CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 29037/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 ottobre 2020 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia del Tribunale di Enna del 13 marzo 2019 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le contestate aggravanti e con la recidiva, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen., per essersi impossessato a fini profitto, mediante allaccio diretto alla rete Enel, di complessivi 49098 KWh circa di energia elettrica, sottraendola dal 10 settembre 2009 al 27 novembre 2012 alla società venditrice [OSCURATO:SOCIETA]. e dal 28 novembre 2007 al 31 agosto 2009 all'ente erogatore [OSCURATO:SOCIETA]., con l'aggravante di aver commesso il fatto con mezzo fraudolento su cose destinate a servizio pubblico. Con la recidiva specifica e infraquinquennale. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA], eccependo tre motivi di censura. Con il primo ha dedotto violazione degli artt. 521 cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost., per mancanza di correlazione tra accusa e sentenza. Il ricorrente rileva come nella sentenza impugnata, pur essendogli stato ascritto in modo esclusivo il reato contestato, egli sia stato ritenuto penalmente responsabile per aver concorso in una condotta imputabile al figlio, che già nell'immediatezza aveva riferito ai verificatori dell'Enel di avere effettuato l'allaccio diretto alla loro rete. [OSCURATO:PERSONA], quindi, sarebbe stato ritenuto responsabile solo in qualità di titolare ed intestatario del contratto di fornitura, senza nessun altro elemento di riscontro gravante a suo carico. Ciò, a dire del ricorrente, avrebbe comportato un evidente mutamento del fatto, radicalmente distinto dall'ipotesi descritta nella fattispecie concreta, così determinando una mancanza di correlazione tra l'accusa contestata e la sentenza pronunciata. Con la seconda doglianza è stata eccepita mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione con travisamento dei fatti. La Corte territoriale avrebbe solo apoditticamente ritenuto la sussistenza di elementi specifici gravanti a carico dell'imputato, senza, tuttavia, evidenziare la ricorrenza di nessun ulteriore elemento di riscontro - oltre alla titolarità del contratto di fornitura -, neppure dimostrando la disponibilità da parte sua dell'immobile, la convivenza con il figlio, ovvero l'appartenenza di entrambi al medesimo nucleo familiare, ben potendo, tra l'altro, la manomissione dell'allaccio alla rete Enel essere stata effettuata all'insaputa dello stesso ricorrente. Con l'ultimo motivo il Bonincontro ha lamentato mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione con travisamento dei fatti, nella parte in cui la Corte territoriale non ha ritenuto di esprimere un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, sul presupposto dei numerosi precedenti penali riportati dall'imputato. Il ricorrente contesta l'erroneità di tale motivazione, atteso che, per come evincibile dalla lettura del certificato del casellario giudiziale, costui risulta gravato unicamente da un precedente. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. Innanzitutto prive di fondamento sono le due introduttive doglianze, con cui il Bonincontro ha lamentato violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., oltre a mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha desunto la ricorrenza della responsabilità del prevenuto a titolo di concorso per una condotta imputabile al figlio. In termini difformi, invece, la Corte territoriale non ha evidenziato nessuna condotta illecita imputabile al figlio del Bonincontro, presentatosi ai verificatori dell'Enel solo in qualità di autore materiale dell'abusivo allaccio, ma ha ritenuto la responsabilità del Bonincontro per una condotta a lui direttamente riferibile, non derivante da nessuna partecipazione concorsuale nell'altrui azione illecita. Ciò, all'evidenza, esclude la configurazione della lamentata violazione della norma dell'art. 521 cod. proc., non ravvisandosi nessuna carenza di correlazione tra l'accusa contestata e la sentenza pronunciata. Per come logicamente e congruamente ritenuto dai giudici di secondo grado, infatti, i verificatori dell'Enel avevano accertato che il contatore manomesso era posto al servizio dell'impianto in uso ai Bonincontro, nella cui disponibilità era l'immobile, alimentando il contatore intestato all'odierno imputato. Ciò, per la Corte territoriale, comporta, quindi, l'inequivoca configurazione della responsabilità del prevenuto, atteso che «a prescindere dal fatto che un soggetto abbia partecipato alla manomissione, se si avvale delle conseguenze che da esse derivano per usufruire dell'erogazione di energia elettrica senza versare il corrispettivo, ugualmente realizza una condotta riconducibile alla fattispecie contestata. E ciò anche se di tale illecita erogazione possano giovarsi altri insieme a lui». Tale interpretazione si conforma al consolidato indirizzo ermeneutico per cui risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440-01). In tema di furto di energia elettrica, cioè, l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. — è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (così, tra le altre, Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Carlo, Rv. 278438-01). Quanto, poi, alla dedotta carenza di verifica da parte dei giudici di merito dei soggetti che sarebbero stati effettivamente beneficiari dell'erogazione di energia elettrica presso l'immobile dell'imputato, il Collegio rileva che trattasi di censure finalizzate solo alla rilettura delle emergenze processuali nonché alla valutazione delle prove acquisite, rispetto alle quali questa Corte di legittimità non può essere chiamata ad esercitare alcun tipo di sindacato, esulando dai suoi poteri la rivisitazione della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito (cfr., tra le tante, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01) laddove la motivazione assunta, come nel caso di specie, risulti coerente e logica, oltre che priva di qualsiasi vizio giuridico. 3. Del pari infondata è anche l'ultima censura dedotta dal Bonincontro, con cui il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione, per avere la Corte di appello negato la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'erroneo presupposto dei numerosi precedenti penali riportati dall'imputato. Trattasi, invero, di un evidente errore materiale, che, tuttavia, deve essere ritenuto di irrilevante rilievo, considerato che la motivazione resa da entrambi i giudici di merito, che può in questa sede essere valutata congiuntamente, stante la ricorrenza di una condanna pronunciata con doppia decisione conforme, rende palesi e adeguatamente espresse le ragioni per cui è stato congruamente motivato il giudizio di diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. 4. In ragione delle superiori considerazioni, allora, deve essere disposto il rigetto del ricorso, cui consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese