CassazionedecretoSezione 6Decisione del 12 ottobre 2022
Cassazione n. 35592/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 655/2022 R.G., propost• da [OSCURATO:PERSONA], zammulantunra.,:z." domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; - intimata - per la cassazione della sentenza n. 845/2021 della CORTE di APPELLO di GENOVA, depositata il 21 luglio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 ottobre 2022 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI. Rilevato che: il Tribunale di Massa rigettò l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] al decreto con cui gli era stato ingiunto di pagare ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la somma di Euro 32.404,26, portata da diverse fatture in relazione ad un credito per forniture di materiale edile di cui quella società era, in parte, cessionaria - per esserle stato ceduto da [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. - e, in parte, creditrice diretta; la decisione, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], è stata riformata dalla Corte di appello di Genova soltanto in punto di spese del giudizio di prime cure, compensate per un terzo e, nel resto, integralmente confermata; ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi; l'intimata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. Considerato che: 1. con il primo motivo, il ricorrente denuncia "ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) nonché per non aver dichiarato l'inammissibilità della domanda nuova proposta dalla convenuta opposta nel giudizio di opposizione"; lamenta che la Corte territoriale abbia rigettato l'eccezione di nullità della sentenza impugnata sollevata con l'atto di appello sul presupposto che, costituendosi in giudizio, l'opposta avrebbe modificato notevolmente i fatti posti a fondamento della propria pretesa rispetto a quelli allegati nel ricorso monitorio, mutando radicalmente la causa petendi e così pregiudicando il diritto di difesa dell'opponente; Ric. 2022 n. 00655 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -2- contesta la motivazione resa dalla Corte di appello in proposito, la quale ha ritenuto correttamente specificati nel dettaglio i rapporti intercorsi tra le parti nello spazio temporale dal 2007 al 2013; 1.1. il motivo è infondato; esso omette di considerare che la rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda proposta in giudizio è attività riservata al giudice del merito (Cass.10/06/2020 n. 11103) e che, nella fattispecie in esame, la Corte territoriale, nel corretto esercizio di tale potere, ha escluso espressamente e con chiara e coerente motivazione che la creditrice opposta avesse modificato la domanda; in particolare, la Corte di appello, con apprezzamento di merito debitamente motivato e dunque insindacabile in questa sede di legittimità, ha evidenziato che, per contrastare l'eccezione di adempimento sollevata dall'opponente, la società opposta aveva depositato una scheda completa della posizione debitoria al fine di far emergere che determinati versamenti, imputati dal ragioniere della società - nonché padre del debitore - a titolo di acconto delle forniture del figlio, non erano in realtà mai stati effettuati, sicché, nel costituirsi in giudizio e nel proporre le proprie difese rispetto all'eccezione sollevata dalla controparte, la società non aveva affatto modificato la domanda già formulata in via monitoria, ma aveva «fornito una dettagliata specificazione dei rapporti fra le parti in[ter]corsi nello spazio temporale dal 2007 e al 2013, dando atto dell'avvenuta registrazione di tutti gli acconti ricevuti da [OSCURATO:PERSONA] e dell'importo che la fornitrice doveva ancora avere» (pag.7 della sentenza impugnata); insussistente è, pertanto, il dedotto vizio di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con Ric. 2022 n. 00655 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -3- conseguente necessità di rigettare, perché infondato, il primo motivo di ricorso per cassazione; 2. con il secondo motivo viene lamentata "ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione degli artt. 2709 e 2710 c.c. nonché dei principi in materia di onere della prova (art. 2697 c.c.)"; il ricorrente deduce la carenza di efficacia probatoria della documentazione prodotta a sostegno della domanda monitoria; 3. con il terzo motivo, viene denunciata "ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: falsa applicazione degli artt. 2729 e dell'art.1510 c.c. nonché dei principi in materia di onere della prova (art. 2697 c.c.)"; il sig. [OSCURATO:PERSONA] si duole che la Corte territoriale abbia posto a fondamento della ritenuta esistenza del credito la scheda contabile prodotta dall'opposta, senza considerare che l'efficacia probatoria delle scritture contabili è circoscritta ai rapporti tra imprenditori e trova un limite nella provenienza unilaterale dei documenti; 4. con il quarto motivo viene dedotta, "ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.. Violazione dei principi giurisprudenziali in materia di abuso del diritto per avere la Corte escluso la natura illegittima e abusiva della cessione del credito"; il ricorrente evidenzia di aver già eccepito che l'atto di cessione del credito tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. era stato stipulato al solo scopo di pregiudicare i suoi interessi; pone in luce che aveva prestato lavoro per lungo tempo come impiegato alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che era stato licenziato nel novembre del 2015; aggiunge che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, a sua volta, nei confronti della stessa società datrice di lavoro per il pagamento di competenze lavorative per l'importo di Euro 23.007,24; sostiene che l'atto di cessione del credito sarebbe Ric. 2022 n. 00655 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -4- stato stipulato per evitare che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. onorasse il proprio debito; 4.1. il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamsvte per ragioni di connessione e devono essere dichiarati LS; inammissibili; invero, le doglianze con essi formulate, ad onta della formale intestazione recante la deduzione di vizi di violazione di norme di diritto, propongono una rivalutazione dei fatti non consentita alla Corte di legittimità, dalla quale tendono a suscitare un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corte di appello; la Corte territoriale, nel motivato esercizio del proprio potere di ricostruzione delle circostanze di fatto e di apprezzamento delle risultanze istruttorie, ha anzitutto rilevato, ribadendo un rilievo già formulato dal Tribunale in prime cure, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] - odierno ricorrente - non aveva mai contestato di aver commissionato la fornitura di materiale alla [OSCURATO:SOCIETA]., ma soltanto la circostanza che il materiale fornito fosse stato ampiamente pagato mediante i versamenti effettuati negli anni sia dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] che dal proprio padre, [OSCURATO:PERSONA] (pag. 7 della sentenza impugnata); tanto rilevato, ha, poi, esaminato i documenti di trasporto (DDT), contestati ed allegati alle fatture, nonché gli acconti conteggiati dalla società creditrice, versati tramite assegni rilasciati da [OSCURATO:PERSONA], ed ha ritenuto che detti titoli, emessi dal novembre 2006 al maggio 2008, fossero totalmente privi di corrispondenza rispetto al credito azionato e non risultassero indicati in contabilità; ha quindi evidenziato che, in ogni caso, sarebbe stato specifico onere del debitore provare il collegamento tra il pagamento ed il debito (in conformità a quanto statuito da Cass. 5/11/2020, n. 24693) e Ric. 2022 n. 00655 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -5- che, invece, nella fattisz il sig. entili si era limitato soltanto a dedurne la consegna./(p gg. 8 e 9 della sentenza impugnata); la Corte territoriale ha, infine, escluso la sussistenza del preteso abuso del diritto che si sarebbe perpetrato con l'atto di cessione del credito, affermando che la circostanza secondo cui l'atto di cessione «sarebbe stato preordinato tra le due società al fine di permettere all'attuale appellata di precostituirsi un titolo da opporre alle richieste derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro, non rientrando tra i divieti previsti dall'art. 1260 c.c., non invaliderebbe comunque l'atto di cessione e comunque non pregiudicherebbe i diritti del [OSCURATO:PERSONA] quale lavoratore» (pagg. 9 - 10 della sentenza impugnata); nel censurare l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove compiuti dalla Corte di appello, il ricorrente omette di considerare che tanto la prima quanto la seconda attività sono riservate al giudice del merito cui compete non solo la valutazione dei mezzi e dei risultati probatori ma anche la scelta - insindacabile in sede di legittimità ove, come nella specie, correttamente motivata - di quelli ritenuti più idonei a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi (Cass.04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass.13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499); 5. in definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va rigettato, per essere infondato il primo motivo ed inammissibili il secondo, il terzo e il quarto; 6. l'indefensio dell'intimata esime la Corte dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità; 7. ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, Ric. 2022 n. 00655 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -6- dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis del citato art. 13, ove dovuto. [OSCURATO:PERSONA] la Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, o