un., 7/04/2014, n. 8053); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. 21/10/2015, n. 21439; Cass.29/10/2018, n. 27415), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a 25/07/2023, n.22273). 9) Con l’ottavo motivo la ricorrente ascrive al giudice a quo la violazione e falsa applicazione degli artt.113 comma 1-115-116 cod.proc.civ. in relazione agli artt. 214 e 216 cod.proc.civ. e agli artt. 2697- 2702 cod.civ., per aver operato valutazioni probatorie e su esse aver fondato la propria decisione, «omettendo l’applicazione delle disposizioni in tema di assunzione e formazione della prova costituita da scrittura privata, avendo omesso di istruire il giudizio in merito ad un punto essenziale per la decisione in punto responsabilità, rappresentato dal disconoscimento delle sottoscrizioni dei bpf oggetto di causa che rendeva il documento privo di sottoscrizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] italiane S.p.A. , e quindi inutilizzabile nei suoi confronti in quanto sua ex dipendente, con violazione delle norme sostanziali in tema di efficacia della scrittura privata, così come enunciato dall’art. 2702 cod.civ., e violazione delle norme processuali in materia di assunzione delle prove, che nel caso di disconoscimento sono quelle indicate agli art. 216 e seguenti cod.proc.civ.».

Aggiunge che la Corte d'Appello, esponendo che «per sottrarsi all’affermazione della propria responsabilità, avrebbe dovuto dimostrare eventuali condotte altrui in concreto idonee, da sole, a provocare il danno, oppure fatti tali da rendere inesigibile il controllo sull’operato altrui ovvero l’impedimento dell’evento lesivo», non avrebbe tenuto conto che proprio l’individuazione del soggetto che aveva apposto le sigle sui buoni fruttiferi postali o quantomeno l’accertamento che tale soggetto non era lei le avrebbe permesso di andare esente da responsabilità.

Il motivo è infondato.

Conviene sintetizzare gli elementi che hanno portato il giudice a quo a ritenere la [OSCURATO:PERSONA] responsabile in via esclusiva e quindi ad accordare il regresso per intero a [OSCURATO:PERSONA] italiane S.p.A.: -la Bracco era rimasta degente presso la struttura nosocomiale di Cuorgnè dal 13.4.2006 sino al 5.5.2006, perciò non poteva aver riscosso 4 dei 6 buoni postali oggetto di causa nelle date del 13, 19 e 20 aprile 2006; - le operazioni di rimborso dei titoli e gli investimenti venivano eseguiti esclusivamente dalla [OSCURATO:PERSONA], tant’è che le stesse risultano riconducibili alla userid “BanfiG”: circostanza non specificamente contestata; - era poco verosimile che anche altri dipendenti avessero la password della direttrice e comunque inconferente, posto che solo genericamente era stato dedotto che la [OSCURATO:PERSONA] dal gennaio 2006 (comunque in epoca successiva al rimborso dei primi due buoni postali) beneficiasse di permessi ex lege n. 104/1992 per cui sarebbe risultata assente dall’ufficio; -la [OSCURATO:PERSONA], per i fatti di cui è causa, era stata licenziata nel luglio 2007 per giusta causa e senza preavviso e non aveva impugnato il licenziamento; -la [OSCURATO:PERSONA] aveva eseguito versamenti in contanti su conti correnti e/o su libretti postali a lei riconducibili in date e in misura compatibili con l’importo dei buoni postali di cui è causa; -la [OSCURATO:PERSONA] non aveva provato a giustificazione di tali versamenti lo smobilizzo delle somme che il padre avrebbe accantonato in Svizzera, né di aver riscosso la pensione di reversibilità del marito nel periodo 2005-2006, tantomeno il rilievo del prelievo di euro 5.000,00 sul conto corrente n. 23796122.

Da tale complesso tessuto argomentativo emerge che la Corte territoriale ha evidentemente ritenuto superfluo accertare se la sottoscrizione degli atti di riscossione fosse riconducibile alla ricorrente oppure no. 10) Con il nono motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod.proc.civ. in relazione agli artt. 1175- 1176-1218-2104-2049 cod.civ. per aver operato valutazioni in ordine al titolo di responsabilità estranee alle domande proposte dalle parti, ovvero averla ritenuto comunque responsabile in qualità di Direttrice dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], all’epoca dei fatti, a fronte della domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e degli elementi posti a fondamento da parte dell’attrice [OSCURATO:PERSONA], di una responsabilità per fatto proprio di natura penalmente rilevante.

Ora, nella parte della sentenza con la quale la Corte d’appello ha assunto che «acclarato il contesto in cui si sono verificati i fatti di causa, appare chiaro come la [OSCURATO:PERSONA], per sottrarsi all’affermazione della propria responsabilità, avrebbe dovuto dimostrare eventuali condotte altrui in concreto idonee, da sole, a provocare il danno, oppure fatti tali da rendere inesigibile il controllo – da parte sua – sull’operato altrui ovvero l’impedimento dell’evento lesivo» avrebbe introdotto, a chiusura, una responsabilità di posizione della [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe dovuto rispondere comunque, per la sua qualità di Direttrice, anche se il fatto materiale, ovvero la eventuale appropriazione delle somme imputate al rimborso dei buoni postali fruttiferi della Bracco, fosse stato in concreto imputabile ad altro soggetto.

Con l’introduzione di una responsabilità di posizione la Corte d’Appello avrebbe violato il disposto di cui all’art. 112 cod.proc.civ., pronunciando, in contrasto con gli istituti giuridici azionati dalle parti ed oltre i limiti di responsabilità dai medesimi individuati.

Il motivo è inammissibile.

A p. 3 della impugnata sentenza si legge: «Azionava dunque parte attrice la responsabilità contrattuale di [OSCURATO:PERSONA] con conseguente sua responsabilità diretta per fatto illecito del funzionario [OSCURATO:PERSONA], ed in subordine ovvero alternativa la responsabilità di cui agli artt. 2043 e 2049 cod.civ.». [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., invece, «chiedeva quindi autorizzarsi la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] e, nel caso di accertata fondatezza della domanda attorea, dichiarare tenuta e condannare in via esclusiva [OSCURATO:PERSONA], assolvendo [OSCURATO:PERSONA] da ogni pretesa.

In via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. totale e/o parziale con riserva di gravame – dichiarare tenuta e condannare la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] a manlevare la società da ogni avversaria pretesa e per qualsiasi somma essa fosse condannata a pagare» (cfr. p. 4 della sentenza).

Il che è sufficiente per destituire di fondamento le censure della ricorrente che si basano su circostanze affermate in maniera assolutamente assertiva e smentite da quanto emerge dalla impugnata sentenza. 11) Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato. 12) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della contr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5760/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 1412/2021, depositata il 23/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] citava, dinanzi al Tribunale di Ivrea, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., esponendo di essere unica erede di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta unica erede di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva sottoscritto, (unitamente al fratello premorto), alcuni buoni postali fruttiferi che risultavano incassati senza che il loro controvalore le fosse stato consegnato; domandava, pertanto, la condanna della convenuta al pagamento di euro 21.499,14, pari al controvalore dei titoli (buoni postali fruttiferi) dedotti in giudizio, oltre agli interessi decorrenti dalla data della illecita riscossione. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. chiedeva ed otteneva di chiamare in giudizio [OSCURATO:PERSONA], direttrice dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la quale, come era stato accertato tramite la struttura [OSCURATO:PERSONA], aveva tenuto un comportamento non conforme al ruolo, in quanto responsabile della violazione dell’obbligo contrattuale di diligenza del prestatore di lavoro subordinato nell’esecuzione della prestazione ex art. 2104 cod.civ., da cui derivava l’obbligo al risarcimento del danno cagionato all’azienda, ai sensi dell’art. 1218 cod.civ., affinché fosse condannata in via esclusiva e, in via subordinata, affinché fosse dichiarata tenuta a manlevarla da ogni avversaria pretesa e per qualsiasi somma essa fosse stata condannata a pagare. [OSCURATO:PERSONA], costituitasi, contestava l’addebito e le domande svolte nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., disconosceva le sigle apposte sui buoni postali fruttiferi oggetto di giudizio, eccepiva l’intervenuta prescrizione del diritto e dell’azione formulata nei suoi confronti dalla terza chiamata nonché dall’attrice, sia a titolo di responsabilità contrattuale, quale ex dipendente di detta società, sia a titolo di risarcimento per fatto illecito e/o per responsabilità penale, chiedendo quindi che ogni domanda nei suoi confronti fosse respinta. Con sentenza n. 196/2020, il Tribunale di Ivrea accoglieva la domanda proposta dall’attrice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., condannando quest’ultima al pagamento della somma di euro 21.499,14, oltre agli interessi legali; rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti della terza chiamata, accogliendo l’eccezione di prescrizione formulata dalla [OSCURATO:PERSONA], e riteneva l’eccezione di interruzione della prescrizione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. tardivamente proposta. Con sentenza n. 1412/2021, la Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma dell’appellata pronuncia, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. quanto da questa pagato alla [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione della sentenza di primo grado, per capitale, interessi e spese processuali. Segnatamente, ha ritenuto non contestata la sentenza del Tribunale là dove aveva ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero condebitori solidali e che la quaestio disputandinel giudizio d'appello fosse solo se il diritto di regresso esercitato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] fosse oppure no prescritto, pervenendo alla conclusione che non lo fosse, perché il termine per l’esercizio dell’azione di regresso di un condebitore solidale nei confronti di un altro coobbligato inizia a decorrere dal giorno dell’avvenuto pagamento e non già dall’evento dannoso, e nel merito ha ritenuto provato che la [OSCURATO:PERSONA] avesse l’esclusiva responsabilità di aver cagionato il danno lamentato dalla [OSCURATO:PERSONA] e quindi ha accolto la domanda di regresso del responsabile indiretto, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che aveva risarcito il danno, in qualità di padrone o committente in ragione della solidarietà verso il danneggiato, per l’intera somma pagata. Avverso la predetta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, basato su nove motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] trattazione del ricorso è fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione e degli artt. 1310, 2943, 1292 e 1299 cod.civ. in relazione all’art. 183 e 112 cod.proc.civ., per avere il giudice a quo ritenuto gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere dalla creditrice [OSCURATO:PERSONA] efficaci anche nei confronti della convenuta [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in applicazione del principio delle obbligazioni solidali, pur se eccezione tardivamente proposta e non rilevabile d’ufficio. Dopo aver riproposto la statuizione del Tribunale di Ivrea che aveva ritenuto che l’eccezione di interruzione della prescrizione è sì eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio, ma solo nell’ipotesi in cui ad «azionare il diritto sia il relativo titolare attivo (qui: [OSCURATO:PERSONA]) nei confronti dei condebitori solidali», e non «quando a sollevare l’eccezione di interruzione di prescrizione sia un condebitore solidale (qui: [OSCURATO:PERSONA]) che assuma – sulla scorta dell’avvenuta interruzione della prescrizione da parte dell’unico creditore – per tale via l’applicazione diretta dell’art. 1310 cod.civ. in proprio favore e in odio all’altro condebitore (qui: [OSCURATO:PERSONA])», la ricorrente contesta alla impugnata sentenza di avere modificato la statuizione del Tribunale, limitandosi ad asserire che «[OSCURATO:PERSONA] ha censurato la sentenza impugnata precisando che in causa dovesse trovare applicazione l’art. 1310 cod.civ., ma partendo dal presupposto che dal momento della richiesta risarcitoria avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] si era concretizzato il quantum che l’ex direttrice doveva corrispondere in virtù dei comportamenti della [OSCURATO:PERSONA] nello svolgimento delle proprie mansioni di direttrice dell’[OSCURATO:PERSONA]» e che «[OSCURATO:PERSONA] risulta avere censurato l’interpretazione dell’art. 1310 cod.civ. che ha dato il Giudice di prime cure, proponendone una lettura alternativa ed anche individuando un diverso dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale», pervenendo alla conclusione che «non risultando intervenuto alcun pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] prima della notifica dell’atto di citazione per chiamata di terzo, non poteva dirsi ancora decorso nessun termine di prescrizione, così che le argomentazioni del Tribunale sulla portata della interruzione del termine prescrizionale effettuata dal creditore iure proprio, risultano inconferenti». Ricostruito il contenuto sul punto dell’appello formulato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la ricorrente si duole che la Corte d'Appello non abbia chiarito come esso portasse a ritenere inconferente la ricostruzione del Tribunale; pertanto, le rimprovera di aver applicato falsamente l’art. 112 cod.proc.civ. in relazione al richiamato art. 1310 cod.civ., aggiungendo che le pronunce di primo e secondo grado avevano di fatto escluso un rapporto di solidarietà tra la convenuta e la terza chiamata nei confronti dell’attrice, sicché l’applicazione fatta dalla Corte d’Appello dell’art. 1310 cod.civ., sull’erroneo presupposto della sussistenza di una obbligazione solidale exart. 1292 cod.civ., sarebbe erronea. Il motivo è nel suo complesso infondato. La Corte d'Appello, alle pp. 9-10 della sentenza, ha premesso che «Il Tribunale ha ricostruito la fattispecie considerando [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] condebitori in solido e qualificando l’azione di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della terza chiamata come azione di regresso ex art. 1299 cod.civ., con l’ulteriore precisazione che la [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito la prescrizione del diritto al regresso di [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti (cfr. pag. 6 sentenza impugnata): il Tribunale ha anche ricordato che la solidarietà nelle obbligazioni può aversi quando i titoli della responsabilità facente capo ai coobbligati siano diversi l’uno di natura contrattuale e l’altro di natura extracontrattuale. Tale capo di sentenza non risulta essere stato specificamente impugnato». Giusta o sbagliata che sia, detta statuizione della Corte d'Appello non è stata censurata né la ratio decidendi sottesa è stata colta dalla ricorrente che, infatti, muove dall’assunto cassatorio che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto sussistente una sua responsabilità solidale con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., contestando non già il fatto che la sentenza del Tribunale non fosse stata specificamente impugnata sul punto, ma che sussistesse una sua responsabilità solidale con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] solo: la ricorrente è in errore quando imputa alla Corte territoriale di aver violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato codificato dall’art. 112 cod.proc.civ., perché il giudice a quo , ritenendo inconferente la qualificazione dell’eccezione di interruzione della prescrizione formulata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., su cui invece si era basata la decisione del Tribunale, e chiarito di essere stata investita dall’atto di appello di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. di accertare se il suo diritto di regresso si fosse oppure no prescritto, ha rigettato l’eccezione di prescrizione della [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di regresso di un condebitore solidale a danno di un altro inizia a decorrere solo dal momento del pagamento; di conseguenza, il Tribunale aveva errato «nel riferire il dies a quo della prescrizione dalla data del licenziamento (luglio 2007) poiché, non risultando intervenuto alcun pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] prima della notifica dell’atto di citazione per chiamata di terzo, non poteva dirsi ancora decorso nessun termine di prescrizione». 2) Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 132 n. 4 cod.proc.civ. e 111 Cost. «per omessa esposizione in fatto e omessa motivazione in relazione alla parte del giudizio che ha trattato la prescrizione dei diritti azionati dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA] e dall’attrice [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della terza chiamata [OSCURATO:PERSONA]». Premesso che il termine inconferente utilizzato dalla Corte d'Appello per superare la ricostruzione del Tribunale quanto alla tardività dell’eccezione di interruzione del termine di prescrizione non costituisce una censura tecnica ad una argomentazione giuridica, idonea ad invalidarla, la ricorrente lamenta che dalla motivazione della sentenza impugnata non risulta possibile comprendere la ratio decidendi in forza della quale il giudice a quo è giunto a superare l’intervenuta prescrizione dei diritti sostanziali azionati od azionabili nei suoi confronti da parte attrice e dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed a respingere l’eccezione di tardività della eccezione di interruzione del termine di prescrizione formulata da quest’ultima. 3) Con il terzo motivo è denunciato l’omesso l’esame di un fatto oggetto di discussione tra le parti, ovvero l’intervenuta prescrizione dei diritti sostanziali, contrattuali ed extracontrattuali, di cui agli artt. 1175-1176-1218-2104 2049-2043 cod.civ. posti a fondamento della chiamata del terzo, e decisivo per il giudizio. La Corte d'Appello avrebbe ritenuto sussistente il diritto di regresso di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei suoi confronti, senza esprimersi in merito all’eccepita prescrizione dei diritti sostanziali, di natura contrattuale ed extracontrattuale, limitandosi ad enunciare che «il Tribunale ha errato nel riferire il dies a quo della prescrizione dalla data del licenziamento (luglio 2007) poiché, non risultando intervenuto alcun pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] prima della notifica dell’atto di citazione per chiamata di terzo, non poteva dirsi ancora decorso nessun termine di prescrizione, così che le argomentazioni del Tribunale sulla portata della interruzione del termine prescrizionale effettuata dal creditore iure proprio, risultano inconferenti. L’azione di regresso di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della condebitrice in solido [OSCURATO:PERSONA] non risulta pertanto prescritta». 4) I motivi secondo e terzo, che possono essere esaminati congiuntamente, perché poggiano su assunti cassatori di contenuto analogo, sono infondati, perché la motivazione c’è ed è perfettamente percepibile. La Corte d'Appello ha chiarito che, dato il rigetto dell’eccezione di prescrizione, la questione della tardività, e quindi della inammissibilità dell’eccezione di interruzione del termine di prescrizione, non era idonea ad apportare elementi rilevanti per la decisione (di qui l’inconferenza), ed ha reso una motivazione pienamente intellegibile sia nella ricostruzione in fatto sia quanto alle ragioni di diritto. 5) Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione e dell’art. 1299 in relazione agli artt. 1175-1176- 1218-2104-2049-2043-2041 cod.civ. ed in relazione agli artt. 2946-2947-2935 cod.civ. per aver ritenuto il diritto di regresso sussistente anche in caso di sopravvenuta prescrizione del diritto sostanziale in forza del quale il diritto di regresso viene esercitato. Parte ricorrente censura la sentenza della Corte d’Appello di Torino nella parte in cui, pur legando l’azione di regresso esercitata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. alla natura di condebitrice in solido e pur ritenendo che «Il gravame investe la sentenza di primo grado unicamente nella parte in cui ha respinto la domanda di regresso svolta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]», e quindi non censurando la sentenza di prime cure quanto alla qualificazione della responsabilità fatta valere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei suoi confronti, ha ritenuto non prescritto il diritto di regresso di [OSCURATO:PERSONA] italiane [OSCURATO:SOCIETA] tesi è che l’azione di regresso presupponga un rapporto giuridico qualificato tra il soggetto che aziona il diritto di regresso (nella fattispecie: [OSCURATO:PERSONA] italiane S.p.A.) ed il soggetto che si trova a dover subire tale azione (nella fattispecie: la ricorrente), quando, invece, ogni legame giuridico tra i condebitori sia venuto meno, l’azione di regresso non ha più alcun fondamento giuridico su cui operare. Alla data della notificazione dell’atto di citazione nel giudizio di primo grado come terzo (e parimenti alla data di notifica dell’atto di citazione [OSCURATO:PERSONA]), non sussisteva alcun rapporto giuridico od obbligazione, sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. che nei confronti dell’attrice [OSCURATO:PERSONA], che legittimasse (ancora) la sua chiamata in giudizio per l’esercizio dell’azione di regresso e quindi le domande nei suoi confronti avrebbero dovuto essere rigettate. L’art. 1299 cod.civ. presuppone che vi sia una condizione di solidarietà tra colui che ha pagato e il soggetto nei cui confronti il primo può agire per ripetere quanto pagato e che la qualità di condebitore del soggetto nei cui confronti si aziona il regresso, sia sussistente nel momento in cui agisce in regresso. Nella specie l’intervenuto decorso dei termini di prescrizione, sia per responsabilità contrattuale che extracontrattuale, dei diritti azionabili nei suoi confronti era stato positivamente accertato dal Giudice di prime cure e non sarebbe stato oggetto di diversa valutazione nel giudizio di appello, salvo che per lo specifico diritto di regresso. La conclusione è che il giudice a quo non avrebbe dovuto considerarla condebitore solidale con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], sia perché alcuna domanda quest’ultima aveva formulato nei suoi confronti, sia perché non era debitrice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., né in via diretta né in via di regresso, essendosi estinta per prescrizione qualsiasi obbligazione giuridica già intercorrente o comunque sorta con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ai sensi degli artt. 1175 1176-1218-2104-2049-2043-2041 cod.civ., anteriormente alla notifica dell’atto di citazione del terzo. Se anche si dovesse tener conto, quale eventuale atto interruttivo, dell’atto di citazione introduttivo del giudizio, anche per tale profilo il termine decennale di prescrizione era interamente decorso. Il motivo è infondato. Il presupposto affinché operi la solidarietà è l’unicità del fatto dannoso, imputabile alla pluralità di condotte illecite, anche succedutesi nel tempo e di natura diversa, civilistica - extracontrattuale o contrattuale - o penalistica; fatto dannoso da assumersi, nel contesto stesso della responsabilità extracontrattuale, come danno-evento, ossia nella sua configurazione giuridica di (fatto - determinativo - di) danno risarcibile siccome ingiusto e, dunque, in quanto (fatto - causativo - della -) lesione di un diritto/interesse tutelato dall'ordinamento. L’unicità del fatto dannoso nel senso anzidetto non è venuta meno in ragione dell’avvenuto licenziamento della ricorrente, sicché non è incorsa in alcun errore la Corte d'Appello riconoscendo a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. il diritto di regresso, in quanto condebitore solidale, né statuendo che il dies a quo del relativo termine di prescrizione fosse da individuare nel momento del pagamento. 6) Con il quinto motivo la ricorrente censura la impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 - 2946-2947 cod.civ., in relazione agli artt. 1299 e 1310 cod.civ. ed agli artt.1175-1176-1218-2104-2049-2043-2041 cod.civ., per aver erroneamente ritenuto applicabile la non decorrenza della prescrizione ai diritti disponibili e liberamente azionabili posti a fondamento dell’azione promossa da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente si duole che la Corte d'Appello abbia rigettato l’eccezione di intervenuta prescrizione del diritto azionato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei suoi confronti in forza dei rapporti contrattuali quale dipendente (artt. 1175-1176-1218-2104cod.civ.) o extracontrattuali per fatto illecito (artt. 2049 2043-2041c.c). A sostegno delle sue censure invoca la pronuncia della Corte Costituzionale n. 8/1975. Detta pronuncia che ha dichiarato «non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1310, comma primo, del codice civile, nella parte in cui si dispone che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori anche se questi ultimi non siano a conoscenza della pretesa creditoria e dei detti atti interruttivi; questione sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione», secondo la [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto portare la Corte d'Appello ad accogliere la sua eccezione di prescrizione, in ragione del fatto che a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. era stato richiesto più volte il pagamento dei buoni fruttiferi postali dall’attrice, che essa aveva già avviato l’indagine interna per agire nei suoi confronti e quindi non aveva alcun ostacolo obiettivo che le impedisse di accertare la sua responsabilità o anche solo di metterla in mora tra il 2007 e il 2018. Di conseguenza, non potevano operare a favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. né l’art. 2935 cod.civ. né la sospensione del termine di prescrizione; pertanto, quand’anche il termine per esercitare il diritto di regresso non fosse decorso, lo stesso non poteva dirsi «anche per il diritto sostanziale sottostante in forza del quale, nel caso in cui un soggetto sia tenuto a pagare, può sorgere il diritto di regresso, trattandosi di due distinti diritti, fondati su elementi giuridici diversi, e non sussistendo disposizione normativa che disponga in senso contraria». La Corte d’Appello avrebbe quindi erroneamente applicato l’art. 1310 cod.civ., sovrapponendo il diritto di regresso ex art. 1299 cod.civ. al diritto sostanziale di natura contrattuale o extracontrattuale dal quale, in caso di accertamento della sua sussistenza, (e del successivo pagamento del debito) sorgerebbe il diritto di regresso, facendo coincidere limiti di azionabilità e decorrenza della prescrizione, in palese violazione sia del diritto di difesa costituzionalmente garantito che delle disposizioni in materia di disponibilità dei diritti e di estinzione dei medesimi per inerzia del titolare. Il motivo è inammissibile. La Corte d'Appello ha esaminato solo la questione della eventuale prescrizione del diritto di regresso, premettendo che il Tribunale aveva già accertato la responsabilità solidale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e della [OSCURATO:PERSONA] e che detto accertamento non era stato oggetto di contestazione. Di conseguenza, sono del tutto eccentriche le censure che la ricorrente muove alla sentenza impugnata, la quale non ha confuso, perché non se n’è mai occupata, del se vi fossero o meno i presupposti per ritenere ammissibile e/o fondata la chiamata in giudizio della [OSCURATO:PERSONA] quale corresponsabile. 7) Con il sesto motivo la ricorrente imputa alla Corte d'Appello la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod.proc.civ. 106 cod.proc.civ. e degli artt.1292- 1294 – 1296 cod.civ. in relazione alla ritenuta responsabilità solidale della [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., pur in caso di chiamata in garanzia impropria, per titoli di responsabilità diversi ed in assenza di una specifica estensione della domanda da parte dell’attrice [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’Appello, in merito alla ricostruzione giuridica e all’interpretazione dell’applicazione, nel caso di specie, dell’art. 1310 cod.civ. esposta nella sentenza di primo grado, si è limitata a qualificare «le argomentazioni del Tribunale sulla portata della interruzione del termine prescrizionale effettuata dal creditore iure proprio, risultano inconferenti», non fornendo una valutazione alternativa, ma limitandosi ad affermare che «tra i corresponsabili di un danno sussiste sempre responsabilità solidale, a nulla rilevando che ciascuno di essi abbia contribuito al verificarsi dell'evento dannoso finale rendendosi inadempiente ad obblighi scaturiti da fonti diverse (cfr. Cass. civ. n. 7404/2012)» e facendone discendere il diritto di regresso ex art. 1299 a favore di [OSCURATO:PERSONA] italiane [OSCURATO:SOCIETA] giudice a quo, violando l’art. 112 cod.proc.civ., avrebbe operato una valutazione «inconferente» e «senza analizzare in alcun modo la natura della chiamata del terzo effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. senza dar conto dell’eccepita prescrizione di tali diritti, potenzialmente idonei, in presenza di determinate circostanze, a dar luogo ad un rapporto di solidarietà passiva; circostanze che, a prescindere dalla disposizione di cui all’art. 1310 cod.civ., qui non sussistono». Per la ricorrente sia il giudizio di primo grado sia quello d'appello non avrebbero portato ad un accertamento in concreto della responsabilità solidale, individuando nella sua chiamata una domanda di garanzia impropria, altrimenti «si avrebbe avuto una condanna in solido di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], o addirittura esclusiva di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento delle argomentazioni svolte a pag. 5 e nelle conclusioni della comparsa di costituzione di primo grado 22.11.2017 di [OSCURATO:PERSONA]». La ricorrente conclude che «la asserita responsabilità solidale si è tramutata ed acclarata in punto decisorio nella responsabilità individuale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]… E se non c’è accertamento della solidarietà ai sensi dell’art. 1292 cod.civ., anche l’applicazione dell’art. 1299 cod.civ. è forzata, in quanto non rispecchia la situazione giuridica che, dal presupposto di solidarietà si è venuta sviluppando nel giudizio». Il motivo è inammissibile, per alcuni versi, ed infondato, per altri. L’inammissibilità deriva dalle stesse ragioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità del motivo precedente. Il giudizio di appello ha avuto per oggetto esclusivamente la statuizione di rigetto dell’azione di regresso formulata da [OSCURATO:PERSONA] italiane S.p.A. nei confronti dell’odierna ricorrente, sul presupposto -si ripete - che sussistesse la responsabilità solidale. Le ragioni di rigetto derivano dal fatto che l’azione di regresso, come la stessa ricorrente sottolinea (quando ciò risulta funzionale alle sue difese), presuppone che sia accertato il vincolo di solidarietà. Il fatto che la chiamata in causa della ricorrente sia stata qualificata come domanda di garanzia impropria non porta affatto alle conseguenze pretese dalla ricorrente. Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 24707 del 04/12/2015, hanno precisato che il discrimine tra la garanzia propria e quella impropria «risulta così più apparente che reale, perché, sebbene solo ex post - cioè solo quando la fattispecie concreta oggetto sia del rapporto che assume la consistenza di rapporto garantito e quella oggetto del rapporto che assume la funzione di rapporto digaranzia si verificano - anche nellagaranzia impropria la comunanza di un fatto è necessaria per l'operare dellagaranzia. Essa è solo rivelata non dalle fattispecie normativa regolatrici dei due rapporti, sebbene sempre all'esito della realizzazione di tali fattispecie in concreto, bensì esclusivamente dalla loro, per così dire, effettiva concretizzazione, la quale essa sola, potrebbe dirsi casualmente, determina la relazione digaranzia. In pratica nelle ipotesi digaranzia propria la relazione digaranzia fra due rapporti è descritta già a livello normativo, ma ciò non toglie che le due fattispecie si debbano realizzare in concreto perchè il fenomeno dellagaranzia operi. Nelle ipotesi digaranzia impropria quella relazione non è percepibile già a livello normativo, ma si rivela quando le fattispecie concrete dei due rapporti si verifichino». Ed hanno aggiunto, ai fini che qui interessano, che «chi chiama ingaranzia il terzo riguardo al quale ha regresso lo può fare al solo fine di estendergli l'accertamento sul rapporto principale, di modo che il terzo successivamente, una volta esercitata l'azione di regresso non possa sollevare contestazioni su di esso»oltre che per chiedere «l'accertamento del rapporto giustificativo del regresso e l'attribuzione della prestazione di regresso subordinatamente all'esito sfavorevole sul rapporto principale». Inoltre, dato che l'esistenza di unvincolo di solidarietà passiva ai sensidell'art. 2055 cod. civ. tra più convenuti in un giudizio di risarcimento dei danni non genera mai un litisconsorzio necessario, avendo il creditoretitolo per valersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, con conseguente possibilità di scissione del rapporto processuale che può utilmente svolgersi anche nei riguardi di uno solo dei coobbligati, per cui non è configurabile, sul piano processuale, inscindibilità delle cause in appello neppure nell'ipotesi in cui i convenuti si siano difesi in primo grado addossandosi reciprocamente la responsabilità esclusiva dell'incidentesfavorevole del giudizio sul rapporto principale (Cass.06/04/2006, n. 8105 e successiva giurisprudenza conforme), è del tutto destituita di fondamento la tesi secondo cui se fosse stata ritenuta sussistente la responsabilità solidale sarebbe stata condannata in solido con [OSCURATO:PERSONA] italiane S.p.A. o in via esclusiva al risarcimento del danno. 8) Con il settimo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero il disconoscimento delle sigle del dipendente di [OSCURATO:PERSONA] SPA poste a sottoscrizione all’atto della riscossione dei buoni postali fruttiferi, sigle tutte da lei disconosciute ed in ordine ai quali parte convenuta in primo grado aveva formulato istanza di verificazione. L’accertamento della sua responsabilità avrebbe avuto luogo, omettendo qualsiasi valutazione in merito al disconoscimento delle sottoscrizioni dei buoni, nello spazio riservato all’operatore, disconoscimento tempestivamente formulato e reiterato in tutti gli atti ed avverso il quale [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva formulato, altrettanto tempestiva, istanza di verificazione; pertanto, ritiene che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non abbia fornito la prova della sua responsabilità esclusiva, non essendo stato dato corso all’istanza di verificazione della sottoscrizione dell’operatore delle poste che aveva materialmente proceduto alla “lavorazione” dei buoni in fase di incasso. Di tale elemento la Corte d’Appello non ha dato alcun conto, ponendo così in essere la contestata violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ., in quanto tale disconoscimento costituisce elemento oggettivamente decisivo ai fini dell’accertamento della sua responsabilità. Il motivo è inammissibile. La censura di violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ. va disattesa, perché detta disposizione del codice di rito riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, 1° comma, n. 6, e 369, 2° comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053). Si evidenzia, altresì, che costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 6/09/2019, n. 22397; Cass. 8/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. Un., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 4/04/2014, n. 7983; Cass.5/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. 18/10/2018, n. 26305; Cass. 14/06/2017, n. 14802); gli elementi istruttori (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. 21/10/2015, n. 21439; Cass.29/10/2018, n. 27415), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a 25/07/2023, n.22273). 9) Con l’ottavo motivo la ricorrente ascrive al giudice a quo la violazione e falsa applicazione degli artt.113 comma 1-115-116 cod.proc.civ. in relazione agli artt. 214 e 216 cod.proc.civ. e agli artt. 2697- 2702 cod.civ., per aver operato valutazioni probatorie e su esse aver fondato la propria decisione, «omettendo l’applicazione delle disposizioni in tema di assunzione e formazione della prova costituita da scrittura privata, avendo omesso di istruire il giudizio in merito ad un punto essenziale per la decisione in punto responsabilità, rappresentato dal disconoscimento delle sottoscrizioni dei bpf oggetto di causa che rendeva il documento privo di sottoscrizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] italiane S.p.A. , e quindi inutilizzabile nei suoi confronti in quanto sua ex dipendente, con violazione delle norme sostanziali in tema di efficacia della scrittura privata, così come enunciato dall’art. 2702 cod.civ., e violazione delle norme processuali in materia di assunzione delle prove, che nel caso di disconoscimento sono quelle indicate agli art. 216 e seguenti cod.proc.civ.». Aggiunge che la Corte d'Appello, esponendo che «per sottrarsi all’affermazione della propria responsabilità, avrebbe dovuto dimostrare eventuali condotte altrui in concreto idonee, da