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Cassazione n. 12458/2024

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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 1186-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o d all’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio presso gli Uffici dell’Avvocatura in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrent e – avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VII, n. 3662/2023, pubblicatal’11 aprile 2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrenteil 14 marzo 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 1186-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o d all’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio presso gli Uffici dell’Avvocatura in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrent e – avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VII, n. 3662/2023, pubblicatal’11 aprile 2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrenteil 14 marzo 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Roma,
Sentenza Cassazione n. 12458/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris