CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 10484/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua condanna alla pena di anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 1.482,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 81, 624-bis, 625 n. 2 e 648 cod.pen. (furto in abitazione di un cofanetto portagioie, commesso con effrazione della persiana, e ricezione di tre televisori e altro materiale di provenienza furtiva, con recidiva reiterata, specifica, in data 16 settembre 2017), lamentando il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all'applicazione della recidiva. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto si limita a reiterare le censure già proposte in appello e adeguatamente rigettate, con congrua motivazione, dal giudice dell'impugnazione, che, in oridne al diniego delle attenuanti generiche, ha evidenziato l'irrilevanza dell'ammissione degli addebbiti, stante la flagranza, e la mancata indicazione dei soggetti da cui provengono i beni rinvneuti nella sua abitazione, e la pluralità dei precedenti dell'imputato, mentre, ai fini della recidiva, ha sottolineato la maggiore pericolosità dell'imputato, dimostrata dai reati in esame, in quanto lo stesso "non ha esistato a penetrare in pieno giorno in una abitazione privata, dopo aver osservato e atteso che la persona offesa uscisse di casa". In tema di attenuanti generiche, peraltro, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, quali, come, nel caso di specie, l'esistenza di numerosi precedenti, anche specifici, dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 3. Va, pertanto, ribadito che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione). 4. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]