sole, a provocare il danno, oppure fatti tali da rendere inesigibile il controllo sull’operato altrui ovvero l’impedimento dell’evento lesivo», non avrebbe tenuto conto che proprio l’individuazione del soggetto che aveva apposto le sigle sui buoni fruttiferi postali o quantomeno l’accertamento che tale soggetto non era lei le avrebbe permesso di andare esente da responsabilità. Il motivo è infondato. Conviene sintetizzare gli elementi che hanno portato il giudice a quo a ritenere la [OSCURATO:PERSONA] responsabile in via esclusiva e quindi ad accordare il regresso per intero a [OSCURATO:PERSONA] italiane S.p.A.: -la Bracco era rimasta degente presso la struttura nosocomiale di Cuorgnè dal 13.4.2006 sino al 5.5.2006, perciò non poteva aver riscosso 4 dei 6 buoni postali oggetto di causa nelle date del 13, 19 e 20 aprile 2006; - le operazioni di rimborso dei titoli e gli investimenti venivano eseguiti esclusivamente dalla [OSCURATO:PERSONA], tant’è che le stesse risultano riconducibili alla userid “BanfiG”: circostanza non specificamente contestata; - era poco verosimile che anche altri dipendenti avessero la password della direttrice e comunque inconferente, posto che solo genericamente era stato dedotto che la [OSCURATO:PERSONA] dal gennaio 2006 (comunque in epoca successiva al rimborso dei primi due buoni postali) beneficiasse di permessi ex lege n. 104/1992 per cui sarebbe risultata assente dall’ufficio; -la [OSCURATO:PERSONA], per i fatti di cui è causa, era stata licenziata nel luglio 2007 per giusta causa e senza preavviso e non aveva impugnato il licenziamento; -la [OSCURATO:PERSONA] aveva eseguito versamenti in contanti su conti correnti e/o su libretti postali a lei riconducibili in date e in misura compatibili con l’importo dei buoni postali di cui è causa; -la [OSCURATO:PERSONA] non aveva provato a giustificazione di tali versamenti lo smobilizzo delle somme che il padre avrebbe accantonato in Svizzera, né di aver riscosso la pensione di reversibilità del marito nel periodo 2005-2006, tantomeno il rilievo del prelievo di euro 5.000,00 sul conto corrente n. 23796122. Da tale complesso tessuto argomentativo emerge che la Corte territoriale ha evidentemente ritenuto superfluo accertare se la sottoscrizione degli atti di riscossione fosse riconducibile alla ricorrente oppure no. 10) Con il nono motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod.proc.civ. in relazione agli artt. 1175- 1176-1218-2104-2049 cod.civ. per aver operato valutazioni in ordine al titolo di responsabilità estranee alle domande proposte dalle parti, ovvero averla ritenuto comunque responsabile in qualità di Direttrice dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], all’epoca dei fatti, a fronte della domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e degli elementi posti a fondamento da parte dell’attrice [OSCURATO:PERSONA], di una responsabilità per fatto proprio di natura penalmente rilevante. Ora, nella parte della sentenza con la quale la Corte d’appello ha assunto che «acclarato il contesto in cui si sono verificati i fatti di causa, appare chiaro come la [OSCURATO:PERSONA], per sottrarsi all’affermazione della propria responsabilità, avrebbe dovuto dimostrare eventuali condotte altrui in concreto idonee, da sole, a provocare il danno, oppure fatti tali da rendere inesigibile il controllo – da parte sua – sull’operato altrui ovvero l’impedimento dell’evento lesivo» avrebbe introdotto, a chiusura, una responsabilità di posizione della [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe dovuto rispondere comunque, per la sua qualità di Direttrice, anche se il fatto materiale, ovvero la eventuale appropriazione delle somme imputate al rimborso dei buoni postali fruttiferi della Bracco, fosse stato in concreto imputabile ad altro soggetto. Con l’introduzione di una responsabilità di posizione la Corte d’Appello avrebbe violato il disposto di cui all’art. 112 cod.proc.civ., pronunciando, in contrasto con gli istituti giuridici azionati dalle parti ed oltre i limiti di responsabilità dai medesimi individuati. Il motivo è inammissibile. A p. 3 della impugnata sentenza si legge: «Azionava dunque parte attrice la responsabilità contrattuale di [OSCURATO:PERSONA] con conseguente sua responsabilità diretta per fatto illecito del funzionario [OSCURATO:PERSONA], ed in subordine ovvero alternativa la responsabilità di cui agli artt. 2043 e 2049 cod.civ.». [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., invece, «chiedeva quindi autorizzarsi la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] e, nel caso di accertata fondatezza della domanda attorea, dichiarare tenuta e condannare in via esclusiva [OSCURATO:PERSONA], assolvendo [OSCURATO:PERSONA] da ogni pretesa. In via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. totale e/o parziale con riserva di gravame – dichiarare tenuta e condannare la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] a manlevare la società da ogni avversaria pretesa e per qualsiasi somma essa fosse condannata a pagare» (cfr. p. 4 della sentenza). Il che è sufficiente per destituire di fondamento le censure della ricorrente che si basano su circostanze affermate in maniera assolutamente assertiva e smentite da quanto emerge dalla impugnata sentenza. 11) Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato. 12) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della contr
Sentenza Cassazione n. 29841/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris