CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26600/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2026 della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], chechiesto il rigetto dei ricorsi;letta la memoria a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimentodei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 8 gennaio 2026, la Corte d’appello di Firenze,confermando la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diresistenza a pubblico ufficiale (capo 2) e ricettazione (capo 3), condannandoli allapena di giustizia.2. Avverso tale sentenza tutti gli imputati hanno proposto ricorso percassazione, articolando un unico motivo di censura, con il quale denuncianoviolazione di legge in relazione all’art. 162-ter cod. pen.I ricorrenti lamentano che, nonostante essi avessero versato sulla cartapostepay della persona offesa la somma di euro 1.000, i giudici del merito nonavevano ritenuto integrati i presupposti di cui all’art. 162-ter cod. pen., sia inquanto l’accredito non era stato eseguito materialmente dagli imputati, sia inquanto la somma non sarebbe stata congrua.Evidenziano in proposito come gli stessi avevano continuato ad avere rapporticon il proprio difensore, come dimostrato dal fatto che questi aveva richiesto ilgiudizio abbreviato durante la latitanza, sicché egli poteva attivarsi per risarcire lavittima. Inoltre, che la somma versata provenisse dai ricorrenti sarebbe attestatodal fatto che nell’offerta risarcitoria trasmessa alla persona offesa tramiteraccomandata, il difensore aveva dichiarato di parlare “in nome e per conto” degliimputati, mentre sarebbe irrilevante il soggetto che provvede materialmente adisporre l’accredito in favore della persona offesa.Si sostiene inoltre che al momento della fissazione del giudizio abbreviato,solo uno degli imputati risultava latitante; che la persona offesa aveva accettatol’offerta risarcitoria fornendo il numero della propria carta postepay e chel’accredito era stato effettuato da persona diversa dagli imputati in quanto costoroerano irregolari sul territorio italiano e, non possedendo un codice fiscale, nonpotevano effettuare tale accredito in prima persona.I ricorrenti rilevano, altresì, che erroneamente la sentenza impugnata avrebbeescluso la congruità della somma versata dagli imputati, atteso che, ove la personaoffesa accetti l’offerta risarcitoria, come avvenuto nella specie, tale valutazionedeve ritenersi preclusa al giudice. Solo nel caso di offerta reale ovvero in caso dimancata accettazione da parte della persona offesa il giudice deve verificare lacongruità dell’importo offerto.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigettodei ricorsi.4. Con successiva memoria, i ricorrenti hanno replicato alle conclusioni delPG, insistendo per l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono fondati nei termini di seguito specificati.2. L’art. 162-ter, primo comma, cod. pen. stabilisce che nei casi diprocedibilità a querela soggetta a remissione il giudice è facoltizzato a dichiararnel'estinzione, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato abbia procedutoa riparare interamente il danno entro il termine massimo della dichiarazione diapertura del dibattimento di primo grado. Tale termine è previsto a pena didecadenza ed esige che, a quel momento, sia già stata formulata dall'imputatouna proposta riparatoria, anche nelle forme dell'offerta reale di cui all'art. 1208cod. civ., quand'anche non accettata dalla persona offesa. Tale offerta deve essereritenuta congrua dal giudice. La delimitazione temporale prevista dal primo commaè valicabile soltanto nel caso in cui l'imputato, per cause a lui non imputabili,dimostri di essere stato impossibilitato a darvi seguito.Questa Corte ha affermato che la causa estintiva del reato prevista dall’art.162-ter cod. pen. risponde a finalità eminentemente deflattive, il cui effettivoconseguimento non è condizionato alla conclusione di accordi tra l’imputato e lapersona offesa, ed è affidato al prudente apprezzamento del giudice (Sez. 5, n.41899 del 25/09/2024, Marini, Rv. 287171 – 01). Questi, prima della celebrazionedel processo, «sentite le parti e la persona offesa», è chiamato a dichiararel’estinzione del reato qualora ritenga congrua l’offerta dell’imputato. La previsionedel contraddittorio tra l’imputato e la persona offesa è volta a consentire al giudicedi acquisire gli elementi necessari per compiere la valutazione di adeguatezza dellecondotte riparatorie, con riguardo alle restituzioni e al risarcimento del danno,nonché alla eventuale rimozione delle conseguenze dannose o pericolose del reato(Sez. 3, n. 16674 del 02/03/2021, V., Rv. 281204 – 01). Tuttavia, come chiaritoda questa Corte, il contributo delle parti non è vincolante per il giudice, che non ècondizionato dalla opposizione delle stesse, né, d’altra parte, è richiesta la provadell’accettazione dell’offerta da parte della persona offesa, non costituendo essaun requisito previsto dall’art. 162-ter cod. pen. per la valutazione della congruità(Sez. 5, n. 41899 del 25/09/2024, Marini, cit.; Sez. 5, n. 17242 del 14/03/2025,non massimata). L’istituto previsto dall’art. 162-ter è in definitiva rivolto «altempestivo e progressivo contenimento del carico giudiziario, nell’attento e edequilibrato contemperamento con i profili di giustizia sostanziale conseguiti conl’eliminazione del pregiudizio arrecato alle vittime dei reati perseguibili a querela»(Sez. 5, n. 41899 del 25/09/2024, Marini, cit.), tenuto conto comunque che,possibili carenze della riparazione sono suscettibili di rivisitazione nella sede civile,cui la persona offesa può rivolgersi nel caso di insoddisfazione (Sez. 5, n. 10390del 14/02/2019, Caracciolo, Rv. 276028 - 01; Sez. 5, n. 41625 del 24/09/2025,C., Rv. 289075 – 01).3. Nel caso in esame, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazionedi tali principi.Essa ha escluso l’applicabilità della causa di estinzione del reato invocata dagliimputati sul duplice rilievo per cui, essendo presupposto per l’applicazione dellastessa, la manifestazione di un serio intento risarcitorio estrinsecantesi in atticoncreti, nella specie l’iniziativa del risarcimento non era riferibile agli imputati,due dei quali irreperibili (ed uno di questi latitante), mentre il terzo detenuto, bensìal solo difensore. In secondo luogo, ha ritenuto che in ogni caso la somma versatanon costituisse integrale risarcimento del danno.La valutazione espressa è censurabile sotto entrambi i profili.3.1. Quanto al primo, si osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità,la causa estintiva del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen., presuppone condotterestitutorie o risarcitorie spontanee e non coartate (Sez. 5, n. 14030 del25/02/2020, Rv. 279082 – 01), che siano espressione di un serio intentorisarcitorio estrinsecatasi in atti concreti (Sez. 4, n. 10107 del 12/11/2019, dep.2020, Aljaier, Rv. 278607 – 01, in motivazione, la quale ha pertanto ritenuto chela causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. è applicabile anchenel caso in cui il danno sia integralmente risarcito dalla compagnia assicuratricedell'imputato, se sollecitata da quest'ultimo).Nella specie la sussistenza di un serio intento si è manifestata attraverso ilversamento in favore della persona offesa di una somma di denaro pari a 1.000euro. Né tale intento può di ritenersi escluso dal fatto che la volontà risarcitoriasia stata manifestata dal difensore, posto che egli ha dichiarato di agire in nomee per conto dei propri assistiti, mentre manifestamente illogica risulta la deduzioneper cui tale circostanza sarebbe esclusa dal fatto che due degli imputati eranoirreperibili e che il terzo era detenuto, posto che comunque la sussistenza di unrapporto con il difensore era attestata dal fatto che essi avevano conferito almedesimo procura speciale per avanzare richiesta di rito abbreviato.Neppure assume rilevanza la circostanza che il versamento della sommaofferta sul conto della persona offesa sia stato materialmente eseguito da unapersona terza, la quale abbia agito su impulso e incarico degli imputati.3.2. La sentenza è censurabile anche sotto l’ulteriore profilo concernente lavalutazione di non congruità della somma offerta. Invero, la Corte di appello haomesso di considerare che gli imputati avevano già eseguito il versamento deldenaro sulla carta postepay della persona offesa di cui la stessa aveva fornito gliestremi, una volta che il difensore aveva manifestato la volontà in tal senso deipropri assistiti. Se infatti – come sopra si è chiarito – il giudice non è condizionatodalla conclusione di accordi tra le parti, tuttavia è pur vero che egli provvede«sentite le parti e la persona offesa», e che tale contraddittorio è volto proprio adacquisire gli elementi necessari per compiere la valutazione in ordineall’adeguatezza delle condotte riparatorie.Nel caso in esame non risulta che le parti siano state sentite, come prescrittodall’art. 162-ter cod. pen., né che il giudice abbia valutato la condotta dellapersona offesa, la quale aveva comunque accettato la somma versata in suofavore.4. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte diappello di Firenze, cui spetterà di applicare i principi ora richiamati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Firenze.Così deciso il 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]