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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 06353/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al nr.10893/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] elettivamente domiciliato in Roma alla Via L. Bissolati nr. 76 presso e nello studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento dell’imprenditore individuale [OSCURATO:PERSONA],in persona del curatore dr. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] nr 4 ( Studio avv. [OSCURATO:PERSONA]),rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - avverso il decreto n. 942/2018 del Tribunale di Vicenza depositato il 28/2/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/1/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito per brevità «[OSCURATO:SOCIETA]») propose opposizione avverso il provvedimento del giudice delegato al Fallimento dell’imprenditore individuale [OSCURATO:PERSONA], che aveva rigettato, perché proposta oltre il termine di un anno dal decreto di esecutività dello stato passivo, la sua domanda di ammissione del credito ipotecario vantato in forza di un contratto di mutuo stipulato il 2/9/2005con l’imprenditore poi fallito.

2. Il Tribunale di Vicenza, con decreto del 28/2/2018,ha respinto l’opposizione, ri badendo che la domanda di insinuazione era « supertardiva».

Il giudice ha osserva to, in primo luogo , che il curatore aveva inviato la comunicazione ex art 92 l.fall. a [OSCURATO:PERSONA], originaria titolare del credito, poi ceduto all’opponente, e appartenente al suo medesimo gruppo , sicch é un più accorto e collaborativo comportamento della cedente sarebbe stato sufficiente a consentire che l’avviso venisse correttamente indirizzato alla cessionaria; ha quindi evidenziato che la creditrice era comunque stata posta in condizione di conoscere del fallimento sin dal 2.5.2016, allorché, nella procedura esecutiva immobiliare promossa contro [OSCURATO:PERSONA] ancora in bonis, in cui essa era intervenuta, il curatore aveva depositato in via telematica nota di precisazione del credito comunicata via pec a tutti i creditori , mentre da tale momento aveva lasciato trascorrere oltre cinque mesi prima di insinuarsi al passivo.

3. [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidandosi a due motivi illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è difeso depositando controricorso, anch’essoillustrato con memoria.

4. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 l.fall., per avere il Tribunale errato nel porre a carico di [OSCURATO:PERSONA], anzichédel curatore, l’onere di farsi parte diligente e di effettuare le ricerche sulla titolarità della posizione creditoria aperta con [OSCURATO:PERSONA]. 4.2 Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art 101 l.fall.; sostiene che, contrariamente a quanto assunto dal Tribunale, essa ha avuto contezza della dichiarazione del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] solo il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in seguito al deposito del progetto di distribuzione nella procedura esecutiva immobiliare già aperta a carico dell’imprenditore poi fallito, e di essersi pertanto attivata immediatamente, provvedendo ad insinuarsi allo stato passivo con domanda depositata il 26/9/2016. [OSCURATO:PERSONA] Il secondo motivo pone all’attenzione di questo collegio la questione, di rilievo nomofilattico, della rilevanza, ai fini della conoscenza dell’apertura della procedura concorsuale da parte del creditore che non abbia ricevuto l’avviso di cui all’art. 92 l. fall. - conoscenza, che , secondo il più recente orientamento di questa Corte (cfr. Cass.nr. 21760/2022), deve essere assicurata da un fatto equipollente a quella, legale, che sarebbe stata garantita dal rispetto della forma prevista dall’art 92 cit.-dell’evento informativo costituito, nell’ambito del procedimento di esecuzione immobiliare pendente a carico del debitore poi fallito, dall’atto di precisazione del credito della curatela versato con modalità telematiche,e quindi visibile, ma non specificamente comunicato, a tutte le parti del procedimento.

PQM Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al nr.10893/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] elettivamente domiciliato in Roma alla Via L. Bissolati nr. 76 presso e nello studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento dell’imprenditore individuale [OSCURATO:PERSONA],in persona del curatore dr. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] nr 4 ( Studio avv. [OSCURATO:PERSONA]),rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - avverso il decreto n. 942/2018 del Tribunale di Vicenza depositato il 28/2/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/1/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito per brevità «[OSCURATO:SOCIETA]») propose opposizione avverso il provvedimento del giudice delegato al Fallimento dell’imprenditore individuale [OSCURATO:PERSONA], che aveva rigettato, perché proposta oltre il termine di un anno dal decreto di esecutività dello stato passivo, la sua domanda di ammissione del credito ipotecario vantato in forza di un contratto di mutuo stipulato il 2/9/2005con l’imprenditore poi fallito. 2. Il Tribunale di Vicenza, con decreto del 28/2/2018,ha respinto l’opposizione, ri badendo che la domanda di insinuazione era « supertardiva». Il giudice ha osserva to, in primo luogo , che il curatore aveva inviato la comunicazione ex art 92 l.fall. a [OSCURATO:PERSONA], originaria titolare del credito, poi ceduto all’opponente, e appartenente al suo medesimo gruppo , sicch é un più accorto e collaborativo comportamento della cedente sarebbe stato sufficiente a consentire che l’avviso venisse correttamente indirizzato alla cessionaria; ha quindi evidenziato che la creditrice era comunque stata posta in condizione di conoscere del fallimento sin dal 2.5.2016, allorché, nella procedura esecutiva immobiliare promossa contro [OSCURATO:PERSONA] ancora in bonis, in cui essa era intervenuta, il curatore aveva depositato in via telematica nota di precisazione del credito comunicata via pec a tutti i creditori , mentre da tale momento aveva lasciato trascorrere oltre cinque mesi prima di insinuarsi al passivo. 3. [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidandosi a due motivi illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è difeso depositando controricorso, anch’essoillustrato con memoria. 4. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 l.fall., per avere il Tribunale errato nel porre a carico di [OSCURATO:PERSONA], anzichédel curatore, l’onere di farsi parte diligente e di effettuare le ricerche sulla titolarità della posizione creditoria aperta con [OSCURATO:PERSONA]. 4.2 Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art 101 l.fall.; sostiene che, contrariamente a quanto assunto dal Tribunale, essa ha avuto contezza della dichiarazione del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] solo il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in seguito al deposito del progetto di distribuzione nella procedura esecutiva immobiliare già aperta a carico dell’imprenditore poi fallito, e di essersi pertanto attivata immediatamente, provvedendo ad insinuarsi allo stato passivo con domanda depositata il 26/9/2016. [OSCURATO:PERSONA] Il secondo motivo pone all’attenzione di questo collegio la questione, di rilievo nomofilattico, della rilevanza, ai fini della conoscenza dell’apertura della procedura concorsuale da parte del creditore che non abbia ricevuto l’avviso di cui all’art. 92 l. fall. - conoscenza, che , secondo il più recente orientamento di questa Corte (cfr. Cass.nr. 21760/2022), deve essere assicurata da un fatto equipollente a quella, legale, che sarebbe stata garantita dal rispetto della forma prevista dall’art 92 cit.-dell’evento informativo costituito, nell’ambito del procedimento di esecuzione immobiliare pendente a carico del debitore poi fallito, dall’atto di precisazione del credito della curatela versato con modalità telematiche,e quindi visibile, ma non specificamente comunicato, a tutte le parti del procedimento. PQM Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza. Così d
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